Sito del Forum Elettrosmog Verdi Toscani realizzato in collaborazione con il Coordinamento Nazionale dei Comitati contro l'Elettrosmog
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Onda su Onda - 1999

a cura di Francesco Bortolotto e Adriana Giuliobello

Introduzione

L’elettrosmog e' solo l’ultimo di una lunga serie di problemi ambientali.
Da sempre l’umanita' e' stata costretta a difendersi da forme di inquinamento diverse, ma sempre pericolose per la salute e l’ambiente.
Virus e batteri hanno causato nei secoli passati e causano tuttora in molti paesi del mondo spaventose epidemie; piu' di recente si e' diffuso pressoche' ovunque l’inquinamento da sostanze chimiche, alcune delle quali producono effetti degenerativi ancora piu' gravi. Una conseguenza e' che le principali cause di perdita della salute, che prima erano le malattie infettive, sono oggi le malattie allergiche, cardiache e tumorali.
Contro le epidemie sono state messe a punto molte difese, che vanno dalle vaccinazioni (che hanno comunque le loro brave controindicazioni) alle norme igieniche sulle acque potabili e sugli alimenti. Si stanno faticosamente approntando altre difese contro l’inquinamento chimico, come ad esempio il trattamento delle emissioni dei camini industriali, l’adozione di marmitte catalitiche, la depurazione degli scarichi e cosi' via.
Questi provvedimenti, che trovano la costante opposizione dei principali responsabili dell’inquinamento, sono ancora ben lontani dall’essere applicati in modo efficace ed omogeneo nel nostro paese, ma almeno esistono.
La situazione nel campo dell’inquinamento elettromagnetico e' molto piu' difficile.
L’elettrosmog si e' diffuso in modo esplosivo in pochissimi anni, alle emissioni dei ripetitori radio e TV, di quelli della polizia e delle forze armate, dei radar e degli elettrodomestici si sommano quelle degli elettrodotti, dei telefoni cellulari e delle loro stazioni radio base.
Le conseguenze sulla salute, secondo numerose indagini epidemiologiche, sono preoccupanti, le leggi inadeguate, la lotta per far rispettare la salute e l’ambiente e' molto difficile.
I Verdi, assieme a molti comitati di cittadini ed associazioni ambientaliste, stanno lavorando per ottenere leggi migliori ed evitare che la tradizionale inerzia della pubblica amministrazione venga utilizzata dai responsabili dell’inquinamento elettromagnetico per fare danni anche piu' gravi di quanto permettono le pur inadeguate norme esistenti.
Questo manuale di autodifesa raccoglie le informazioni utili ai cittadini che vogliono impegnarsi con noi in questa battaglia a difesa della vita contro l’elettrosmog. Ci troverete le informazioni tecniche, le leggi vigenti e le sentenze della magistratura che possono aiutarci.
Francesco Bortolotto

Per informazioni, documentazione, indirizzi, referenti locali, rivolgersi a: Gruppo Verdi/Senato

Elettrosmog: il rischio e la legge
La nostra e' una societa' complessa; le decisioni che prendiamo oggi, potranno avere effetti in un domani lontano. Il nostro modello di societa' e di sviluppo, oltre che il nostro livello di benessere, ci spingono o ci "costringono" a dei rischi tecnologici o naturali sempre piu' massicci ed onerosi. Alla nostra societa' tecnologica, solo apparentemente piu' consapevole, si pongono due tipi di problemi differenti ma collegati, che si sovrappongono l’un l’altro quali quelli legati alla differente percezione del rischio e all’approccio scientifico che ha innescato lo sviluppo, ma che non sa o non vuole rispondere alle sfide ambientali e politiche da esso generate.
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una proliferazione della normativa in materia ambientale che, in realta', sottolinea la precarieta' della situazione dell’ecosistema sempre piu' connotata dal termine "rischio", anzi dalla sequenza gerarchica, rischio-pericolo-danno: dove il "pericolo" e' piu' vicino all’effettivo verificarsi del danno. Cosi' il rischio e' una possibilita' mentre il pericolo invece e' una situazione conclamata. La differenza non e' di poco conto perche' di fronte ad un rischio probabile si ritiene opportuno disporre contromisure adeguate, mentre un possibile pericolo viene semplicemente sottoposto a nuovi studi.
L’opinione secondo la quale la nostra societa' e' piu' consapevole rispetto ai rischi e ai pericoli derivanti dalla nostra tecnologia si rivela errata se messa a confronto con la nostra apparente "possibilita' di scelta", possibilita' che spesso si riduce in una delega verso chi si assume i rischi in nome di tutti. In realta' solo chi possiede tutti i dati puo' scegliere, gli altri non possono far altro che subire la scelta altrui. Inoltre nella societa' si sviluppa una assuefazione alle "eco-catastrofi" considerando il rischio diffuso quasi naturale. Questa tendenza a minimizzare il pericolo facilita' la possibilita' di manipolazioni interessate nella determinazione e nella valutazione del rischio. Non a caso spesso il suo controllo tecnologico, la sua possibile neutralizzazione, vengono affidati proprio nelle mani di chi tale rischio ha costruito. Il passo successivo e' quello di delegare fedeisticamente ad un tecnico le scelte che appartengono invece di diritto alla popolazione esposta.
Il Parlamento Europeo, nella seduta del 10 marzo 1999 relativa alla proposta di raccomandazione sulla "Limitazione dell’esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici fra 0 Hz e 300 GHz" rileva come i gravi disturbi, che diversi studi hanno attribuito all’esposizione della popolazione all’elettrosmog, non possono essere ignorati ed ha accolto gli emendamenti presentati dal relatore Gianni Tamino relativi alla necessita' che le norme e le regolamentazioni rispettino due principi guida:
* il principio di precauzione: in caso di dubbio sul livello del rischio, si tratta di adottare l’impostazione piu' "conservativa" consistente nel minimizzare detto rischio, ricorrendo, eventualmente all’opzione zero;
* il principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable – Organizzazione Mondiale della Sanita') in base al quale l’esposizione alle radiazioni deve essere la piu' bassa, per quanto ragionevole possibile, escludendo l’esposizione alle radiazioni evitabili.

Inoltre il Parlamento Europeo ha anche approvato alcuni emendamenti verdi in cui viene chiesto alla Commissione di adeguare entro il 2001 la raccomandazione in questione in relazione ai nuovi studi sugli effetti a lungo termine dei campi elettromagnetici. E’ stato accolto, in breve, il principio che i limiti di sicurezza debbano entrare a far parte della legislazione europea entro il 2001.
Se i risultati degli studi scientifici sui CEM sono in parte contraddittori, allora la necessita' e' quella di ridurre i fattori di rischio a qualunque categoria essi appartengano e riaffermare il principio secondo il quale in assenza di certezza sulla nocivita' e sui rischi si debba procedere in modo conservativo per salvaguardare la salute dei cittadini e l’ambiente considerati come diritti fondamentali dell’individuo e della collettivita'
I danni dell’elettrosmog

