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SENTENZA N. 382 ANNO 1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: - Dott. Renato GRANATA Presidente - Prof. Giuliano
VASSALLI Giudice - Prof. Francesco GUIZZI " - Prof.
Cesare MIRABELLI " - Prof. Fernando SANTOSUOSSO " - Avv. Massimo
VARI " - Dott. Cesare RUPERTO " - Dott. Riccardo CHIEPPA "
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY " - Prof. Valerio ONIDA " - Prof.
Carlo MEZZANOTTE " - Avv. Fernanda CONTRI " - Prof.
Guido NEPPI MODONA " - Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI " - Prof.
Annibale MARINI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita'
costituzionale della legge della Regione Veneto, riapprovata il 29 luglio 1997,
concernente "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici
generati da elettrodotti. Regime transitorio", promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 12 agosto 1997, depositato
il 21 successivo ed iscritto al n. 53 del registro ricorsi 1997.
Visto latto di costituzione della Regione Veneto; udito nelludienza
pubblica del 27 aprile 1999 il Giudice relatore Massimo Vari; uditi lavvocato
dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei ministri
e lavvocato Giorgio Berti per la Regione Veneto.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso ritualmente
notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato
la legge della Regione Veneto, riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta
del 29 luglio 1997, concernente "Prevenzione dei danni derivanti dai campi
elettromagnetici generati da elettrodotti. Regime transitorio".
Secondo il ricorrente, tale legge, nel dettare disposizioni in tema di distanze
tra le costruzioni residenziali, scolastiche e sanitarie e le linee elettriche
aeree esterne con tensione uguale o superiore a Kv 132, invade ambiti che, come
confermato dall'art. 4 della legge n. 833 del 1978 e dall'art. 2, comma 14,
della legge n. 349 del 1986, rientrano nella competenza dello Stato; competenza
gia' esercitata, peraltro, con l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri 23 aprile 1992 e 28 settembre 1995.
Si rileva, inoltre, che i valori fissati sono notevolmente diversi da quelli
indicati dal primo di tali decreti; il che comporta che le maggiori spese sostenute
dal gestore della rete elettrica, per ottemperare alle previsioni della legge
medesima, ricadono su tutti gli utenti del territorio nazionale, a fronte di
un presunto e non dimostrato beneficio degli abitanti della sola Regione Veneto.
Vi sarebbe, pertanto, non soltanto violazione della competenza legislativa dello
Stato, ma anche lesione dell'interesse nazionale e di quello di altre Regioni
(art. 117 della Costituzione).
2. Si e' costituita
in giudizio la Regione Veneto, chiedendo che il ricorso sia dichiarato infondato.
Ad avviso della resistente la competenza regionale in materia sarebbe desumibile
proprio dalle disposizioni richiamate dalla difesa governativa, a sostegno della
pretesa violazione dell'art. 117 della Costituzione.
Prova di cio' sarebbe il fatto che il Governo non ha formulato rilievi sulle
precedenti leggi della stessa Regione che, a partire dal 1993 (v. leggi 30 giugno
1993, n. 27 e 1° settembre 1993, n. 43), hanno gia' indicato le distanze dei
fabbricati dagli elettrodotti, ne' su quelle successivamente intervenute per
modificare i termini iniziali di entrata in vigore delle relative prescrizioni
(v. leggi n. 7 del 1994, n. 6 del 1995, n. 6 del 1996 e n. 6 del 1997).
In realta' le stesse disposizioni legislative invocate dal Governo avrebbero
come presupposto la competenza regionale in materia di disciplina territoriale
e di tutela sanitaria, posto che l'art. 11 della legge n. 833 del 1978 ribadisce
appieno tale competenza, "limitandosi a definire gli ambiti dei principi
da fissarsi con leggi dello Stato", e che l'art. 2, comma 14, della legge
n. 349 del 1986 dispone soltanto che i Ministri dell'ambiente e della sanita'
provvedano a fissare i limiti massimi di accettabilita' delle concentrazioni
e dell'esposizione alle fonti inquinanti, confermando anche sotto questo profilo
la competenza della Regione.
