a cura di Francesco Bortolotto e Adriana
Giuliobello
Introduzione
Lelettrosmog e' solo lultimo di una lunga serie di problemi ambientali.
Da sempre lumanita' e' stata costretta a difendersi da forme di inquinamento
diverse, ma sempre pericolose per la salute e lambiente.
Virus e batteri hanno causato nei secoli passati e causano tuttora in molti
paesi del mondo spaventose epidemie; piu' di recente si e' diffuso pressoche'
ovunque linquinamento da sostanze chimiche, alcune delle quali producono
effetti degenerativi ancora piu' gravi. Una conseguenza e' che le principali
cause di perdita della salute, che prima erano le malattie infettive, sono oggi
le malattie allergiche, cardiache e tumorali.
Contro le epidemie sono state messe a punto molte difese, che vanno dalle vaccinazioni
(che hanno comunque le loro brave controindicazioni) alle norme igieniche sulle
acque potabili e sugli alimenti. Si stanno faticosamente approntando altre difese
contro linquinamento chimico, come ad esempio il trattamento delle emissioni
dei camini industriali, ladozione di marmitte catalitiche, la depurazione
degli scarichi e cosi' via.
Questi provvedimenti, che trovano la costante opposizione dei principali responsabili
dellinquinamento, sono ancora ben lontani dallessere applicati in
modo efficace ed omogeneo nel nostro paese, ma almeno esistono.
La situazione nel campo dellinquinamento elettromagnetico e' molto piu'
difficile.
Lelettrosmog si e' diffuso in modo esplosivo in pochissimi anni, alle
emissioni dei ripetitori radio e TV, di quelli della polizia e delle forze armate,
dei radar e degli elettrodomestici si sommano quelle degli elettrodotti, dei
telefoni cellulari e delle loro stazioni radio base.
Le conseguenze sulla salute, secondo numerose indagini epidemiologiche, sono
preoccupanti, le leggi inadeguate, la lotta per far rispettare la salute e lambiente
e' molto difficile.
I Verdi, assieme a molti comitati di cittadini ed associazioni ambientaliste,
stanno lavorando per ottenere leggi migliori ed evitare che la tradizionale
inerzia della pubblica amministrazione venga utilizzata dai responsabili dellinquinamento
elettromagnetico per fare danni anche piu' gravi di quanto permettono le pur
inadeguate norme esistenti.
Questo manuale di autodifesa raccoglie le informazioni utili ai cittadini che
vogliono impegnarsi con noi in questa battaglia a difesa della vita contro lelettrosmog.
Ci troverete le informazioni tecniche, le leggi vigenti e le sentenze della
magistratura che possono aiutarci.
Francesco Bortolotto
Per informazioni, documentazione, indirizzi, referenti locali, rivolgersi
a: Gruppo Verdi/Senato
Elettrosmog: il rischio e la legge
La nostra e' una societa' complessa; le decisioni che prendiamo oggi, potranno
avere effetti in un domani lontano. Il nostro modello di societa' e di sviluppo,
oltre che il nostro livello di benessere, ci spingono o ci "costringono"
a dei rischi tecnologici o naturali sempre piu' massicci ed onerosi. Alla nostra
societa' tecnologica, solo apparentemente piu' consapevole, si pongono due tipi
di problemi differenti ma collegati, che si sovrappongono lun laltro
quali quelli legati alla differente percezione del rischio e allapproccio
scientifico che ha innescato lo sviluppo, ma che non sa o non vuole rispondere
alle sfide ambientali e politiche da esso generate.
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una proliferazione della normativa in
materia ambientale che, in realta', sottolinea la precarieta' della situazione
dellecosistema sempre piu' connotata dal termine "rischio",
anzi dalla sequenza gerarchica, rischio-pericolo-danno: dove il "pericolo"
e' piu' vicino alleffettivo verificarsi del danno. Cosi' il rischio e'
una possibilita' mentre il pericolo invece e' una situazione conclamata. La
differenza non e' di poco conto perche' di fronte ad un rischio probabile si
ritiene opportuno disporre contromisure adeguate, mentre un possibile pericolo
viene semplicemente sottoposto a nuovi studi.