I danni alla salute
L’organizzazione Mondiale per la Sanita' ha definito l’inquinamento elettromagnetico, indicato anche con neologismo di origine giornalistica elettrosmog, una tra le quattro principali problematiche per l’uomo del 2000.
La "macchina elettrochimica" umana, cosi' come quella animale, si e' evoluta in perfetta sintonia con il campo magnetico terrestre; un campo quasi stazionario, la cui intensita' varia a seconda delle aree geografiche. Ma, dal dopoguerra ad oggi, l’esteso impiego di apparati elettrici, ci fa vivere in una societa' totalmente elettrificata. Siamo circondati da elettrodi, elettrodotti, cavi, treni ad alta velocita', forni a micronde, lavastoviglie, radar, aciugacapelli , computer, apparecchi terapeutici, ecc. In Italia oggi ci sono oltre 60.000 km di linee ad alta tensione, 322.000 km di linee a bassa tensione, 1797 cabine primarie, oltre 400.000 cabine secondarie e 20 milioni di telefoni portatili. E’ per questo che registriamo oggi valori da un milione a un miliardo di volte piu' elevati, rispetto alle radiazioni naturali generate dalla Terra e dai corpi celesti.
Numerosi studi epidemiologici provenienti soprattutto da USA, Svezia e Danimarca hanno evidenziato l’aumento del rischio di insorgenza di malattie tumorali per coloro che abitano in corrispondenza di impianti per il trasporto di energia elettrica.
Gli effetti che tali radiazioni possono provocare sugli organismi si distinguono in:
effetti termici o a breve termine
effetti non termici o cronici.
Per effetto termico si intende il riscaldamento del corpo o di sue parti esposte alle radiazioni. La gravita' di questo tipo di effetto, va ricercata nel fatto che questo riscaldamento avviene internamente al corpo e non viene percepito dagli organi sensoriali: per l’organismo non e' cosi' possibile attivare meccanismi di compensazione. Gli organi con scarsa circolazione sanguigna (che favorisce la dispersione del calore prodotto) e bassa conducibilita' termica (fattore negativo ai fini di una efficace dispersione del calore) sono i piu' colpiti (testicoli, cornea, ecc.).
Che le radiazioni elettromagnetiche influenzino i nostri ritmi fisiologici lo dimostra la ghiandola pineale, situata nella parte posteriore del cervello. Questa minuscola ghiandola a forma di pigna (da cui il nome) incerne melatonina, un ormone che regola, oltre l’umore, il sistema endocrino e riproduttivo. La produzione di melatonina e' massima durante la notte e scende al minimo durante il giorno, poiche' la luce inibisce il funzionamento della ghiandola. La melatonina, secondo gli studi fatti, sembra essere in grado di proteggere l’organismo da alcune forme di tumore. La sua riduzione in soggetti esposti in modo prolungato spiegherebbe, oltre la promozione di tumori, i vari disturbi riproduttivi e neurologici segnalati da alcune ricerche epidemiologiche.
Negli ultimi anni l’attenzione dei biologi di base si e' andata via via spostando dalle mutazioni genetiche ad altri possibili meccanismi responsabili della crescita tumorale. Il prof. Ross Adey, biofisico, che fa ricerca sui campi elettromagnetici sin dalla fine degli anni ’50 ed ha avuto la possibilita' di studiare gli effetti di radar e microonde sui militari, afferma: "Gli studi di laboratorio hanno identificato nelle membrane cellulari la parte dei tessuti che, con tutta probabilita', per prima subisce le interazioni con i campi elettromagnetici a bassa frequenza e i campi modulati a radiofrequenza/micronde. Studi epidemiologici hanno attirato l’attenzione verso i Campi elettromagnetici e i campi modulati a radiofrequenza come possibili fattori di rischio per leucemie, linfomi, tumori al seno, melanomi epiteliali, tumori al cervello".
Nel mondo anglosassone si stanno adottando misure cautelative per i bambini, a fronte di una evidenza scientifica riferita a rischi per la salute derivati da esposizione continuata e inconsapevole a microonde, anche a bassa intensita'.
Misure cautelative e restrittive, con specifico riferimento alle strutture scolastiche o comunque destinate a bambini e ragazzi, sono attuate in Nuova Zelanda, in Svezia, in Canada, in Australia e negli Stati Uniti.
In molti paesi, si moltiplicano le proteste da parte di gruppi di cittadini e associazioni, movimenti ambientalisti e gruppi di tecnici (medici, fisici, biofisici, oncologi.)
Conferme sugli effetti tumorali dei campi magnetici provengono dall’autorevole Karolinska Institut di Stoccolma (centro di riferimento dell’OMS e del premio Nobel) e da altre istituzioni scandinave: i risultati dei loro studi epidemiologici indicano un aumento del rischio per esposizioni prolungate a campi magnetici con intensita' superiori a 0,2 microTesla.
In Italia, ricercatori come il dott. Franco Merlo (Istituto Nazionale per la ricerca sul cancro), il Prof. Giuseppe Masera (coordinatore di numerose ricerche internazionali sui tumori infantili) e il Prof. Cesare Maltoni (Fondazione europea di oncologia e scienze ambientali, presidente onorario della Societa' italiana tumori e segretario generale del Collegium Ramazzini) hanno evidenziato da anni il nesso tra l’esposizione a campi elettromagnetici (CEM) a bassa frequenza (a cui nessuno di noi sfugge) e l’insorgenza di leucemie in popolazioni di eta' pediatrica (0-14 anni): bambini a lungo esposti a valori di CEM 50-60 Hz superiori a 0,2 microTesla – come quelli prodotti dagli elettrodotti ad alta tensione – hanno una probabilita' doppia di sviluppare una leucemia rispetto a bambini esposti a livelli inferiori. I dati scientifici disponibili, giustificano seri sospetti sulla possibilita' che i CEM determinino danni biologici, favorendo la carcinogenesi. I motivi di preoccupazione sono tanto piu' fondati se riferiti ad un organismo in fase di crescita. Per tali motivi e' doveroso cercare di limitare il piu' possibile l’esposizione dei bambini e in ogni caso, va chiarito che le conoscenze oncologiche indicano che non esistono livelli di salvaguardia assoluta, cioe' dosi, anche se basse, tali da essere ritenute assolutamente innocue.

Effetti termici o a breve termine

per densita' di potenza elettromagnetica irradiata maggiore di 10 milliwatt/cm²:
* variazioni della permeabilita' cellulare
* variazione del metabolismo
* variazioni delle funzioni ghiandolari, del sistema immunitario, del sistema nervoso centrale e del comportamento.
per densita' di potenza elettromagnetica irradiata maggiore di 50 milliwatt/cm²:
* possibili lesioni cerebrali
* influenza sulla crescita cellulare
* malformazioni fetali
* ustioni interne
* cataratta
* morte per infarto.

Effetti non termici o cronici per intesita' inferiore a quella che determina gli effetti termici
* variazione del numero dei linfociti e granulociti (esperimenti su cellule)
* variazioni del livello di anticorpi e delle attivita' dei macrofagi (esperimenti su animali)
* tachicardia
* dolore agli occhi
* vertigini
* depressione
* limitazione della capacita' di apprendimento
* perdita di memoria
* caduta di capelli
nei paesi dell’Est europeo studi hanno evidenziato anche:
* sterilita'
* aumento aborti
* abbassamento della fertilita'

Secondo l’Agenzia per l’Ambiente degli USA (EPA), su otto studi epidemiologici cinque hanno evidenziato rischi statisticamente significativi associati a:
* neoplasie linfatiche ed emopoietiche
* cancri totali in abitanti (Hawai) in stretta prossimita' a torri a radiofrequenze (RF)
* cancro del sistema emopoietico (leucemia, linfoma e linfosarcoma, melanoma e esposizione a radiazione RF) in ufficiali e militari polacchi