Cio' posto, la previsione di una disciplina piu' garantistica non sarebbe sufficiente
a configurare una invasione della competenza statale, tanto piu' che la delibera
legislativa impugnata contiene soltanto misure cautelative in vista dell'applicazione
piena, a partire dal 1° gennaio 2000, del nuovo regime previsto dalla legge
regionale n. 27 del 1993.
Sarebbe, poi, chiaro che la legge denunciata si riferisce alla formazione di
strumenti urbanistici generali ed alle loro varianti dal 1° gennaio 1998, con
un evidente richiamo alla competenza regionale in detta materia ed ai relativi
limiti.
Daltro canto il paventato incremento di oneri finanziari per l'ente gestore
della rete elettrica, con i connessi riflessi nei confronti di tutti gli utenti
nel territorio nazionale, risulterebbe un'ipotesi tutt'altro che dimostrata.
3. Con una memoria
depositata nellimminenza delludienza lAvvocatura generale
dello Stato ha insistito per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale
della normativa impugnata.
Si osserva che i valori di campo elettrico e magnetico previsti dalla legge
regionale sono notevolmente inferiori (e cioe' di 10 volte per il campo elettrico
e di 500 volte per il campo magnetico) a quelli fissati dalla normativa statale
in piena aderenza alle raccomandazioni provenienti dalle piu' autorevoli organizzazioni
scientifiche a livello mondiale (IRPA/INIRC, OMS, ICNIRP ed altre), nonche'
dallIstituto Superiore di Sanita'.
In tal modo le indicazioni normative della Regione Veneto avrebbero, da un lato,
superato i limiti costituzionali della potesta' legislativa regionale e, dallaltro,
alterato il principio di uniformita' ed omogeneita' dei criteri di tutela voluto
dalla vigente legislazione statale, ledendo, altresi', linteresse nazionale
e quello delle altre Regioni, a causa dei connessi effetti economici disaggreganti
sulla generale gestione unitaria della rete elettrica.
Nel ricostruire puntualmente lattuale assetto normativo in materia di
tutela della salute con riferimento allesposizione a campi elettrici e
magnetici, e segnatamente alle prescrizioni fissate per gli impianti di trasmissione
e distribuzione di energia elettrica, come pure con riguardo a settori finitimi,
quali quelli della telefonia cellulare (decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115,
convertito, con modificazioni, nella legge 1° luglio 1997, n. 189) e dellinquinamento
acustico (legge 26 ottobre 1995, n. 447), la memoria rileva che, in tema di
tutela dallinquinamento da qualunque fonte prodotto, e' riservata allo
Stato una competenza esclusiva, volta ad assicurare condizioni e garanzie di
salute uniformi per tutto il territorio nazionale; competenza nella specie esercitata
sulla base di criteri estremamente prudenziali ed oggettivamente cautelativi.
Osservato, poi, che tali esigenze di uniformita' sono ribadite dalle piu' recenti
iniziative legislative volte a fronteggiare le esigenze di protezione dalle
esposizioni a campi elettrici e magnetici, si rammenta, altresi', che la giurisprudenza
costituzionale, in piu' occasioni (sentenze n. 306 del 1988 e n. 517 del 1991),
ha riconosciuto la riserva allo Stato stesso del potere di fissare limiti massimi
uniformi di esposizione ad inquinamenti chimici, fisici o biologici, allevidente
fine di assicurare un quadro di riferimento omogeneo su tutto il territorio
nazionale.
Uniformita' necessaria, secondo detta giurisprudenza, anche allo scopo di evitare
che si crei disparita' di trattamento fra impresa e impresa (sentenza n. 101
del 1989).
Tali orientamenti non sarebbero, d'altro canto, contraddetti da quelle sentenze
(nn. 53 del 1991 e 101 del 1989) che, nelle ipotesi in cui la normativa statale
abbia stabilito solo il quadro delle linee guida e dei valori minimi e massimi,
riconoscono una potesta' di specificazione a livello regionale.