Lopinione secondo la quale la nostra societa' e' piu' consapevole rispetto
ai rischi e ai pericoli derivanti dalla nostra tecnologia si rivela errata se
messa a confronto con la nostra apparente "possibilita' di scelta",
possibilita' che spesso si riduce in una delega verso chi si assume i rischi
in nome di tutti. In realta' solo chi possiede tutti i dati puo' scegliere,
gli altri non possono far altro che subire la scelta altrui. Inoltre nella societa'
si sviluppa una assuefazione alle "eco-catastrofi" considerando il
rischio diffuso quasi naturale. Questa tendenza a minimizzare il pericolo facilita'
la possibilita' di manipolazioni interessate nella determinazione e nella valutazione
del rischio. Non a caso spesso il suo controllo tecnologico, la sua possibile
neutralizzazione, vengono affidati proprio nelle mani di chi tale rischio ha
costruito. Il passo successivo e' quello di delegare fedeisticamente ad un tecnico
le scelte che appartengono invece di diritto alla popolazione esposta.
Il Parlamento Europeo, nella seduta del 10 marzo 1999 relativa alla proposta
di raccomandazione sulla "Limitazione dellesposizione del pubblico
ai campi elettromagnetici fra 0 Hz e 300 GHz" rileva come i gravi disturbi,
che diversi studi hanno attribuito allesposizione della popolazione allelettrosmog,
non possono essere ignorati ed ha accolto gli emendamenti presentati dal relatore
Gianni Tamino relativi alla necessita' che le norme e le regolamentazioni rispettino
due principi guida:
* il principio di precauzione: in caso di dubbio sul livello del rischio, si
tratta di adottare limpostazione piu' "conservativa" consistente
nel minimizzare detto rischio, ricorrendo, eventualmente allopzione zero;
* il principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable Organizzazione
Mondiale della Sanita') in base al quale lesposizione alle radiazioni
deve essere la piu' bassa, per quanto ragionevole possibile, escludendo lesposizione
alle radiazioni evitabili.
Inoltre il Parlamento Europeo ha anche approvato alcuni emendamenti verdi in
cui viene chiesto alla Commissione di adeguare entro il 2001 la raccomandazione
in questione in relazione ai nuovi studi sugli effetti a lungo termine dei campi
elettromagnetici. E stato accolto, in breve, il principio che i limiti
di sicurezza debbano entrare a far parte della legislazione europea entro il
2001.
Se i risultati degli studi scientifici sui CEM sono in parte contraddittori,
allora la necessita' e' quella di ridurre i fattori di rischio a qualunque categoria
essi appartengano e riaffermare il principio secondo il quale in assenza di
certezza sulla nocivita' e sui rischi si debba procedere in modo conservativo
per salvaguardare la salute dei cittadini e lambiente considerati come
diritti fondamentali dellindividuo e della collettivita'
I danni dellelettrosmog
I danni alla salute
Lorganizzazione Mondiale per la Sanita' ha definito linquinamento
elettromagnetico, indicato anche con neologismo di origine giornalistica elettrosmog,
una tra le quattro principali problematiche per luomo del 2000.
La "macchina elettrochimica" umana, cosi' come quella animale, si e'
evoluta in perfetta sintonia con il campo magnetico terrestre; un campo quasi
stazionario, la cui intensita' varia a seconda delle aree geografiche. Ma, dal
dopoguerra ad oggi, lesteso impiego di apparati elettrici, ci fa vivere
in una societa' totalmente elettrificata. Siamo circondati da elettrodi, elettrodotti,
cavi, treni ad alta velocita', forni a micronde, lavastoviglie, radar, aciugacapelli
, computer, apparecchi terapeutici, ecc. In Italia oggi ci sono oltre 60.000
km di linee ad alta tensione, 322.000 km di linee a bassa tensione, 1797 cabine
primarie, oltre 400.000 cabine secondarie e 20 milioni di telefoni portatili.
E per questo che registriamo oggi valori da un milione a un miliardo di
volte piu' elevati, rispetto alle radiazioni naturali generate dalla Terra e
dai corpi celesti.
Numerosi studi epidemiologici provenienti soprattutto da USA, Svezia e Danimarca
hanno evidenziato laumento del rischio di insorgenza di malattie tumorali
per coloro che abitano in corrispondenza di impianti per il trasporto di energia
elettrica.
Gli effetti che tali radiazioni possono provocare sugli organismi si distinguono
in:
effetti termici o a breve termine
effetti non termici o cronici.
Per effetto termico si intende il riscaldamento del corpo o di sue parti esposte
alle radiazioni. La gravita' di questo tipo di effetto, va ricercata nel fatto
che questo riscaldamento avviene internamente al corpo e non viene percepito
dagli organi sensoriali: per lorganismo non e' cosi' possibile attivare
meccanismi di compensazione. Gli organi con scarsa circolazione sanguigna (che
favorisce la dispersione del calore prodotto) e bassa conducibilita' termica
(fattore negativo ai fini di una efficace dispersione del calore) sono i piu'
colpiti (testicoli, cornea, ecc.).