Leucemie e malattie neurovegetative
Elettrosmog e leucemia infantile, un legame sempre piu' preoccupante. L’associazione e' suggerita da un’analisi realizzata nel 1999 dall’Istituto Superiore di Sanita' (ISS) sui principali studi che hanno esaminato il rischio di tumori e malattie neurovegetative in relazione all’esposizione residenziale e lavorativa a campi elettrici e magnetici a 50/60 Hertz di frequenza.
I soggetti esposti a campi magnetici generati da elettrodotti d’intensita' uguale o superiore a 0,2 microTesla, secondo l’indagine, hanno tra il 20 e il 30% di probabilita' in piu' di ammalarsi di leucemia infantile rispetto ai non esposti. Rischio ancora piu' alto, stimato tra il 36% ed il 66% in piu', se si considerano anche le fonti di inquinamento indoor (elettrodomestici, ecc.) per tutte le 24 ore.
Se la relazione con la leucemia infantile appare quella su cui la maggior parte degli studi converge, meno chiara risulta l’associazione dell’elettrosmog con altri tipi di patologie. Per quanto riguarda i tumori dell’adulto, osservano i ricercatori dell’ISS, "i risultati dell’unico studio che supera i limiti tradizionali degli altri, indicano un incremento del rischio di leucemia tra gli esposti a induzioni magnetiche d’intensita' uguali o superiori a 0,2 microTesla".
Gli studi riguardanti la relazione tra elettrosmog e malattie neurovegetative sono meno numerosi e di difficile interpretazione, anche se le due indagini con le migliori caratteristiche metodologiche confermano entrambe l’associazione, in particolare per la sclerosi laterale amiotrofica e per il morbo di Alzheimer.
La possibilita' di un effetto dei campi su questo tipo di malattie, secondo gli studiosi dell’ISS, "riveste importanti implicazioni da un punto di vista di sanita' pubblica, data l’alta prevalenza di queste patologie ed il loro prevedibile aumento in tutti i Paesi industrializzati, in sintonia con il progressivo invecchiamento della popolazione."
In generale, osservano, "l’esame della letteratura epidemiologica sui tumori e le malattie neurovegetative tra i soggetti esposti a campi di 50 Hz sostiene l’ipotesi della rilevanza eziologica di tali esposizioni, pur senza giungere alla possibilita' di formulare una valutazione di nesso causale certo". Cio', "giustifica la raccomandazione di realizzare nuovi e piu' validi studi epidemiologici." Tuttavia, sottolineano "come l’esigenza di disporre di ulteriori dati non implica il differimento a tempo indeterminato delle politiche di riduzione dell’esposizione". Infine concludono, "e' ragionevole, visto il peso che la leucemia infantile ha nella valutazione complessiva, che il massimo grado di priorita' sia assegnato a tutti gli interventi di prevenzione indirizzati agli spazi destinati all’infanzia, quali scuole, asili, nidi e parchi gioco".

I danni al paesaggio
Gli impianti che generano CEM creano, per dimensioni ed ubicazioni, un considerevole impatto ambientale assumendo una rilevanza sia sugli aspetti urbanistici sia paesaggistici.
Il paesaggio, cosi' carico di suggestioni e di valenze simboliche, e' soprattutto uno dei referenti del nostro processo di costruzione continua del mondo: e' lo specchio capace di offrire alla societa' una immagine di se' e del proprio territorio e quindi il rinnovamento stesso degli individui e della societa'.
L’uomo di oggi sempre piu' sente il bisogno di natura come antidoto all’artificiosita' dilagante dell’esistenza quotidiana ed ha l’esigenza di riconquistare un rapporto emotivamente e intellettualmente intenso con gli ambienti naturali, il piu' possibile liberi da tracce e cicatrici causate dall’intervento dell’uomo. I tralicci, sempre piu' onnipresenti, rappresentano queste cicatrici. Nel 1998, "il mostro delle colline", la linea elettrica da 380 KV che attraversa il Chianti, ha visto cittadini, associazioni ambientaliste e stampa insorgere contro questo scempio estetico ed ambientale: Italia Nostra ha presentato due denunce penali in merito.
Situazione analoga si e' registrata a Recanati per un progetto simile a quello del Chianti da realizzarsi sull’ "ermo colle" dell’Infinito di Leopardi.

Elettrodotto di Firenze:
a giudizio i dirigenti Enel
Il 6 settembre 1999 – Il Procuratore aggiunto di Firenze, Ubaldo Nannucci, titolare dell’inchiesta aperta in seguito alle denunce presentate dai comitati di cittadini costituitisi contro il mega impianto dell’Enel, ha citato a giudizio due progettisti e i responsabili del servizio costruzioni dell’Enel di Firenze Sud. L’accusa e' di violazione della "legge Galasso" e di aver distrutto e alterato in concorso la bellezza naturale delle colline di Scandicci e Impruneta con i piloni dell’elettrodotto.
Il pm ha citato in giudizio i dirigenti, anche in base ad una consulenza ambientale, succedutesi nell’incarico durante l’installazione di piloni che, considerate le dimensioni (sono alti fino a 60 metri, e la colorazioni, avrebbero finito per modificare il panorama delle colline sottopose a tutela. Un danno, secondo l’accusa, che non sarebbe "giustificato" dalle autorizzazioni ottenute dall’Enel da enti locali e altre autorita' preposte per dare il via libera all’impianto.

Le leggi ed i controlli
L’inadeguata normativa in vigore per gli elettrodotti (D.P.C.M. del 23.4. e D.P.C.M. 28.9.95) indica dei limiti massimi di esposizione in 100 microTesla e distanze da rispettare per i campi elettromagnetici a bassa frequenza di 28, 18 e 10 metri dal filo rispettivamente per elettrodotti da 380, 220 e 132 KV. Questi limiti fanno riferimento a esposizioni di breve durata (effetti a breve termine) e non ad esposizioni prolungate (effetti a lungo termine).
Per i campi elettromagnetici generati da alte frequenze (cellulari) il decreto del Ministero dell’Ambiente n. 381/98 indica i limiti per le radiofrequenze da 100 kHz a 300 GHz.

L’attivita' di vigilanza e' di competenza
* delle Agenzie regionali di protezione ambientale (ARPA) dove costituite
* dell’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (Ispels)
* delle ASL
* dei Presidi Multizonali di Prevenzione (PMP)

Normativa di portata generale e atti ufficiali
* Costituzione: articolo 32, diritto alla salute
* Costituzione: articolo 9, tutela del paesaggio
* Normativa sulla sicurezza sul lavoro: L. 547/55, L. 626/92 e successive integrazioni
* Normativa urbanistica: L. 1140/39 e 47/85 e successive modificazioni
* Normativa sul sistema radiotelevisivo: L. 31 luglio 1997 n. 249
* Normativa di tutela ambientale: L. 1497/39 e L. 431/85
* Risoluzione Parlamento Europeo del 10/3/99
* Principio di cui all’articolo 130R del Trattato sull’Unione Europea
* Principio ALARA (As Low Reasonably Achievable) dell’Organizzazione Mondiale della Sanita'

Documenti
14.03.1994 – Relazione del presidente della Commissione per l’energia, la ricerca e la tecnologia del Parlamento europeo nella quale si "chiede alla Commissione (ambiente, sanita' pubblica e tutela dei consumatori) di presentare un progetto di modifica della direttiva 92/75/CEE: si chiede l’etichettatura e informazioni uniformi sugli elettrodomestici in modo da prevedere l’obbligo di informare il consumatore sui campi generati dagli apparecchi elettrodomestici in funzione della distanza e del tipo di utilizzazione".
Rapporto Istituto Superiore Sanita' ISTISAN 98/31
Ispels "Documento Congiunto Ispels-Iss", Roma, all. Prot. 2488 del 3/3/1998. In questo documento l’Istituto Superiore di Sanita' (prof. Pietro Comba) e l’Istituto per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPELS) fanno riferimento all’esigenza di adottare misure precauzionali per prevenire il rischio di tumori nell’infanzia indicando il limite da 0,1 a 0.5 microTesla come valore di induzione magnetica "al di sopra del quale, secondo la maggior parte degli studi epidemiologici, e' rilevabile un rischio relativo di aumento dei casi di leucemia infantile superiore all’unita'".

