SENTENZA N. 307
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
In
nome del Popolo italiano
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli
articoli 3, commi 3, 4 e 6, e 7, comma 3, della legge della Regione Marche
13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi
di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della
popolazione); degli articoli 1, comma 2, 2, commi 1, 2 e 3, 3, 7 e 8 della
legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13 (Prevenzione dei danni
derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti); degli
articoli 3, comma 1, lettera m,
4, comma 1, e 10, commi 1 e 2, della legge della Regione Puglia 8 marzo
2002, n. 5 (Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento
elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e
radiotelevisioni operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz);
e degli articoli 1, commi 1 e 2, 2, 4, comma 1, lettera b, 5, comma 1, lettera c, e comma 2, 12, comma 1, 13 e 16
della legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9 (Tutela sanitaria e
ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei
ministri notificati il 17 e il 25 gennaio, il 10 maggio e il 23 agosto
2002, depositati in cancelleria il 26 e il 31 gennaio, il 16 maggio e il 2
settembre 2002 ed iscritti, rispettivamente, ai numeri 4, 5, 35 e 52 del
registro ricorsi 2002.
Visti gli atti di
costituzione delle Regioni Marche, Campania, Puglia e Umbria nonché gli
atti di intervento della Wind Telecomunicazioni s.p.a., dell'ENEL s.p.a.,
dell'ENEL Distribuzione s.p.a., della TERNA–Trasmissione Elettricità Rete
Nazionale s.p.a., del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a.,
del Comune di Lacco Ameno e della Vodafone Omnitel s.p.a.;
udito nell'udienza pubblica
del 25 marzo 2002 il Giudice relatore Valerio Onida;
uditi gli avvocati dello
Stato Ivo M. Braguglia e Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei
ministri, gli avvocati Stefano Grassi per la Regione Marche, Giovanni
Tarantini per la Regione Umbria, Vincenzo Cocozza per la Regione Campania,
Sergio Panunzio per la Regione Puglia, Beniamino Caravita di Toritto per la
Wind Telecomunicazioni s.p.a., Giuseppe de Vergottini per l'ENEL s.p.a.,
per l'ENEL Distribuzione s.p.a. e per la TERNA–Trasmissione Elettricità
Rete Nazionale s.p.a., Marcello Clarich per il Gestore della Rete di
Trasmissione Nazionale s.p.a., Lorenzo Bruno Molinaro per il Comune di
Lacco Ameno, Marco Sica e Mario Libertini per la Vodafone Omnitel s.p.a.
Ritenuto in fatto
1. –
Con ricorso dell'11 gennaio 2002, depositato in cancelleria il 26 gennaio
2002 (registro ricorsi n. 4 del 2002), il Presidente del Consiglio dei
ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge
della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia
di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e
sanitaria della popolazione), ed "in particolare" delle seguenti
disposizioni: dell'art. 3, commi 3 e 4, in riferimento agli articoli 117,
commi secondo, lettera s, e terzo
(tutela della salute e ordinamento della comunicazione), della
Costituzione, ed in relazione agli artt. 1, comma 6, lettera a, numero 2, e 2, comma 6, della
legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo), all'art. 2, comma 1, del decreto legge 23 gennaio 2001,
n. 5 (Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di
trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento
di impianti radiotelevisivi), convertito, con modificazioni, nella legge 20
marzo 2001, n. 66, e all'art. 2-bis,
comma 2, del decreto legge 1° maggio 1997, n. 115 (Disposizioni urgenti per
il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e
personali), convertito, con modificazioni, nella legge 1° luglio 1997, n.
189; dell'art. 3, comma 6, in riferimento all'art. 117, terzo comma (tutela
della salute) della Costituzione, ed in relazione all'art. 4, comma 1,
lettera a, della legge 22 febbraio
2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici); e dell'art. 7, comma 3, in
riferimento all'art. 117, terzo comma (ordinamento della comunicazione),
della Costituzione, ed in relazione allo stesso art. 4, comma 1, lettera a, della legge n. 36 del 2001.
Il
ricorrente, dopo avere notato che dal titolo della legge regionale n. 25
del 2001 e dal suo art. 1 risulta espressamente che la disciplina dettata
dalla Regione Marche riguarda gli impianti fissi di radiocomunicazione
"al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione",
osserva, in linea generale, che lo Stato ha legislazione esclusiva nella
materia della tutela ambientale (art. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione, nel testo
novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), mentre
costituiscono materie di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma)
la tutela della salute e l'ordinamento della comunicazione, con conseguente
potestà legislativa esclusiva dello Stato nella determinazione dei principi
fondamentali. Ciò premesso, alcune disposizioni della legge regionale
impugnata apparirebbero invasive della competenza legislativa statale.
In
particolare, l'art. 3, comma 3, della legge regionale, che prevede che
l'installazione degli impianti fissi di radiocomunicazione di cui al
precedente art. 2 venga sottoposta "ad opportune procedure di
valutazione di impatto ambientale ...", e il comma 4 dello stesso art.
3, che prevede che la Giunta regionale adotti le disposizioni di
attuazione, eccederebbero dalle competenze regionali, in quanto la
predisposizione dei piani di assegnazione delle frequenze e
l'individuazione dei siti per l'ubicazione degli impianti, per quanto
riguarda gli impianti di radiodiffusione, sarebbero riservate allo Stato
dagli artt. 1, comma 6, lettera a,
numero 2, e 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché
dall'art. 2, comma 1, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66: tutte norme statali
dettate o a tutela dell'ambiente, ovvero costituenti principi fondamentali
(stante il carattere fortemente unitario della materia) in materia di
tutela della salute e di ordinamento della comunicazione.
Ancora, per ciò che riguarda gli impianti fissi di telefonia mobile,
l'art. 2-bis, comma 2, del
decreto legge 1° maggio 1997, n. 115, aggiunto dalla legge di conversione
1° luglio 1997, n. 189, ha previsto che la "installazione di
infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di
valutazione di impatto ambientale", ma non ha individuato,
direttamente od indirettamente, né le competenze, né i criteri di carattere
generale e le procedure. Sicché, almeno al momento, la competenza
resterebbe riservata allo Stato, in funzione della tutela dell'ambiente, e,
di conseguenza, il richiamo al citato art. 2-bis, contenuto nell'art. 3, comma 3, della legge regionale
impugnata, non sarebbe rilevante per attribuire la competenza alla Regione.
D'altro canto, per l'installazione delle infrastrutture in questione non
sarebbero applicabili le disposizioni statali generali sulla valutazione di
impatto ambientale.
Ancora, la disposizione di cui all'art. 3, comma 6, della legge
regionale impugnata, che prevede, sia pure in via transitoria, un valore
limite di campo elettrico per la progettazione, la realizzazione e la
modifica degli impianti di cui si tratta, invaderebbe l'attribuzione
riservata allo Stato dalla disposizione di cui all'art. 4, lettera a, della legge n. 36 del 2001, che
costituisce principio fondamentale in materia di tutela della salute
"in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione
di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità
indicate nell'art. 1" della stessa legge.
Infine, l'art. 7, comma 3, della legge regionale impugnata, che
demanda alla Giunta regionale di adottare un valore di distanza minima, da
determinate aree ed edifici, nell'installazione degli impianti di cui al
precedente art. 2, introdurrebbe un parametro, quello della distanza,
diverso da quelli di attenzione, la cui determinazione è riservata allo
Stato dall'art. 4, comma 1, lettera a,
della legge quadro n. 36 del 2001. Il solo parametro della distanza sarebbe
inadeguato, dovendosi invece tenere conto delle caratteristiche rilevanti
delle stazioni trasmittenti (altezza dal suolo, potenza irradiata, sistema
radiante), nonché del livello massimo di campo ammissibile nelle aree
abitate.
2. –
Si è costituita nel giudizio davanti alla Corte la Regione Marche,
chiedendo che il ricorso venga dichiarato
infondato.
Come risulterebbe dall'insieme della
disciplina legislativa dettata dalla legge regionale impugnata, essa
Regione avrebbe infatti esercitato la propria competenza legislativa
concorrente nelle materie della tutela della salute, nonché del governo del
territorio. La legge regionale, infatti, si limiterebbe a disciplinare, in
modo peraltro completo ed esaustivo, l'installazione degli impianti fissi
di radiocomunicazione, per consentirne una localizzazione in grado di
rispettare sia un corretto assetto del territorio sia il rispetto dei
principi fondamentali e delle esigenze ineludibili di tutela della salute
dei cittadini. Sotto questo profilo, la difesa regionale richiama, ritenendola
valida anche nel contesto del nuovo Titolo V della parte II della
Costituzione, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la Regione,
come ente rappresentativo della molteplicità degli interessi legati alla
dimensione territoriale, non potrebbe non reputarsi titolare anche del
potere di verifica della compatibilità degli interventi che, attuati dai
vari soggetti, comportano effetti sul territorio. E sarebbe questa
indubbiamente la prospettiva nella quale si collocherebbe la legge
denunciata, che rimarrebbe nell'ambito delle competenze regionali, pur
comportando l'imposizione di distanze superiori a quelle richieste per il
rispetto dei limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico,
quali stabiliti dallo Stato nell'esercizio delle attribuzioni ad esso
riservate. La circostanza che la legge regionale abbia tra le proprie
finalità anche quella della tutela ambientale non implicherebbe in alcun
modo l'invasione della competenza statale in materia di tutela
dell'ambiente. Tale materia potrebbe essere individuata nella disciplina
direttamente finalizzata alla tutela degli equilibri ecologici (stato dei
fattori ambientali – aria, acqua, suolo, ecc. – e tutela di questi dagli
inquinamenti, protezione della natura, salvaguardia e gestione razionale
delle risorse naturali, ecc.) e potrebbe in qualche modo coincidere con
quelle che sono le norme statali dirette alla "salvaguardia, tutela e
miglioramento della qualità dell'ambiente" nonché alla
"utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali" e alla
promozione sul piano internazionale delle misure destinate a risolvere i
problemi dell'ambiente (secondo la definizione che di tali obiettivi
fornisce l'art. 174 par. 1 del Trattato della Comunità Europea). Ma
l'ambiente non sarebbe soltanto una materia: esso costituirebbe, per
giurisprudenza costante di questa stessa Corte costituzionale (ed oggi
tanto più dopo l'espressa menzione della tutela dell'ambiente nella lettera
s dell'art. 117, comma secondo,
della Costituzione), un valore costituzionale, e dunque, come tale, sarebbe
un obiettivo perseguibile e da perseguire da parte di tutti i livelli
territoriali di governo. In altri termini, sarebbe pacifico che,
nell'esercizio delle competenze in materia di legislazione concorrente o
esclusivamente affidata alla legislazione delle Regioni, queste possano e
debbano perseguire finalità di tutela ambientale. E ciò in applicazione del
fondamentale principio di "integrazione" di cui all'art. 6 del
Trattato comunitario, che sarebbe stato applicato dalla Regione Marche con
la legge impugnata, la quale sarebbe espressamente diretta ad attuare i
principi fissati in materia di tutela dell'ambiente sia dalla legge quadro
statale n. 36 del 2001 sia dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n.
381.
Con specifico riferimento alle norme
di cui il ricorso contesta la legittimità costituzionale, la difesa
regionale osserva quanto segue.
Quanto alla prima censura, la
previsione della attivazione di procedure di valutazione di impatto
ambientale definite nelle loro modalità di attuazione con atto della Giunta
regionale sarebbe pienamente coerente con i principi fondamentali vigenti
in materia. Infatti, l'art. 2-bis,
comma 2, del decreto legge n. 115 del 1997, come convertito dalla legge n.
189 del 1997, prevede l'obbligo di sottoporre ad opportune procedure di
valutazione di impatto ambientale la installazione di infrastrutture quali
quelle oggetto della disciplina dettata dalla legge regionale impugnata.
Sarebbe pacifico che lo Stato potrà dettare principi fondamentali in
materia, al fine di garantire criteri uniformi per la installazione di
queste infrastrutture; ma, in assenza di una esplicita e puntuale
definizione di tali principi, non vi sarebbero dubbi che le Regioni possano
(e debbano, per dare attuazione ai principi costituzionali in materia di
tutela della salute e ai valori connessi con la tutela dell'ambiente)
dettare norme in grado di consentire quella corretta valutazione degli
effetti diretti ed indiretti sui singoli fattori ambientali e sul loro
reciproco equilibrio. La valutazione di impatto ambientale sarebbe infatti
una procedura, le cui finalità sono definite dalle direttive comunitarie
85/337/CEE e 97/11/CE, la cui attuazione costituisce una forma concreta di
gestione, nel rispetto del diritto alla salute e della tutela
dell'ambiente, dei poteri decisori relativi ad attività suscettibili di
rilevante impatto ambientale. L'attivazione della procedura di valutazione
di impatto ambientale costituirebbe quindi un preciso obbligo derivante da
direttive comunitarie, e si inquadrerebbe comunque come uno strumento
essenziale di gestione e governo del territorio, per tutti i poteri
pubblici che possano autorizzare attività in grado di produrre effetti
sull'ambiente, la cui disciplina deve essere dettata sia a livello
legislativo statale sia – in assenza dell'intervento della legge statale –
a livello legislativo regionale. Del resto, l'attuale disciplina
legislativa, che definisce l'assetto delle competenze amministrative in
questo settore, riserverebbe allo Stato la competenza a definire le
procedure di valutazione di impatto ambientale solo con riferimento alle
opere indicate nell'art. 71 del d.lgs. 112 del 1998: non si potrebbe quindi
negare, in attesa dell'ulteriore eventuale nuova definizione legislativa
delle relative competenze, la competenza regionale a disciplinare
legislativamente questo tipo di procedura.
Quanto alla censura relativa all'art.
3, comma 6, della legge regionale, essa non sarebbe fondata, per la
considerazione che – come pure ammette lo stesso ricorrente – l'obiettivo
di qualità definito da tale norma (valori di campo elettrico non superiori
a tre Volt/metro, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non
inferiore a 4 ore) viene definito ed imposto solo "fino all'adozione
dei decreti e regolamenti previsti dall'art. 4 della legge 36/2001".
Non vi sarebbe quindi invasione della competenza statale, che potrà essere
regolarmente esercitata, mediante l'emanazione delle norme regolamentari e
dei provvedimenti espressamente previsti dal citato art. 4 della legge n.
36 del 2001. Ma sarebbe altrettanto evidente che, nell'attesa delle norme
che debbono essere dettate a livello centrale (ed il termine relativo è già
abbondantemente scaduto), le Regioni abbiano piena competenza a
disciplinare e definire gli obiettivi di qualità in attuazione degli stessi
principi fissati dal legislatore statale nella legge quadro n. 36 del 2001.
Ciò anche in relazione alla circostanza che tali obiettivi di qualità sono
dettati in funzione della tutela della salute, e quindi la disciplina
regionale costituisce esercizio di competenza concorrente, sicuramente
esplicabile in attesa di una precisazione di ulteriori principi
fondamentali da parte dello Stato.
Quanto alla terza censura, la difesa regionale
afferma che anche l'introduzione del valore di distanza minima, indicato
dall'art. 7, comma 3, della legge regionale, costituirebbe corretto
esercizio della competenza legislativa concorrente della Regione in materia
di governo del territorio e di tutela della salute. Né si potrebbe ritenere
che la determinazione di tale parametro sia necessariamente riservata allo
Stato, trattandosi di un parametro che, con ogni evidenza, attiene anche e
soprattutto al governo del territorio. Si tratterebbe, inoltre, di un
parametro che viene, in relazione a tali specifiche finalità, stabilito
dalla Regione, e che sarebbe da ritenere ulteriore rispetto a quelli che lo
Stato potrà definire in applicazione delle previsioni dell'art. 4, comma 1,
lettera a, della legge n. 36 del
2001.
3. –
Con ricorso del 21 gennaio 2002, depositato in cancelleria il 31 gennaio
2002 (reg. ric. n. 5 del 2002), il Presidente del Consiglio dei ministri ha
sollevato questione di legittimità costituzionale delle seguenti
disposizioni della legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13
(Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da
elettrodotti): dell'art. 1, comma 2, in relazione all'art. 117, secondo
comma, lettera s, della
Costituzione; dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, in riferimento all'art. 117,
terzo comma (tutela della salute e produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia), della Costituzione ed in relazione agli artt. 4,
comma 1, lettera h, e 5, comma 1,
della legge 22 febbraio 2001, n. 36; dell'art. 3, in riferimento all'art.
117, terzo comma (tutela della salute e produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia), della Costituzione ed in relazione
agli artt. 4, comma 1, lettera d,
e 9, della stessa legge n. 36 del 2001; dell'art. 7, in riferimento
all'art. 117, secondo comma, lettera s,
della Costituzione, anche in relazione all'art. 15 della stessa legge n. 36
del 2001; e dell'art. 8, in riferimento all'art. 117, commi secondo,
lettera s, e terzo (tutela della
salute e produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia),
della Costituzione ed in riferimento all'art. 16 della stessa legge n. 36
del 2001.
La
legge regionale impugnata investirebbe, secondo la difesa statale, le
materie della tutela della salute e della produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia, che sono di legislazione concorrente
ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, ed anche la
materia della tutela dell'ambiente che, ai sensi dell'art. 117, secondo
comma, lettera s, della
Costituzione, è di legislazione esclusiva dello Stato. La legge quadro 22
febbraio 2001, n. 36, sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, avrebbe posto la disciplina integrale ed
esclusiva rivolta alla tutela dell'ambiente ed i principi fondamentali per
le altre materie, ai quali la legislazione regionale si deve attenere. La
legge regionale impugnata in parte avrebbe invaso la sfera statale di
legislazione esclusiva ed in parte non avrebbe osservato i principi della
legislazione statale.