Che le radiazioni elettromagnetiche influenzino i nostri ritmi fisiologici lo
dimostra la ghiandola pineale, situata nella parte posteriore del cervello.
Questa minuscola ghiandola a forma di pigna (da cui il nome) incerne melatonina,
un ormone che regola, oltre lumore, il sistema endocrino e riproduttivo.
La produzione di melatonina e' massima durante la notte e scende al minimo durante
il giorno, poiche' la luce inibisce il funzionamento della ghiandola. La melatonina,
secondo gli studi fatti, sembra essere in grado di proteggere lorganismo
da alcune forme di tumore. La sua riduzione in soggetti esposti in modo prolungato
spiegherebbe, oltre la promozione di tumori, i vari disturbi riproduttivi e
neurologici segnalati da alcune ricerche epidemiologiche.
Negli ultimi anni lattenzione dei biologi di base si e' andata via via
spostando dalle mutazioni genetiche ad altri possibili meccanismi responsabili
della crescita tumorale. Il prof. Ross Adey, biofisico, che fa ricerca sui campi
elettromagnetici sin dalla fine degli anni 50 ed ha avuto la possibilita'
di studiare gli effetti di radar e microonde sui militari, afferma: "Gli
studi di laboratorio hanno identificato nelle membrane cellulari la parte dei
tessuti che, con tutta probabilita', per prima subisce le interazioni con i
campi elettromagnetici a bassa frequenza e i campi modulati a radiofrequenza/micronde.
Studi epidemiologici hanno attirato lattenzione verso i Campi elettromagnetici
e i campi modulati a radiofrequenza come possibili fattori di rischio per leucemie,
linfomi, tumori al seno, melanomi epiteliali, tumori al cervello".
Nel mondo anglosassone si stanno adottando misure cautelative per i bambini,
a fronte di una evidenza scientifica riferita a rischi per la salute derivati
da esposizione continuata e inconsapevole a microonde, anche a bassa intensita'.
Misure cautelative e restrittive, con specifico riferimento alle strutture scolastiche
o comunque destinate a bambini e ragazzi, sono attuate in Nuova Zelanda, in
Svezia, in Canada, in Australia e negli Stati Uniti.
In molti paesi, si moltiplicano le proteste da parte di gruppi di cittadini
e associazioni, movimenti ambientalisti e gruppi di tecnici (medici, fisici,
biofisici, oncologi.)
Conferme sugli effetti tumorali dei campi magnetici provengono dallautorevole
Karolinska Institut di Stoccolma (centro di riferimento dellOMS e del
premio Nobel) e da altre istituzioni scandinave: i risultati dei loro studi
epidemiologici indicano un aumento del rischio per esposizioni prolungate a
campi magnetici con intensita' superiori a 0,2 microTesla.
In Italia, ricercatori come il dott. Franco Merlo (Istituto Nazionale per la
ricerca sul cancro), il Prof. Giuseppe Masera (coordinatore di numerose ricerche
internazionali sui tumori infantili) e il Prof. Cesare Maltoni (Fondazione europea
di oncologia e scienze ambientali, presidente onorario della Societa' italiana
tumori e segretario generale del Collegium Ramazzini) hanno evidenziato da anni
il nesso tra lesposizione a campi elettromagnetici (CEM) a bassa frequenza
(a cui nessuno di noi sfugge) e linsorgenza di leucemie in popolazioni
di eta' pediatrica (0-14 anni): bambini a lungo esposti a valori di CEM 50-60
Hz superiori a 0,2 microTesla come quelli prodotti dagli elettrodotti
ad alta tensione hanno una probabilita' doppia di sviluppare una leucemia
rispetto a bambini esposti a livelli inferiori. I dati scientifici disponibili,
giustificano seri sospetti sulla possibilita' che i CEM determinino danni biologici,
favorendo la carcinogenesi. I motivi di preoccupazione sono tanto piu' fondati
se riferiti ad un organismo in fase di crescita. Per tali motivi e' doveroso
cercare di limitare il piu' possibile lesposizione dei bambini e in ogni
caso, va chiarito che le conoscenze oncologiche indicano che non esistono livelli
di salvaguardia assoluta, cioe' dosi, anche se basse, tali da essere ritenute
assolutamente innocue.
Effetti termici o a breve termine
per densita' di potenza elettromagnetica irradiata maggiore di 10 milliwatt/cm²:
* variazioni della permeabilita' cellulare
* variazione del metabolismo
* variazioni delle funzioni ghiandolari, del sistema immunitario, del sistema
nervoso centrale e del comportamento.
per densita' di potenza elettromagnetica irradiata maggiore di 50 milliwatt/cm²:
* possibili lesioni cerebrali
* influenza sulla crescita cellulare
* malformazioni fetali
* ustioni interne
* cataratta
* morte per infarto.
