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30
giugno 1999
COMUNE di
NOVARA
Servizio Protezione dell' Ambiente
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI
DI TELECOMUNICAZIONE PER TELEFONIA CELLULARE.
Visto Decreto n. 381 del 10-09-98 "Regolamento recante norme per
la determinazione dei tetti di radio frequenza compatibili con la salute
umana", che impone un limite ai livelli di radio frequenza nelle
aree soggette alla permanenza di persone, in quanto si possono determinare
pericoli per la salute umana,
Vista L. R. n. 6 del 23 gennaio 1989;
Considerato che:
· l'utilizzo delle
radiofrequenze, determinando l'inquinamento elettromagnetico dell'ambiente
deve essere pianificato al fine di utilizzare in modo efficiente ed efficace
il livello di emissione di onde elettromagnetiche ritenuto compatibile
con la salute umana;
· impianti di
telecomunicazioni per telefonia cellulare fanno parte dei sono generatori
di radiofrequenze;
· le singole licenze
per esercire il servizio di telefonia cellulare, al fine di assicurare
un uso efficiente delle radiofrequenze, vengono attualmente assegnate
ad una pluralità di imprese, scelte mediante gara, dall'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo mediante gare pubbliche, come previsto dalla Legge 249
del 31-07-97;
· l'esercizio
d'impresa delle società concessionarie deve poter essere esercito liberamente,
nel rispetto delle norme urbanistiche e sanitarie vigenti;
· che attualmente
le società concessionarie sono tre (Telecom Italia Mobile, Omnitel Pronto
Italia e Wind Telecomunicazioni) ed è in fase di assegnazione una quarta
licenza individuale;
Ravvisata la necessità di pianificare e regolamentare la presenza sul
territorio Comunale di impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare,
al fine di consentire un uso razionale della risorsa naturale limitata
perché costituita dal livello di presenza di radiofrequenze nell'ambiente
urbano;
Il COMUNE DI NOVARA, con delibera di Consiglio Comunale n. 74
del 30 giugno 1999 emana il seguente
REGOLAMENTO
Art. 1 - Oggetto
Sono oggetto del presente Regolamento gli impianti di telecomunicazioni
per telefonia cellulare.
Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed
esercizio sono soggetti al rispetto, oltre alle disposizioni generali
in materia, alle seguenti disposizioni specifiche: legge 46/90, 447/91
(regolamento di applicazione della 46/90), 547/55 e 626/94 (sicurezza),
Decreto Ministeriale 23-05-92 n. 314 (telefonia), 818/84 (antincendio),
CEI 24.1, CEI 64.x, CEI 81.x (protezione contro le scariche atmosferiche)
e Decreto n. 381 del 10-09-98.
Art. 2 - Ambito di applicazione.
Le norme e prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'intero
territorio comunale.
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono individuati tre
ambiti territoriali principali e precisamente:
- territorio urbanizzato,
intendendo il territorio, capoluogo e frazioni, edificato e destinato
all'edificazione così come definito dal vigente Piano Regolatore Generale,
oltre ad una fascia di rispetto di 100 m ulteriore ai confini fissati.
Nel t. u. è ammesso un campo elettrico totale massimo di 6 V/m., così
come indicato dal Decreto n. 381 del 10-09-98, di cui una fascia di massimo
4 V/m. per la radio diffusione della telefonia cellulare da ripartirsi
in misura uguale tra gli esercenti dei sistemi di radiotelefonia cellulare;
- aree sensibili
intendendo le aree destinate ad asili, scuole di ogni ordine e grado,
ospedali, case di cura e di riposo, carceri o altre sedi di convivenza
in corrispondenza delle quali è ammesso un campo elettrico totale massimo,
prodotto dagli impianti fissi radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi
di 2,5 V/m;
- territorio extraurbano
intendendo il restante territorio comunale, dove è confermato quanto previsto
dalla normativa in vigore.
Art. 3 - Prescrizioni.
Tutti gli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare da realizzarsi
o esistenti entro il territorio comunale, come sopra definito dovranno
essere progettati o adeguati alla legge 05-03-90 n. 46 art. 6 comma 1
(per la competenze in campo edile, elettrico, radio) mentre per la telefonia
dovrà essere rispettato anche quanto previsto dal D.M. 23-05-92 n. 314
art. 3 e allegato 13.