Quanto all'art. 1, comma 2, della legge regionale, l'Avvocatura
afferma che l'art. 5, comma 1, della legge statale n. 36 del 2001, "al
fine di tutelare l'ambiente", ha disciplinato le competenze ed il procedimento
per la localizzazione dei tracciati e per la progettazione, la costruzione
e la modifica di elettrodotti e di impianti per telefonia mobile e
radiodiffusione, mentre in questa materia la Regione non avrebbe potestà
legislativa.
Quanto all'art. 2, commi 1, 2, 3, della legge regionale, secondo la
difesa statale nell'art. 4, comma 1, lettera h, e nell'art. 5, comma 1, della legge statale n. 36 del 2001
si troverebbe la normativa di principio sui parametri per le fasce di
rispetto per gli elettrodotti, mentre le norme impugnate avrebbero fissato
direttamente il valore limite di induzione magnetica (comma 3), attribuendo
ai Comuni la disciplina dell'ampiezza dei corridoi ed alla Regione il
potere di direttiva, senza nessun raccordo con i parametri desumibili dalla
normativa statale, come se la materia rientrasse nella legislazione
esclusiva della Regione.
Nell'art. 3, invece, la legge regionale disciplinerebbe la materia
del risanamento degli elettrodotti riservando alla Regione l'approvazione
degli appositi piani, anche in questo caso non tenendo conto di quanto
dispone l'art. 4, comma 2 [recte: 1], lettera d, della legge statale n. 36 del 2001, che avrebbe riservato
allo Stato i "criteri di elaborazione dei piani di risanamento"
anche con riferimento "alle modalità di coordinamento delle attività
riguardanti più regioni", e la norma regionale, non adeguandosi alla
disciplina statale di principio, si sarebbe sottratta ad ogni possibilità
di coordinamento. La legge regionale non avrebbe nemmeno tenuto conto del
termine fissato dall'art. 9 della legge statale per assicurare la
necessaria uniformità di tutela sull'intero territorio nazionale anche dal
punto di vista temporale.
Quanto all'art. 7 della legge regionale, l'Avvocatura sostiene che
l'art. 15, comma 4, della legge statale, nell'esercizio della competenza
esclusiva a tutela dell'ambiente, avrebbe previsto un apposito sistema
sanzionatorio, assicurando così anche la uniformità degli interventi
repressivi in tutte le Regioni, in modo da evitare che tra di esse possa
instaurarsi una sorta di concorrenza sanzionatoria: ma l'art. 7 della legge
regionale avrebbe disciplinato un sistema del tutto autonomo senza tenere
conto della normativa statale.
Infine, quanto all'art. 8, la normativa transitoria ivi prevista si
sovrapporrebbe a quella fissata dall'art. 16 della legge statale senza
alcun coordinamento. Del resto, secondo la difesa erariale, una disciplina
transitoria era indispensabile a tutela dell'ambiente nell'esercizio della
legislazione statale esclusiva, e principi generali sarebbero necessari
anche per la disciplina transitoria, che investe il periodo in cui gli
impianti preesistenti possono costituire pericolo non controllabile per la
salute.
4. –
Ha depositato memoria di costituzione e difesa la Regione Campania,
chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e infondato.
Riservandosi di dimostrare in una successiva memoria la legittimità
della disciplina regionale, la Regione espone sinteticamente le ragioni che
dovrebbero portare a ritenere ammissibile la propria costituzione in
giudizio, nonostante sia avvenuta oltre il termine previsto dall'art. 23,
terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale. In primo luogo, il termine per la costituzione delle parti
in giudizio sarebbe contenuto nelle norme integrative con una formulazione
nella quale, diversamente da quanto disposto in generale dalla legge per il
deposito del ricorso, viene adoperata l'espressione "può" e non
"deve". In secondo luogo, nell'ipotesi di costituzione tardiva
dell'amministrazione regionale non potrebbero invocarsi le ragioni che la
Corte da tempo richiama per escludere l'applicabilità della sospensione dei
termini processuali e per caratterizzare come perentori i termini, ragioni
riferite alla necessità di definire il giudizio in modo celere e certo. In
terzo luogo, l'analogia con quanto si verifica nel processo amministrativo,
ove il termine per la costituzione in giudizio non è ritenuto perentorio,
sarebbe rafforzata dal rinvio che l'art. 22, primo comma, della legge n. 87
del 1953 effettua alle norme del regolamento di procedura del Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale. Inoltre, in assenza di una formula letterale
cogente, dovrebbe ritenersi preminente il generale interesse pubblico di un
ente politico ad esporre tutto quanto è necessario per fornire al giudice
delle leggi gli elementi utili alla piena valutazione della scelta compiuta
dal legislatore regionale, tenendo anche presente che nel caso di specie la
Regione, ai fini della scelta di costituirsi in giudizio, ha dovuto
assumere tutti gli elementi di conoscenza ulteriore per cogliere la portata
della complessa riforma costituzionale da poco intervenuta. Infine, la
diversa modulazione dei termini e delle modalità per la proposizione del
ricorso fissata dalla nuova disciplina costituzionale imporrebbe una
riflessione sulla portata e sulla qualificazione delle precedenti regole
disciplinanti il processo, attesa la sua incidenza sulla posizione delle
parti e sulla complessiva logica processuale.
4.1 –
In una successiva memoria la Regione ha illustrato ulteriormente le ragioni
che possono militare per la non perentorietà dei termini di costituzione in
giudizio, ripercorrendo la giurisprudenza costituzionale sul tema, dalla
quale emergerebbero, da una parte, la stretta correlazione della
peculiarità della normativa processuale con l'interesse pubblico di diritto
obiettivo alla sollecita definizione soprattutto di rapporti pubblici e,
dall'altra, l'assenza di una puntuale motivazione sulla perentorietà o meno
dei termini di costituzione in giudizio.
Nel
merito, la Regione sostiene che la materia oggetto della legge regionale
non rientra nell'ambito della potestà esclusiva dello Stato, ma investe piuttosto
una pluralità di competenze legislative che si vanno inestricabilmente a
collegare. La finalità specifica sarebbe infatti l'esigenza di tutelare in
modo efficace la salute dei cittadini, e ciò si conseguirebbe attraverso
una disciplina legislativa afferente alla predisposizione di strumenti
urbanistici (di competenza esclusiva regionale ovvero connessa, al più,
alla materia "governo del territorio") e alle procedure di
risanamento industriale (materia anch'essa non presente negli elenchi
relativi alla potestà esclusiva statale); in ogni caso, la legge regionale
non si caratterizzerebbe come volta a tutelare quel bene – l'equilibrio
ecologico, costituito dalla protezione della fauna, delle risorse
ambientali e del paesaggio – che sottenderebbe l'endiadi utilizzata dal
legislatore costituzionale ("tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema") per definire la competenza statale. E, ancora, anche
ove si ritenesse che l'intervento legislativo regionale si trovi ad
interferire con la "materia" ambientale, la Regione dovrebbe
considerarsi legittimata ad esercitare le proprie competenze in materia di
governo del territorio e di tutela della salute, nel rispetto dei principi
e delle esigenze unitarie desumibili dalla legge statale, ai quali la
normativa regionale sarebbe appunto conforme.
4.2.
– Nel giudizio nei confronti della legge della Regione Campania (reg. ric.
n. 5 del 2002) ha depositato atto di intervento il Gestore della Rete di
Trasmissione Nazionale s.p.a., chiedendo l'accoglimento delle conclusioni
formulate nel ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri. Quanto
alla ammissibilità dell'intervento, si sostiene che il corretto esercizio
delle funzioni legislative di Stato e Regioni e il rispetto da parte di
queste ultime dei principi fondamentali dettati dallo Stato e dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario sarebbero essenziali affinché il
Gestore della rete possa svolgere regolarmente le funzioni ad esso
assegnate dal d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, recante "Attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica", e dai successivi decreti del Ministero dell'industria 21
gennaio e 17 luglio 2000.
4.3.
– Nel medesimo giudizio hanno in seguito depositato un unico atto di
intervento le seguenti società: ENEL s.p.a., ENEL Distribuzione s.p.a. e
TERNA – Trasmissione Elettricità Rete Nazionale s.p.a., chiedendo anch'esse
l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri. L'interesse delle società all'intervento sarebbe
qualificato dalla necessità di assicurare uniformità di modalità di
realizzazione della rete di trasmissione nazionale, di cui TERNA è
proprietaria per il 95%, e di quella di distribuzione di energia, di cui
ENEL Distribuzione è concessionaria: entrambe società detenute da ENEL
s.p.a.
4.4.
– Nel giudizio promosso nei confronti della legge della Regione Campania
hanno depositato unico atto di intervento "ad opponendum" il Comune di Lacco Ameno, nella persona del
Sindaco, nonché quest'ultimo quale Ufficiale di Governo. Essi, assumendo
che l'esito del presente giudizio è destinato ad incidere su proprie
posizioni giuridiche, che trovano adeguata tutela nella perdurante vigenza
della legge impugnata – il riferimento è ad un giudizio amministrativo
promosso in relazione all'inibizione, da esso Comune disposta,
dell'attivazione di un impianto di trasformazione, annesso ad un
elettrodotto, realizzato dall'Enel nel centro abitato – hanno concluso per
l'infondatezza della questione sollevata.
5. –
Con ricorso del 9 maggio 2002, notificato il 10 maggio 2002 (reg. ric. n.
35 del 2002), il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera m; 4, comma 1; 10, commi 1 e 2,
della legge della Regione Puglia 8 marzo 2002, n. 5 (Norme transitorie per
la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di
telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza
fra 0 Hz e 300 GHz), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s, e 117, terzo comma (tutela della
salute e ordinamento della comunicazione) della Costituzione, e in
relazione agli artt. 4, comma 2; 5, comma 1; e 8, comma 1, della legge 22
febbraio 2001, n. 36.
Il
ricorrente osserva innanzitutto in linea generale che la legge impugnata ha
la finalità, come emerge dall'art. 1, di assicurare "la tutela
dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico connesso al funzionamento
e all'esercizio degli impianti per telecomunicazione e
radiotelevisivi", e che essa sarebbe quindi invasiva della competenza
statale, poiché lo Stato ha legislazione esclusiva nella materia della
tutela ambientale, mentre costituiscono materie di legislazione concorrente
quelle della tutela della salute e dell'ordinamento della comunicazione,
con conseguente potestà legislativa dello Stato nella determinazione dei
principi fondamentali.
Quanto alle disposizioni dell'art. 3, comma 1, lettera m, della legge regionale impugnata,
che definisce le "aree sensibili", e dell'art. 4, comma 1,
secondo cui la Regione "detta i criteri generali per la localizzazione
degli impianti, nonché i criteri inerenti l'identificazione delle 'aree
sensibili' e la relativa perimetrazione", esse eccederebbero le competenze
regionali, contrastando con il principio introdotto dall'art. 8, comma 1,
della legge statale n. 36 del 2001, il quale prescrive che le competenze
regionali si esercitano "nel rispetto dei limiti di esposizione, dei
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e
delle modalità fissati dallo Stato".
Quanto all'art. 10, comma 1, della legge regionale, che vieta
"l'installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di
emittenza radiotelevisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile su
ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido", esso
conterrebbe un divieto assoluto, eccedente rispetto al parametro richiamato
in via transitoria dall'art. 16 della legge quadro statale n. 36 del 2001,
e quindi rispetto all'art. 4 del d.m. 10 settembre 1998, n. 381, che assume
come unico parametro il valore di campo elettromagnetico.
In
ordine all'art. 10, comma 2, della legge regionale impugnata, che vieta la
localizzazione degli impianti di cui all'art. 2, comma 1, nelle aree vincolate
ai sensi del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, nelle aree classificate di
interesse storico-architettonico, nelle aree di pregio storico, culturale e
testimoniale, nonché nei parchi ed aree protette, esso invaderebbe, in
primo luogo, la competenza esclusiva statale in materia ambientale, e
contrasterebbe con l'art. 5, comma 1, della legge quadro n. 36 del 2001,
che riserva ad apposito regolamento, di competenza statale, l'adozione di
misure specifiche finalizzate alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.
6. –
La Regione Puglia ha depositato, oltre il termine previsto dall'art. 23,
terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, atto di costituzione e deduzioni, chiedendo di respingere
il ricorso del Presidente del Consiglio siccome inammissibile e infondato.
Riservandosi di svolgere in una successiva memoria più ampie
deduzioni difensive, la Regione nota comunque che le censure mosse alla
legge regionale muovono da una concezione errata della competenza dello
Stato relativa alla "tutela dell'ambiente", la quale non sarebbe
tanto una materia riservata, quanto piuttosto un valore costituzionalmente
protetto che non esclude la competenza delle Regioni; mentre, se fosse
intesa come mostra di intenderla il Governo, essa finirebbe per svuotare di
contenuto e significato gran parte delle competenze regionali concorrenti o
residuali-esclusive.
6.1.
– Ha depositato atto di intervento la Wind Telecomunicazioni s.p.a., in
qualità di concessionaria per l'installazione e l'esercizio di impianti di
telecomunicazioni per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di
comunicazione con il sistema GSM, chiedendo l'accoglimento delle
conclusioni rassegnate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. –
Con ricorso del 13 agosto 2002, notificato il 23 agosto 2002 (reg. ric. n.
52 del 2002), il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato
questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 2; 2;
4, comma 1, lettera b; 5, commi
1, lettera c, e 2; 12, comma 1;
13 e 16 della legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9 (Tutela
sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici), in riferimento agli articoli 3, 117, secondo comma,
lettere e (tutela della
concorrenza) e s (tutela
dell'ambiente), e 117, terzo comma (tutela della salute) della
Costituzione, ed in relazione agli artt. 4, commi 1 e 2; 5, comma 1; 8,
comma 1; e 9, commi 3 e 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e all'art.
1, comma 4, del d.P.R. 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento
per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n.
146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto
ambientale).
La
difesa statale premette che, poiché la legge regionale indica tra le sue
finalità, all'art. 1, comma 1, anche la salvaguardia dell'ambiente e del
paesaggio, essa sarebbe illegittima in quanto contrastante con
l'attribuzione della tutela dell'ambiente alla legislazione esclusiva dello
Stato, qualunque sia la nozione di ambiente che si voglia seguire.
Quanto all'art. 1, comma 2, della legge regionale impugnata,
l'Avvocatura dello Stato premette che la Regione deve agire nel rispetto
dei principi fondamentali comunque risultanti dalla legislazione statale
già in vigore, e dunque di quelli desumibili dalla legge quadro 22 febbraio
2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici. L'art. 5, comma 1, della legge statale riserva allo
Stato la determinazione delle "misure specifiche relative alle
caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati
per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti e di
impianti per telefonia mobile e radiodiffusione", oltre che "le particolari
misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici", e
lo scopo dichiarato della norma è quello di tutelare "l'ambiente e il
paesaggio". La disposizione impugnata, invece, riserva ad una futura
disciplina regionale "la localizzazione, la costruzione, la
modificazione ed il risanamento degli impianti".
Secondo la difesa statale, una volta accertato che la materia
rientra nella competenza esclusiva dello Stato, va escluso che la
disciplina introdotta dalla legge statale possa essere messa nel nulla da
quella regionale successiva.
Se
poi si ritenesse che la disciplina regionale sia volta alla tutela della
salute, occorrerebbe verificare se le norme statali richiamate abbiano o
meno natura di principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, terzo comma,
della Costituzione. E tale indagine, a sua volta, sarebbe condizionata alla
verifica se sia o non ragionevole che il livello di protezione contro le
radiazioni elettromagnetiche in Umbria sia diverso (maggiore o minore non
importerebbe) di quello previsto, ad esempio, in Piemonte o in Puglia. La
risposta positiva, secondo l'Avvocatura, potrebbe basarsi soltanto su una
accertata diversità biologica degli abitanti delle Regioni interessate o su
una situazione ambientale che neutralizzi in tutto o in parte gli effetti
dannosi delle radiazioni: ipotesi entrambe smentite dalle attuali
acquisizioni scientifiche.
Di
qui la conferma che tra i principi fondamentali rimessi allo Stato ci sono
anche quelli che assicurano la realizzazione del principio di uguaglianza
quando, naturalmente, operante. E non a caso nell'art. 4, comma 1, della
legge statale sarebbe stata posta per prima, tra le funzioni dello Stato,
quella di tutelare "il preminente interesse nazionale alla definizione
di criteri unitari e normative omogenee in relazione alle finalità di cui
all'articolo 1".
Quanto all'art. 2 della legge regionale impugnata, che richiede ai
gestori e ai concessionari la dimostrazione della indispensabilità degli
impianti, non prevista dalla legge statale, in vista di una successiva
verifica da parte della Regione, la difesa statale premette che l'art. 8
della legge quadro, sempre in considerazione del principio di eguaglianza,
ha fissato le competenze delle Regioni, individuandole nelle materie nelle
quali una differenziazione territoriale delle discipline risulta
ragionevole.
Nel
caso, quella svolta dai gestori e dai concessionari sarebbe attività di
impresa, e la indispensabilità degli impianti sarebbe valutazione attinente
alla gestione, sulla quale la Regione non potrebbe avere competenza;
inoltre, l'eventuale giudizio negativo dato nella Regione Umbria potrebbe
creare difficoltà operative per il gestore, alterando le condizioni del
mercato e così sconfinando nella sfera della concorrenza la cui tutela è
attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato.