Effetti non termici o cronici per intesita'
inferiore a quella che determina gli effetti termici
* variazione del numero dei linfociti e granulociti (esperimenti su cellule)
* variazioni del livello di anticorpi e delle attivita' dei macrofagi (esperimenti
su animali)
* tachicardia
* dolore agli occhi
* vertigini
* depressione
* limitazione della capacita' di apprendimento
* perdita di memoria
* caduta di capelli
nei paesi dellEst europeo studi hanno evidenziato anche:
* sterilita'
* aumento aborti
* abbassamento della fertilita'
Secondo lAgenzia per lAmbiente degli USA (EPA), su otto studi epidemiologici
cinque hanno evidenziato rischi statisticamente significativi associati a:
* neoplasie linfatiche ed emopoietiche
* cancri totali in abitanti (Hawai) in stretta prossimita' a torri a radiofrequenze
(RF)
* cancro del sistema emopoietico (leucemia, linfoma e linfosarcoma, melanoma
e esposizione a radiazione RF) in ufficiali e militari polacchi
Leucemie e malattie neurovegetative
Elettrosmog e leucemia infantile, un legame sempre piu' preoccupante. Lassociazione
e' suggerita da unanalisi realizzata nel 1999 dallIstituto Superiore
di Sanita' (ISS) sui principali studi che hanno esaminato il rischio di tumori
e malattie neurovegetative in relazione allesposizione residenziale e
lavorativa a campi elettrici e magnetici a 50/60 Hertz di frequenza.
I soggetti esposti a campi magnetici generati da elettrodotti dintensita'
uguale o superiore a 0,2 microTesla, secondo lindagine, hanno tra il 20
e il 30% di probabilita' in piu' di ammalarsi di leucemia infantile rispetto
ai non esposti. Rischio ancora piu' alto, stimato tra il 36% ed il 66% in piu',
se si considerano anche le fonti di inquinamento indoor (elettrodomestici, ecc.)
per tutte le 24 ore.
Se la relazione con la leucemia infantile appare quella su cui la maggior parte
degli studi converge, meno chiara risulta lassociazione dellelettrosmog
con altri tipi di patologie. Per quanto riguarda i tumori delladulto,
osservano i ricercatori dellISS, "i risultati dellunico studio
che supera i limiti tradizionali degli altri, indicano un incremento del rischio
di leucemia tra gli esposti a induzioni magnetiche dintensita' uguali
o superiori a 0,2 microTesla".
Gli studi riguardanti la relazione tra elettrosmog e malattie neurovegetative
sono meno numerosi e di difficile interpretazione, anche se le due indagini
con le migliori caratteristiche metodologiche confermano entrambe lassociazione,
in particolare per la sclerosi laterale amiotrofica e per il morbo di Alzheimer.
La possibilita' di un effetto dei campi su questo tipo di malattie, secondo
gli studiosi dellISS, "riveste importanti implicazioni da un punto
di vista di sanita' pubblica, data lalta prevalenza di queste patologie
ed il loro prevedibile aumento in tutti i Paesi industrializzati, in sintonia
con il progressivo invecchiamento della popolazione."
In generale, osservano, "lesame della letteratura epidemiologica
sui tumori e le malattie neurovegetative tra i soggetti esposti a campi di 50
Hz sostiene lipotesi della rilevanza eziologica di tali esposizioni, pur
senza giungere alla possibilita' di formulare una valutazione di nesso causale
certo". Cio', "giustifica la raccomandazione di realizzare nuovi e
piu' validi studi epidemiologici." Tuttavia, sottolineano "come lesigenza
di disporre di ulteriori dati non implica il differimento a tempo indeterminato
delle politiche di riduzione dellesposizione". Infine concludono,
"e' ragionevole, visto il peso che la leucemia infantile ha nella valutazione
complessiva, che il massimo grado di priorita' sia assegnato a tutti gli interventi
di prevenzione indirizzati agli spazi destinati allinfanzia, quali scuole,
asili, nidi e parchi gioco".
I danni al paesaggio
Gli impianti che generano CEM creano, per dimensioni ed ubicazioni, un considerevole
impatto ambientale assumendo una rilevanza sia sugli aspetti urbanistici sia
paesaggistici.
Il paesaggio, cosi' carico di suggestioni e di valenze simboliche, e' soprattutto
uno dei referenti del nostro processo di costruzione continua del mondo: e'
lo specchio capace di offrire alla societa' una immagine di se' e del proprio
territorio e quindi il rinnovamento stesso degli individui e della societa'.
