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TAR-Veneto.
Ordinanza 29 luglio 1999, n. 927
REPUBBLICA
ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione seconda,
costituito da
Luigi Trivellato, Presidente, relatore
Riccardo Ventre, Consigliere
Claudio Rovis ,Consigliere
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
nella camera di consiglio del 29 luglio 1999;
Visto l'art. 21, ultimo comma, della legge 6.12.1971,
n. 1034;
Visto il ricorso proposto da
[...], e CO.NA.CEM. - Coordinamento Nazionale per la
tutela dai campi elettromagnetici in persona del legale rappresentante
pro tempore,
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco
ed Enrico Vettori, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv.
Franco Zambelli in Mestre, Via Cavallotti 22;
CONTRO
il Comune di Mirano in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Orsoni, con elezione di domicilio
presso lo studio dello stesso in Venezia, S.Croce 205; il Ministero
della Pubblica Istruzione in persona del Ministro pro tempore, il Provveditorato
agli Studi di Venezia in persona del Provveditore pro tempore, la Direzione
Didattica di Mirano II Circolo, in persona del Direttore Didattico pro
tempore, il Ministero dell'Ambiente in persona del Ministro pro tempore
e l'ARPAV, Azienda Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale
del Veneto, Dipartimento Provinciale di Venezia, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale
dello Stato, domiciliataria per legge nella sua sede in Venezia, S.Marco
63;
PER
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
dei provvedimenti con cui si trasferiscono le Scuole Elementari "F.Petrarca"
in nuovo edificio in Via C.Battisti di Mirano, a ridosso dell'elettrodotto
a 132 Kv Scorze' - Camposampiero.
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mirano, depositato
il 23.7.1999 e dei Ministeri intimati, depositato il 29.7. 1999;
Udito il relatore Presidente Luigi Trivellato e uditi altresÏ gli avv.ti
Enrico e Francesco Vettori per i ricorrenti, l'avv. Orsoni per il Comune
di Mirano e l'avvocato dello Stato Muscarello per i Ministeri intimati;
CONSIDERATO
che il Collegio condivide l'assunto di parte ricorrente
secondo cui lo stato conoscenze scientifiche porta alla necessita',
quanto al problema della pericolosita' dell'esposizione a campi magnetici
relativamente all'insorgere di tumori, di dare il îmassimo grado di
priorita' a tutti gli interventi di prevenzione indirizzati agli spazi
destinati all'infanzia, quali scuole, asili nidi e parchi giocoî, come
si esprime il rapporto ISTISAN 98/31 dell'Istituto Superiore di Sanita';
che il fatto che non ricorre nella fattispecie alcuna lesione del Dpcm
23.4.1992 non e' sufficiente ad escludere la pericolosita' dell'esposizione
ai campi elettromagnetici di coloro che soggiornano nella scuola elementare
de qua, posto che, come evidenziato anche dalla Direzione Generale per
la Prevenzione della Regione Veneto con nota 23.6.1999 n. 9775, i limiti
di esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti
di cui al Dpcm 23.4.1992 non tengono conto degli effetti a lungo termine;
che i valori di induzione magnetica indotti dall'elettrodotto de quo
superano ancora quello di 0,2 microtesla fissato dalla legge regionale
1 settembre 1993 n. 43 che entrera' in vigore 1'1 gennaio 2000 secondo
quanto disposto dalla legge regionale 30 gennaio 1997 n. 5.
Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti richiesti dal citato
art. 21, ult. comma, della Legge 6.12.1971 n. 1034;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,
sezione seconda,
ACCOGLIE
la suindicata domanda di sospensione.
La presente ordinanza sara' eseguita dall'Amministrazione ed e' depositata
presso la segreteria del T.A.R., che provvedera' a darne comunicazione
alle parti.
Venezia, li' 29 luglio 1999.
Il Presidente Estensore
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