Inoltre tali impianti dovranno seguire le seguenti prescrizioni:
A) nell'ambito del territorio
urbanizzato, l’impianto di telecomunicazioni per telefonia cellulare da
realizzarsi o in esercizio, deve produrre un livello di campo radioelettrico
misurabile in corrispondenza delle aree accessibili alle persone, non
superiore a 1 V/m per ogni impianto e deve rispettare una distanza di
almeno 100 m dal perimetro esterno delle aree destinate ad asili, scuole
di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e di riposo, carceri o
altre sedi di convivenza, in corrispondenza delle quali non dovrà produrre
un livello di campo elettrico misurabile superiore a 0,5 V/m. per
ogni impianto di telecomunicazioni per telefonia cellulare ;
B) in territorio extraurbano
gli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare da realizzarsi
o in esercizio, potranno produrre un livello di campo elettrico non superiore
a quanto previsti dal D. M. n. 381 del 10-09-98 ; in corrispondenza di
edifici destinati a permanenza di persone, per un tempo non inferiore
a 4 ore, , devono essere rispettati i criteri previsti per il territorio
urbanizzato.
La distanza di 100 metri di cui al precedente punto A) potrà subire variazioni
di norma in aumento in funzione delle caratteristiche del sito prescelto
e del presunto impatto gravante sulla popolazione; tale diversa valutazione
è adottata dall’Amministrazione Comunale sentita la competente Conferenza
Consultiva Comunale di cui al successivo Art.6.
Ogni antenna nella banda a 1'800 MHz (da 1'700 Rx a 1'900 Tx sistema DCS)
deve avere un angolo di tilt pari a 0° (zero), mentre le antenne nella
banda 900 MHz possono avere un angolo di tilt meccanico più elettrico
non superiore a 4° di inclinazione verso il suolo, rispetto alla verticale.
I tralicci di supporto alle antenne non devono superare:
- 14 metri dal
livello di gronda per edifici con altezza di gronda non superiore a 10
m;
- 10 metri dal
livello di gronda per edifici aventi un'altezza di gronda compresa tra
10 e 17 m;
- 8 metri dal
livello di gronda per edifici aventi un'altezza di gronda superiore;
- é esclusa dal
limite di altezza l’eventuale asta del parafulmine.
Nel caso di tralicci autonomi insistenti sul territorio urbanizzato, appoggiati
anche su terreno, questi non devono superare di oltre 8 metri l'altezza
delle case o strutture circostanti, presenti in un raggio di almeno 40
metri . Se sul medesimo traliccio, ad esclusione di quelli ricadenti nel
territorio extraurbano, sono presenti antenne paraboliche di trasmissione,
esse dovranno essere vincolate alle stesse quote di cui al precedente
comma 5.
A richiesta dell’Amministrazione Comunale, per ogni singolo impianto,
dovrà essere prodotto studio sull’inserimento ambientale e/o paesaggistico.
Il relativo costo è a carico del richiedente l’impianto.
Art. 4 Piano delle aree comunali.
Il Comune entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento,
provvederà ad approvare il PIANO DELLE AREE COMUNALI, ovvero le proprietà
immobiliari del Comune ritenute idonee ad ospitare gli impianti di telefonia
cellulare. Tali aree dovranno assumere priorità nella fase di pianificazione
annuale dei siti di cui al successivo Art. 5.
Art. 5. Piano annuale dei siti.
I titolari degli impianti devono presentare al comune entro il 31
dicembre di ogni anno, il piano-programma per la rete riferito all'intero
territorio comunale, contenente la mappa completa e le caratteristiche
tecniche degli impianti esistenti e da realizzare, il Comune provvede
sulla base di questi alla redazione annuale dei siti.
Tale programmazione, nel rispettare i limiti di esposizione fissati dalla
normativa vigente nonché gli adempimenti previsti dal presente regolamento,
deve produrre livelli di campo elettromagnetico il più basso possibile.
Il Comune approva il piano annuale dei siti sentito il parere della
Conferenza Consultiva Comunale di cui al successivo Art.6.
Art. 6 - Conferenza Consultiva Comunale.
Ai fini della individuazione dei siti più idonei per la localizzazione
delle stazioni radiobase di telefonia cellulare sul territorio comunale,
nonché per valutare i piani programma che le società concessionarie avranno
presentato entro il 31 dicembre di ogni anno, è istituita la Conferenza
Consultiva Comunale, in seguito C3, sulle emissioni elettromagnetiche.
La C3 opera nell’ambito della Consulta per l’Ambiente.