Luomo di oggi sempre piu' sente il bisogno di natura come antidoto allartificiosita'
dilagante dellesistenza quotidiana ed ha lesigenza di riconquistare
un rapporto emotivamente e intellettualmente intenso con gli ambienti naturali,
il piu' possibile liberi da tracce e cicatrici causate dallintervento
delluomo. I tralicci, sempre piu' onnipresenti, rappresentano queste cicatrici.
Nel 1998, "il mostro delle colline", la linea elettrica da 380 KV
che attraversa il Chianti, ha visto cittadini, associazioni ambientaliste e
stampa insorgere contro questo scempio estetico ed ambientale: Italia Nostra
ha presentato due denunce penali in merito.
Situazione analoga si e' registrata a Recanati per un progetto simile a quello
del Chianti da realizzarsi sull "ermo colle" dellInfinito
di Leopardi.
Elettrodotto di Firenze:
a giudizio i dirigenti Enel
Il 6 settembre 1999 Il Procuratore aggiunto di Firenze, Ubaldo Nannucci,
titolare dellinchiesta aperta in seguito alle denunce presentate dai comitati
di cittadini costituitisi contro il mega impianto dellEnel, ha citato
a giudizio due progettisti e i responsabili del servizio costruzioni dellEnel
di Firenze Sud. Laccusa e' di violazione della "legge Galasso"
e di aver distrutto e alterato in concorso la bellezza naturale delle colline
di Scandicci e Impruneta con i piloni dellelettrodotto.
Il pm ha citato in giudizio i dirigenti, anche in base ad una consulenza ambientale,
succedutesi nellincarico durante linstallazione di piloni che, considerate
le dimensioni (sono alti fino a 60 metri, e la colorazioni, avrebbero finito
per modificare il panorama delle colline sottopose a tutela. Un danno, secondo
laccusa, che non sarebbe "giustificato" dalle autorizzazioni
ottenute dallEnel da enti locali e altre autorita' preposte per dare il
via libera allimpianto.
Le leggi ed i controlli
Linadeguata normativa in vigore per gli elettrodotti (D.P.C.M. del 23.4.
e D.P.C.M. 28.9.95) indica dei limiti massimi di esposizione in 100 microTesla
e distanze da rispettare per i campi elettromagnetici a bassa frequenza di 28,
18 e 10 metri dal filo rispettivamente per elettrodotti da 380, 220 e 132 KV.
Questi limiti fanno riferimento a esposizioni di breve durata (effetti a breve
termine) e non ad esposizioni prolungate (effetti a lungo termine).
Per i campi elettromagnetici generati da alte frequenze (cellulari) il decreto
del Ministero dellAmbiente n. 381/98 indica i limiti per le radiofrequenze
da 100 kHz a 300 GHz.
Lattivita' di vigilanza e' di competenza
* delle Agenzie regionali di protezione ambientale (ARPA) dove costituite
* dellIstituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (Ispels)
* delle ASL
* dei Presidi Multizonali di Prevenzione (PMP)
Normativa di portata generale e atti ufficiali
* Costituzione: articolo 32, diritto alla salute
* Costituzione: articolo 9, tutela del paesaggio
* Normativa sulla sicurezza sul lavoro: L. 547/55, L. 626/92 e successive integrazioni
* Normativa urbanistica: L. 1140/39 e 47/85 e successive modificazioni
* Normativa sul sistema radiotelevisivo: L. 31 luglio 1997 n. 249
* Normativa di tutela ambientale: L. 1497/39 e L. 431/85
* Risoluzione Parlamento Europeo del 10/3/99
* Principio di cui allarticolo 130R del Trattato sullUnione Europea
* Principio ALARA (As Low Reasonably Achievable) dellOrganizzazione Mondiale
della Sanita'
Documenti
14.03.1994 Relazione del presidente della Commissione per lenergia,
la ricerca e la tecnologia del Parlamento europeo nella quale si "chiede
alla Commissione (ambiente, sanita' pubblica e tutela dei consumatori) di presentare
un progetto di modifica della direttiva 92/75/CEE: si chiede letichettatura
e informazioni uniformi sugli elettrodomestici in modo da prevedere lobbligo
di informare il consumatore sui campi generati dagli apparecchi elettrodomestici
in funzione della distanza e del tipo di utilizzazione".