L'Avvocatura erariale, nel rilevare che in questa sede non puo' essere opposta
la correlazione tra la legge in esame e la previgente normativa regionale, tra
cui in particolare la legge n. 27 del 1993, osserva che questultima ha
dettato norme di carattere urbanistico, subordinando, quanto agli elettrodotti,
il parere favorevole della Regione, previsto dallart. 81 del d. P. R.
n. 616 del 1977, allesistenza di distanze maggiori di quelle previste
dal d. P. C. m. 23 aprile 1992.
Invece, la legge impugnata -nel riproporre disposizioni analoghe a quelle contenute
nellart. 69 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, che, dopo aver
formato oggetto di rilievi governativi, furono espunte dal testo legislativo
- non e' (piu') da inquadrare, come la precedente legge n. 27 del 1993, nella
materia urbanistica, bensi' nella materia sanitaria, con riguardo ad ambiti (la
tutela della salute nei confronti dellesposizione ai campi elettrici e
magnetici) di competenza esclusiva dello Stato.
Nel sostenere che sono da reputare eccedenti la competenza legislativa regionale,
anzitutto, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge denunciata,
le quali prevedono che sia l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione
ambientale del Veneto (ARPAV) il soggetto cui spetta individuare le distanze
da mantenere fra le costruzioni esistenti e le nuove linee elettriche aeree
esterne, la memoria osserva che la Regione non avrebbe alcuna competenza in
proposito, essendo i limiti e le distanze da rispettare quelli fissati nel d.
P. C. m. 23 aprile 1992; risulterebbe, al tempo stesso, illegittimo anche il
comma 1, il quale, "pur sembrando rientrare nella materia urbanistica",
andrebbe, per le sue finalita' e il suo contenuto, ricompreso anch'esso nella
materia sanitaria.
Ne', ad avviso dellAvvocatura erariale, la Regione Veneto potrebbe giustificare
la nuova disciplina con lesigenza di una normativa "piu' garantistica"
di quella statale vigente, attesa la necessita' di unitarieta' ed uniformita',
quanto a misure di protezione che hanno riflessi non solo sul piano dell'aumento
dei costi economici, ma anche su quello del rispetto dellambiente e del
paesaggio e, quindi, su ambiti che "lo Stato deve considerare nelle proprie
esclusive ed inderogabili attribuzioni di garante di tutti gli interessi coinvolti";
interessi che riguardano tutti i cittadini.
4. Anche la Regione
ha depositato una memoria difensiva, diffondendosi, con ulteriori argomentazioni,
sulla inammissibilita' e infondatezza del ricorso.
Secondo la Regione resistente, le disposizioni censurate si limiterebbero ad
incidere cautelativamente sulla formazione degli strumenti urbanistici generali,
imponendo, con riguardo a future costruzioni residenziali, scolastiche e sanitarie,
misure connesse solo indirettamente alla materia della tutela sanitaria.
Il Governo, dal canto suo, ignorando le leggi regionali gia' regolarmente promulgate
senza rilievi, avrebbe in realta' colto loccasione delle misure di salvaguardia,
emanate in attesa dell'entrata in vigore della disciplina prevista dalle citate
leggi, per censurarle tardivamente.
E cio' si risolverebbe in una ragione di infondatezza e, prima ancora, di inammissibilita'
del ricorso.
Nellosservare, poi, che l'attribuzione alle Regioni di tutti i compiti
di salvaguardia in materia di utilizzazione del territorio deve farsi risalire
agli artt. 79 e segg. del d. P. R. n. 616 del 1977 e, successivamente, in termini
ancora piu' ampi agli artt. 51 e segg. del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, si rileva, inoltre, che anche nel disegno di legge di iniziativa governativa,
in corso di esame alla Camera dei deputati (A. C. n. 4816, nel testo unificato
del 18 marzo 1999), verrebbe riconosciuta la competenza delle Regioni in materia
di tutela dellambiente e del paesaggio, oltre che della salute.
Si sostiene, infine, che la legge regionale impugnata non imporrebbe alcun onere
diretto allente gestore della rete elettrica, limitandosi ad adottare
misure cautelative circoscritte al territorio regionale, senza esorbitare dallambito
delle competenze proprie della resistente.