Anche
in ordine all'art. 4, comma 1, lettera b,
della legge regionale impugnata, che attribuisce ai Comuni poteri vari per
il risanamento degli impianti esistenti, in relazione al principio di
eguaglianza non sarebbe giustificabile una differenza di discipline,
articolata addirittura per territori comunali.
Per
le medesime ragioni sarebbe incostituzionale anche l'art. 5, comma 1,
lettera c, della legge regionale
impugnata, con il quale la Regione riserva a se stessa il potere di
elaborare piani di risanamento.
L'art. 5, comma 2, della legge impugnata, che attribuisce alla
Regione un potere di proposta, si sovrapporrebbe alla disciplina contenuta
nell'art. 9, commi 3 e 6, della legge quadro statale, secondo cui
competente è il Ministero dell'ambiente, sentiti le Regioni e i Comuni
interessati. Attribuendosi un potere di proposta, la Regione porrebbe dei
limiti ai poteri deliberativi statali, salvo che la norma non vada interpretata
nel senso che la proposta costituisce in questo caso solo un sollecitazione
per il Ministero, che potrà deliberare un piano del tutto diverso da quello
proposto.
Quanto all'art. 12, comma 1, della legge regionale impugnata, che
richiede la valutazione d'impatto ambientale in violazione dell'art. 4,
comma 1, del d.P.R. 14 aprile 1996, in relazione all'allegato B, n. 7,
lettera z (valutazione non
richiesta nemmeno dalla direttiva 87/117 CE), esso violerebbe il principio
della parità di trattamento, incidente anche sotto il profilo della
concorrenza.
In
ordine all'art. 13 della legge regionale impugnata, che rimette alla Giunta
regionale la disciplina, oltre che dei procedimenti amministrativi, anche
dei criteri preordinati alla localizzazione ed al risanamento degli
impianti, la difesa statale afferma che la illegittimità costituzionale
sarebbe evidente con riguardo ai criteri, che sarebbero addirittura rimessi
alla sede amministrativa senza la fissazione di limiti o orientamenti
legislativi, e che, con riguardo al procedimento, la norma violerebbe
l'art. 9 della legge quadro statale.
Quanto all'art. 16 della legge regionale impugnata, che prevede che
una apposita disciplina transitoria sia posta con regolamento, esso sarebbe
illegittimo, poiché la disciplina transitoria è stata posta dall'art. 16
della legge quadro statale.
8. –
Si è costituita in giudizio la Regione Umbria, chiedendo che la Corte
respinga il ricorso dichiarando manifestamente non fondate le questioni
sollevate dal Presidente del Consiglio.
La difesa regionale riassume dapprima
l'intera vicenda relativa alla legge impugnata. L'originario disegno di
legge, predisposto nel vigore del testo costituzionale previgente, era
stato rinviato dal Governo con nota del 23 giugno 2001, prot. n. 01/439,
nella quale venivano formulati cinque rilievi. Il Consiglio regionale,
aderendo alle valutazioni svolte dalla II Commissione consiliare, aveva poi
riapprovato con modificazioni il testo, adeguandosi integralmente a due
rilievi e parzialmente ad altri due. Il Governo aveva quindi presentato
ricorso in via principale di fronte alla Corte, censurando alcune
disposizioni della delibera regionale.
Poiché tuttavia nelle more del
giudizio è entrata in vigore la riforma del titolo V della parte II della
Costituzione, il giudizio davanti alla Corte è stato definito con ordinanza
di improcedibilità n. 182 del 2002.
Successivamente, il testo della
delibera legislativa regionale è stato approvato nuovamente, senza
modificazioni, dal Consiglio regionale, e poi impugnato dal Governo nei
termini sopra esposti.
Ritenendo che la prima censura del
ricorso governativo si appunti
anche sull'art. 1, comma 1, della legge regionale impugnata, la
difesa regionale sostiene che l'approccio del Governo, secondo cui lo scopo
dichiarato della legge sarebbe quello di tutelare l'ambiente e il
paesaggio, è fondato su una interpretazione formalistica e nominalistica
della materia oggetto della legge regionale e della legge statale.
Chiarisce quindi che la finalità preminente della legge regionale, peraltro
espressamente indicata nello stesso art. 1, comma 1, è quella di tutelare
la salute della popolazione dagli effetti della esposizione ai campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici; e considera inoltre che la
conservazione di un ambiente salubre costituisce espressione del diritto
fondamentale alla salute riconosciuto ai cittadini dall'art. 32 della
Costituzione, la cui tutela è ora attribuita alla competenza concorrente
della Regione.
Quanto alla censura relativa all'art.
1, comma 2, della legge impugnata, la difesa regionale sostiene che dal
confronto di questa norma con quella contenuta nell'art. 5, comma 1, della
legge quadro statale n. 36 del 2001 emergerebbe che il potere normativo dello
Stato, destinato ad assicurare profili di tutela ambientale, e quello della
Regione sarebbero diretti a soddisfare finalità diverse. In particolare,
sarebbe manifestamente estranea alla disciplina statale la considerazione
puntuale di qualunque profilo attinente alla tutela della salute.
Paradossale sarebbe quindi il timore del Governo che disposizioni regionali
dettate nell'esercizio della potestà legislativa concorrente possano
prevalere su quelle dettate dallo Stato in materia di competenza esclusiva.
Quanto alla censura proposta in via
subordinata all'art. 1, comma 2, e a quelle rivolte contro gli artt. 4,
comma 1, lettera b, e 5, comma 1,
lettera c, della legge impugnata,
relative alla necessità di rispettare il principio di eguaglianza e di ragionevolezza,
esse sarebbero "del tutto infondate, anzi aberranti, ponendosi al di
fuori sia del sistema costituzionale delle competenze e dei meccanismi che
presiedono all'esercizio del potere legislativo regionale concorrente, sia
delle più consolidate applicazioni del principio di uguaglianza".
Inoltre, erronea sarebbe la
qualificazione dell'art. 5, comma 1, quale norma di principio, essendo tale
norma esclusivamente destinata a fissare una competenza statale, la cui
riconducibilità alla legislazione esclusiva dello Stato andrebbe peraltro
puntualmente dimostrata e non data semplicemente per presupposta.
Ancora, le censure del Governo si
fonderebbero su una interpretazione del principio di uguaglianza rigida e
formalistica, che verrebbe a impedire alle Regioni di intervenire a tutela
della salute dei propri cittadini offrendo più elevati standard di protezione rispetto a quelli essenziali che vanno
garantiti su tutto il territorio nazionale. Anzi, a causa dell'incertezza
circa la pericolosità delle emissioni di cui si discute e
dell'imponderabilità, allo stato delle attuali conoscenze scientifiche,
delle conseguenze sulla salute della collettività, la legge regionale
impugnata costituirebbe un intervento all'avanguardia, in coerenza con i
principi sanciti dall'art. 152 del Trattato CE, che impongono
l'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana.
Quanto alla censura sull'art. 2 della
legge impugnata, la difesa regionale sostiene che con l'introduzione del
principio di giustificazione la Regione non avrebbe fatto altro che
riaffermare il valore primario della tutela della salute che, nel
bilanciamento operato dal legislatore regionale con il diritto di impresa,
avrebbe condotto alla previsione non certo di un limite all'esercizio dell'attività
imprenditoriale, ma di un criterio ragionevole e strumentale ad una
migliore ponderazione comparativa degli interessi coinvolti da parte
dell'amministrazione competente, in stretta applicazione del principio di
proporzionalità. La disposizione, infatti, mirerebbe ad una maggiore
responsabilizzazione dell'imprenditore, a sollecitare una sua più fattiva
collaborazione in vista della tutela di un bene primario quale quello della
salute, e a prevenire o ridurre pericolose manovre speculative.
Né il legislatore regionale avrebbe
invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della
concorrenza: così ritenendo, infatti, si giungerebbe ad una sistematica
erosione delle competenze della Regione in rilevanti settori
economico-produttivi.
Anche la censura relativa all'art. 5,
comma 2, della legge impugnata non sarebbe fondata, in quanto il potere
sostitutivo attribuito alla Regione, in caso di mancata presentazione della
proposta da parte dei gestori del piano di risanamento per gli elettrodotti
con tensione superiore a 150kv, integra la previsione statale e non incide
sul potere attribuito al Ministro dell'ambiente, di concerto con gli altri
Ministri competenti, di approvare il piano medesimo.
In ordine alla censura relativa all'art.
12, comma 1, della legge impugnata, la difesa regionale fa notare che
l'art. 2-bis del decreto legge 1
maggio 1997, n. 115, convertito nella legge 1 luglio 1997, n. 189, prevede
che la installazione di infrastrutture relative alla telefonia mobile
"dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di
impatto ambientale". In ogni caso, la procedura di v.i.a. di cui si
discute apparterrebbe al potere legislativo concorrente regionale, inerendo
alla tutela della salute, alla valorizzazione dei beni ambientali e
culturali e, soprattutto, al governo del territorio. Inoltre, la scelta del
legislatore regionale umbro di sottoporre a valutazione di impatto
ambientale la installazione di impianti di telefonia mobile, in casi
determinati da individuarsi successivamente con regolamento della Giunta,
rientrerebbe nell'ambito della sua potestà legislativa e sarebbe
ragionevole esercizio di discrezionalità politica, non censurabile in sede
di controllo di costituzionalità.
Quanto alle censure svolte nei
confronti dell'art. 13, la Regione resistente ne denuncia la genericità, e
nota come nel nuovo disegno costituzionale delle funzioni degli organi
regionali il potere regolamentare dell'esecutivo abbia assunto un rilievo
determinante e una ampiezza tale da non potersi configurare soltanto come
potere di mera esecuzione delle leggi regionali.
Inconferente sarebbe inoltre il
rilievo circa il contrasto della disposizione regionale impugnata con
l'art. 9, commi 3 e 6, della legge quadro n. 36 del 2001, commi che
disciplinano nelle loro linee generali le sole procedure concernenti i
piani di risanamento degli elettrodotti con tensione superiore a 150
kv (e gli effetti del mancato
risanamento degli stessi), delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli
impianti per telefonia mobile e degli impianti per radiodiffusione,
conseguenti all'inerzia o all'inadempienza dei gestori. In ogni caso, anche
a voler applicare le disposizioni statali, queste risultano palesemente
insufficienti a disciplinare i concreti aspetti procedimentali che meglio
debbono essere precisati nell'interesse degli imprenditori coinvolti.
L'ultima censura, relativa all'art. 16
della legge regionale impugnata, sarebbe infine
"incomprensibile", visto che il legislatore regionale si è
soltanto preoccupato di colmare, in via transitoria, l'eventuale vuoto
normativo nella fase precedente all'emanazione dei decreti di cui all'art.
4 della legge quadro statale: tanto che la normativa regolamentare prevista
in capo alla Giunta regionale è destinata a rimanere in vigore "in via
transitoria fino all'approvazione" dei citati decreti, e non a
sostituire o a sovrapporsi a questi ultimi.
9. –
Nell'imminenza dell'udienza originariamente fissata per il 19 novembre
2002, nel giudizio promosso nei confronti della legge della Regione Marche
(reg. ric. n. 4 del 2002) ha depositato memoria il Presidente del
Consiglio, insistendo nelle conclusioni di cui all'atto introduttivo.
Quanto alla prima censura, osserva la difesa erariale, la Regione non
potrebbe prevedere una procedura di valutazione di impatto ambientale in
relazione alle infrastrutture di telecomunicazione, nonostante il disposto
dell'art. 2-bis del decreto legge
n. 115 del 1997, in quanto anche la mera ripetizione in legge regionale di
norma materialmente appartenente alla competenza esclusiva dello Stato
sarebbe costituzionalmente illegittima. Inoltre, per le infrastrutture di
telecomunicazione, non sarebbe vero che l'attivazione della procedura di
valutazione di impatto ambientale costituisca un preciso obbligo derivante
da direttive comunitarie, in quanto negli allegati I e II della direttiva
n. 85/337/CEE gli impianti di telecomunicazione non sono mai menzionati.
Quanto alla seconda censura, l'Avvocatura afferma che anche in mancanza
dei decreti previsti dall'art. 4 della legge quadro esiste una disciplina
statale dei valori-limite, e che essa costituisce disciplina di principio
che, nella materia "tutela della salute", spetta solo allo Stato.
La
difesa erariale ricorda quindi che secondo l'art. 4, commi 2 e 3, del d.m.
n. 381 del 1998, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non
inferiori a quattro ore non devono essere superati – con riferimento agli
impianti di telefonia – il valore di 6 V/m per il campo elettrico: valore
che sarebbe superiore a quello stabilito dalla legge regionale impugnata.
Del medesimo decreto ministeriale, di particolare importanza sarebbe poi
l'art. 4, comma 3, in relazione al quale la giurisprudenza amministrativa
avrebbe chiarito che l'attribuzione alle Regioni e alle Province autonome
di competenze relative al raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità
non appare giustificare l'introduzione di limiti ulteriori o diversi
rispetto a quelli stabiliti nel decreto, e ciò in quanto il perseguimento
dell'anzidetta finalità risulta delimitato dall'esigenza di garantire il
rispetto dei limiti dell'art. 3 e dei valori di cui all'art. 4, comma 2,
del decreto. Insomma, in nessuna fonte statale si troverebbe
un'autorizzazione alle Regioni ad introdurre, a tutela della salute, limiti
ulteriori e più severi, o basati su criteri diversi, rispetto a quanto
previsto nelle fonti statali, ed in particolare nella legge n. 36 del 2001,
che conterrebbe appunto le norme e i principi fondamentali statali in tema
di protezione della salute dall'inquinamento elettromagnetico.
I
principi enunciati da tale legge risulterebbero chiarissimi. Come prevede
l'art. 3, comma 1, lettera d, gli
obiettivi di qualità sarebbero di due tipi: da una parte i criteri localizzativi,
gli standard urbanistici, le
prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie
disponibili, che hanno a che vedere con le competenze regionali, ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera e,
della legge; dall'altra, i valori di campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico, che apparterrebbero invece all'esclusiva competenza
statale, come sottolinea l'art. 4, comma 1, lettera a, della legge. In questo senso, si ridimensionerebbe
l'interpretazione da dare alla sentenza n. 382 del 1999, secondo cui
sarebbero consentiti interventi normativi regionali in materia di obiettivi
di qualità di tipo urbanistico, ma non normative regionali più severe in
tema di valori di campo, in quanto la tutela del bene "salute"
non potrebbe essere che unitaria su tutto il territorio nazionale.
Quanto alla terza censura, tra i principi fondamentali in materia di
governo del territorio e di tutela della salute rientrerebbe la
determinazione di tetti massimi di radiofrequenza, e quindi anche il divieto
di installazione basato sul rispetto di distanze minime da obiettivi
cosiddetti sensibili. Inoltre, l'art. 4 del decreto ministeriale n. 381 del
1998 individuerebbe il livello di esposizione al campo elettromagnetico
quale unico parametro per garantire la tutela della popolazione dagli
effetti dell'esposizione; e, infine, la previsione di un divieto fondato
sul rispetto di determinate distanze non sarebbe idonea, alla luce dei
parametri determinati dallo Stato, a garantire la finalità di tutela della
salute e, anzi, il parametro della distanza sarebbe inadeguato e
irragionevole, giacché non consentirebbe di tenere conto delle
caratteristiche realmente rilevanti delle stazioni trasmittenti (altezza
dal suolo, potenza irradiata, sistema radiante). E il fatto che il
parametro sia "ulteriore" rispetto a quelli dettati dal decreto
ministeriale n. 381 del 1998, come ricorda la Regione, da una parte sarebbe
motivo della sua illegittimità, perché le Regioni non possono stabilire
parametri ulteriori se intendono rispettare i principi fondamentali dettati
dallo Stato, dall'altro non lo renderebbe, per ciò solo, adeguato e
ragionevole in vista della tutela del bene salute.
9.1. – Nell'imminenza dell'udienza del
19 novembre 2002 ha depositato memoria la Regione Umbria, resistente nel
giudizio rubricato al n. 52 del registro ricorsi del 2002, insistendo
affinché la Corte voglia dichiarare manifestamente infondate le questioni
sollevate.
In particolare, la Regione rileva che
il ragionamento condotto dall'Avvocatura in relazione all'art. 3 della
Costituzione potrebbe ritenersi corretto solo qualora si riconoscesse allo
Stato una potestà esclusiva in materia di tutela dell'ambiente; ma la
disposizione dell'art. 117, secondo comma, lettera s, sarebbe invece una clausola di carattere generale diretta ad
assicurare allo Stato la tutela di interessi primari, unitari e
indivisibili, che confermerebbe la nozione di ambiente come
"valore" già delineata dalla giurisprudenza costituzionale nel
vigore del testo costituzionale originario.
La difesa regionale ricorda poi che,
per effetto della riforma costituzionale, sarebbe venuto meno proprio il
limite dell'interesse nazionale, quale argine della potestà legislativa
concorrente della Regione, per cui non sarebbe pertinente il richiamo
all'art. 4, comma 1, della legge quadro statale, che pone tra le funzioni
dello Stato la tutela del "preminente interesse nazionale alla
definizione di criteri unitari e normative omogenee".
Quanto alla censura sull'art. 2 della
legge regionale impugnata, svolta in relazione alla riserva allo Stato
della materia della tutela della concorrenza, essa sarebbe apodittica e
carente di motivazione. L'interpretazione di questa materia, che si
configurerebbe come trasversale rispetto a rilevanti settori e materie
ricadenti nella competenza concorrente o esclusiva della Regione, dovrebbe
essere restrittiva, poiché, diversamente opinando, si giungerebbe a
sottrarre completamente alla Regione il potere di curare interessi
essenziali dei propri cittadini in ordine al godimento di diritti
fondamentali mediante la conformazione di procedimenti e provvedimenti
affidati per lo più alla legislazione esclusiva regionale.
