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NO alla scuola sotto il traliccio

TAR-Veneto. Ordinanza 29 luglio 1999, n. 927
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione seconda, costituito da

Luigi Trivellato, Presidente, relatore
Riccardo Ventre, Consigliere
Claudio Rovis ,Consigliere

ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
nella camera di consiglio del 29 luglio 1999;
Visto l'art. 21, ultimo comma, della legge 6.12.1971, n. 1034;
Visto il ricorso proposto da

[...], e CO.NA.CEM. - Coordinamento Nazionale per la tutela dai campi elettromagnetici in persona del legale rappresentante pro tempore,
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco ed Enrico Vettori, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Franco Zambelli in Mestre, Via Cavallotti 22;
CONTRO
il Comune di Mirano in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Orsoni, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, S.Croce 205; il Ministero della Pubblica Istruzione in persona del Ministro pro tempore, il Provveditorato agli Studi di Venezia in persona del Provveditore pro tempore, la Direzione Didattica di Mirano II Circolo, in persona del Direttore Didattico pro tempore, il Ministero dell'Ambiente in persona del Ministro pro tempore e l'ARPAV, Azienda Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Dipartimento Provinciale di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge nella sua sede in Venezia, S.Marco 63;
PER
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dei provvedimenti con cui si trasferiscono le Scuole Elementari "F.Petrarca" in nuovo edificio in Via C.Battisti di Mirano, a ridosso dell'elettrodotto a 132 Kv Scorze' - Camposampiero.
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mirano, depositato il 23.7.1999 e dei Ministeri intimati, depositato il 29.7. 1999;
Udito il relatore Presidente Luigi Trivellato e uditi altresÏ gli avv.ti Enrico e Francesco Vettori per i ricorrenti, l'avv. Orsoni per il Comune di Mirano e l'avvocato dello Stato Muscarello per i Ministeri intimati;

CONSIDERATO
che il Collegio condivide l'assunto di parte ricorrente secondo cui lo stato conoscenze scientifiche porta alla necessita', quanto al problema della pericolosita' dell'esposizione a campi magnetici relativamente all'insorgere di tumori, di dare il îmassimo grado di priorita' a tutti gli interventi di prevenzione indirizzati agli spazi destinati all'infanzia, quali scuole, asili nidi e parchi giocoî, come si esprime il rapporto ISTISAN 98/31 dell'Istituto Superiore di Sanita';
che il fatto che non ricorre nella fattispecie alcuna lesione del Dpcm 23.4.1992 non e' sufficiente ad escludere la pericolosita' dell'esposizione ai campi elettromagnetici di coloro che soggiornano nella scuola elementare de qua, posto che, come evidenziato anche dalla Direzione Generale per la Prevenzione della Regione Veneto con nota 23.6.1999 n. 9775, i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti di cui al Dpcm 23.4.1992 non tengono conto degli effetti a lungo termine;
che i valori di induzione magnetica indotti dall'elettrodotto de quo superano ancora quello di 0,2 microtesla fissato dalla legge regionale 1 settembre 1993 n. 43 che entrera' in vigore 1'1 gennaio 2000 secondo quanto disposto dalla legge regionale 30 gennaio 1997 n. 5.
Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti richiesti dal citato art. 21, ult. comma, della Legge 6.12.1971 n. 1034;

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione seconda,
ACCOGLIE
la suindicata domanda di sospensione.
La presente ordinanza sara' eseguita dall'Amministrazione ed e' depositata presso la segreteria del T.A.R., che provvedera' a darne comunicazione alle parti.

Venezia, li' 29 luglio 1999.
Il Presidente Estensore