Leggi nazionali
* R.D. 1775, 11.12.1933 – Parzialmente abrogato dalla legge n. 9 del 9.9.91, articolo 1, ultimo comma
* D.P.R. n. 616 del 4.97.1977, "Competenze dello Stato", articoli 81, 87 e 88
* Legge n. 833 del 23.12.1978, "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale", articolo 4 – Fondamento generale della disciplina giuridica vigente in materia di inquinamento elettromagnetico
* Legge n. 339 del 28.06.1986, "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell’esercizio di linee elettriche esterne", (per le infrazioni richiama l’abrogato R.D. n. 1775/1933 – articolo 219 e ss.)
* Legge n. 349 del 08.07.1986, "Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale) – articolo 2, comma 14; articolo 6, comma 2 e 9
* Decreto Interministeriale 16.01.1991 (legittimato dall’articolo 2 della Legge 339/86)
* Legge n. 9 del 9.01.1991 (legittima il successivo D.P.R. 27/4/1992) – articoli 2, 21, 22
* Decreto Interministeriale 16.01.1991, "Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell’esercizio di linee elettriche aeree esterne" (legittimato dalla legge n. 339/86 e dal D.M. 21/3/1988). E’ la prima norma italiana con cui si tiene conto dei "possibili effetti sulla salute derivanti dai campi elettromagnetici prodotti da linee elettriche aeree".
* D.P.C.M. 23.04.1992, "Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno".
* D.P.R. 27.04.1992, "Regolamentazione delle pronunce di compatibilita' ambientale e norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilita' di cui all’art. 6 della legge 8/7/1986 n. 349, per gli elettrodotti aerei esterni"
* D.P.C.M. 28.09.1995, "Norme procedurali di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 relativamente agli elettrodotti". L’articolo 4 stabilisce che i progetti di risanamento devono essere presentati entro ottobre 1996 anziche' entro novembre 1994 (come stabilito del D.P.R. 27/4/92) e il completamento delle azioni di risanamento e' fissato al 31/12/2004 (termine prorogato).

Leggi regionali per le basse frequenze
* L.R. Veneto n. 27 del 30.061993, "Prevenzione dei danni alla salute derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti" . Fissa parametri 500 volte piu' restrittivi della normativa nazionale. Le nuove edificazioni residenziali non possono distare meno di 150 metri dagli elettrodotti da 380 Volt. La data di entrata in vigore della legge, piu' volte rinviata, e' il 1 gennaio 2000.
* L.R. Basilicata n. 46 del 19.12.1994 (V.I.A. per elettrodotti fino a 150 KV)
* L.R. Emilia Romagna n. 10 del 22.2.1993

Giurisprudenza per basse frequenze
* 8.11.1986 - Ordinanza Pretore di Pietrasanta (diritto alla salute): il Pretore, nonostante l’ambigua conclusione contenuta nella perizia redatta dal CTU, confermava l’ordine gia' impartito all’Enel di non attivare l’elettrodotto fino alla sentenza definitiva sulla base del principio secondo il quale "la semplice possibilita' di pericolo per la salute anche non immediato impone comunque l’adozione di misure idonee ad evitare rischi".
* 4.10.95-29.03.1996-sentenza n. 2959, Corte di Cassazione (I sez. Civile) – risarcimento del danno, bellezza ambientale, diritto soggettivo del proprietario del bene alla fruizione dell’ambiente – Petroni c/Enel. La sentenza stabilisce che "chi fruisce in modo esclusivo come il proprietario o il titolare di altro diritto reale, di un bene indiscibilmente legato alle condizioni ambientali, vanta un diritto soggettivo alla conservazione di tale ambiente e il relativo deturpamento, a seguito di imposizione coattiva di elettrodotto, va pure indennizzato.
* Corte di Cassazione – I sez. Civile, sentenza n. 01811, 20.02.1991 – Enel c/ Del Ponte (risarcimento del danno, realizzazione di un impianto di elettrodotto in carenza di autorizzazione autorita' competente, di dichiarazione di pubblica autorita', di valido asservimento).
* Corte dei Conti, sez. contr. 29.12.1994, 152/1994 (illegittimita' di un regolamento governativo emesso ai sensi dell’articolo 21, L. n. 537/93 a fini della semplificazione della procedura per la concessione di costruzione di elettrodotti)
* Pretore – P.Avigliana, 10.05.1988 (procedimento di urgenza a tutela della salute per lo spostamento di alcuni tralicci in aree non esposte a problemi di impatto ambientale)
* TAR Lombardia – Milano sez.02, sentenza n. 00613, 08.10.1992 – SIP c/ Comune di Melzo (concessione edilizia) Rivista Giuridica dell’edilizia, 1993, I, 371
* Corte di Cassazione – I Sez., sentenza n. 943 del 17.02.1986 – Gianni c/A.C.E.A. (servitu', elettrodotto, proprietario del fondo servente, diritto all’indennizzo, determinazione)
* Corte di Cassazione – II Sez., sentenza n. 4339 del 27.06.1988 – A.C.E.A. c/ Soc. Simpaty 82 (servitu', elettrodotto, costituzione coattiva, rimozione o diversa collocazione delle condutture)
* Corte di Cassazione – I Sez., sentenza n. 6954 del 20.12.1988 . ENEL c/ Gaudio ed altro (espropriazione per pubblica utilita', occupazione temporanea e d’urgenza, servitu' di elettrodotto, irreversibile utilizzazione del fondo, mancata autorizzazione Enel, costituzione coattiva della sevitu', diritto alla riduzione in pristino od al risarcimento danni, illegittima occupazione del fondo)
* Corte di Cassazione, III Sez., sentenza n. 2584 del 29.05.1989 – ENEL c/ Scrillino ed altri (danni, attivita' pericolosa, conduttura aerea di energia elettrica, misure di salvaguardia ex DPR n. 1062 del 1968, irrilevanza da parte dell’Enel)
* Tribunale di Padova – III Sez. Civile Ordinanza n. 22/99 cron., 27-29 febbraio 1999. ENEL c/ Gonzato ed altri. Il giudice istruttore di Padova, Rasi Caldogno, ha ordinato, in via cautelativa, all’Enel di abbassare il flusso di corrente elettrica in un tratto di elettrodotto da 132 mila Volt mantenendo un flusso di 100 Ampere su cavi che ne possono trasportare fino a 900. Lo stesso giudice, sulla base di una perizia di un collegio di esperti, ha fissato in 0,2 micro Tesla il valore limite di esposizione per evitare l’insorgenza di tumori e da questo limite e' stato ricavato il flusso di 100 Ampere.
* Pretura di Rimini – 14 maggio 1999 – Alcuni cittadini contro l’Enel per il nuovo elettrodotto Forli'-Fano di 380mila Volt.
Il processo, iniziato nel 1990, si e' concluso con la condanna del dirigente che ha progettato e costruito l’elettrodotto e soprattutto con l’obbligo di ripristinare la situazione qual era, cioe' di spostare i tralicci "entro un mese di tempo" trascorso il quale il Pretore ordina la "disattivazione di corrente" nel tratto di linea elettrica che passa accanto alle abitazioni dei cittadini denuncianti. La documentazione scientifica prodotta dal pubblico ministero ha convinto il giudice che e' correttamente ipotizzabile il nesso di causalita' tra i campi elettromagnetici e i disturbi come quelli accusati dai querelanti (cefalee, vertigini, insonnia vengono considerate vere e proprie malattie e lesioni).
* TAR Veneto, sez. II, Ric. n. 1734/99, Ord. n. 927/99 (genitori dei bambini di una scuola elementare e CO.NA.CEM contro comune di Mirano (VE), Ministero Pubblica Istruzione, Ministero Ambiente e ARPAV del Veneto.
Il TAR ha annullato la delibera del comune di Mirano, che intendeva "trasferire le scuole elementari in un nuovo edificio a ridosso dell’elettrodotto a 132 Kv." ed ha accolto la domanda di sospensione sulle seguenti considerzioni:
"il Collegio condivide l’assunto di parte secondo cui lo stato delle conoscenze scientifiche porta alla necessita', quanto al problema della pericolosita' dell’esposizione a campi magnetici relativamente all’insorgere di tumori, di dare il ‘massimo grado di priorita' a tutti gli interventi di prevenzione indirizzati agli spazi destinati all’infanzia, quali scuole, asili nido e parchi gioco’ come si esprime il rapporto ISTISAN 98/31 dell’Istituto Superiore di Sanita';
che il fatto che non ricorre nella fattispecie alcuna lesione del D.P.C.M. 23.41992 non e' sufficiente ad escludere la pericolosita' dell’esposizione ai campi elettromagnetici di coloro che soggiornano nella scuola elementare de qua, posto che, come evidenziato anche dalla Direzione Generale per la prevenzione della Regione Veneto con nota 23.6.1999 n. 9775, i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti di cui al D.P.C.M. 23.4.1992 non tengono conto degli effetti a lungo termine;
che i valori di induzione magnetica indotti dall’elettrodotto de quo superano ancora quello di 0,2 microtesla fissato dalla legge regionale 1 settembre 1993 n. 43 che entrera' in vigore l’1 gennaio 2000 secondo quanto disposto dalla legge regionale 30 gennaio 1997 n. 5."
* A seguito di tale ordinanza il 3 agosto 1999, il Presidente della Commissione Interministeriale per la valutazione dei progetti di risanamento dall’inquinamento elettromagnetico (di cui all’art. 7 del DPCM del 23 aprile 1992) ha inviato una nota alla Societa' esercente le linee elettriche ad alta tensione nella quale si richiedono con la "massima urgenza, i progetti di risanamento delle tratte di elettrodotti situate in prossimita' di spazi dedicati all’infanzia finalizzati al raggiungimento di valori di induzione magnetica non superiori a 0,2 microTesla; tali progetti dovranno riguardare anche le tratte eventualmente gia' risanate ai sensi dell’art. 4 del DPCM del 23 aprile 1992.
Nello stesso tempo, le regioni sono invitate a censire, e a comunicare a questo Servizio, le tratte interessate nei territori di competenza."