10. –
In prossimità dell'udienza, nel giudizio promosso nei confronti della legge
della Regione Marche (reg. ric. n. 4 del 2002) ha depositato una seconda
memoria il Presidente del Consiglio dei ministri, insistendo nelle
conclusioni formulate.
La
difesa erariale si sofferma in particolare sulla incidenza, sulla normativa
regionale denunciata, del d.lgs. 4 settembre 2002, n. 198 (Disposizioni
volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di
telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del
Paese, a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443),
il quale – così l'art. 1, comma 1 – "detta principi fondamentali in
materia di installazione e modifica delle categorie di infrastrutture di
telecomunicazioni, considerate strategiche ai sensi dell'art. 1, comma 1,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443".
La
prima censura, avente ad oggetto l'art. 3, commi 3 e 4, della legge
regionale, che sottopone l'installazione di impianti fissi di
radiocomunicazione a procedure di valutazione di impatto ambientale, era
fondata sulla esistenza del principio, posto dalla legislazione statale
all'art. 2-bis della legge n. 189
del 1997, che appunto prevedeva la sottoposizione a procedure di
valutazione di impatto ambientale delle installazioni di infrastrutture per
gli impianti fissi di telefonia mobile. Tale ultima disposizione sarebbe
stata ora abrogata dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 198 del 2002. Si
sarebbe soddisfatto, in questo modo, l'interesse nazionale unitario e
strategico alla realizzazione celere delle infrastrutture di
telecomunicazione, sulla base della constatazione che nel procedimento
previsto per tali realizzazioni esistono già sufficienti valutazioni e
controlli, che consentono di non aggravare il procedimento con la
valutazione d'impatto ambientale. Ne conseguirebbe, nella fattispecie,
l'abrogazione delle dette norme regionali, per effetto del disposto
dell'art. 10, primo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e, in ogni
caso, la presenza nella legislazione statale di un principio fondamentale
secondo il quale nelle procedure che riguardano l'installazione di tali
impianti le regioni non possono introdurre anche la procedura di v.i.a.
Quanto alla censura, svolta con il terzo motivo del ricorso, nei
confronti dell'art. 7, comma 3, della legge della Regione Marche n. 25 del
2001, che demanda alla Giunta regionale di adottare un valore di distanza
minima, da determinate aree ed edifici, nell'installazione di detti
impianti, censura fondata sulla norma di principio dettata dall'art. 4,
comma 1, lettera a, della legge
quadro n. 36 del 2001, rileva la difesa erariale che l'art. 3, comma 2, del
d.lgs. n. 198 del 20002, costituente anch'esso principio fondamentale,
dispone che le infrastrutture di telecomunicazione per impianti
radioelettrici, ad esclusione di torri e tralicci relativi alle reti di
televisione digitale terrestre, "sono compatibili con qualsiasi
destinazione urbanistica, e sono realizzabili in ogni parte del territorio
comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra
disposizione di legge e di regolamento". Tale norma avrebbe abrogato
l'art. 7, comma 3, della legge regionale impugnata.
Quanto alla terza disposizione regionale impugnata, l'art. 3, comma
5, rileva la difesa erariale che l'art. 4 del d.lgs. n. 198 del 2002
avrebbe confermato "i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità,
stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della
legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di
attuazione".
11. –
In prossimità dell'udienza, già fissata per il 19 novembre 2002, ha
depositato memoria la Regione Marche, insistendo nel senso
dell'infondatezza delle questioni sollevate.
La
Regione premette che la legge n. 25 del 2001 impugnata ha inteso muoversi
"nel segno dell'attuazione della legge quadro" n. 36 del 2001 ed
in sintonia con essa, al fine della tutela ambientale e sanitaria della
popolazione, collocandosi in un contesto comunitario e nazionale ispirato
all'introduzione di misure di cautela nei confronti del nuovo fenomeno
dell'inquinamento da campi elettromagnetici, predisponendo misure che
necessariamente devono trovare disciplina adeguata in tutti i livelli di
governo coinvolti.
In
ordine alle finalità di tutela ambientale perseguite dalla legge regionale,
accanto a quelle della tutela della salute, della tutela e sicurezza del
lavoro, governo del territorio, nonché ordinamento della comunicazione, la
Regione nega sia ravvisabile alcuna invasione della competenza statale in
materia, alla luce delle nozioni di ambiente come "valore costituzionale"
e obiettivo trasversale fornita dalla sentenza n. 382 del 1999, della
interpretazione della "materia" tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema di cui al nuovo art. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione data dalla
sentenza n. 407 del 2002, dell'art. 6 del Trattato CE, e del principio di
integrazione come ribadito nell'art. 37 della Carta dei diritti
fondamentali dell'UE.
Dopo
aver richiamato decisioni di giudici amministrativi in tema di superamento
di distanze minime fissate da leggi regionali, la Regione si chiede se,
accogliendo una diversa interpretazione della "tutela
dell'ambiente" – intesa come "equilibrio ecologico",
riferita alla specifica disciplina orientata a definire e garantire, in
modo diretto e immediato, determinati equilibri ecologici –, sia
ravvisabile nella legge impugnata violazione della competenza legislativa
statale. La risposta, sul punto, è negativa, non avendo la legge ad oggetto
direttamente l'inquinamento dell'ambiente da campi elettromagnetici, ma
incidendo su di esso solo in misura parziale e in via immediata e
indiretta. Del resto, prosegue la Regione, come si evince anche dalla legge
quadro, la stessa disciplina del cosiddetto inquinamento elettromagnetico
persegue innanzitutto e soprattutto finalità di tutela sanitaria della
popolazione e dei lavoratori.
Passando all'esame delle specifiche norme di cui il ricorrente
contesta la legittimità costituzionale, osserva la Regione che, in ordine
all'art. 3, commi 3 e 4, della legge regionale n. 25 del 2001, per quel che
riguarda gli impianti di radiodiffusione, il principio leso è individuato
dall'Avvocatura nella competenza statale per l'assegnazione delle frequenze
e l'individuazione dei siti per l'ubicazione degli impianti, ai sensi degli
artt. 1 e 2 della legge n. 249 del 1997 e dell'art. 2 del decreto legge n.
5 del 2001.
In
proposito, la Regione osserva che "principi fondamentali" sono
"i nuclei essenziali del contenuto normativo che quelle disposizioni
esprimono per i principi enunciati e da esse desumibili" (così la
sentenza n. 482 del 1985 e anche la sentenza n. 192 del 1987), sicché non
possono essere considerate tali le norme, come quelle citate, prive di una
propria e diretta portata prescrittiva, che si limitano ad attribuire una
competenza normativa. Ciò sarebbe ancora più vero alla luce del
"limite della Costituzione", posto dal nuovo testo dell'art. 117,
primo comma, della Costituzione, tanto alle leggi regionali che a quelle
statali, in quanto si affermerebbe così che, traendo l'autonomia legislativa
di tutti gli "enti territoriali" maggiori e minori – e quindi lo
Stato e le Regioni, "ordinamenti parziali" in seno
all'ordinamento generale della Repubblica (art. 114 della Costituzione) –
il suo fondamento diretto dalla Carta costituzionale, a nessuno di essi
sarebbe consentito di porre dei limiti diversi e ulteriori rispetto a
quelli previsti dalla stessa.
Quanto alla previsione regionale di sottoporre le opere da eseguire
a valutazioni di impatto ambientale, in assenza di principi fondamentali in
materia, alle Regioni non sarebbe precluso di dettare norme dirette a
consentire una corretta rappresentazione degli effetti diretti e indiretti
sui singoli fattori ambientali e sulle loro reciproche interazioni; né si
rinverrebbero principi fondamentali che consentano alle Regioni di
sottoporre a procedure di v.i.a. solo gli oggetti espressamente individuati
dallo Stato, come sarebbe confermato da talune leggi regionali (è citata la
legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43, artt. 5,
8 e 9), sussistendo una sensibile differenza tra attività normativa diretta
a disciplinare i procedimenti di v.i.a. (in ipotesi, rientrante nella
competenza legislativa esclusiva dello Stato), e l'attività normativa
diretta a stabilirne la semplice applicabilità agli oggetti più svariati,
che rimarrebbe nella disponibilità delle Regioni, ove riconducibile ad
oggetti compresi nella loro competenza legislativa concorrente o residuale.
Per
gli impianti fissi di telefonia mobile, invece, il principio fondamentale
che lo Stato assume violato sarebbe quello contenuto nell'art. 2-bis, comma 2, del decreto legge n.
115 del 1997 – oggi abrogato, si assume, dal d.lgs. n. 198 del 2002 –
secondo il quale "l'installazione di infrastrutture dovrà essere
sottoposta ad opportune valutazioni di impatto ambientale". Ma
rispetto ad esso la disposizione regionale avrebbe carattere meramente
"ripetitivo". Il potere regolamentare in proposito attribuito
alla Giunta dal comma 4 dello stesso art. 3 della legge regionale sarebbe
finalizzato a stabilire le norme esecutive e attuative per la
sottoposizione a v.i.a. degli impianti in oggetto, sicché la conformità a
Costituzione della norma andrebbe valutata in relazione al riparto fra
Stato e Regioni del potere regolamentare. Quand'anche si volesse
considerare la disciplina delle procedure di v.i.a. come riconducibile alla
materia "tutela dell'ambiente", il combinato disposto del secondo
comma, lettera s, e del sesto
comma dell'art. 117 della Costituzione stabilirebbe, in questa materia,
l'esclusione della potestà legislativa regionale, ma non l'esclusione
assoluta della potestà delle Regioni di emanare norme sub-legislative,
potendo lo Stato, nelle materie di legislazione esclusiva, delegare il
potere regolamentare alle Regioni. Ciò sarebbe avvenuto in forza del d.P.R.
12 aprile 1996, che all'art. 1, comma 2, affida alle Regioni ed alle
Province autonome la disciplina dei contenuti e delle procedure di
valutazione d'impatto ambientale, ovvero l'armonizzazione delle
disposizioni vigenti con quelle contenute nell'atto di indirizzo.
Passando alla censura rivolta all'art. 3, comma 6, della legge
regionale, la difesa della Regione Marche osserva che il valore limite di
campo elettrico di 3 volt/metro, in corrispondenza di edifici adibiti a
permanenza non inferiore a quattro ore, fissato dalla legge impugnata, è
destinato espressamente a permanere "fino all'adozione dei decreti e
regolamenti previsti dall'art. 4 della legge n. 36 del 2001". I valori
limite rappresenterebbero, per espressa previsione della legge impugnata,
"obiettivi di qualità", ispirati al principio della "massima
sicurezza tecnologicamente possibile" (già contenuto embrionalmente
nell'art. 2087 del codice civile), e costituenti pertanto un criterio di
valutazione non statico ma dinamico, che impone l'aggiornamento delle
cautele prevenzionali in relazione ai continui progressi
tecnico-scientifici. Secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge n. 36
del 2001, fino all'entrata in vigore del d.P.C.m. che dovrà stabilire gli
obiettivi di qualità, si applicano i valori limite definiti dai decreti 23
aprile 1992, 28 settembre 1995 e 10 settembre 1998, n. 381, i quali, per
loro stessa natura, necessitano di un aggiornamento in considerazione delle
progressive acquisizioni delle scienze teoriche e applicate. A tale
aggiornamento, nell'inerzia del legislatore statale, sarebbe chiamata a
provvedere la Regione, ancorché con una normativa che può risultare
provvisoria e pertanto cedevole rispetto al futuro intervento statale. Sulla
legittimità costituzionale di una disciplina regionale che introduca misure
di tutela più rigorose di quelle previste dallo Stato, vengono richiamate
le sentenze n. 382 del 1999 e n. 407 del 2002.
L'ultima disposizione impugnata, l'art. 7, comma 3, che introduce il
parametro della "distanza minima" – dal perimetro esterno di
alcuni edifici destinati ad ospitare la permanenza prolungata di persone –,
ulteriore rispetto ai parametri di attenzione di cui all'art. 4 della legge
quadro, non pregiudicherebbe né limiterebbe affatto la competenza statale
(peraltro ancora non esercitata) per la determinazione dei parametri di
attenzione, costituendo una tipica modalità di attuazione concreta del
principio secondo cui alla Regione non è impedita l'adozione di misure di
tutela più rigorose, purché ciò avvenga negli ambiti materiali che la
Costituzione affida alla legislazione regionale e purché non siano
vanificati gli obiettivi di protezione perseguiti dal livello di governo
statale o i limiti che quest'ultimo abbia specificamente individuato.
Tale
parametro costituirebbe un indice strettamente connesso con materie di
sicura competenza regionale: non solo la "tutela della salute" e
la "tutela e sicurezza del lavoro", ma soprattutto il
"governo del territorio" e le materie dell'
"urbanistica" e dell' "edilizia" (materie queste due
ultime non menzionate nel terzo comma dell'art. 117 e come tali affidate
alla competenza legislativa c.d. "residuale" delle Regioni).
La
legge impugnata ha infatti come scopo quello di disciplinare un fenomeno
che non ha solo riflessi ambientali e di sicurezza e salute, ma anche un
impatto di grande rilievo sul territorio, con la conseguente necessità di
una rigorosa disciplina edilizia.
La
previsione di fasce di rispetto in relazione a determinate aree ed edifici,
quale disciplinata dall'art. 7, comma 3, costituirebbe una tipica
disciplina urbanistica ed edilizia, che correttamente la legge regionale
affida, nel dettaglio, a norme regolamentari della Giunta regionale (art.
7, comma 3) ed agli strumenti di pianificazione urbanistica comunali (art.
7, comma 4).
La
Regione si sofferma infine sulla entrata in vigore del d.lgs. 4 settembre
2002, n. 198, osservando che esso non farebbe cessare la materia del
contendere, riferendosi esclusivamente alle infrastrutture di
telecomunicazione considerate strategiche ai sensi dell'art. 1, comma 1,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e, a tutt'oggi, non ancora
specificamente individuate. La legge regionale resterebbe quindi sicuramente
in vigore, sia per quanto riguarda tutti gli impianti fissi di
radiocomunicazione diversi da quelli disciplinati dal d.lgs. n. 198, sia
per questi ultimi, fino a quando non siano individuati secondo la procedura
speciale indicata dalla c.d. "legge obiettivo". Il d.lgs. n. 198
del 2002, poi, si presenterebbe come attuativo dei principi e delle norme
relative alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 22 febbraio
2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione (lettera d dell'art. 1 del citato decreto n.
198), sicché la legge della Regione Marche rimarrebbe in vigore, in quanto
attuativa della legge statale n. 36 del 2001.
12. –
In prossimità dell'udienza ha depositato un'unica memoria illustrativa il
Presidente del Consiglio dei ministri in relazione ai giudizi promossi nei
confronti della legge della Regione Campania n. 13 del 2001 (reg. ric. n. 5
del 2002) e della legge della Regione Umbria n. 9 del 2002 (reg. ric. n. 52
del 2002).
Nella
prima parte di essa l'Avvocatura svolge difese di carattere generale,
mentre nella seconda sviluppa le censure alle singole disposizioni delle
due leggi impugnate.
In
relazione alle finalità di "salvaguardia dell'ambiente
dall'inquinamento elettromagnetico" e di "salvaguardia
dell'ambiente e del paesaggio", enunciate, rispettivamente, dalla
legge campana e dalla legge umbra accanto a quella della "tutela della
salute della popolazione", sulla scorta dei rilievi svolti dalla
sentenza n. 407 del 2002 sulla "trasversalità" della materia e
sulla configurazione dell'ambiente come valore, osserva l'Avvocatura che
allo Stato spettano le discipline che debbono essere uniformi sull'intero
territorio nazionale, e che occorre distinguere, settore per settore, se la
esigenza della uniformità precluda interventi legislativi regionali,
ovvero, ferma la riserva allo Stato della tutela minima da assicurare
inderogabilmente su tutto il territorio, sia possibile per la Regione,
esercitando la sua competenza legislativa in materie diverse, aumentare i
livelli di tutela senza pregiudicare la tutela uniforme apprestata per
l'intero territorio nazionale dalla legge statale.
Premesso che la tutela disposta dallo Stato in materia di
inquinamento elettromagnetico è conforme ai dati provenienti dalla ricerca
scientifica, acquisiti anche in sede comunitaria (viene richiamata, in tema
di "norme tecniche", la sentenza n. 61 del 1997), osserva la
difesa erariale che la legislazione ambientale interferisce, oltre che con
la tutela della salute, con la materia della tutela della concorrenza,
riservata allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione, e che al
Governo compete, a norma dell'art. 95 della Costituzione, "la politica
generale", nelle cui linee, specie in questo periodo, sono comprese la
politica economica – implicante la fissazione di criteri di compatibilità
con l'ambiente per rendere l'obiettivo di sollecitare l'aumento delle
risorse nazionali sostenibile – e
quella dell'occupazione – diretta all'incremento di quest'ultima dove la
disoccupazione è più preoccupante.