5. Con atto notificato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Regione Veneto in data 20
febbraio 1998, e successivamente depositato il 10 marzo 1998, sono intervenuti
in giudizio il Codacons (Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell'ambiente
e dei diritti degli utenti e dei consumatori) ed il Gruppo Verdi della Regione
Veneto, i quali hanno, altresi', depositato una memoria difensiva.
Considerato in diritto
1. Con il ricorso
in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione
di legittimita' costituzionale, in via principale, in ordine ad alcune disposizioni
della legge della Regione Veneto, riapprovata - a seguito di rinvio del Governo
- dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 1997, avente ad oggetto
"Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da
elettrodotti. Regime transitorio".
Il provvedimento legislativo in questione, composto da due soli articoli, il
secondo dei quali avente ad oggetto la dichiarazione d'urgenza del medesimo,
introduce (art. 1) una disciplina transitoria in tema di distanze di rispetto
dagli elettrodotti, alluopo richiamando i criteri gia' fissati dalla precedente
legge regionale 30 giugno 1993, n. 27; criteri la cui applicazione e' stata
via via differita nel tempo da varie disposizioni, lultima delle quali
(art. 69, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6) ne ha fissato
la decorrenza al 1° gennaio 2000.
Il comma 1 del predetto art. 1 stabilisce - per fini di salvaguardia, fino a
questultima data - che, "negli strumenti urbanistici generali e nelle
loro varianti adottati dopo il 1° gennaio 1998", debbono essere previste
"distanze, tra le linee elettriche aeree esterne con tensione superiore
o uguale a 132 Kv e le aree destinate a nuove costruzioni residenziali, scolastiche
e sanitarie, tali che il campo elettrico e linduzione magnetica non superino
i valori previsti nellart. 4 della legge regionale 30 giugno 1993, n.
27".
Analogo criterio viene stabilito, sempre a partire dal 1° gennaio 1998, dal
comma 2 del medesimo art. 1, per le distanze delle nuove linee elettriche aeree
esterne rispetto alle costruzioni esistenti.
Lo stesso articolo, nel prevedere al comma 3 che, per le finalita' di cui sopra,
"l'ente gestore della rete elettrica e' tenuto a fornire le caratteristiche
tecniche della linea agli organi competenti al rilascio dell'autorizzazione
alla costruzione e all'esercizio della stessa e all'effettuazione dei controlli",
dispone, altresi', al comma 4, che "la determinazione delle distanze di
cui ai commi 1 e 2 e i controlli relativi vengono effettuati dall'Agenzia regionale
per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)".
2. Secondo le censure
prospettate nel ricorso, la richiamata normativa invaderebbe la competenza legislativa
spettante allo Stato, in materia di fissazione di limiti massimi uniformi di
accettabilita' delle concentrazioni e dell'esposizione alle fonti inquinanti,
quale si evince dallart. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione
del servizio sanitario nazionale) e dall'art. 2, comma 14, della legge 8 luglio
1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dellambiente e norme in materia
di danno ambientale) e quale e' gia' stata esercitata con il d. P. C. m. 23
aprile 1992, avente ad oggetto i "Limiti massimi di esposizione ai campi
elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli
ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", e con il d. P. C. m. 28 settembre
1995, recante le norme tecniche procedurali di attuazione del precedente decreto
relativamente agli elettrodotti.
Inoltre, la legge della Regione Veneto, prevedendo valori di campo elettrico
e magnetico di gran lunga inferiori a quelli del menzionato d. P. C. m. 23 aprile
1992, comporterebbe un incremento di spese per lente gestore, che graverebbe
su tutti gli utenti del territorio nazionale, a fronte di un presunto beneficio
limitato agli abitanti della Regione Veneto.
Vi sarebbe, percio', non soltanto "una violazione della competenza legislativa
dello Stato ma anche una lesione dellinteresse nazionale e di quello di
altre Regioni (art. 117 della Costituzione)".