Alte frequenze:
* Legge n. 249 del 31.07.1997, "Istituzione dell’Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", articolo 1, comma 15.
* Decreto Interministeriale 10.09.1998, n. 381, "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana". Il decreto e' entrato in vigore il 2 gennaio 1999 ed e' legittimato dalla legge Maccanico sull’assegnazione delle radiofrequenze. Definisce i limiti per le alte frequenze da 100 kHz a 300 GHz. L’eventuale risanamento (spostamento dell’impianto, modifica dell’antenna, riduzione della potenza emessa) sono a carico del proprietario dell’impianto trasmettitore. I limiti sono 20 volt/metro (1W/mq) per situazioni che comportino esposizioni per non piu' di 4 ore al giorno e 6 volt/metro (0,1W/mq) nelle altre, cioe' nei luoghi di abitazione, lavoro, scuole ed ospedali.
* Delibera dell’Autorita' Garante per le telecomunicazioni n. 68/98, "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva".
* Legge n. 122 del 30 aprile 1998, "Differimento dei termini previsti dalla legge 31 luglio 1997 n. 249". L’articolo 1 prevede ulteriori disposizioni sul piano nazionale delle frequenze.
* Legge n. 78 del 29.03.1999. L’articolo 1 prevede un differimento dei termini.

Leggi regionali per le alte frequenze
* L.R. Piemonte n. 6 del 23.01.1989, "Nuova disciplina in materia di Teleradiocomunicazioni"
Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 173-27990 del 11.04.1989
* L.R. Lazio n. 56 del 11.09.1989, "Piano regionale degli insediamenti radiotelevisivi"
* L.R. Abruzzo n. 20 del 4.06.1991, "Normativa regionale in materia di prevenzione dell’inquinamento da onde elettromagnetiche"
* L.R. Veneto n. 29 del 9.07.1993 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni"
In attuazione del D.I. 10.9.1998, n. 381
* Delibera di giunta n.5187 del Comune di Roma, 29.12.1998, "Modifiche alla procedura per il rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni edilizie relative all’installazione degli impianti per la rete di telefonia cellulare GSM e similari".
* Regione Veneto, delibera di giunta n. 5268 del 29 dicembre 1998. Recepimento decreto ministeriale n. 381 del 10.9.1998, avente per oggetto "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana".
* Regione Lombardia, 2.06.1999, "Disciplina della protezione della popolazione e dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici, a radiofrequenze e microonde". La legge stabilisce limiti di emissione elettromagnetica all’interno degli edifici (4V/m) e ripetitori radio tv dovranno lasciare le zone residenziali per venir trasferiti in quelle agricole o industriali. Un limite per la distanza da scuole, asili e ospedali e' posto a 150 metri, ma si tratta di fatto di un invito ai Comuni e non di una norma restrittiva. Saranno i Comuni a dover vigilare sull' applicazione del provvedimento regionale, obbligando le societa' gestrici degli impianti 'fuorilegge' ad adeguarli o a spostarli entro tre mesi. Al momento i controlli sulle antenne saranno svolti dalle Aziende Sanitarie Locali. Manca un censimento degli impianti esistenti e un quadro su quanti non rispettano i nuovi limiti. E’ stata bocciata dal Governo perche' introduce norme piu' severe di quelle nazionali
* Regione Marche, 2 giugno 1999 L'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione e' autorizzata dai Comuni (mediante rilascio della concessione edilizia), previo parere del Servizio di igiene e sanita' pubblica per gli aspetti sanitari ed eventuale parere del Servizio multizonale di sanita' per quanto attiene alle misure del campo elettrico e di quello magnetico. Tale decisione e' di natura transitoria, in attesa dell'avvio dell'Arpam, l'Agenzia regionale per l'ambiente, e dell'adozione del regolamento (previsto dal DM 381/98) con la definitiva attribuzione delle funzioni amministrative, testo che sara' elaborato da un gruppo di lavoro entro 90 giorni dalla sua prima convocazione. La deliberazione della giunta regionale stabilisce inoltre che i Comuni provvedano a fissare i tempi e le modalita' per l'esecuzione di eventuali interventi di bonifica su segnalazione, e dietro pareri, del Servizio di igiene e sanita' pubblica e del Servizio multizonale
* Regione Liguria, 12 marzo 1999 – La giunta regionale ha approvato i contenuti del disegno di legge che dovra' essere approvato.
* Regione Molise, 6 luglio 1999 – E’ stato licenziato dalla terza commissione consigliare uno schema che passera' all’assemblea regionale per il varo definitivo

Giurisprudenza per alte frequenze
* Consiglio di Stato, sez. V, 18.03.1991, 280/1991 (impianto radiotrasmittente e' soggetto a concessione edilizia)
* Consiglio di Stato, sez. V, 15.12.1986, 642/1986 (legittimita' ordine di demolizione di antenne trasmittenti per difetto di concessione di costruzione)
* TAR Emilia Romagna, sez. I [ord, 16.10.1992, 704 (sussistenza delle condizioni, anche in presenza di forte abbassamento dell’inquinamento elettromagnetico, per valutare l’interesse pubblico alla tutela del diritto alla salute in comparazione a quello imprenditoriale).
* Pretura di Venezia, Ufficio del GIP, Decreto del 1 marzo 1997, n. 791 (Getto pericoloso di cose, impianto di radiotrasmissione, campi elettromagnetici, artt. 674 e 675 c.p.)
* TAR Lazio, sez. I, 18.12.1996 (sospende postazione radio-base)
* TAR Lombardia, 7.04.1997, n. 430 – concessione edilizia per antenna ricetrasmittente
* Corte di Cassazione, sez. III, Sent. 14 maggio 1998, n. 1117 (rimangono escluse dalla depenalizzazione le violazioni relative agli impianti radioelettrici soggetti a concessione, quali quelli costituiti da un impianto fisso avente funzione di ponte di trasferimento del segnale o di collegamento di telecomunicazione).
* Tribunale Civile di Monza – Giudice Piero Calabro' – marzo 1999 (antenna telefonia cellulare solo con assenso di tutti i condomini – in riferimento della sentenza della Corte di Cassazione n. 3865, del 30 marzo 1996 relativa alle servitu' prediali)
* TAR Lazio, Sez. II, Ord. 21 aprile 1999, n. 1190- (Concessioni ed autorizzazioni – Impianti di telefonia cellulare - Delibera della Giunta comunale n. 5187 del 29.12.98 – Intervenuti Codacons e WWF – Fissazione distanza di sicurezza). Il Collegio ha accolto le eccezioni formulate dal Comune di Roma, Codacons e WWF. Il Comune di Roma e' riuscito ad impedire che venisse sospesa l’esecuzione di un provvedimento volto a tutelare le fasce piu' deboli della cittadinanza.