Tanto
la sostenibilità dello sviluppo economico che l'incremento della
occupazione richiederebbero politiche programmate e coordinate sull'intero
territorio nazionale, che rendono incompatibile una normazione differenziata
Regione per Regione su iniziativa di queste ultime, se non nei limiti in
cui sia compatibile con le politiche statali. Ogni misura contro
l'inquinamento ambientale, per la sua natura necessariamente restrittiva,
determinerebbe costi aggiuntivi per le imprese. "Una diversa
graduazione in ogni Regione verrebbe a creare una sorta di competizione
ambientale, rendendo più appetibile l'insediamento laddove le misure
risultano meno gravose. Attraverso, dunque, la tutela della salute al di
sopra dei limiti di sicurezza, fissati dalla legislazione dello Stato a
tutela dell'ambiente, si finirebbe con lo scoraggiare gli investimenti
produttivi pregiudicando anche l'occupazione, mettendo in dubbio la
realizzazione degli obiettivi della politica governativa".
Se ne
avrebbe una conferma nel fatto che le iniziative rivolte ad una più
incisiva tutela ambientale sarebbero "spesso contrastate dalle
rappresentanze sindacali che vi vedono un ostacolo serio all'incremento
della produzione e, quindi, dell'occupazione".
Nello
stesso tempo si finirebbe con l'incidere anche sulla concorrenza, poiché
chi scegliesse per il suo insediamento una zona più tutelata si troverebbe
in posizione di partenza svantaggiata dal punto di vista competitivo.
Pertanto, la legge regionale, da una parte non può mai ridurre il
livello di tutela dell'ambiente, determinato dallo Stato nell'esercizio
della sua legislazione esclusiva; dall'altra, non può elevare quel livello
quando l'interesse perseguito dallo Stato esclude che si possano avere discipline
differenziate Regione per Regione, tenendo anche conto delle esigenze delle
politiche generali, anche esse riservate allo Stato.
Tali
parametri normativi, osserva l'Avvocatura, non fatti valere nei ricorsi,
vengono richiamati solo come canoni interpretativi della legislazione
statale in materia di ambiente e dei principi fondamentali sulla tutela
della salute.
Richiamata la raccomandazione comunitaria in materia del 12 luglio
1999, i cui "limiti di esposizione raccomandati si basano solo su
effetti accertati" (considerando
10), osserva la difesa erariale che ogni diverso limite sarebbe fondato su
valutazioni legate alla sensibilità locale, non sostenuta da dati
scientifici, e che dovendosi basare le disposizioni degli Stati membri su
un quadro normativo concordato, per garantire una protezione uniforme in
tutta la comunità, quest'ultima presupporrebbe l'uniformità nazionale,
compresa nella materia dei rapporti con l'UE, attribuita dall'art. 117,
secondo comma, lettera e, della
Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato. E poiché la
raccomandazione rende comunitariamente legittime le norme conformi e viene
richiamata come fonte di cognizione e di conferma dei dati scientifici più
aggiornati acquisiti in materia, tenuto conto delle indicazioni
comunitarie, lo Stato, salvo che nelle zone per le quali fossero
riscontrabili esigenze ambientali differenziate, non potrebbe introdurre
misure non omogenee su tutto il territorio nazionale, incorrendo, in
difetto di ragioni giustificative, nella violazione dell'art. 3 e del
principio di ragionevolezza ("nel settore imprenditoriale la normativa
della concorrenza ha come obiettivo di tutelare la uguaglianza delle
imprese dal punto di vista competitivo") e dell'art. 117, secondo
comma, lettera a, della
Costituzione.
Né
verrebbe in questo modo pregiudicata la competenza regionale in materia di
tutela della salute, in quanto i relativi interventi non potrebbero essere
fondati su valutazioni di pura discrezionalità politica, ma "sulla
verifica delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali
acquisite" (sentenza n. 282 del 2002).
Pertanto, rispetto ai limiti (limiti di esposizione, valori di
attenzione) fissati dalla normativa statale, "interventi più incisivi
della Regione, privi di giustificazione scientifica come sono, possono
fondarsi solo su di una scelta politica, che interferendo anche sulla
politica economica, sulla politica dell'occupazione e sulla concorrenza,
pregiudicherebbero gli obiettivi della politica nazionale in queste
materie".
Se ci
si orientasse in senso contrario, prosegue l'Avvocatura, verrebbero
neutralizzati gli strumenti governativi di politica economica, cosicché i
poteri, e di conseguenza le responsabilità, in materia di sviluppo e di
occupazione andrebbero ripartiti tra Stato e Regioni "addirittura con
una posizione prevalente di queste ultime che, attraverso l'esercizio della
loro legislazione concorrente od esclusiva, potrebbero impedire il
raggiungimento degli obiettivi che si propone la legislazione statale".
La
natura di valutazioni "di pura discrezionalità politica" alla
base delle diverse discipline regionali in materia troverebbe conferma
nell'atto di costituzione della Regione Umbria (reg. ric. n. 52 del 2002),
la quale, definendo il suo intervento "all'avanguardia ", ha
riconosciuto che la normativa regionale non ha base scientifica, asserendo
che "proprio l'incertezza circa la pericolosità delle emissioni
elettriche, magnetiche ed elettromagnetiche e l'imponderabilità delle
gravissime conseguenze cui la popolazione, in un regime che non consenta
limitazioni al riguardo, potrebbe essere esposta, rende ragionevoli le
previsioni del legislatore umbro, che, in attesa di una seria e concorde
valutazione della comunità scientifica in proposito, si attiene a prudenti
canoni di prevenzione".
Se le
diverse leggi regionali introducessero discipline tra loro diverse, la
salute sarebbe non una nozione fondata sulla scienza medica, ma una nozione
politica, con rilevanti effetti di ordine pratico. Osserva, infatti, la
difesa dello Stato che "la rete di trasmissione dell'energia elettrica
è unica e connessa con le altre reti europee. Anche ad ammettere che la sua
gestione restasse tecnicamente affidabile, essa comporterebbe costi
estremamente elevati con incidenza sui prezzi, che, per ragioni di parità
di trattamento, dovrebbero essere diversi da Regione a Regione, in base
agli aggravi dei costi provocati dalle legislazioni rispettive".
Sulla
base di tali rilievi di carattere generale, osserva l'Avvocatura che sono
sicuramente illegittime le norme regionali rivolte espressamente alla tutela dell'ambiente, come gli artt. 1 di
entrambe le leggi impugnate, là dove enunciano che per tale finalità viene
disciplinata la localizzazione degli elettrodotti, e, conseguentemente gli
artt. 2 e 3 della legge campana n. 13 del 2001, e l'art. 2 della legge
umbra.
In
ordine alle singole disposizioni della legge della Regione Campania, la
difesa erariale osserva quanto segue.
Quanto all'art. 2, non
sarebbe coerente con quello fissato dalla legislazione statale il valore
limite della induzione magnetica, stabilito in 0,2 micro-Tesla,
"misurata al ricettore" in prossimità degli insediamenti e
località indicate, non essendo posti limiti alla distanza o alla potenzialità
delle emittenti. A norma dell'art. 3, comma 1, lettera b, i limiti di esposizione sono infatti fissati "in quanto
valori di campo", come valore prodotto dalla fonte nello spazio
circostante "che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione
della popolazione e dei lavoratori", e non come valore misurato al
ricettore, vale a dire presso chi ne riceve gli effetti (viene richiamata
la nozione di "campo elettrico" fornita dall'all. A del decreto
ministeriale dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381).
L'adozione di un siffatto criterio non soddisferebbe il preminente
"interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di
normative omogenee" postulato dall'art. 4 della legge n. 36 del 2001
per il perseguimento della finalità fissata dall'art. 1, utilizzando per la
fissazione dei valori uno strumento, il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri (art. 4, comma 2, lettera a), che consente, in linea con la raccomandazione comunitaria
richiamata ("il quadro dovrebbe essere riesaminato e valutato
regolarmente alla luce delle nuove conoscenze e degli sviluppi nel settore
tecnologico"), l'aggiornamento in tempi brevi, prevedendo, peraltro,
l'intesa in sede di conferenza unificata ed il parere delle commissioni
parlamentari. Principio fondamentale, precisa quindi il ricorrente, è che
la disciplina sia uniforme su tutto il territorio nazionale e, per essere
tale, che sia fissata dallo Stato.
Nella
specie, la misurazione al ricettore prevista dalla Regione Campania può
portare alla riduzione delle tutele previste per l'ambiente dalla
legislazione statale, consentendo valori di campo anche superiori.
Ma la
norma sarebbe, altresì, illegittima per non aver rispettato i principi
fondamentali desumibili dalla legislazione preesistente, espressamente
individuati, per il regime transitorio, dall'art. 16 della legge quadro,
nel d.m. appena citato e nel d.P.C.m. 23 aprile 1992, dei quali
l'Avvocatura illustra il fondamento scientifico, confrontandolo con quello
della norma regionale.
Vengono altresì spiegate le conseguenze, in termini economici, del
risanamento degli impianti con spesa a carico dei proprietari degli
elettrodotti, e l'incidenza sulle tariffe derivanti da mutamenti del quadro
normativo, con eventuali problemi, in caso di normative diverse nelle varie
Regioni, in ordine al livello dei prezzi dell'energia.
Osserva infatti il Presidente del Consiglio che l'art. 3, comma 10,
della legge 16 marzo 1999, n. 79, prevede che "per l'accesso e l'uso
della rete di trasmissione nazionale è dovuto al gestore un corrispettivo
determinato indipendentemente dalla localizzazione geografica degli
impianti di produzione e dei clienti finali e, comunque, sulla base di
criteri non discriminatori. La misura del corrispettivo è determinata
dall'Autorità per l'energia elettrica". Pertanto, "se fosse
consentita una normativa a pelle di leopardo, ci si troverebbe di fronte a
questa alternativa: i consumatori di energia elettrica (sarebbero questi i
soggetti economicamente incisi), essendo unica la tariffa, pur risiedendo
in una Regione dove opera il livello di protezione previsto dalla normativa
statale o, comunque, un livello superiore a quello di altre Regioni,
dovrebbero subire l'onere di un livello, ad esempio, di 0,2 micro-Tesla,
disposto da altre Regioni a tutela dei propri residenti, anche in mancanza
di giustificazioni scientifiche: non è difficile prevedere che
insorgerebbero dubbi sulla legittimità costituzionale di un tale regime di
corrispettivi. La seconda soluzione sarebbe la previsione di corrispettivi
variabili Regione per Regione, in ragione di costi subiti per l'adeguamento
degli elettrodotti alle discipline rispettive, dandosi luogo ad un sistema
di prezzi anche esso a macchia di leopardo, per cui non sarebbe più
possibile parlare di un mercato nazionale".
L'art. 3, nel regolare il
risanamento degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica,
violerebbe il principio fondamentale posto dall'art. 4, comma 1, lettera d, della legge quadro, che riserva
allo Stato la determinazione "dei criteri di elaborazione dei piani di
risanamento di cui all'art. 9", la cui unicità è diretta a rendere i
piani omogenei in vista del "coordinamento delle attività riguardanti
più Regioni".
Se un
sistema a rete debba o non essere uniforme su tutto il territorio
nazionale, infatti, sarebbe una valutazione di principio, che non può
essere sottratta allo Stato, la cui competenza precipua è appunto la tutela
degli interessi unitari.
La
norma impugnata, senza tenere in considerazione l'art. 9, comma 2, della
legge statale che attribuisce alle Regioni la redazione dei piani "su
proposta dei soggetti gestori e sentiti i Comuni interessati", avrebbe
attribuito ai Comuni, attraverso l'adeguamento della pianificazione
urbanistica, la competenza ad individuare gli elettrodotti in esercizio che
non rientrano nelle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2, e che per
questo sono oggetto di interventi prioritari di risanamento, imponendo,
poi, alle imprese distributrici la predisposizione del piano di risanamento
"con le modalità e i tempi degli interventi da realizzare", senza
alcun richiamo ai criteri fissati dallo Stato, e, infine, riservando a sé
l'approvazione finale, attribuendosi così una autonomia piena, svincolata
da ogni possibilità di coordinamento nazionale attraverso l'osservanza dei
criteri di elaborazione riservati allo Stato.
L'art. 7, nel prevedere
sanzioni a carico di chi superi i limiti di campo, non terrebbe conto del
fatto che il potere sanzionatorio non può competere a un soggetto diverso
dal titolare del potere tutelato, e cioè, dallo Stato.
L'art. 8, nel dettare una
disciplina transitoria – diversa da quella fissata dall'art. 16 della legge
quadro – in attesa della formulazione dei nuovi principi generali per la
legislazione concorrente regionale, non terrebbe conto che ciò non può che
competere, evidentemente, allo Stato.
Quanto alla legge della Regione Umbria n. 9 del 2002, la difesa
erariale, richiamate le argomentazioni già svolte in ordine alla legge campana,
in particolare si sofferma sull'art. 1, che riserva alla futura disciplina
regionale "la localizzazione, la costruzione, la modificazione ed il
risanamento degli impianti", in contrasto con l'art. 5 della legge
quadro, che le riserva allo Stato, anche al fine di assicurare
l'uguaglianza dei residenti nelle varie Regioni rispetto ai livelli di
protezione da radiazioni elettromagnetiche, realizzando così il principio
di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. L'art. 2 della legge
impugnata richiede ai gestori ed ai concessionari degli impianti la
dimostrazione delle "ragioni obiettive della indispensabilità degli
impianti", non prevista dall'art. 8 della legge quadro, e sconfina
così nella sfera della concorrenza, la cui tutela è attribuita alla
legislazione esclusiva dello Stato dall'art. 117, comma 2, lettera e, della Costituzione. Gli artt. 4,
comma 1, lettera b, e 5 fissano
una specifica disciplina regionale per il risanamento degli impianti, che
sarebbe illegittima per le ragioni esposte, in contrasto con l'art. 9 della
legge quadro. L'art. 12, comma 2, richiede valutazioni di impatto
ambientale, le cui procedure non possono essere che di competenza statale,
regolate da criteri unitari. Del pari, i "criteri preordinati alla
localizzazione ed al risanamento", che l'art. 13 della legge impugnata
rimette alla Giunta regionale, non possono essere che unitari su tutto il
territorio nazionale.
12.1.
– In prossimità dell'udienza pubblica, fissata, a seguito di rinvio, al 25
marzo 2003, ha depositato ulteriore memoria riferita, come la precedente,
ad entrambi i ricorsi, il Presidente del Consiglio dei ministri,
soffermandosi in particolare sulle implicazioni comunitarie delle questioni
sollevate.
La
difesa erariale ricorda che tra i compiti della Comunità il Trattato pone
la garanzia di un elevato livello di protezione dell'ambiente, da mettere
in relazione con lo sviluppo sostenibile (artt. 2 e 6), mentre tra i
principi di tutela in materia di ambiente pone il principio di precauzione,
il quale, considerato il suo carattere elastico, incontra limiti a tutela
di altri interessi, ugualmente rilevanti, che non possono essere
sacrificati senza giustificazione.
Ciò
comporterebbe che ogni misura di tutela vada presa e modificata successivamente
in base alle acquisizioni scientifiche disponibili.
Tra i
principi cui le Regioni, in materia di tutela della salute, dovevano
attenersi vanno ricondotte le prescrizioni, fondate sulle acquisizioni
tecniche disponibili, rispetto alle quali sono stati applicati criteri
uniformi di precauzione.
Viene
definita la portata della raccomandazione CE intervenuta in materia e la
natura del vincolo da essa posto, anche alle Regioni.
13. –
In prossimità dell'udienza fissata per il 25 marzo 2003, il Comune di Lacco
Ameno ed il suo Sindaco, quale Ufficiale di Governo, che avevano spiegato
intervento nel giudizio mosso nei confronti della legge campana (reg. ric.
n. 5 del 2002), hanno depositato una memoria illustrativa.
13.1.
– Ha altresì depositato memoria in prossimità dell'udienza nel medesimo
giudizio (reg. ric. n. 5 del 2002) il Gestore della Rete di Trasmissione
Nazionale s.p.a. che, insistendo nelle richieste già avanzate, illustra, in
particolare, il d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, recante "Attuazione della
direttiva 96/92 CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica".
14. –
In prossimità dell'udienza, nel giudizio promosso nei confronti della legge
pugliese (reg. ric. n. 35 del 2002), ha depositato memoria il ricorrente
Presidente del Consiglio dei ministri, che, insistendo nelle conclusioni
già rassegnate, ha soprattutto ricordato l'entrata in vigore del d.lgs. n.
198 del 2002 e la sua incidenza nel giudizio in corso, svolgendo
considerazioni analoghe a quelle già formulate nel giudizio promosso nei
confronti della legge della Regione Marche (reg. ric. n. 4 del 2002).
15. –
Ha depositato una prima memoria la Regione Puglia, insistendo per il
rigetto della questione.
Con
una successiva memoria la Regione Puglia, insistendo nell'infondatezza
delle questioni, ha escluso possa incidere sull'esame di esse da parte
della Corte il d.lgs. n. 198 del 2002, sopravvenuto nel corso del giudizio
promosso in via d'azione, nel quale il parametro di costituzionalità è costituito
dalle norme vigenti al momento della proposizione del ricorso (sentenze n.
376 e n. 422 del 2002).
15.1.
– Nel giudizio promosso nei confronti della legge della Regione Puglia
(reg. ric. n. 35 del 2002), ha depositato memoria la Wind Telecomunicazioni
s.p.a., gestore di telecomunicazioni in quanto titolare di licenza per il
servizio di telefonia mobile GSM e di licenza UMTS, e come tale tenuta a
garantire l'espletamento del servizio mediante una adeguata rete
infrastrutturale sull'intero territorio nazionale. Assumendo, dunque, che
dalle sorti del presente giudizio potrebbero discendere conseguenze dirette
e immediatamente incidenti sulla sua sfera giuridica, la Wind insiste nel
chiedere che le questioni sollevate siano dichiarate fondate.