3. Nella memoria
depositata nell'imminenza dell'udienza, il ricorrente sostiene, infine, che
del pari esorbitanti dalle competenze legislative della Regione sarebbero le
disposizioni che affidano all'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione
ambientale del Veneto l'individuazione delle "distanze da mantenere fra
le costruzioni esistenti e le nuove linee elettriche": precisamente i commi
2, 3 e 4 del predetto art. 1 della legge censurata.
4. Pregiudizialmente
va dichiarato inammissibile lintervento in giudizio del Codacons (Coordinamento
delle Associazioni per la difesa dellambiente e dei diritti degli utenti
e dei consumatori) e del Gruppo Verdi della Regione Veneto, considerato che,
nei giudizi di legittimita' costituzionale in via principale, non e' ammessa,
per costante giurisprudenza, la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente
e dal titolare della potesta' legislativa il cui esercizio e' oggetto di contestazione
(in tal senso, v. , ex plurimis, sentenza n. 35 del 1995).
5. Sempre in via
pregiudiziale e' da esaminare, poi, l'eccezione di inammissibilita', sollevata
dalla Regione, secondo cui il Governo avrebbe colto loccasione dellapprovazione
del denunciato provvedimento legislativo, per una tardiva censura di precedenti
leggi regionali, regolarmente promulgate in materia senza dar luogo a rilievi,
ricorrendo, a tal fine, all'impugnazione delle "disposizioni applicative
delle medesime".
Leccezione non puo' essere accolta, in quanto, come si desume dalla giurisprudenza
costituzionale, ogni provvedimento legislativo ha esistenza a se' e puo' formare
oggetto di autonomo esame ai fini dell'accertamento della sua legittimita'.
A tanto, infatti, non osta la mancata impugnazione di un precedente atto legislativo,
sia pure avente contenuto eguale od analogo, non essendo configurabile, nel
giudizio di legittimita' costituzionale, una situazione di acquiescenza conseguente
a tale omissione (sentenze nn. 224 del 1994 e 49 del 1987).
Nel caso di specie occorre, peraltro, considerare che l'atto legislativo impugnato,
pur richiamando, quanto ai limiti della esposizione ai campi elettrico e magnetico,
i valori fissati a regime dalla legge regionale n. 27 del 1993, non si limita
a riprodurre la precedente disciplina, ma ne modifica i termini temporali di
efficacia, sicche' non puo' in alcun modo dubitarsi che si tratti di legge nuova,
dotata di contenuti ed effetti autonomi.
6. Passando, indi,
all'esame delle singole doglianze prospettate avverso la legge in epigrafe,
non puo' essere presa in considerazione la censura concernente le competenze
affidate dalla legge regionale, con i commi 2, 3 e 4 dell'art. 1 (recte: commi
3 e 4), all'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del
Veneto (ARPAV), trattandosi di doglianza dedotta solo in sede di memoria difensiva.
7. In ordine alle
altre censure occorre precisare che esse, benche' genericamente proposte avverso
l'art. 1 della legge, investono piu' esattamente i commi 1 e 2 del medesimo,
sotto profili che, secondo quanto e' dato desumere dal ricorso, attengono, da
un canto, all'invasione delle competenze statali in tema di determinazione di
valori di campo elettrico e magnetico e, dallaltro, alla lesione dell'interesse
nazionale ed a quello di altre Regioni.
8. Le stesse sono,
l'una, infondata e, l'altra, inammissibile.
Muovendo da questultima, va osservato che la generica denuncia di lesione
dell'interesse nazionale e di quello di altre Regioni, in relazione al prospettato
maggior aggravio economico per gli utenti di tutto il territorio nazionale,
si risolve in una doglianza di merito, inidonea come tale a dare ingresso al
sindacato di costituzionalita'.
Come piu' volte affermato da questa Corte le censure di merito si distinguono
da quelle di legittimita' essenzialmente per l'inesistenza di un parametro legale
di giudizio.