Rapporto Istituto Superiore Sanita' ISTISAN 98/31
Ispels "Documento Congiunto Ispels-Iss", Roma, all. Prot. 2488 del
3/3/1998. In questo documento lIstituto Superiore di Sanita' (prof. Pietro
Comba) e lIstituto per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPELS)
fanno riferimento allesigenza di adottare misure precauzionali per prevenire
il rischio di tumori nellinfanzia indicando il limite da 0,1 a 0.5 microTesla
come valore di induzione magnetica "al di sopra del quale, secondo la maggior
parte degli studi epidemiologici, e' rilevabile un rischio relativo di aumento
dei casi di leucemia infantile superiore allunita'".
Leggi nazionali
* R.D. 1775, 11.12.1933 Parzialmente abrogato dalla legge n. 9 del 9.9.91,
articolo 1, ultimo comma
* D.P.R. n. 616 del 4.97.1977, "Competenze dello Stato", articoli
81, 87 e 88
* Legge n. 833 del 23.12.1978, "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale",
articolo 4 Fondamento generale della disciplina giuridica vigente in
materia di inquinamento elettromagnetico
* Legge n. 339 del 28.06.1986, "Nuove norme per la disciplina della costruzione
e dellesercizio di linee elettriche esterne", (per le infrazioni
richiama labrogato R.D. n. 1775/1933 articolo 219 e ss.)
* Legge n. 349 del 08.07.1986, "Istituzione del Ministero dellAmbiente
e norme in materia di danno ambientale) articolo 2, comma 14; articolo
6, comma 2 e 9
* Decreto Interministeriale 16.01.1991 (legittimato dallarticolo 2 della
Legge 339/86)
* Legge n. 9 del 9.01.1991 (legittima il successivo D.P.R. 27/4/1992)
articoli 2, 21, 22
* Decreto Interministeriale 16.01.1991, "Aggiornamento delle norme tecniche
per la disciplina della costruzione e dellesercizio di linee elettriche
aeree esterne" (legittimato dalla legge n. 339/86 e dal D.M. 21/3/1988).
E la prima norma italiana con cui si tiene conto dei "possibili effetti
sulla salute derivanti dai campi elettromagnetici prodotti da linee elettriche
aeree".
* D.P.C.M. 23.04.1992, "Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico
e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti
abitativi e nellambiente esterno".
* D.P.R. 27.04.1992, "Regolamentazione delle pronunce di compatibilita'
ambientale e norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale
e la formulazione del giudizio di compatibilita' di cui allart. 6 della
legge 8/7/1986 n. 349, per gli elettrodotti aerei esterni"
* D.P.C.M. 28.09.1995, "Norme procedurali di attuazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 relativamente agli elettrodotti".
Larticolo 4 stabilisce che i progetti di risanamento devono essere presentati
entro ottobre 1996 anziche' entro novembre 1994 (come stabilito del D.P.R. 27/4/92)
e il completamento delle azioni di risanamento e' fissato al 31/12/2004 (termine
prorogato).
Leggi regionali per le basse frequenze
* L.R. Veneto n. 27 del 30.061993, "Prevenzione dei danni alla salute derivanti
dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti" . Fissa parametri
500 volte piu' restrittivi della normativa nazionale. Le nuove edificazioni
residenziali non possono distare meno di 150 metri dagli elettrodotti da 380
Volt. La data di entrata in vigore della legge, piu' volte rinviata, e' il 1
gennaio 2000.
* L.R. Basilicata n. 46 del 19.12.1994 (V.I.A. per elettrodotti fino a 150 KV)
* L.R. Emilia Romagna n. 10 del 22.2.1993
Giurisprudenza per basse frequenze
* 8.11.1986 - Ordinanza Pretore di Pietrasanta (diritto alla salute): il Pretore,
nonostante lambigua conclusione contenuta nella perizia redatta dal CTU,
confermava lordine gia' impartito allEnel di non attivare lelettrodotto
fino alla sentenza definitiva sulla base del principio secondo il quale "la
semplice possibilita' di pericolo per la salute anche non immediato impone comunque
ladozione di misure idonee ad evitare rischi".
* 4.10.95-29.03.1996-sentenza n. 2959, Corte di Cassazione (I sez. Civile)
risarcimento del danno, bellezza ambientale, diritto soggettivo del proprietario
del bene alla fruizione dellambiente Petroni c/Enel. La sentenza
stabilisce che "chi fruisce in modo esclusivo come il proprietario o il
titolare di altro diritto reale, di un bene indiscibilmente legato alle condizioni
ambientali, vanta un diritto soggettivo alla conservazione di tale ambiente
e il relativo deturpamento, a seguito di imposizione coattiva di elettrodotto,
va pure indennizzato.
* Corte di Cassazione I sez. Civile, sentenza n. 01811, 20.02.1991
Enel c/ Del Ponte (risarcimento del danno, realizzazione di un impianto di elettrodotto
in carenza di autorizzazione autorita' competente, di dichiarazione di pubblica
autorita', di valido asservimento).