16. – Ha depositato atto di intervento ad adiuvandum nel giudizio avente ad
oggetto la legge della Regione Umbria (reg. ric. n. 52 del 2002), e
successivamente ampia memoria illustrativa, la s.p.a. Vodafone Omnitel,
titolare di licenza per l'installazione e l'esercizio di reti da
radiotelefonia mobile nei sistemi GSM, DCS e UMTS, concludendo per
l'accoglimento della questione sollevata nei confronti della legge
regionale n. 9 del 2002.
16.1.
– Ha depositato nuova memoria, in prossimità dell'udienza del 25 marzo
2003, la Regione Umbria, eccependo anzitutto la tardività dell'intervento
della Vodafone Omnitel s.p.a., perché depositato oltre i venti giorni dal
deposito del ricorso introduttivo.
Nel
riportarsi alle deduzioni formulate ed alle conclusioni già rassegnate, la
Regione in particolare contesta che la politica dell'occupazione e la
politica economica, assunte nelle difese del Presidente del Consiglio alla
base dell'esigenza di uniformità perseguita dalla legge quadro, siano
"materie", essendo, invece, "politiche", perseguibili,
nell'ambito delle diverse sfere di competenza, tanto nell'esercizio della
politica statale che di quella regionale.
Sarebbe altrimenti violato l'art. 5 della Costituzione, nonché
l'intero titolo V, alla cui fonte si pone l'autonomia politica delle
Regioni e degli enti locali.
La
Regione osserva poi che una disciplina uniforme per l'intero territorio
nazionale non può essere sinonimo di identità, implicando le nozioni di
livello minimo di tutela e di standard
una certa elasticità nonché possibilità di scostamento.
Quanto al difettoso fondamento scientifico della normativa regionale
ed alla asserita violazione della competenza statale in materia di rapporto
dello Stato con l'Unione europea di cui all'art. 117, secondo comma,
lettera a, della Costituzione,
osserva che tale competenza fa riferimento alla relazione di tipo
rappresentativo ed internazionale ed alle sole responsabilità statali,
essendo invece regolati dall'art. 117, quinto comma, i rapporti tra le Regioni
e l'Unione europea. In ordine alla raccomandazione comunitaria richiamata,
sottolinea poi la richiesta agli Stati membri di un "atteggiamento di
precauzione" che implicherebbe la non esclusione della possibilità di
danni ulteriori rispetto a quelli scientificamente accertati al momento
dell'adozione della stessa raccomandazione, il che troverebbe conferma
nello studio, commissionato al Parlamento europeo, sugli effetti
fisiologici ed ambientali delle radiazioni elettromagnetiche non
ionizzanti, che suggerisce canoni rigorosissimi circa l'uso dei telefoni
mobili in particolare da parte dei bambini. La natura probabilistica delle
conoscenze in materia, poi, sarebbe ammessa implicitamente dalla stessa
Avvocatura generale.
Quanto alla paventata incidenza di una legislazione non uniforme in
materia sui costi sostenuti dai gestori e, di conseguenza, sulle tariffe,
secondo la Regione non potrebbe costituire elemento idoneo a determinare la
rinuncia ad una più alta tutela della salute, trattandosi di valori che
trovano una diversa tutela a livello costituzionale.
16.3.
– La Vodafone Omnitel s.p.a. ha depositato nuova memoria illustrativa in
prossimità dell'udienza del 25 marzo 2003, concludendo per l'accoglimento
della questione.
Considerato in diritto
1. –
Con quattro distinti ricorsi il Presidente del Consiglio ha impugnato
diverse disposizioni di quattro leggi regionali: si tratta, precisamente,
della legge regionale delle Marche 13 novembre 2001, n. 25, recante
"Disciplina regionale in materia di impianti fissi di
radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della
popolazione" (ricorso iscritto al n. 4 del registro dei ricorsi del
2002); della legge regionale della Campania 24 novembre 2001, n. 13,
recante "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici
generati da elettrodotti" (ricorso iscritto al n. 5 del registro dei
ricorsi del 2002); della legge regionale della Puglia 8 marzo 2002, n. 5,
recante "Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico
prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti
nell'intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz" (ricorso iscritto al
n. 35 del registro dei ricorsi del 2002); e della legge regionale
dell'Umbria 14 giugno 2002, n. 9, recante "Tutela sanitaria e
ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici" (ricorso iscritto al n. 52 del registro dei ricorsi
del 2002). Secondo il ricorrente le disposizioni impugnate fuoriescono
dall'ambito della competenza regionale o violano i principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato.
2. –
Attesa l'oggettiva comunanza della materia trattata nei ricorsi (tutte le
leggi impugnate riguardano la tutela dal cosiddetto
"elettrosmog", cioè dall'inquinamento elettromagnetico prodotto
da impianti fissi di telecomunicazione o radiotelevisivi e di trasporto di
energia, benché due leggi – Marche e Puglia – concernano solo gli impianti
di telecomunicazione o radiotelevisivi, una – Campania – solo gli
elettrodotti, e una – Umbria – entrambi i tipi di impianti), è opportuno
riunire i giudizi perché siano decisi con unica pronunzia.
3. –
Devono essere preliminarmente dichiarate inammissibili la costituzione
della Regione Campania nel giudizio introdotto col ricorso iscritto al n. 5
del registro dei ricorsi del 2002 e quella della Regione Puglia nel
giudizio rubricato col n. 35 del registro dei ricorsi del 2002, avvenute
entrambe oltre il termine prescritto dall'articolo 23, terzo comma, delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
La
Regione Campania argomenta l'ammissibilità della costituzione tardiva.
Tuttavia la Corte non ritiene di discostarsi dalla propria giurisprudenza
consolidata (cfr., tra le molte, sentenze n. 71 del 1982 e n. 417 del 2000),
che considera perentori i termini previsti per la costituzione delle parti
nei giudizi in via principale.
4. –
Devono altresì essere dichiarati inammissibili gli interventi spiegati, nel
giudizio avverso la legge della Regione Campania (reg. ric. n. 5 del 2002),
dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a., dalle società ENEL
s.p.a., ENEL Distribuzione s.p.a., TERNA–Trasmissione Elettricità Rete
Nazionale s.p.a., e dal Comune di Lacco Ameno, nella persona del Sindaco,
nonché da quest'ultimo quale Ufficiale di Governo; nel giudizio avverso la
legge regionale della Puglia (reg. ric. n. 35 del 2002), dalla Società Wind
Telecomunicazioni s.p.a.; e, nel giudizio avverso la legge regionale
dell'Umbria (reg. ric. n. 52 del 2002), dalla s.p.a. Vodafone Omnitel.
Si
tratta di un Comune e, negli altri casi, di soggetti imprenditoriali
interessati alla disciplina recata dalle leggi impugnate; ma, in conformità
alla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo sentenze n. 35
del 1995 e n. 382 del 1999), è inammissibile l'intervento, nei giudizi
promossi in via principale nei confronti di leggi regionali o statali, di
soggetti diversi da quelli titolari delle potestà legislative della cui
delimitazione si discute, ancorché destinatari attuali o potenziali delle
discipline normative recate dalle leggi impugnate.
5. –
Tutte le leggi regionali impugnate sono state emanate nel vigore del nuovo
titolo V della parte seconda della Costituzione, come risultante dalla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e fanno seguito altresì alla
legge statale 22 febbraio 2001, n. 36 ("Legge quadro sulla protezione
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici":
d'ora in poi indicata come legge quadro).
Quanto alle censure sollevate nei ricorsi, è opportuno anzitutto
sgomberare il campo da un assunto di carattere generale, che il ricorrente
sostiene, in modo più esplicito nel ricorso contro la legge dell'Umbria,
invocando la competenza legislativa esclusiva attribuita allo Stato
dall'art. 117, secondo comma, lettera s,
della Costituzione, in tema di "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema
e dei beni culturali", per escludere qualsiasi competenza delle
Regioni a legiferare in vista di finalità di tutela dell'ambiente.
Tale assunto
non è fondato. Questa Corte ha già chiarito che la "tutela
dell'ambiente", più che una "materia" in senso stretto,
rappresenta un compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere
di dettare standard di protezione
uniformi validi in tutte le Regioni e non derogabili da queste; e che ciò
non esclude affatto la possibilità che leggi regionali, emanate
nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'art. 117, terzo comma,
della Costituzione, o di quella "residuale" di cui all'art. 117,
quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela
ambientale (cfr. sentenze n. 407 del 2002 e n. 222 del 2003).
Nel
caso delle discipline regionali impugnate, esse attengono essenzialmente
agli ambiti materiali – richiamati del resto anche dal ricorrente – della
"tutela della salute", minacciata dall'inquinamento
elettromagnetico, dell'"ordinamento della comunicazione" (per
quanto riguarda gli impianti di telecomunicazione o radiotelevisivi), della
"produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"
(per quanto riguarda gli elettrodotti), oltre che, più in generale, del
"governo del territorio" (che comprende, in linea di principio,
tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti
o attività): tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa
"concorrente" delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi
dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e pertanto caratterizzati
dal vincolo al rispetto dei (soli) principi fondamentali stabiliti dalle
leggi dello Stato.
6. –
Assume dunque essenziale rilievo la disciplina di principio stabilita dalla
legge quadro, ai fini di verificare se le Regioni, nel deliberare le leggi
impugnate, si siano attenute ai limiti fissati per l'esercizio della loro
potestà legislativa.
Tale
legge, che si applica a tutti gli impianti che possono comportare
l'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con
frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz, e in particolare sia agli elettrodotti,
sia agli impianti radioelettrici (art. 2, comma 1), stabilisce
distintamente le funzioni spettanti allo Stato (artt. 4 e 5) e le
competenze delle Regioni e degli enti locali (art. 8), e disciplina
specificamente i piani di risanamento (art. 9), i controlli (art. 14), le
sanzioni (art. 15) e il regime transitorio applicabile in attesa
dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulle
soglie di esposizione per la popolazione, previsto dall'art. 4, comma 2
(art. 16: cfr. oggi d.P.C.m. 8 luglio 2003).
In
particolare, nel sistema della legge, gli standard di protezione dall'inquinamento elettromagnetico si
distinguono (art. 3) in "limiti di esposizione", definiti come
valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non devono
essere superati in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei
lavoratori per assicurare la tutela della salute; "valori di
attenzione", intesi come valori di campo da non superare, a titolo di
cautela rispetto ai possibili effetti a lungo termine, negli ambienti
abitativi e scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate; e
"obiettivi di qualità". Questi ultimi sono distinti in due
categorie, di cui una consiste ancora in valori di campo definiti "ai
fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione" (art. 3, comma
1, lettera d, n. 2), l'altra
invece – del tutto eterogenea – consiste nei "criteri localizzativi,
(…) standard urbanistici, (…)
prescrizioni e (…) incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie
disponibili" (art. 3, comma 1, lettera d, n. 1).
La
legge attribuisce allo Stato la determinazione dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità del primo dei due
tipi indicati, cioè dei valori di campo definiti ai fini della ulteriore
progressiva "minimizzazione" dell'esposizione (art. 4, comma 1,
lettera a), mentre attribuisce
alla competenza delle Regioni la indicazione degli obiettivi di qualità del
secondo dei tipi indicati, consistenti in criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e
incentivazioni (art. 3, comma 1, lettera d, n. 1, e art. 8, comma 1, lettera e).
Al di
là della discutibile terminologia, la logica della legge è quella di
affidare allo Stato la fissazione delle "soglie" di esposizione,
graduate nel modo che si è detto, alle Regioni la disciplina dell'uso del
territorio in funzione della localizzazione degli impianti, cioè le
ulteriori misure e prescrizioni dirette a ridurre il più possibile
l'impatto negativo degli impianti sul territorio (anche se poi alcune
scelte localizzative sono a loro volta riservate allo Stato: è il caso dei
tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV: art. 4, comma
1, lettera g), oltre che la
disciplina dei procedimenti autorizzativi (cfr. art. 8, comma 1, lettera c): ciò, in coerenza con il ruolo
riconosciuto alle Regioni per quanto attiene al governo e all'uso del loro
territorio.
E'
vero che la stessa legge prevede poi l'emanazione di un regolamento statale
destinato a contenere anche misure relative alla localizzazione degli
impianti e altre misure dirette ad "evitare danni ai valori ambientali
e paesaggistici" e a tutelare gli "interessi storici, artistici,
architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali", nonché una
disciplina dei "principi" relativi ai procedimenti autorizzativi
(art. 5 e art. 8, comma 1, lettera a).
Ma, a prescindere da ogni considerazione circa la sorte che potrà
riservarsi a tale potestà regolamentare a seguito della entrata in vigore
del nuovo art. 117, sesto comma, della Costituzione, che limita la potestà
regolamentare dello Stato alle sole materie di competenza statale
esclusiva, la circostanza che il regolamento previsto non è stato emanato,
in assenza inoltre di qualsiasi disciplina legislativa transitoria su
questi temi, rende superflua ogni ulteriore disamina in argomento, restando
fermo che le leggi regionali impugnate devono essere valutate in relazione
alla loro conformità o meno ai soli principi fondamentali contenuti nella
legge quadro.
7. –
L'esame di alcune delle censure proposte nei ricorsi presuppone che si
risponda all'interrogativo se i valori–soglia (limiti di esposizione,
valori di attenzione, obiettivi di qualità definiti come valori di campo),
la cui fissazione è rimessa allo Stato, possano essere modificati dalla
Regione, fissando valori–soglia più bassi, o regole più rigorose o tempi
più ravvicinati per la loro adozione.
La
risposta richiede che si chiarisca la ratio
di tale fissazione. Se essa consistesse esclusivamente nella tutela della
salute dai rischi dell'inquinamento elettromagnetico, potrebbe invero
essere lecito considerare ammissibile un intervento delle Regioni che
stabilisse limiti più rigorosi rispetto a quelli fissati dallo Stato, in
coerenza con il principio, proprio anche del diritto comunitario, che
ammette deroghe alla disciplina comune, in specifici territori, con effetti
di maggiore protezione dei valori tutelati (cfr. sentenze n. 382 del 1999 e
n. 407 del 2002).
Ma in
realtà, nella specie, la fissazione di valori–soglia risponde ad una ratio più complessa e articolata. Da
un lato, infatti, si tratta effettivamente di proteggere la salute della
popolazione dagli effetti negativi delle emissioni elettromagnetiche (e da
questo punto di vista la determinazione delle soglie deve risultare fondata
sulle conoscenze scientifiche ed essere tale da non pregiudicare il valore
protetto); dall'altro, si tratta di consentire, anche attraverso la
fissazione di soglie diverse in relazione ai tipi di esposizione, ma uniformi
sul territorio nazionale, e la graduazione nel tempo degli obiettivi di
qualità espressi come valori di campo, la realizzazione degli impianti e
delle reti rispondenti a rilevanti interessi nazionali, sottesi alle
competenze concorrenti di cui all'art. 117, terzo comma, della
Costituzione, come quelli che fanno capo alla distribuzione dell'energia e
allo sviluppo dei sistemi di telecomunicazione. Tali interessi, ancorché
non resi espliciti nel dettato della legge quadro in esame, sono
indubbiamente sottesi alla considerazione del "preminente interesse
nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee"
che, secondo l'art. 4, comma 1, lettera a,
della legge quadro, fonda l'attribuzione allo Stato della funzione di
determinare detti valori–soglia. In sostanza, la fissazione a livello
nazionale dei valori–soglia, non derogabili dalle Regioni nemmeno in senso
più restrittivo, rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze
contrapposte di evitare al massimo l'impatto delle emissioni elettromagnetiche,
e di realizzare impianti necessari al paese, nella logica per cui la
competenza delle Regioni in materia di trasporto dell'energia e di
ordinamento della comunicazione è di tipo concorrente, vincolata ai
principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
Tutt'altro discorso è a farsi circa le discipline localizzative e
territoriali. A questo proposito è logico che riprenda pieno vigore
l'autonoma capacità delle Regioni e degli enti locali di regolare l'uso del
proprio territorio, purché, ovviamente, criteri localizzativi e standard urbanistici rispettino le
esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano, nel
merito, tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento
degli stessi.
8. –
Alla luce di queste premesse possono ora essere esaminate le specifiche
censure mosse nei ricorsi alle disposizioni delle leggi regionali
impugnate.
L'art. 3, comma 3, della legge della Regione Marche prevede che
l'installazione degli impianti sia sottoposta "ad opportune procedure
di valutazione di impatto ambientale così come previsto dall'articolo 2–bis della legge 1° luglio 1997, n.
189". Il successivo comma 4 demanda ad un atto della Giunta la
determinazione delle modalità di attuazione. Le due disposizioni sono
impugnate dal Presidente del Consiglio sul presupposto che esse eccedano la
competenza regionale, poiché la competenza resterebbe riservata allo Stato
in funzione della tutela dell'ambiente.
La
questione è infondata per quanto riguarda il comma 3: infatti la
sottoposizione a valutazione di impatto ambientale della installazione
degli impianti in questione, anche a prescindere dalla previsione analoga
contenuta nella legge statale (poi abrogata dall'art. 12 del d. lgs. n. 198
del 2002, a sua volta però caducato dalla sentenza n. 303 del 2003 di
questa Corte), afferisce alla disciplina dell'uso del territorio, e non
contrasta con alcun principio fondamentale della legislazione statale.