L’antenna dei telefoni sul tetto solo se tutti i condomini sono d’accordo
* Monza (Milano) 9 marzo 1999 -L’installazione di una antenna sul tetto per la ricezione del segnale dei telefoni cellulari, puo' avvenire solo se tutti i condomini sono d’accordo. Questo e' quanto ha stabilito il giudice del Tribunale civile di Monza, Piero Calabro', nella causa intentata da due inquilini contro il loro condominio in Via Tevere, 31 a Sesto S. Giovanni.
I due condomini chiedevano che fosse dichiarata nulla la delibera, approvata dall’assemblea a maggioranza semplice il 30 marzo 1998, con cui era stata decisa la locazione alla "Ericsson Telecomunicazioni" del tetto dell’edificio per l’installazione di una stazione radio, con un contratto rinnovabile di nove anni e un compenso di 20 milioni di lire. Il giudice ha dichiarato illegittima la delibera impugnata.
"La richiesta di una maggioranza quantomeno qualificata – ha motivato il giudice – appare ineludibile, atteso l’indubbio carattere innovativo di tale opera sulla cosa comune. E’ nota ed evidenziata dalla stessa giurisprudenza la profonda incertezza, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, che circonda la materia delle conseguenze sulla salute dei cittadini derivanti da vicinanza a stazioni radio a onde o campi elettromagnetici".
La delibera non ha tenuto in alcun conto, inoltre, anche solo al fine di escluderle, le esigenze di tutela della salute e non ha fornito informazioni sulle caratteristiche dell’impianto e la misura della sua possibile nocivita'"."

La Federconsumatori denuncia TIM per pubblicita' ingannevole sugli effetti delle onde elettromagnetiche. L’Antitrust avvia il procedimento
* 17 settembre 1999 – Su denuncia della Federconsumatori l’Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento sulla pubblicita' di TIM relativamente agli effetti dell’elettromagnetismo.
La Federconsumatori ha chiesto all’Autorita' di verificare l’ingannevolezza del messaggio pubblicitario della TIM, contenuto in due opuscoli di ampia diffusione, secondo la quale "tutti gli scienziati del Mondo sono concordi nel ritenere che le onde, anche quelle emesse dagli impianti radiomobili non producono effetti dannosi per la salute".

L’Autorita' ha chiesto alla TIM di fornire entro 20 giorni:
i testi completi delle fonti scientifiche alle quali si e' attinto per la predisposizione dei due opuscoli denunciati, con particolare riferimento alle citazioni riguardanti l’Organizzazione Mondiale della Sanita' e all’Istituto Superiore di Sanita' ed all’Universita' di Roma ogni utile informazione su:
* "i risultati e le evidenze unanimamente condivisi dalla comunita' scientifica circa gli effetti sull’organismo umano prodotti dall’esposizione (anche di tipo prolungato e reiterato) ai campi elettromagnetici generati da apparecchi ed impianti di telefonia mobile;
* l’esistenza di eventuali studi gia' realizzati, nonche' di verifiche ed approfondimenti in corso dai quali si potrebbe evincere l’opportunita' di adottare cautele e raccomandazioni circa l’uso prolungato degli apparecchi radiomobili soprattutto in determinate circostanze e per determinate categorie di persone (bambini, donne in gravidanza, portatori di determinate patologie, utilizzatori di strumenti elettromedicali, ecc.);
* i problemi di interferenza elettromagnetica degli apparecchi di telefonia mobile con strumentazioni e dispositivi elettronici: peacemaker, apparecchi acustici, apparecchi elettromedicali, apparecchi di navigazione, ecc.;
* le informazioni disponibili su eventuali casi di particolari intolleranze e reazioni soggettive derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli apparecchi e dagli impianti di telefonia radiomobile."

La tutela amministrativa e penale
Nonostante la frammentaria legislazione, l’assenza di sanzioni adeguate ed i tempi di attuazione delle disposizioni vigenti, esistono strumenti per consentire di "reprimere" o comunque limitare i rischi conseguenti all’esposizione da campi elettromagnetici.
Per gli elettrodotti spesso si e' fatto ricorso alla giustizia civile instaurando procedimenti ai sensi dell’art. 700 c.p.c (provvedimenti d’urgenza) al fine di tutelare in via d’urgenza il diritto alla salute dei residenti in prossimita' di linee elettriche in fase di realizzazione (ordinanza Pretura di Pietrasanta, ord. 8/11/1986).
Le sanzioni amministrative purtroppo sono spesso di lieve entita' e, il piu' delle volte, devono essere applicate proprio da quelle amministrazioni che maggiormente si segnalano per l’inerzia dei controlli.
In applicazione della normativa statale o, se esistente regionale, la pubblica amministrazione puo' adottare provvedimenti finalizzati a tutelare, anche indirettamente, la salute dei cittadini. Nel caso in cui venisse accertata la violazione del disposto dell’ordinanza, e' prevista la sanzione penale dell’art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorita', in conseguenza di ordinanze sindacali); mentre gli articoli 323 (abuso d’ufficio) o 328 (omissione atti d’ufficio) c.p. possono rappresentare una valida difesa dell’integrita' fisica dei cittadini nei confronti dei pubblici amministratori quando, nonostante sia accertata una situazione di pericolo, venga omessa l’adozione di adeguati provvedimenti.
A livello comunale, il sindaco che ha le competenze di ufficiale sanitario, puo' intervenire adottando provvedimenti finalizzati a tutelare, anche se indirettamente, la salute dei cittadini.
Esempio: il Sindaco del Comune di Baone (Padova), preso atto dei rilevamenti effettuati dalla ULS competente e considerato il pericolo dei campi generati dagli impianti ricetrasmittenti situati sul Monte Cero, ha emesso una ordinanza (ordinanza n. 85 del 5/10/1990) con la quale si inibiva l’accesso e la sosta, in una area delimitata da opportuni segnali e transenne, in prossimita' degli impianti pericolosi.
Riguardo il ricorso alla sanzione penale, c’e' da sottolineare che non risolve il problema a monte. Il giudice penale interviene quando il reato e' gia' stato consumato, quando cioe' i danni hanno gia' prodotto i loro effetti: infatti, si perseguono condotte che hanno gia' determinato effetti dannosi. In sintesi, il problema e' che fino a quando gli effetti dannosi non si sono prodotti non si possono perseguire penalmente condotte in contrasto con le normative.
Per cio' che riguarda le conseguenze sulla salute derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici si puo' ipotizzare il reato previsto dall’articolo 590 c.p. (lesioni personali colpose), nel caso vengano riportate lesioni, o l’articolo 589 c.p. (omicidio colposo) nel caso di decesso.
In questi casi le difficolta' risiedono nell’individuare il nesso di causalita' tra l’esposizione ai CEM e la lesione o il decesso. Il P. M, nel caso di lesione, e il G.I.P., nel caso di decesso, ricorreranno per questo a consulenza tecnica o perizia medica.
I periti nominati, in sede di incidente probatorio, nell’ambito di un procedimento penale promosso dalla Procura Circondariale di Rimini, hanno ritenuto che l’attuale stato delle conoscenze in materia renda possibile l’esatta individuazione dell’esposizione a campi elettromagnetici come causa dell’evento lesivo, evidenziando la dipendenza delle patologie lamentate dai querelanti dall’esposizione alle onde elettromagnetiche generate da un elettrodotto. Il procedimento si e' concluso con il rinvio a giudizio di alcune persone per il reato di lesioni colpose.
Per le lesioni colpose, la concreta perseguibilita' del reato e' limitata dai termini imposti dal codice per la presentazione delle querela.
Il Sost. Procuratore della Repubblica della Pretura Circondariale di Venezia, Luca Ramacci, sostiene che possono essere utilizzabili per reprimere condotte illecite, prima del verificarsi di danni irreparabili, anche gli articoli 674 (getto pericoloso di cose) e 675 c.p. (collocamento pericoloso di cose).
Tali articoli riguardano le contravvenzioni concernenti l’incolumita' pubblica in generale e, in particolare, l’incolumita' delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni.
L’articolo 674 punisce "chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti". La Corte di Cassazione ha inoltre inserito anche gli odori molesti tra le emissioni vietate (Cass. Sez. III, 21/12/94, Rinaldi).
L’articolo 675 punisce "chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito ma di comune o di altrui uso, possono offendere o imbrattare o molestare persone".
Il concetto di getto e' molto ampio e non prevede le modalita' con le quali e' effettuato e in particolare non viene fornita nessuna indicazione sui principi fisici che regolano il getto, ne' sulla traiettoria che la cosa gettata deve compiere. La Cassazione (Cass. Sez. I, 11/4/1995, Tinarelli) ha affermato che il "concetto di gettare o versare di cui all’articolo 674 c.p. va interpretato estensivamente fino a comprendere la diffusione".
Considerando i risultati delle ricerche e l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza si puo' ipotizzare la capacita' offensiva ("offendere" e "molestare") che l’articolo 674 e la Cassazione (Cass. Sez: I, 4/11/1986, Di Leo, in Riv. Pen. 1987, pag. 437) definisce "molestia" ogni fatto "idoneo a recare disagio, fastidio o disturbo, ovvero a turbare il modo di vivere quotidiano". Si puo' quindi ritenere che l’emissione di campi elettromagnetici possa rientrare nella previsione dell’art. 674 c.p. anche nel caso in cui le conseguenze dell’esposizione, cosi' come descritte negli studi scientifici, siano confinate nel piu' ristretto campo delle molestie.
C’e' inoltre da aggiungere che, per la loro stessa natura e per le modalita' della loro collocazione, gli impianti che generano emissioni elettromagnetiche insistono su luoghi di pubblico transito (strade, vie di comunicazione), e su luoghi privati ma di comune o altrui uso (condomini, edifici pubblici).
Problemi interpretativi, determinati dalla scarsezza di precedenti giurisprudenziali, riguardano anche l’art. 675.cp.
Secondo il Sost. Procuratore Luca Ramacci, le definizioni contenute nell’art. 675, alla luce di quanto osservato in dottrina rispetto alle definizioni di "porre" e "sospendere" (G. Sabatini, op. cit.) sono compatibili in riferimento ai campi elettromagnetici: le emissioni vengono di regola generate da apparati collocati in posizione dominate rispetto ai luoghi irradiati (Cass. 17/1/1957 Ali', in Giust. Pen., II, pag. 899).
Anche per la corretta interpretazione del termine "cadere", da due decisioni della Suprema Corte (Cass. Sez. I, 8/2/89, Manzi, in Riv. Pen. 1989, pag. 932) e' possibile interpretare il termine in senso ampio.
In una sentenza del 1995 la Corte (Cass. Sez: I, 21/12/1995, Casarin – fuoriuscita in sede stradale di un prodotto liquido trasportato su un trattore) ha precisato che per la configurabilita' del reato di cui all’art. 674 e' necessaria una condotta attiva, mentre l’omesso apprestamento di mezzi idonei a prevenire l’evento, rende possibile il ricorso all’articolo 675.
La possibilita' di ricorrere, inoltre, al sequestro degli impianti pericolosi puo' essere un ottimo deterrente se applicato in modo oculato: la Corte di Cassazione riconosce infatti la possibilita' di sottoporre a sequestro preventivo a condizioni o termini particolari (Cass. Sez. I, 29/9/1994, Berton). Gli impianti che generano emissioni dannose, come elettrodotti o impianti radiotrasmittenti, sono destinati ad un pubblico servizio: per tale motivo e' opportuno utilizzare accorgimenti e condizioni particolari che permettano la salvaguardia delle esigenze di tutela della salute pubblica e la continuita' di un servizio pubblico.