Alla stregua di un siffatto criterio, occorre rilevare che manca nel ricorso
qualsiasi riferimento a dati normativi dai quali possa evincersi che gli interessi,
di cui si denuncia la lesione, si siano tradotti in positiva determinazione
della legge statale, sicche' la doglianza, come sopra prospettata, e' da dichiarare
inammissibile.
9. Quanto, poi,
alla lamentata invasione delle competenze legislative dello Stato, giova rilevare
che le disposizioni censurate contengono prescrizioni cautelative volte ad incidere,
in primo luogo, sugli strumenti urbanistici generali e sulle loro varianti,
con riguardo alle distanze tra le aree destinate a nuove costruzioni residenziali,
scolastiche e sanitarie e le linee elettriche aeree esterne, nonche', al tempo
stesso, sulle distanze che vanno mantenute fra le medesime linee elettriche,
ove di nuova installazione, e le costruzioni esistenti.
L'espresso riferimento
della legge agli strumenti urbanistici dimostra come la Regione si mantenga,
pur sempre, nell'ambito di attribuzioni sue proprie ed in particolare nell'ambito
di competenze che - anche a trascurare il piu' recente intervento normativo
rappresentato dagli artt. 51 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112 - attengono, secondo la definizione di urbanistica enucleabile dall'art.
80 del d. P. R. 24 luglio 1977, n. 616, alla "disciplina del territorio
comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti
le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonche' la protezione
dell'ambiente".
Come si evince dalla disposizione teste' riportata, alla funzione di governo
del territorio si riallaccia anche una competenza in materia di interessi ambientali,
da reputare costituzionalmente garantita e funzionalmente collegata, secondo
quanto gia' a suo tempo evidenziato da questa Corte (sentenza n. 183 del 1987),
alle altre spettanti alla Regione, tra cui, oltre all'urbanistica, quale funzione
ordinatrice delluso e delle trasformazioni del suolo, quella dell'assistenza
sanitaria, intesa come complesso degli interventi positivi per la tutela e promozione
della salute umana.
Nell'ambito di un tale assetto ordinamentale, la Regione, come ente rappresentativo
della molteplicita' degli interessi legati alla dimensione territoriale, non
puo' non reputarsi titolare anche del potere di verifica della compatibilita'
degli interventi che, attuati dai vari soggetti, comportano effetti sul territorio.
Ed e' questa indubbiamente la prospettiva nella quale appare collocarsi la legge
denunciata, che rimane nell'ambito delle competenze regionali, anche se comporta
l'imposizione di distanze superiori a quelle richieste per il rispetto dei limiti
massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico, quali stabiliti dallo
Stato nell'esercizio delle attribuzioni ad esso riservate dall'art. 4 della
legge n. 833 del 1978 e dall'art. 2, comma 14, della legge n. 349 del 1986.
Ma tali attribuzioni non possono indurre a ritenere incostituzionale la denunciata
disciplina, specie a considerare che essa se, da un canto, implica limiti piu'
severi di quelli fissati dallo Stato, non vanifica, dallaltro, in alcun
modo gli obiettivi di protezione della salute da quest'ultimo perseguiti.
Oltretutto, ove si tratti di opere di interesse statale difformi dagli strumenti
urbanistici, e' sempre possibile, in presenza di prevalenti esigenze connesse
agli interessi di cui e' portatore lo Stato, il ricorso alle previste procedure
di localizzazione delle opere stesse con il concorso della Regione interessata
(v. d. P. R. 18 aprile 1994, n. 383, nonche' art. 17, comma 6, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e, da ultimo, art. 55 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara:
inammissibile la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge
della Regione Veneto, riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 29
luglio 1997 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati
da elettrodotti. Regime transitorio), sollevata dal Presidente del Consiglio
dei ministri, con il ricorso in epigrafe, sotto il profilo della violazione
dell'interesse nazionale e di altre Regioni; non fondata la questione di legittimita'
costituzionale del medesimo art. 1, commi 1 e 2, sollevata in riferimento all'art.
117 della Costituzione.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 30 settembre 1999.
F. to Renato GRANATA,
Presidente Massimo VARI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 7 ottobre 1999.
Il Direttore della Cancelleria F. to DI PAOLA
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