* Corte dei Conti, sez. contr. 29.12.1994, 152/1994 (illegittimita' di un regolamento
governativo emesso ai sensi dellarticolo 21, L. n. 537/93 a fini della
semplificazione della procedura per la concessione di costruzione di elettrodotti)
* Pretore P.Avigliana, 10.05.1988 (procedimento di urgenza a tutela della
salute per lo spostamento di alcuni tralicci in aree non esposte a problemi
di impatto ambientale)
* TAR Lombardia Milano sez.02, sentenza n. 00613, 08.10.1992 SIP
c/ Comune di Melzo (concessione edilizia) Rivista Giuridica delledilizia,
1993, I, 371
* Corte di Cassazione I Sez., sentenza n. 943 del 17.02.1986 Gianni
c/A.C.E.A. (servitu', elettrodotto, proprietario del fondo servente, diritto
allindennizzo, determinazione)
* Corte di Cassazione II Sez., sentenza n. 4339 del 27.06.1988
A.C.E.A. c/ Soc. Simpaty 82 (servitu', elettrodotto, costituzione coattiva,
rimozione o diversa collocazione delle condutture)
* Corte di Cassazione I Sez., sentenza n. 6954 del 20.12.1988 . ENEL
c/ Gaudio ed altro (espropriazione per pubblica utilita', occupazione temporanea
e durgenza, servitu' di elettrodotto, irreversibile utilizzazione del
fondo, mancata autorizzazione Enel, costituzione coattiva della sevitu', diritto
alla riduzione in pristino od al risarcimento danni, illegittima occupazione
del fondo)
* Corte di Cassazione, III Sez., sentenza n. 2584 del 29.05.1989 ENEL
c/ Scrillino ed altri (danni, attivita' pericolosa, conduttura aerea di energia
elettrica, misure di salvaguardia ex DPR n. 1062 del 1968, irrilevanza da parte
dellEnel)
* Tribunale di Padova III Sez. Civile Ordinanza n. 22/99 cron., 27-29
febbraio 1999. ENEL c/ Gonzato ed altri. Il giudice istruttore di Padova, Rasi
Caldogno, ha ordinato, in via cautelativa, allEnel di abbassare il flusso
di corrente elettrica in un tratto di elettrodotto da 132 mila Volt mantenendo
un flusso di 100 Ampere su cavi che ne possono trasportare fino a 900. Lo stesso
giudice, sulla base di una perizia di un collegio di esperti, ha fissato in
0,2 micro Tesla il valore limite di esposizione per evitare linsorgenza
di tumori e da questo limite e' stato ricavato il flusso di 100 Ampere.
* Pretura di Rimini 14 maggio 1999 Alcuni cittadini contro lEnel
per il nuovo elettrodotto Forli'-Fano di 380mila Volt.
Il processo, iniziato nel 1990, si e' concluso con la condanna del dirigente
che ha progettato e costruito lelettrodotto e soprattutto con lobbligo
di ripristinare la situazione qual era, cioe' di spostare i tralicci "entro
un mese di tempo" trascorso il quale il Pretore ordina la "disattivazione
di corrente" nel tratto di linea elettrica che passa accanto alle abitazioni
dei cittadini denuncianti. La documentazione scientifica prodotta dal pubblico
ministero ha convinto il giudice che e' correttamente ipotizzabile il nesso
di causalita' tra i campi elettromagnetici e i disturbi come quelli accusati
dai querelanti (cefalee, vertigini, insonnia vengono considerate vere e proprie
malattie e lesioni).
* TAR Veneto, sez. II, Ric. n. 1734/99, Ord. n. 927/99 (genitori dei bambini
di una scuola elementare e CO.NA.CEM contro comune di Mirano (VE), Ministero
Pubblica Istruzione, Ministero Ambiente e ARPAV del Veneto.
