Sito del Forum Elettrosmog Verdi Toscani realizzato
in collaborazione con il Coordinamento Nazionale dei Comitati contro l'Elettrosmog
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Decreto
interministeriale 10 settembre 1998, n. 381
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Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza
compatibili con la salute umana scarica
il DECRETO e le LINEE GUIDA IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
d'intesa con IL MINISTRO DELLA SANITA' e IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Art. 4. Misure di cautela ed obiettivi di qualita' 1. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3, la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico piu' bassi possibile, compatibilmente con la qualita' del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione. 2. Per i fini di cui al precedente comma 1, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6 V/m per il campo elettrico, 0,016 A/m per il campo magnetico intesi come valori efficaci e, per frequenze comprese tra 3 Mhz e 300 GHz, 0,10 W/m² per la densita' di potenza dell'onda piana equivalente. 3. Nell'ambito delle proprie competenze, fatte salve le attribuzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, le regioni e le province autonome disciplinano l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 3 e dei valori di cui al precedente comma, il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualita', nonche' le attivita' di controllo e vigilanza in accordo con la normativa vigente, anche in collaborazione con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, per quanto attiene all'identificazione degli impianti e delle frequenze loro assegnate. Art. 5. Risanamenti 1. Nelle zone abitative o sedi di attivita' lavorativa per lavoratori non professionalmente esposti o nelle zone comunque accessibili alla popolazione ove sono superati i limiti fissati al precedente articolo 3 e all'articolo 4, comma 2, devono essere attuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti. Le modalita' ed i tempi di esecuzione per le azioni di risanamento sono prescritte dalle regioni e province autonome, secondo la regolamentazione di cui al precedente articolo 4, comma 3. 2. La riduzione a conformita' da svolgere nell'ambito dell'attivita' di risanamento deve essere effettuata in accordo a quanto riportato nell'allegato C. Art. 6. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore dopo sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 10 settembre 1998 Allegati Allegato A - DEFINIZIONI ED UNITÀ DI MISURA Campo elettrico E: si definisce campo elettrico una quantita' vettoriale che, in ogni punto di una data regione di spazio, rappresenta il rapporto fra la forza esercitata su una carica elettrica di prova q ed il valore della carica medesima. L'unita' di misura del campo elettrico nel sistema S.I. e' il volt/metro (V/m) Campo magnetico H: si definisce campo magnetico una quantita' vettoriale-assiale definita in ogni punto di una data regione di spazio in modo tale che il suo rotore sia eguale alla densita' di corrente elettrica totale, compresa la corrente di spostamento. L'unita' di misura del campo magnetico nel sistema S.I. e' l'ampere/metro (A/m) Densita' di potenza elettromagnetica S: e' la potenza elettromagnetica che fluisce attraverso l'unita' di superficie, normale alla direzione di propagazione. Nella regione di campo lontano S e' legata al valore efficace del campo elettrico Eeff ed al valore efficace del campo magnetico Heff dalle relazioni L'unita' di misura della densita' di potenza elettromagnetica nel sistema S.I. e' il watt/metro-quadro (W/m²). Frequenza f: numero di cicli o periodi nell'unita' di tempo. L'unita' di misura della frequenza nel sistema S.I. e' l'hertz (Hz); sono di uso frequente i multipli kilohertz (1 kHz = 103 Hz); megahertz (1 MHz = 106 Hz); gigahertz (1 GHz = 109 Hz) Media sull'intervallo temporale (t1, t2): per una grandezza p(t) variabile nel tempo e' data dalla espressione: Valore efficace: di una grandezza periodica a(t) si definisce valore efficace l'espressione ![]() Onda piana: e' una distribuzione di campo elettromagnetico propagativo, in cui on ogni punto i vettori campo elettrico e campo magnetico sono perpendicolari fra loro e giacciono su piani perpendicolari alla direzione di propagazione. Regione di campo lontano: regione di spazio, sufficientemente lontano dalla sorgente, nella quale il campo elettromagnetico ha una distribuzione con le caratteristiche dell'onda piana. L'estensione di questa regione dipende dalle dimensioni massime lineari D dell'elemento radiante e dalla lunghezza d'onda l del campo emesso. Si assume che la regione di campo lontano inizia ad una distanza dalla sorgente maggiore della quantita' r eguale alla maggiore fra le quantita' l e D²/l. Obiettivi di qualita': sono valori di campo elettromagnetico da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, usando tecnologie e metodiche di risanamento disponibili, al fine di realizzare obiettivi di tutela. Allegato B - MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE MISURE E DELLE VALUTAZIONI Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all'articolo 4, comma 2, le intensita' dei campi elettromagnetici possono essere determinate mediante calcoli o mediante misure. Le misure sono comunque necessarie ogni volta che i calcoli facciano prevedere valori di campo elettrico o magnetico che superano 1/2 dei limiti suddetti. In caso di discordanza fra valore calcolato e valore misurato, e' acquisito il valore misurato. Le misure dei valori dei campi elettromagnetici devono essere eseguite secondo le norme C.E.I. ed in mancanza di queste devono essere eseguite secondo le norme di buona tecnica, emesse in materia dagli organismi internazionali, oppure indicate da Enti ed Associazioni, anche stranieri, di riconosciuta competenza. Valori normalizzati delle misure. In presenza di piu' sorgenti, il limite complessivo di esposizione e' 1, da ottenere come somma dei contributi normalizzati delle singole sorgenti: tali contributi sono determinati dividendo il quadrato del valore misurato del campo elettrico oppure del campo magnetico per il quadrato del valore limite corrispondente oppure, per le frequenze comprese fra 3 MHz e 300 GHz, dividendo la densita' di potenza per il corrispondente valore limite. La procedura da seguire per la riduzione a conformita' e' descritta nell'Allegato C. Allegato C - RIDUZIONE A CONFORMITA' La riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici generati da diverse sorgenti, che concorrono in un dato punto al superamento dei limiti di esposizione di cui allo art. 3 e dei valori di cui all'art. 4, comma 2, deve essere eseguito nel modo seguente: indicando con Ei il campo elettrico della sorgente i-esima, con Li il corrispondente limite desunto dalla tab. 1, con Di la densita' di potenza della sorgente e DLi il corrispondente limite desunto dalla tab. 1, si calcolano i contributi normalizzati che le varie sorgenti producono nel punto in considerazione nel modo seguente: Se la somma In via preliminare si individuano con Ri quei contributi Ci che singolarmente superano il valore 0,8: a ciascuno dei corrispondenti segnali Ei deve essere applicato un coefficiente di riduzione bi che soddisfa la relazione biRi = 0,8 Se la somma Dall'insieme dei contributi da normalizzare devono essere esclusi i segnali che danno un contributo inferiore a 1/100 indicati convenzionalmente con l'espressione: Quindi la (2) pua' essere riscritta: Ponendo nella (3) si ottiene: essendo a il coefficiente di riduzione ed E'j, E'n i nuovi valori, ridotti a conformita', dei campi elettrici. N O T E AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo del comma 6, lettera a), n. 15), dell'art. 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle telecomunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e' il seguente: «6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate: a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni: 1)-14) (omissis); 15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di piu' emissioni elettromagnetiche, non vengano superati. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanita' e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie». - Il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
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