Non
vale in contrario il richiamo agli articoli 1, comma 6, lettera a, n. 2, e 2, comma 6, della legge
31 luglio 1997, n. 249, e all'art. 2, comma 1, del decreto legge 23 gennaio
2001, n. 5, convertito con la legge 20 marzo 2001, n. 66, che si
riferiscono alla elaborazione dei piani di assegnazione delle frequenze da
parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tali piani
comportano bensì la necessità di prevedere in via generale l'ubicazione
degli impianti sul territorio, ma non esauriscono le decisioni di concreta
localizzazione degli stessi, che restano nella sfera della competenza
regionale e locale, come confermano sia l'art. 8, comma 1, lettera a, della legge quadro, sia, per la
fase transitoria, l'art. 2, commi 1 e 1–bis,
del decreto legge n. 5 del 2001.
9. –
Fondata è invece la questione relativamente al comma 4, per l'assoluta
indeterminatezza del potere demandato alla Giunta. Una procedura di
valutazione di impatto può di fatto tradursi in un ostacolo ingiustificato
alla realizzazione di impianti che sono oggetto di una programmazione nazionale,
a seconda del modo in cui venga disciplinata e degli effetti attribuiti
alle determinazioni assunte nell'ambito della stessa. La totale libertà
attribuita alla Giunta nel dettare tale disciplina, senza l'indicazione di
alcun criterio da parte della legge, viola il principio di legalità
sostanziale, oltre che consentire l'emanazione di discipline regionali
eccedenti l'ambito dei poteri della Regione o contrastanti con i principi
fondamentali desumibili dalla legislazione statale: e determina pertanto l'illegittimità
costituzionale della disposizione impugnata.
10. –
L'art. 3, comma 6, della legge marchigiana impone, sia pure in via
transitoria, e cioè fino all'adozione "dei decreti e regolamenti
previsti dall'articolo 4" della legge statale n. 36 del 2001, che la
progettazione, la realizzazione e la modifica degli impianti siano attuate
in modo da ottenere "quale obiettivo di qualità", in
corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore,
valori di campo elettrico non superiori a 3 Volt/metro.
Il
ricorrente censura tale disposizione in quanto essa invaderebbe
l'attribuzione, riservata allo Stato dall'art. 4, comma 1, lettera a, della legge n. 36 del 2001, di
determinare i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi
di qualità in termini di valori di campo.
La
questione è fondata.
Come
si è detto, la legge quadro distingue nettamente fra gli "obiettivi di
qualità" in termini di valori di campo, ai fini della
"progressiva minimizzazione dell'esposizione" – definiti dallo
Stato – e gli "obiettivi di qualità" in termini di criteri
localizzativi, standard
urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l'utilizzo delle migliori
tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali. Nel caso della disposizione
impugnata, si tratta all'evidenza di un obiettivo del primo tipo, la cui
definizione è rimessa allo Stato: onde essa eccede l'ambito della
competenza regionale.
11. –
L'art. 7, comma 3, della legge delle Marche stabilisce che con atto della
Giunta regionale sono determinate le distanze minime, da rispettare
nell'installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici
"destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da
quelle specificamente connesse all'esercizio degli impianti stessi",
di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed
asili nido, nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui
beni storico–artistici o individuati come edifici di pregio
storico–architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi
attrezzate ed impianti sportivi.
Il
Presidente del Consiglio censura tale disposizione in quanto essa introduce
un parametro, quello della distanza, diverso da quelli "di
attenzione" la cui determinazione è riservata allo Stato ai sensi
dell'art. 4, comma 1, lettera a,
della legge quadro.
La
questione è fondata.
La
totale libertà attribuita alla Giunta ai fini della determinazione delle
distanze minime, e la genericità ed eterogeneità delle categorie di aree e
di edifici rispetto a cui il vincolo di distanza minima viene previsto,
configurano non già un quadro di prescrizioni o standard urbanistici, bensì un potere amministrativo in
contrasto con il principio di legalità sostanziale e tale da poter pregiudicare
l'interesse, protetto dalla legislazione nazionale, alla realizzazione
delle reti di telecomunicazione. La norma impugnata eccede pertanto i
limiti della competenza regionale.
12. –
Della legge regionale della Campania è impugnato in primo luogo l'art. 1,
comma 2, in cui si enuncia che "per i fini di cui al comma 1" –
vale a dire per la tutela della salute e per la salvaguardia dell'ambiente
dall'inquinamento elettromagnetico – la legge "detta norme per la
localizzazione degli elettrodotti".
Secondo il ricorrente, il rinvio a finalità di "tutela
dell'ambiente" violerebbe la competenza esclusiva dello Stato in
questa materia.
La
generica censura è infondata per le ragioni già esposte sopra, al n. 5.
13. –
L'art. 2 della stessa legge stabilisce che i Comuni devono indicare nei
loro strumenti urbanistici gli elettrodotti esistenti e i corridoi aerei o
interrati per la localizzazione delle linee elettriche di voltaggio
superiore a 30.000 volt (comma 1); che l'ampiezza dei corridoi è definita
"con direttiva della Regione" (comma 2); che gli strumenti
urbanistici devono assicurare il rispetto di un valore limite di induzione
magnetica difforme da quello definito dallo Stato, in prossimità di edifici
adibiti a permanenze prolungate (comma 3).
Dette
norme sono censurate per contrasto con i principi della legge statale.
La
questione è infondata relativamente al comma 1, che si limita a prevedere
la indicazione obbligatoria negli strumenti urbanistici degli elettrodotti
e dei corridoi per la loro localizzazione (che dovrà, evidentemente, essere
conforme alla specifica normativa e alla pianificazione statale), nonché
relativamente al comma 2, che si limita a prevedere una direttiva regionale
sull'ampiezza dei corridoi, che è altra cosa rispetto alla definizione di
vincoli nelle fasce di rispetto.
14. –
E' invece fondata, per le ragioni esposte sopra al n. 7, la questione
relativamente al comma 3 dell'art. 2, che introduce un valore limite di
induzione magnetica in prossimità di determinati edifici ed aree, il quale
si sovrappone ai limiti di esposizione fissati dallo Stato [cfr. art. 4 del
d.P.C.m. 23 aprile 1992, recante "Limiti massimi di esposizione ai
campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50
Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", richiamato in
via transitoria dall'art. 16 della legge quadro].
15. –
L'art. 3 della legge regionale della Campania stabilisce, al comma 1, che i
Comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle opere
pubbliche, adeguano la pianificazione urbanistica individuando gli
elettrodotti in esercizio che non rispettano il valore limite di induzione
magnetica di cui all'art. 2, comma 3, e che sono oggetto di interventi
prioritari di risanamento; al comma 2, che le imprese distributrici di
energia elettrica con elettrodotti di tensione fino a 150 kV presentano
alla Regione un piano di risanamento con le modalità e i tempi degli
interventi da realizzare, piano che è approvato, ai sensi del comma 3,
dalla Regione sentiti il Comune interessato e l'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente; infine il comma 4 prevede che "per le
finalità di cui al comma 1" le imprese distributrici di energia
elettrica per le reti di tensione superiore a 150 kV attivano la procedura
di risanamento con le modalità previste dal d.P.C.m. 23 aprile 1992
(erroneamente indicato con la data del 23 aprile 1993).
Il
ricorrente censura tutta la disposizione perché non avrebbe tenuto conto
della riserva allo Stato della competenza a stabilire i criteri di
elaborazione dei piani di risanamento, anche con riferimento alle modalità
di coordinamento delle attività riguardanti più Regioni.
La
questione è fondata per quanto riguarda il comma 1, che fa riferimento ai
valori-limite di cui all'art. 2, comma 3, in conseguenza della
illegittimità di quest'ultimo; nonché, per le stesse ragioni, per quanto
riguarda il rinvio alle finalità del comma 1 contenuto nel comma 4 dello
stesso art. 2.
16. –
Non è invece fondata la medesima questione per quanto riguarda i commi 2 e
3, che fanno riferimento alla competenza alla approvazione dei piani di
risanamento degli elettrodotti di tensione fino a 150 kV, competenza
riconosciuta alla Regione dall'art. 9, comma 3, secondo periodo, della
legge quadro. Né può sostenersi che la Regione debba attendere la
statuizione da parte dello Stato dei criteri di elaborazione e delle
modalità di coordinamento interregionale dei piani (ai sensi dell'art. 4,
comma 1, lettera d, della legge
quadro), che non condizionano, anche ai sensi del citato art. 9 della legge
statale, la predisposizione dei piani, ma semmai, eventualmente, ne
potranno comportare l'adeguamento una volta che lo Stato abbia provveduto.
Parimenti non fondata è la questione con riguardo al comma 4,
escluso l'inciso iniziale: per gli elettrodotti di tensione superiore a 150
kV si fa infatti rinvio alle procedure stabilite dall'atto statale (sia
pure erroneamente indicato quanto alla data).
17. –
E' censurato anche l'art. 7 della legge della Regione Campania, che
stabilisce le sanzioni per il superamento dei limiti fissati dalla stessa
legge e per la mancata presentazione dei piani di risanamento. Il
ricorrente lamenta che sia fissato un regime sanzionatorio autonomo senza tener
conto di quello previsto dall'art. 15 della legge quadro.
La
questione è fondata.
La
competenza a disciplinare le sanzioni per il superamento dei valori–limite
non può che seguire la competenza a fissare gli stessi valori, e quindi
nella specie spetta allo Stato (cfr. infatti l'art. 15 della legge quadro).
Quanto agli effetti della mancata presentazione dei piani di risanamento, o
del mancato rispetto delle prescrizioni dei piani, provvede l'art. 9 della
legge quadro, ai cui sensi la Regione è abilitata a sostituirsi ai gestori
adottando il piano per gli elettrodotti minori (comma 3, terzo periodo),
mentre il mancato risanamento comporta, a titolo di sanzione, che non si
riconosca al gestore inadempiente il canone per l'utilizzo della linea non
risanata, nonché la disattivazione temporanea degli impianti, con
provvedimento del Ministro per gli elettrodotti maggiori, della Regione per
quelli minori (comma 6).
La
disciplina impugnata è dunque costituzionalmente illegittima in quanto si
sovrappone a quella statale recata dalla legge quadro.
18. –
Infine il ricorrente impugna l'art. 8 della legge campana, che impone
l'adeguamento degli elettrodotti già autorizzati ma non ancora in esercizio
al valore–limite di induzione magnetica fissato dall'art. 2, comma 3,
disponendo la sospensione della autorizzazione fino alla pronuncia della
Regione: secondo il Presidente del Consiglio la normativa transitoria della
legge regionale si sovrapporrebbe a quella recata dall'art. 16 della legge
quadro.
La
questione è fondata, in conseguenza del riconoscimento della illegittimità
costituzionale del richiamato art. 2, comma 3.
19. –
La prima disposizione impugnata della legge della Regione Puglia è l'art.
3, comma 1, lettera m, che
definisce "aree sensibili" le "aree per le quali le
amministrazioni comunali, su regolamentazione regionale, possono
prescrivere localizzazioni alternative degli impianti, in considerazione
della particolare densità abitativa, della presenza di infrastrutture e/o
servizi a elevata intensità d'uso, nonché dello specifico interesse
storico–architettonico e paesaggistico–ambientale". Il successivo art.
4, comma 1, stabilisce che la Regione, "nel rispetto dei limiti
previsti dal d.m. n. 381/1998" (contenente la disciplina, cui rimanda,
in via transitoria, l'art. 16 della legge quadro, sui limiti di
esposizione, le misure di cautela e gli obiettivi di qualità relativamente
ai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi), e
"tenendo conto degli strumenti della pianificazione territoriale,
paesaggistica e ambientale, a livello regionale e locale", "detta
i criteri generali per la localizzazione degli impianti, nonché i criteri
inerenti l'identificazione delle 'aree sensibili' e la relativa
perimetrazione".
Secondo il ricorrente, tale disciplina eccederebbe dalla competenza
regionale: definendo le "aree sensibili" e prevedendo i criteri
per la loro identificazione e perimetrazione, introdurrebbe nozioni
estranee alla legislazione statale di principio e si porrebbe in contrasto
con essa.
La
questione non è fondata.
Le
"aree sensibili" sono definite dalla legge regionale con riguardo
a situazioni e interessi (tutela della popolazione nelle aree densamente
abitate o frequentate, interesse storico–artistico o paesistico dell'area)
di cui la Regione ha certamente titolo per occuparsi in sede di regolazione
dell'uso del proprio territorio. Soprattutto, poi, la definizione e la
perimetrazione di tali aree, nel sistema della legge regionale, hanno
l'unico scopo di fondare la previsione di "localizzazioni
alternative", cioè un tipo di misura che, fermo restando il necessario
rispetto dei vincoli della programmazione nazionale delle reti e della
pianificazione del territorio, rientra appieno nella competenza regionale in
tema di governo del territorio, e specificamente nella competenza
regionale, riconosciuta dalla legge quadro (art. 8, comma 1, lettera a), per la "individuazione dei
siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti
radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione". Essa non prelude
dunque alla fissazione di valori–soglia diversi e contrastanti con quelli
fissati dallo Stato, ma attiene e può attenere solo alla indicazione di
obiettivi di qualità non consistenti in valori di campo, ma in criteri di
localizzazione, standard
urbanistici, prescrizioni e incentivazioni all'utilizzo della miglior
tecnologia disponibile, o alla cura dell'interesse regionale e locale
all'uso più congruo del territorio, sia pure nel quadro dei vincoli che
derivano dalla pianificazione nazionale delle reti e dai relativi parametri
tecnici, nonché dai valori–soglia stabiliti dallo Stato.
20. –
E' poi impugnato l'art. 10, comma 1, della legge pugliese, ai cui sensi è
vietata l'installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di
emittenza radiotelevisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile su
"ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido".
Secondo il ricorrente tale divieto assoluto avrebbe un contenuto diverso ed
eccedente rispetto all'unico parametro del valore di campo elettromagnetico
prescritto dal d.m. n. 381 del 1998, cui rinvia la norma transitoria
dell'art. 16 della legge quadro.
La
questione è infondata. Il divieto in questione, riferito a specifici
edifici, non eccede l'ambito di un "criterio di localizzazione",
in negativo, degli impianti, e dunque l'ambito degli "obiettivi di
qualità" consistenti in criteri localizzativi, la cui definizione è
rimessa alle Regioni dall'art. 3, comma 1, lettera d, e dall'art. 8, comma 1, lettera e, della legge quadro; né
di per sé è suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle reti.
21. –
Diversa è la conclusione quanto all'art. 10, comma 2, della stessa legge,
che estende il divieto di localizzazione degli impianti alle aree vincolate
ai sensi della legge statale sui beni culturali e ambientali, alle aree
classificate di interesse storico–architettonico, alle aree "di pregio
storico, culturale e testimoniale", e alle fasce di rispetto,
perimetrate secondo una delibera della Giunta regionale, degli immobili
"protetti" di cui al comma 1 (ospedali, case di cura e di riposo,
scuole e asili nido): disposizione al cui proposito il ricorrente rileva
che essa invaderebbe la competenza esclusiva dello Stato in materia
ambientale e contrasterebbe con l'art. 5 della legge quadro, che
riserverebbe ad un regolamento statale l'adozione di misure specifiche
finalizzate alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.
Tale
questione è fondata. In questo caso infatti l'ampiezza e la eterogeneità
delle categorie di aree contemplate, l'indeterminatezza di alcune
definizioni (come quella di aree "di pregio … testimoniale") e la
assoluta discrezionalità attribuita alla Giunta nel perimetrare le fasce di
rispetto relative agli immobili di cui al comma 1, fanno del divieto
legislativo – analogamente a quanto si è osservato sopra, al n. 11, a
proposito di una simile disposizione della legge delle Marche – un vincolo
in grado, nella sua assolutezza, di pregiudicare l'interesse, protetto
dalla legislazione nazionale, alla realizzazione delle reti di
telecomunicazione, nonché lesivo, per ciò che attiene alla determinazione
delle fasce di rispetto, del principio di legalità sostanziale.
22. –
Della legge regionale umbra è impugnato anzitutto l'art. 1, comma 1,
perché, nell'enunciare le finalità della legge, afferma che le sue norme
sono dettate, oltre che "a tutela della salute e della popolazione
dagli effetti della esposizione ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici", anche "a salvaguardia dell'ambiente e del
paesaggio": la tutela dell'ambiente sarebbe infatti attribuita alla
legislazione esclusiva dello Stato.
La
questione è infondata per le ragioni già esposte sopra al n. 5.
23. –
E' impugnato anche il comma 2 dell'art. 1, ai cui sensi "i fini di cui
al comma 1 sono conseguiti disciplinando la localizzazione, la costruzione,
la modificazione ed il risanamento degli impianti che producono" le
emissioni in questione, nonché "mediante l'individuazione, in coerenza
con le previsioni contenute nella legge n. 36/2001, di adeguati limiti di
esposizione".
Secondo il ricorrente l'art. 5, comma 1, della legge quadro
riserverebbe allo Stato le "misure specifiche relative alle
caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati
per la progettazione, la costruzione e la modifica degli elettrodotti e di
impianti per telefonia mobile e radiodiffusione", e "le
particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e
paesaggistici": onde si sarebbe nel campo della legislazione esclusiva
dello Stato per la tutela dell'ambiente. Sempre secondo il ricorrente,
anche se la legge regionale si definisce volta alla tutela sanitaria, non
sarebbe ammissibile che la legislazione concorrente regionale prevalga su
quella esclusiva dello Stato. In ogni caso, pur se si ritenesse ammissibile
una legislazione regionale concorrente, nella specie, fra i principi
fondamentali da osservare vi sarebbero quelli che assicurano la
realizzazione del principio di uguaglianza, che sarebbe violato se si
ammettesse una tutela differenziata per Regioni attraverso un livello di
protezione contro le radiazioni elettromagnetiche diverso (e sia pure
maggiore) per una Regione rispetto ad altre.