Gli argomenti riferiti al presente Regolamento, sono esaminati dalla C3
costituita dalla Consulta per l'Ambiente integrata dal Responsabile del
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e dai titolari degli impianti di
telefonia cellulare. Il Presidente della Consulta dell’Ambiente è Presidente
della C3 e nel convocarla, avrà facoltà di contattare esperti o consulenti
in materia, il o i Presidenti delle Circoscrizioni di volta in volta interessate,
uno o più rappresentanti del/dei comitati cittadini interessati, le Associazioni
dei Consumatori. Potranno essere sentite dalla C3 le altre Associazioni
che ne faranno espressamente richiesta.
Art. 7 - Servitù.
In presenza di nuove installazioni eccessivamente vicine ad altre esistenti,
il Comune può invitare le concessionarie ad adottare misure di condivisione
delle infrastrutture impiantistiche per garantire l’ordinata distribuzione
degli impianti e contenerne l'installazione.
Nel caso in cui le concessionarie del servizio non riescano a raggiungere
un accordo in ordine alla condivisione degli impianti, il Comune propone
alla Regione di autorizzare la realizzazione dell'impianto, a condizione
che sia in co-utenza con altro impianto esistente nel rispetto di quanto
previsto agli artt. 2 e 3
Art. 8 - Progettazione
Per l'ottenimento della concessione edilizia , i titolari o i legali rappresentanti
degli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare, dovranno
presentare al Comune di Novara in duplice copia, la domanda allegando
la seguente documentazione totalmente in lingua italiana:
1) Schede A e B allegate
al presente Regolamento debitamente compilate ed aggiornate;
2) Estratto del PRGC
vigente dell'area interessata;
3) Estratto catastale
dell'area circostante l'impianto;
4) Planimetria aggiornata
in scala 1:1500 o 1:2000 con l'individuazione dell'edificio e area interessata
all'installazione dell'impianto, l'altezza degli edifici per un raggio
di 50 m ed il diagramma di propagazione orizzontale;
5) Sezione tipo sviluppata
per ogni edificio incidente il lobo verticale dell'antenna;
6) Documentazione fotografica,
ripresa ai vertici dei coni ottici più significativi;
7) Relazione Tecnica.
8) Progetti elaborati
ai sensi della Legge 05-03-90 n. 46 e DPR 447 del 06-12-91 art. 4 comma
2.
9) Autodichiarazione/i
del/i tecnico/i incaricato/i con l'indicazione di :
Titolo di studio;
Piano di studi;
Eventuale specializzazione;
Iscrizione ad albo professionale (settore specifico) Legge n. 46/90 art.
6 comma 1;
Possesso della dichiarazione ministeriale di titolarità per progettazione
o D.L. per la parte telefonica rilasciata dal Ministero (DM. 23-05-92
n. 314 allegato 13);
Iscrizione all'Albo Nazionale Verificatori C.C.I.A.A.
10) Dichiarazione (o fotocopia
autenticata) dell'autorizzazione Ministeriale rilasciata all'impresa installatrice,
prevista dal DM. 23-05-92 n. 314 per installare impianti di 1° grado e
dell'attestato di avvenuto versamento della quota annuale.
11) Dichiarazione congiunta
del Proprietario e del Tecnico progettista dell'impianto di terra con
dichiarati i parametri di calcolo di cui alle norme CEI 81.x,.;
12) Segnalazione del responsabile
della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto.
Art. 9 - Rilascio concessione edilizia.
Gli impianti sono soggetti a Concessione Edilizia. All'atto del rilascio
della concessione edilizia dovrà essere versato il diritto di rilascio
determinato nella misura massima prevista dalle disposizioni di legge
vigenti .
Nel caso in cui la realizzazione dell'impianto determini una modificazione
d'uso del sito ospitante l'attivazione dell'impianto è subordinata al
certificato di idoneità all'uso di cui all'articolo seguente.
Art 10 - Certificato di idoneità all'uso.