Il ruolo del Comune
Una azione per ottenere qualche risultato e' chiedere l’intervento del Comune: Per fare cosa? Ecco qui un esempio di documento da far votare al Consiglio Comunale

Consiglio Comunale di Roma, 16/3/99 - Ordine del giorno (presentato dal Gruppo dei Verdi ed approvato)
Il Consiglio Comunale, considerato
* che gli apparati di trasmissione cellulare sono composti non solo dall’antenna ma anche da una centrale operativa di comando e gestione e da un sistema di alimentazione e stabilizzazione della corrente elettrica delle parti primarie e secondarie;
* che pertanto, per le loro specifiche caratteristiche, tali apparati si configurano come "impianti tecnologici industriali" necessitando conseguentemente di apposite concessioni edilizie e di preventivo accertamento delle misure di sicurezza e prevenzione nonche' di impatto ambientale e paesaggistico;
* che l’art. 32 della Costituzione tutela la salute sia come diritto fondamentale dell’individuo, che come interesse della collettivita'; che l’art. 1 della Carta costituiva dell’organizzazione Mondiale della Sanita' (Oms) definisce la salute non soltanto assenza di malattia, ma uno stato di benessere fisico, mentale e sociale dell’individuo;
* che il diritto alla salute e' inviolabile e comunque prioritario rispetto alla soddisfazione di qualsiasi altro interesse, sia esso pubblico o privato, e che pertanto un pericolo originato da impianti tecnologici non puo' essere genericamente considerato come un rischio socialmente e storicamente accettabile;
* che l’attuale sistemazione di alcuni impianti evidenzia una possibile situazione di rischio a carico di chi e' passivamente sottoposto a emissioni da campi elettromagnetici, da eliminare proprio per il rispetto dovuto alle norme richiamate;
* che il decreto interministeriale n. 381 del 10/9/1998, ha fissato, con effetto 1/1/1999, in 6 V/m il limite espositivo massimo per esposizioni superiori alle quattro ore, raccomandando il perseguimento di "obiettivi di qualita'" che abbassino ulteriormente tale limite e stabilendo inoltre che la realizzazione degli impianti "deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetici piu' bassi possibile, compatibilmente con la qualita' del servizio, al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione";
* che il documento congiunto dell’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (Ispels) e dell’Istituto superiore di sanita' (Iss), sulle problematiche della protezione dei lavoratori e della popolazione dall’esposizione a campi elettrici e magnetici e ai campi elettromagnetici a frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz, stabilisce che "la riduzione delle esposizioni puo' essere attuata con modalita' piu' restrittive in particolari situazioni (ad esempio nel caso di esposizione negli spazi destinati all’infanzia e nelle strutture sanitarie)
* che il gia' citato documento congiunto Ispels-Iss suggerisce: "per la protezione dagli effetti a lungo termine delle radiofrequenze e microonde, si ritiene quale obiettivo di qualita' tecnologicamente ed economicamente raggiungibile il conseguimento dei seguenti valori indice: 0,025 W/mq per la densita' di potenza, 3 V/m per il campo elettrico, 0,008 A/m per il campo magnetico per esposizioni croniche delle popolazione in presenza di radiofrequenze modulate in ampiezza";
Preso atto
che e' tecnologicamente possibile unificare gli impianti senza alterare la pluralita' dei sistemi di gestione di telefonia cellulare;
il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta
* ad assumere come propri gli indici di tutela all’esposizione cronica indicati nel documento congiunto Ispels-Iss (0,025 W/mq, 3 V/m, 0,008 A/m), applicandoli nella vigente normativa concessoria, e riesaminare con rigore e sollecitudine la compatibilita' degli impianti esistenti alla luce delle misure di cautela previste dalla nuova normativa;
* a rilasciare concessioni per gli impianti gia' esistenti attraverso il sistema dei "roaming". Tale regola viene meno nel caso in cui il richiedente presenti domanda per installazione di piccoli impianti a microcelle non superiori ai 5 watt;
* a rilasciare, per il centro storico, concessioni solo per l’installazione di microcelle;
* ad estendere il limite di distanza degli ospedali, scuole, asili nido, case di cura e di riposo da 50 a 100 metri. In ogni caso, non potra' essere rilasciata alcuna concessione per l’installazione di apparati telefonici pubblici e privati senza voto conforme dell’assemblea dei condomini estesa ai conduttori nelle forme previste dalla legge 27 luglio ’78 n. 392, art. 10 e dalle norme del codice civile.
Il Consiglio Comunale impegna infine il Sindaco e la Giunte a redigere, entro tre mesi, la mappa degli impianti in cui siano evidenziate le aree urbane particolarmente critiche, sulle quali effettuare interventi di bonifica dall’inquinamento elettromagnetico e di razionalizzazione per limitare le esposizioni dei cittadini, fino a predisporre eventuali trasferimenti di impianti e comunque a dare immediata esecuzione a ordinanze di abbattimento gia' emanate;
* a compiere tutti gli interventi necessari, in particolare presso la Regione Lazio, per la tempestiva attuazione delle disposizioni del decreto interministeriale citato, affinche' vengano determinate le misure piu' cautelative consentite, in termini di "obiettivi di qualita'";
* a costituire in tempi brevi, come previsto dalla citata delibera della Giunta Comunale, un Forum dove sia prevista anche la partecipazione di rappresentanti dei cittadini interessati alla installazione di impianti elettromagnetici.