La
questione è infondata con riguardo alla prima parte della disposizione, per
le ragioni già esposte sopra, al n. 5. Del resto, che vi possa e vi debba
essere una disciplina regionale della localizzazione, della costruzione,
della modificazione e del risanamento degli impianti risulta espressamente dalla
stessa legge quadro, che attribuisce alle Regioni competenza, fra l'altro,
in tema di localizzazione degli impianti (art. 8, comma 1, lettere a e b), di rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli
impianti (art. 8, comma 1, lettera c),
di adozione o approvazione di piani di risanamento (art. 9).
24. –
La questione è invece fondata con riguardo alla seconda parte della
disposizione, che si riferisce alla individuazione (sia pure "in
coerenza" con le previsioni della legge quadro: ma non è chiaro come
si misurerebbe tale coerenza) di "adeguati limiti di
esposizione".
Non
può condividersi l'assunto del ricorrente, secondo cui di per sé una
differenziazione in melius dei
livelli di tutela sanitaria sarebbe in contrasto con il principio di
eguaglianza: in linea di principio possono infatti, come si è detto,
ammettersi interventi regionali di maggiore tutela. Ma, per le ragioni
esposte sopra, al n. 7, i limiti di esposizione in materia di inquinamento
elettromagnetico, fissati dallo Stato, debbono ritenersi inderogabili dalle
Regioni anche in melius,
esprimendo essi (ove se ne postuli l'adeguatezza in assoluto a proteggere
la salute, ciò che, nella specie, non è oggetto di contestazione) il punto
di equilibrio fra l'esigenza di tutela della salute e dell'ambiente e
quella di consentire la realizzazione di impianti di interesse nazionale.
L'art. 1, comma 2, della legge umbra è dunque costituzionalmente
illegittimo limitatamente alla parte in cui prevede l'individuazione da
parte della Regione di limiti di esposizione.
25. –
E' impugnato l'art. 2 della legge, che, sotto la rubrica "Principio di
giustificazione", stabilisce che nella pianificazione della
localizzazione di nuovi impianti e in sede di rilascio delle autorizzazioni
i gestori e i concessionari (salvo che per gli "impianti di competenza
del Piano di assegnazione delle frequenze di cui alla legge 31 luglio 1997,
n. 249") sono "tenuti a dimostrare le ragioni obiettive della
indispensabilità degli impianti stessi ai fini dell'operatività del
servizio". Ad avviso del ricorrente non si potrebbero attribuire alla
Regioni valutazioni – come quelle sulla indispensabilità degli impianti –
che atterrebbero alla responsabilità dei gestori, senza alterare le
condizioni del mercato concorrenziale, così sconfinando anche nell'ambito
della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della
concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione).
La
questione è fondata, non perché possa ritenersi tale disciplina attinente
alla "tutela della concorrenza" di competenza statale
(trattandosi qui solo del rapporto pubblicistico fra gestore ed ente
pubblico cui spettano i poteri di pianificazione, autorizzazione e
vigilanza), ma perché richiedere una condizione ulteriore di tenore
generico, come la dimostrazione della "indispensabilità"
dell'impianto ai fini della operatività del servizio, significa attribuire
all'amministrazione autorizzante un largo e indeterminato potere
discrezionale che può finire per configurarsi come arbitrio. Il che non
toglie, naturalmente, che il rilascio delle autorizzazioni debba rispondere
anche a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi, trattandosi
comunque di impianti che gravano con un impatto negativo sull'ambiente in
termini di emissioni oltre che in termini di "consumo" o
alterazione di risorse territoriali e ambientali.
26. –
L'art. 4, comma 1, lettera b, della legge dell'Umbria prevede che
in determinate aree definite "sensibili", individuate dai Comuni
d'intesa con le Province in riferimento a zone ad alta densità abitativa o
caratterizzate dalla presenza di strutture di tipo assistenziale, sanitario
o educativo, le amministrazioni comunali "possono prescrivere
modifiche, adeguamenti o la delocalizzazione di elettrodotti con tensione
nominale superiore a venti kV e di impianti radioelettrici", esistenti
o di nuova realizzazione, "al fine di garantire la massima tutela
ambientale dell'area stessa".
Il
ricorrente censura la disposizione in quanto in materia di risanamento una
differenza di discipline fra diversi territori non sarebbe ammissibile,
perché non assicurerebbe il rispetto del principio di eguaglianza.
La
questione è infondata.
Mentre è improprio, per le ragioni già viste, invocare il principio
di eguaglianza, l'attribuzione ai Comuni di poteri limitati in ordine alla
localizzazione e alle caratteristiche degli impianti nelle aree
"sensibili" non eccede i poteri del legislatore regionale in
relazione agli "obiettivi di qualità" che la Regione può legittimamente
indicare ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d, n. 1, e all'art. 8, comma 1, lettera e, della legge quadro. In particolare, l'ultima delle
disposizioni citate attribuisce espressamente alla competenza delle Regioni
la "individuazione degli strumenti e delle azioni per il
raggiungimento degli obiettivi di qualità" consistenti, ai sensi della
prima delle citate disposizioni, in criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e
incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili.
27. –
L'art. 5, comma 1, lettera c,
della legge prevede che la Giunta regionale con proprio regolamento
"fissa i criteri per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di
risanamento degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di
radiodiffusione".
Il
ricorrente censura la disposizione affermando la inammissibilità di una
differenziazione per Regioni della disciplina in materia di risanamento.
Anche
questa questione è infondata. Premesso che non è contestata – né in questo
caso né a proposito di altre analoghe disposizioni pure impugnate nei
presenti giudizi – la legittimità del ricorso allo strumento regolamentare
né la competenza della Giunta ad adottarlo, basta qui osservare che l'art.
9, comma 1, della legge quadro espressamente attribuisce alla Regione il
compito di adottare i piani di risanamento per gli impianti radioelettrici,
senza nemmeno prevedere in proposito – come invece prevede per gli
elettrodotti l'art. 4, comma 1, lettera d,
e comma 4, della stessa legge – criteri statali di elaborazione dei piani.
28. –
Il comma 2 dello stesso art. 5 prevede che la Giunta regionale, sentite le
Province, proponga al Ministero dell'ambiente il piano di risanamento degli
elettrodotti con tensione superiore a 150 kv "in caso di inerzia o
inadempienza dei gestori".
Il
Presidente del Consiglio sostiene, da un lato, che si tratterebbe di
materia di esclusiva competenza statale, dall'altro che, attribuendosi un
potere di proposta dei piani, la Regione porrebbe dei limiti ai poteri
deliberativi dello Stato, "salvo che la norma non vada interpretata
nel senso che la proposta in questo caso costituisce solo una
sollecitazione per il Ministero che potrà deliberare un piano del tutto
diverso da quello proposto".
La
questione è infondata.
L'art. 9, comma 3, primo periodo, della legge quadro prevede che per
gli elettrodotti in questione la proposta di piano sia presentata dai
gestori al Ministero dell'ambiente, nulla disponendosi per il caso di mancata
presentazione (salve le sanzioni previste dal comma 6 per l'ipotesi di
mancato risanamento dovuto a inerzia o inadempimento di coloro che hanno la
disponibilità dell'elettrodotto). La disposizione regionale contestata non
avoca alla Regione il potere di approvare i piani, espressamente riservato
al Ministero, ma si limita a prevedere che la Regione possa proporre al
Ministero stesso il piano se il gestore omette di farlo. Resta
evidentemente salvo il potere del Ministero di approvare il piano, o di non
approvarlo (e di procedere alla elaborazione in proprio di un piano
alternativo), ovvero di introdurvi "modifiche, integrazioni e
prescrizioni", ai sensi del citato art. 9, comma 3, primo periodo,
senza che la proposta regionale risulti dunque vincolante per il Ministero
medesimo.
Onde la previsione regionale si riduce
alla introduzione di un rimedio all'inerzia dei gestori, attraverso una
facoltà di proposta rispetto alla quale l'organo centrale conserva tutta la
propria libertà di determinazione.
29. –
E' impugnato altresì l'art. 12, comma 1, della legge umbra, che dispone la
sottoposizione degli impianti di telefonia mobile alla procedura di
verifica prevista dall'art. 4 della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11
(Norme in materia di impatto ambientale) – attraverso cui la Giunta
regionale dichiara la necessità di sottoporre il progetto alla procedura di
valutazione di impatto ambientale ovvero la esclusione dello stesso da tale
procedura dettando eventuali prescrizioni –, ovvero alla procedura di
valutazione di impatto ambientale disciplinata dall'art. 5 della stessa
legge regionale n. 11 del 1998, nei casi previsti dal regolamento
regionale.
Secondo il ricorrente sarebbe violata la normativa statale e
comunitaria in materia di valutazione d'impatto ambientale, e andrebbe
assicurata la parità di trattamento che inciderebbe anche sotto il profilo
della concorrenza.
La
questione è fondata.
La
disposizione impugnata rimette alla Giunta, senza indicazione alcuna di
criteri (cfr. art. 5, comma 1, lettera f,
cui fa rinvio l'art. 12, comma 1, della legge impugnata), la determinazione
dei casi in cui è imposta la valutazione di impatto ambientale; e anche
fuori di tali casi prevede che sia la Giunta, nell'ambito della procedura
cosiddetta di "verifica", a stabilire se il progetto debba essere
sottoposto alla procedura di valutazione.
L'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 11 del 1998, cui fa
rinvio la disposizione denunciata, coordinato con l'art. 3, comma 3, della
stessa legge, demanda alla Giunta la dichiarazione della necessità di
sottoporre a valutazione d'impatto progetti rientranti in categorie
contemplate dalla normativa statale di cui al d.P.R. 12 aprile 1996 (Atto
di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della
legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di
valutazione di impatto ambientale), che prevede appunto, all'art. 1, comma
6, e all'art. 10, una procedura di verifica ad opera dell'autorità
competente per i progetti elencati nell'allegato B non ricadenti
nell'ambito di aree naturali protette, sulla base di elementi indicati
nell'allegato D dello stesso decreto. Ma, nel caso degli impianti qui in
discussione, che non sono contemplati dalla normativa statale citata,
nessun criterio è dato ricavare, dalla legislazione regionale richiamata,
in ordine al contenuto della verifica prevista e alla scelta demandata alla
Giunta.
Onde,
in definitiva, la legge attribuisce alla Giunta la possibilità di imporre
discrezionalmente, senza base in criteri legislativi ragionevolmente
delimitati e dunque in violazione del principio di legalità sostanziale,
una procedura – come quella di valutazione di impatto ambientale – che può
tradursi in un ostacolo effettivo alla realizzazione di reti e impianti di
interesse nazionale. Per questa ragione la disposizione impugnata è
costituzionalmente illegittima.
30. –
L'art. 13 della legge dell'Umbria stabilisce che "le modalità, i
criteri ed i procedimenti amministrativi preordinati alla localizzazione,
al risanamento ed al rilascio di autorizzazione per la realizzazione e la
modifica degli impianti sono definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto
delle norme in materia di procedimento amministrativo e del d.P.R. 20
ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni ed integrazioni".
Il
ricorrente ritiene che la illegittimità costituzionale di tale disposizione
consegua a quella delle altre norme impugnate in quanto "una volta
esclusa la competenza regionale, cade anche la disciplina del procedimento,
che dà per presupposta quella competenza". Lamenta inoltre che la
legge regionale rimetta alla Giunta regionale la disciplina, oltre che dei
procedimenti, dei criteri per la localizzazione e il risanamento degli
impianti, senza la fissazione di "limiti o orientamenti legislativi".
Circa poi il procedimento, sarebbe violato l'art. 9 della legge quadro.
La
questione è fondata.
Non
può condividersi, per le ragioni già viste, l'assunto secondo cui la
materia esulerebbe dalla competenza regionale; e nessuno specifico contrasto
è dato di rilevare con l'art. 9 della legge quadro in tema di piani di
risanamento. Resta però il fatto che la disposizione impugnata configura
una totale discrezionalità della Giunta, non delimitata da alcuna
determinazione legislativa, non solo per la definizione dei procedimenti
(in relazione ai quali soltanto vale, peraltro, il richiamo alle norme
generali sul procedimento amministrativo e alle norme statali in materia,
fra l'altro, di procedimenti di autorizzazione per la realizzazione di impianti
produttivi, contenute nel d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447), ma anche per la
definizione dei "criteri" preordinati alla localizzazione, al
risanamento e all'autorizzazione degli impianti. Tale discrezionalità,
nella sua assolutezza, viola il principio di legalità sostanziale e non è
compatibile con l'esigenza di non ostacolare ingiustificatamente la
realizzazione degli impianti.
31. –
Infine il Presidente del Consiglio impugna l'art. 16 della legge
dell'Umbria, ai cui sensi "la Giunta regionale con norme regolamentari
definisce", "in via transitoria fino all'approvazione dei decreti
di cui all'articolo 4 della legge n. 36/2001, le disposizioni di prima
applicazione della presente legge, idonee a conseguire le finalità di cui
all'articolo 1".
Il ricorrente
osserva che la disposizione contrasta con l'art. 16 della legge quadro, che
ha posto la disciplina transitoria.
La
questione è fondata.
Ancorché la norma regionale impugnata non precisi in che cosa
possano consistere le "disposizioni di prima applicazione" cui si
riferisce, essa oggettivamente assume la portata di consentire una
disciplina, sia pure transitoria, anche e specificamente della materia dei
valori–soglia, spettante alla competenza statale: come emerge dal richiamo
all'attesa dell'emanazione dei decreti previsti dall'art. 4 della legge
quadro, diretti, fra l'altro, a stabilire (comma 2) i limiti di
esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di
competenza statale, nonché dal generico richiamo alla idoneità a
"conseguire le finalità" della legge. Il regime transitorio è
invece definito dalla legge quadro, all'art. 16, con il richiamo dei
preesistenti atti statali che fissano i valori–soglia in tema di
esposizione all'inquinamento elettromagnetico; e la Regione non può,
nemmeno nella fase transitoria, sostituire proprie determinazioni a quelle
dettate dallo Stato.
per questi
motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
a) dichiara inammissibili gli
interventi spiegati, nel giudizio introdotto con il ricorso iscritto al n.
5 del registro ricorsi 2002, dal Gestore della Rete di Trasmissione
Nazionale s.p.a., dalle società ENEL s.p.a., ENEL Distribuzione s.p.a.,
TERNA–Trasmissione Elettricità Rete Nazionale s.p.a., e dal Comune di Lacco
Ameno; nel giudizio introdotto con il ricorso iscritto al n. 35 del
registro ricorsi 2002, dalla Società Wind Telecomunicazioni s.p.a.; e, nel
giudizio introdotto con il ricorso iscritto al n. 52 del registro ricorsi
2002, dalla Vodafone Omnitel s.p.a.;
b) dichiara l'illegittimità
costituzionale degli articoli 3, commi 4 e 6, e 7, comma 3, della legge
regionale delle Marche 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in
materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela
ambientale e sanitaria della popolazione);
c) dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, della predetta legge
regionale delle Marche n. 25 del 2001, sollevata, in riferimento
all'articolo 117, secondo comma, lettera s, e terzo comma, della Costituzione, e in relazione agli
articoli 1, comma 6, lettera a,
numero 2, e 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e all'articolo
2, comma 1, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con legge
20 marzo 2001, n. 66, col ricorso iscritto al n. 4 del registro dei ricorsi
del 2002;
d) dichiara l'illegittimità
costituzionale degli articoli 2, comma 3, 3, comma 1, 7 e 8 della legge
regionale della Campania 24 novembre 2001, n. 13 (Prevenzione dei danni
derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti);
e) dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 3, comma 4, della predetta legge regionale
della Campania n. 13 del 2001 limitatamente alle parole "Per le
finalità di cui al comma 1";
f) dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, 2, commi 1 e 2, e 3,
commi 2, 3 e 4 (salvo quanto disposto nel precedente capo e), della predetta legge regionale
della Campania, sollevate, in riferimento all'articolo 117, secondo comma,
lettera s, e terzo comma, della
Costituzione, e in relazione alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, col
ricorso iscritto al n. 5 del registro dei ricorsi del 2002;
g) dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale della
Puglia 8 marzo 2002, n. 5 (Norme transitorie per la tutela
dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni
e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300
GHz);
h) dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettera m, 4, comma 1, e 10, comma 1, della
predetta legge regionale della Puglia n. 5 del 2002, sollevate, in
riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera s, e terzo comma, della Costituzione, e in relazione alla legge
22 febbraio 2001, n. 36, col ricorso iscritto al n. 35 del registro dei
ricorsi del 2002;
i) dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale dell'Umbria
14 giugno 2002, n. 9 (Tutela sanitaria e ambientale dall'esposizione ai
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), limitatamente alle parole
"nonché mediante l'individuazione, in coerenza con le previsioni
contenute nella legge n. 36/2001, di adeguati limiti di esposizione";
l) dichiara l'illegittimità
costituzionale degli articoli 2, 12, comma 1, 13 e 16 della predetta legge
regionale dell'Umbria n. 9 del 2002;
m) dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, 4, comma 1, lettera b, 5, comma 1, lettera c, e comma 2, della predetta legge
regionale dell'Umbria n. 9 del 2002, sollevate, in riferimento agli
articoli 3 e 117, secondo comma, lettere e e s, e terzo comma,
della Costituzione, e in relazione alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, col
ricorso iscritto al n. 52 del registro dei ricorsi del 2002.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, l'1 ottobre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Valerio
ONIDA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 ottobre 2003.
Il
Direttore della Cancelleria
F.to:
DI PAOLA