Il Dirigente del Servizio Edilizia Privata, nel caso gli impianti determinino
modificazioni d'uso del sito ospitante, rilascia il nuovo certificato
di idoneità all'uso, dopo aver acquisito oltre alla dichiarazione di conformità
o al certificato di collaudo degli impianti installati presentata dal
titolare dell'impianto rilasciata/e da/lle Impresa/e esecutrici dei lavori
corredata dell'attestato di iscrizione agli elenchi della C.C.I.A.A.,
previsti dall'art. 9 del DPR 447 del 06-12-91 (edile ed elettrico) e dell'attestato
del Ministero delle PP.T. di cui alla legge 109/91 e DM 314/92 (radio
e telefonici), anche la Relazione sulle misure radioelettriche di prova
effettuate dopo l'attivazione sperimentale dell'impianto e le indicazioni
relative ai singoli apparati, quali: il nome del costruttore, numero di
omologazione , numero di matricola.
In posizione visibile da area pubblica dovrà essere installato un cartello
in materiale resistente, di dimensioni A4, con indicati i seguenti dati
dell'impianto: - Stazione cellulare per la società Nome. ……………..-
Bande di Frequenze di Lavoro……N. …..celle, potenza di uscita per singolo
trasmettitore …..W , per un totale di ……….W. Potenza Effettiva
Irradiante (Effective Radiated Power - ERP) …… - Altezza del centro dell’antenna
m……. -
Art 11 - Modifiche
Ogni modifica agli impianti o apparati, sia per tipo, modello o altro,
dovrà seguire le procedure previste ai precedenti artt. 8, 9 e 10 ed al
successivo art. 12 .
Art. 12 - Documentazione elettronica.
La documentazione cartacea relativa al progetto (art. 8) nonché agli atti
di collaudo, aggiornate con le eventuali varianti in corso d'opera, deve
essere accompagnata da quella elettronica, su dischi da 3,5", Zip
100, CD (formato ISO 9660 o similare).
La documentazione elettronica deve essere trattata con programmi compatibili
con gli attuali sistemi Windows e Mac, è gradito il formato Adobe Acrobat
Gli elaborati di o con calcoli, sono richiesti in formato Excel (o programma
convertibile in Excel), con file non protetti da password al fine di poter
eventualmente verificare le formule ed i passaggi di calcolo.
L'elaborato deve essere per sistema operativo minimo Windows 95-98-NT4
e Mac 8.5.1, con eventuali immagini in movimento per panoramiche o di
insieme in formato QuickTime™ 3.0 o successivo.
Deve essere prodotta una panoramica dal sito, con partenza da Nord e rotazione
in senso orario di 360°, con superamento del punto di partenza; annotazioni
con cartelli indicanti punti particolari e comunque i quattro punti cardinali
Le immagini fotografiche devono essere in formato TIFF.
Art. 13.Vigilanza e controlli
Ai fini dell’attuazione del presente regolamento, le funzioni di controllo
e vigilanza saranno svolte oltre che dal Servizio Protezione dell'ambiente
del Comune anche dal Dipartimento Provinciale dell’ARPA competente per
la tematica radiazioni non ionizzanti.
Competono altresì al Dipartimento Provinciale dell’ARPA le attività di
controllo e vigilanza volte a garantire:
a) il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e
delle misure di cautela;
b) il mantenimento dei parametri tecnici dell’impianto dichiarati dal
concessionario.
Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro
attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio sanitario
nazionale.
Art. 14 - Responsabilità e inadempienze.
Le responsabilità dell'applicazione del presente Regolamento sono a carico
dei responsabili tecnici dei singoli impianti o/e dei proprietari degli
stessi.
Prima dell'inizio dei lavori ogni impianto detto anche "sito"
dovrà essere garantito da apposita Assicurazione R. C. consegnata al comune
per danni alle persone ed alle cose interessate, contro danni alle persone
ed alle cose, con un massimale almeno di L. 15'000'000'000.
Nel caso di accertamenti di installazioni o di esercizio non conformi
al disposto del presente regolamento, si provvederà alla disattivazione
dell'impianto, con spese a carico del proprietario o del titolare, dandone
comunicazione all’autorità competente.
L’impianto potrà essere riattivato solo a seguito di normalizzazione del
medesimo accertata con le procedure previste dal presente regolamento
che si applicano per quanto compatibile per la realizzazione di nuovi
impianti.
Art.15 - Esecutività.
Le disposizioni del presente Regolamento saranno applicate a partire dal
quindicesimo giorno di pubblicazione della relativa delibera di approvazione
esecutiva ai sensi di legge.
Gli impianti esistenti dovranno essere adeguati al presente regolamento,
entro 180 giorni dalla data d’esecutività del regolamento e per gli stessi
dovrà essere prodotta la completa documentazione dallo stesso prevista,
al pari delle nuove installazioni.