Consiglio Provinciale di Bolzano 29 giugno 1999- Mozione per l’istituzione di un catasto relativo alla contaminazione elettromagnetica dell’ambiente
(presentata dal Gruppo Verde)
Dal 2 gennaio 1999 e' entrato in vigore il Decreto 10 settembre 1998, n. 381, che per le radiazioni elettromagnetiche in alta frequenza fissa dei valori limite per le zone abitate, prevedendo interventi correttivi in caso di superamento di tali valori; interventi che dovranno essere attuati seguendo le modalita' che le singole Regioni sono demandate a prescrivere.
Ulteriori misure che si vogliono adottare nell’ambito di una politica di regolamentazione della materia – anche in ambito provinciale – necessitano pero' di una esatta conoscenza della concreta situazione esistente sul territorio. A tale scopo vanno rilevate in tutte le zone abitate le esatte localizzazioni ed entita' delle emissioni elettriche e magnetiche e le relative fonti, sia per quanto riguarda la bassa frequenza che nel campo dell’alta frequenza. Questo "catasto" della contaminazione elettromagnetica rappresenta la prerogativa indispensabile per un esame sistematico degli effetti causati sulla salute dal fenomeno del cosiddetto elettrosmog e per permettere all’istanza politica l’avvio di interventi mirati. Questo catasto permette inoltre di agevolare il controllo in merito all’osservanza delle disposizioni di Legge.
Si ricorda che la proposta di Legge per un provvedimento quadro, presentata dal Governo, prevede l’istituzione di catasti regionali delle fonti di inquinamento elettromagnetico (vedi Art. 4)
Sulla base di tali considerazioni
Il Consiglio Provinciale incarica la Giunta
Di disporre un rilevamento analitico sul territorio provinciale di tutti i campi elettrici e magnetici e della loro intensita', nell’ambito dell’alta frequenza (causati ad esempio da stazioni radio, televisive e di telefonia mobile) e nell’ambito della bassa frequenza (ad esempio linee di alta tensione, linee elettriche a servizio della ferrovia, stazioni di trasformazione).


Bibliografia

* (a cura di) Sara Fioravanti, Aldo Jacomelli, Fabio Macchia, Luca Ramacci, Guido Santonocito Il problema corre sull’onda – Elettrosmog: biosfera a rischio. – WWF, marzo 1998;
* Attenzione – rivista del WWF per l’ambiente e il territorio, Edicomp S.pA.
* Luca Carra. Onde sospette – Editori Riuniti, 1994
* Margherita Fronte, Campi elettromagnetici, Avverbi edizioni, 1999
* Susanna Lagorio, Piero Comba, Ivano Iavarone e Giovanni Zapponi, Tumori e malattie neurovegetative in relazione all’esposizione a campi elettrici e magnetici a 50/60 Hz: rassegna degli studi epidemiologici, (Laboratorio di Igiene Ambientale) – Istituto Superiore di Sanita' – Rapporti ISTISAN 98/31,
* Cesare Maltoni, Morando Soffritti - Valutazione dei potenziali rischi per la salute, con particolare riferimento a quelli cancerogeni, da esposizione a campi elettromagnetici a bassissima frequenza. Istituto di oncologia "F.Addari", Bologna, Presidio oncologico multizonale di prevenzione e scienze ambientali, 1991
* CO.NA.CEM – Radiazioni elettromagnetiche: un rischio sulle nostre teste, Novembre 1992
* F. De Lorenzo – Stacca la corrente contro il cancro: inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza- Roma 27 maggio 1993
* World Health Organisation, Environmental Health Criteria 137; Elettromagnetic Fields, fig. 9 - WHO 92117, p. 82-83, Geneve WHO 1993);
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Comitati e Associazioni
possono garantire assistenza legale e tecnica ai cittadini e rappresentare le loro ragioni dinanzi ad autorita', enti pubblici ed altri interlocutori.

CO.NA.CEM – Coordinamento Nazionale dei Comitati per la tutela dai campi elettromagnetici – Riese Pio X (TV) tel/fax 0423.483979.

CODACONS – Via Otranto, 18 - 00192 Roma
tel. 06.3724971, fax 06.3724973

SAMBA – Via Appia Nuova 357 - Roma
tel. 06.78348282, fax 06.78348283

Greenpeace – Via Manlio Gelsomini, 27 - 00153 Roma
tel. 06.5729991, fax 06.5783531

WWF Italia – Via Garigliano, 57 - Roma
tel. 06.844971, fax 06.8554410

Legambiente – Via Salaria, 403 - Roma
tel. 06.862681, fax 06.86218474

A.L.C.E. (Associazioni in lotta contro l’elettrosmog) sede operativa c/o Greenpeace
Tel. 06.57299902, fax 06.5783531

Verdi Ambiente e Societa' – Corso V. Emanuele II, 251-00186 Roma tel/fax 06.68300858

Italia Nostra- V. Nicolo' Porpora, 22-00198 Roma
tel.068542650 - fax 06.8844634

Federconsumatori – Via Sebastiano Veniero, 8 - 00192 Roma tel. 06.39736084-76 – fax 06.39736105

Eco-Istituto del Veneto "Alex Langer"
Viale Venezia, 7 - 30171 Venezia-Mestre - tel-fax 041.935666
Siti internet

www.regione.veneto.it Regione Veneto
www.provincia.tn.it Provincia autonoma di Trento
www.snc.miniambiente.it Ministero Ambiente
www.parlamento.it Parlamento
www.camera.it Camera dei Deputati
www.senato.it Senato
www.iss.it Istituto Superiore di Sanita'
www.enea.it Enea
www.giustizia.it/cassazione Corte Suprema di Cassazione
www.sanita.it Ministero Sanita'
www.ecoistituto.veneto.it Eco-Istituto del Veneto
www.niehs.nih.gov/emfrapid/home.htm National Institute of Environmental Health Science (NIEHS)
www.lescienze.it
www.mcw.edu/gcrc/cop/powerlines-cancerFAQ/toc.html
www.mcw.edu/gcrc/cop/cell-phone-heath-FAQ/toc.html
www.mcw.edu/gcrc/cop/static-fields-cancer-FAQ/toc.html Medical College of Wisconsin – Electromagnetic Fields and Human Health
www.who.int/peh-emf/facts-press/ Organizzazione Mondiale della Sanita'
http://europea.eu.int/en/comm/dg05/health/ph/main.htm Parlamento Europeo
www.europeangreens.org Verdi europei
www.regione.lombardia.it
www.regione.umbria.it
www.comune.napoli.it/agcom Autorita' Garante Telecomunicazioni
www.comunicazioni.it Ministero delle Comunicazioni