Art. 16 Catasto delle Emissioni Elettromagnetiche
L’Amministrazione Comunale mediante l’ARPA competente per territorio
provvederà alla misurazione del Fondo elettromagnetico su tutto il territorio
comunale nonché al rilievo strumentale di tutti gli impianti ad emissione
elettromagnetica esistenti.
Tali rilievi, insieme alla documentazione elettronica dei singoli impianti,
costituiranno il Catasto delle Emissioni Elettromagnetiche della Città
di Novara, e di esso verrà data comunicazione con raccomandata A. R. ai
rispettivi titolari degli impianti esistenti.
SCHEDA A (Fac simile
)
DATI ANAGRAFICI
Società emittente ……………………………………
Proprietario……………………………………….Città………………………………… cap……….. Via/Piazza………………………………..
n. civ.……………………. Tel. …………………………
Fax …………………….…. E-Mail…………………………………………
DATI TECNICI DELL'IMPIANTO
Nome convenzionale della stazione…………………………………………..
Sigla della stazione o ID…………………………………………………………..
Comune…………………………………….Cap………….Via/Piazza………………………..
Num. Civ…….
Altre note al caso ritenute necessarie…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Sistema di trasmissione (TACS GSM DCS)…………………..
Numero di celle……….
Altezza del centro elettrico delle antenne sul piano strada, m ………...
Tilt delle antenne…………………………….…
Tipo di antenne (data sheet in allegato piani vert. ed orizz.) …………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Direzione di massimo irraggiamento delle antenne (gradi Nord)……………
Attenuazione complessiva (Branching + feeder) …………………………………..
Numero di canali per cella e potenza di canale ……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
Potenza complessiva al connettore di antenna W. …………… (misura all’uscita
TX) con indicazione delle attenuazioni ……………..
Responsabile tecnico dell'impianto: Sig…………………………………
Firma del titolare o legale rappresentante
………………………………………..
N. B. La documentazione tecnica dovrà essere dettagliata per ogni trasmettitore,
anche se trattasi di più di un trasmettitore per tipo e frequenza, ad
eccezione di apparati identici che dovranno solamente essere chiaramente
indicati per "doppioni" ma differenziati dalla matricola di
fabbrica diversa.
SCHEDA
B (Fac simile)
DATI TECNICI DEL CAMPO ELETTROMAGNETICO ESISTENTE
Misura del fondo elettromagnetico a larga banda
Marca
e modello degli strumenti utilizzati
Scadenza
del certificato di calibrazione ed ente certificante
Banda
di frequenza di funzionamento della sonda
Sensibilità
minima dello strumento
Isotropicità
della sonda
Precisione
di calibrazione in frequenza della sonda
Linearità
d’ampiezza della sonda
Accuratezza
del misuratore applicato alla sonda
Indicazione
dell’eventuale programma di elaborazione dati se computerizzato
Misura
del fondo elettromagnetico ………………………………………….
Valutazione
del campo irradiato su punti significativi nell’area circostante per in
raggio di m. ….
allegati
Data sheet delle antenne utilizzate in originale e se fotocopie, é
richiesta la vista dell’originale all’atto della consegna della documentazione
a persona accreditata dal Comune che prenderà visione della conformità
della documentazione fotocopiata.
Eventuale altra documentazione ritenuta necessaria ed esplicativa.
Misura del fondo elettromagnetico a banda stretta
Marca
e modello degli strumenti utilizzati
Scadenza
del certificato di calibrazione ed ente certificante
Schema
del banco di misura
Banda
di frequenza di funzionamento del sistema di misura
Tipo
di antenna e diagramma di radiazione (data sheet)
Curva
di calibrazione del fattore di antenna
Sensibilità
minima dello strumento di misura
Precisione
della calibrazione dell’analizzatore di spettro e dell’antenna
Linearità
dell’analizzatore di spettro in frequenza e nella dinamica di misura
Accuratezza
del misuratore applicato alla sonda
Indicazione
dell’eventuale programma di elaborazione dati se computerizzato
Misura
del fondo elettromagnetico …………………………………………………..
Valutazione
del campo irradiato su punti significativi nell’area circostante per in
raggio di m. ….
Appendici ovvero indicazione dei metodi da applicare per i suddetti calcoli
e le suddette misure, con esposizione delle procedure di calcolo tendenti
al risultato.
Metodo di calcolo del campo elettrico e luoghi di misura.
Firma e timbro
del tecnico
compilante e responsabile
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