Il TAR ha annullato la delibera del comune di Mirano, che intendeva "trasferire
le scuole elementari in un nuovo edificio a ridosso dellelettrodotto a
132 Kv." ed ha accolto la domanda di sospensione sulle seguenti considerzioni:
"il Collegio condivide lassunto di parte secondo cui lo stato delle
conoscenze scientifiche porta alla necessita', quanto al problema della pericolosita'
dellesposizione a campi magnetici relativamente allinsorgere di
tumori, di dare il massimo grado di priorita' a tutti gli interventi di
prevenzione indirizzati agli spazi destinati allinfanzia, quali scuole,
asili nido e parchi gioco come si esprime il rapporto ISTISAN 98/31 dellIstituto
Superiore di Sanita';
che il fatto che non ricorre nella fattispecie alcuna lesione del D.P.C.M. 23.41992
non e' sufficiente ad escludere la pericolosita' dellesposizione ai campi
elettromagnetici di coloro che soggiornano nella scuola elementare de qua, posto
che, come evidenziato anche dalla Direzione Generale per la prevenzione della
Regione Veneto con nota 23.6.1999 n. 9775, i limiti di esposizione ai campi
elettromagnetici generati dagli elettrodotti di cui al D.P.C.M. 23.4.1992 non
tengono conto degli effetti a lungo termine;
che i valori di induzione magnetica indotti dallelettrodotto de quo superano
ancora quello di 0,2 microtesla fissato dalla legge regionale 1 settembre 1993
n. 43 che entrera' in vigore l1 gennaio 2000 secondo quanto disposto dalla
legge regionale 30 gennaio 1997 n. 5."
* A seguito di tale ordinanza il 3 agosto 1999, il Presidente della Commissione
Interministeriale per la valutazione dei progetti di risanamento dallinquinamento
elettromagnetico (di cui allart. 7 del DPCM del 23 aprile 1992) ha inviato
una nota alla Societa' esercente le linee elettriche ad alta tensione nella
quale si richiedono con la "massima urgenza, i progetti di risanamento
delle tratte di elettrodotti situate in prossimita' di spazi dedicati allinfanzia
finalizzati al raggiungimento di valori di induzione magnetica non superiori
a 0,2 microTesla; tali progetti dovranno riguardare anche le tratte eventualmente
gia' risanate ai sensi dellart. 4 del DPCM del 23 aprile 1992.
Nello stesso tempo, le regioni sono invitate a censire, e a comunicare a questo
Servizio, le tratte interessate nei territori di competenza."
Alte frequenze:
* Legge n. 249 del 31.07.1997, "Istituzione dellAutorita' per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo",
articolo 1, comma 15.
* Decreto Interministeriale 10.09.1998, n. 381, "Regolamento recante norme
per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute
umana". Il decreto e' entrato in vigore il 2 gennaio 1999 ed e' legittimato
dalla legge Maccanico sullassegnazione delle radiofrequenze. Definisce
i limiti per le alte frequenze da 100 kHz a 300 GHz. Leventuale risanamento
(spostamento dellimpianto, modifica dellantenna, riduzione della
potenza emessa) sono a carico del proprietario dellimpianto trasmettitore.
I limiti sono 20 volt/metro (1W/mq) per situazioni che comportino esposizioni
per non piu' di 4 ore al giorno e 6 volt/metro (0,1W/mq) nelle altre, cioe'
nei luoghi di abitazione, lavoro, scuole ed ospedali.
* Delibera dellAutorita' Garante per le telecomunicazioni n. 68/98, "Piano
nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva".
* Legge n. 122 del 30 aprile 1998, "Differimento dei termini previsti dalla
legge 31 luglio 1997 n. 249". Larticolo 1 prevede ulteriori disposizioni
sul piano nazionale delle frequenze.
* Legge n. 78 del 29.03.1999. Larticolo 1 prevede un differimento dei
termini.
Leggi regionali per le alte frequenze
* L.R. Piemonte n. 6 del 23.01.1989, "Nuova disciplina in materia di Teleradiocomunicazioni"
Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 173-27990 del 11.04.1989
* L.R. Lazio n. 56 del 11.09.1989, "Piano regionale degli insediamenti
radiotelevisivi"
* L.R. Abruzzo n. 20 del 4.06.1991, "Normativa regionale in materia di
prevenzione dellinquinamento da onde elettromagnetiche"
* L.R. Veneto n. 29 del 9.07.1993 "Tutela igienico sanitaria della popolazione
dalla esposizione a radiazioni ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni"
In attuazione del D.I. 10.9.1998, n. 381
* Delibera di giunta n.5187 del Comune di Roma, 29.12.1998, "Modifiche
alla procedura per il rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni edilizie
relative allinstallazione degli impianti per la rete di telefonia cellulare
GSM e similari".
* Regione Veneto, delibera di giunta n. 5268 del 29 dicembre 1998. Recepimento
decreto ministeriale n. 381 del 10.9.1998, avente per oggetto "Regolamento
recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili
con la salute umana".
* Regione Lombardia, 2.06.1999, "Disciplina della protezione della popolazione
e dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici, a radiofrequenze e microonde".
La legge stabilisce limiti di emissione elettromagnetica allinterno degli
edifici (4V/m) e ripetitori radio tv dovranno lasciare le zone residenziali
per venir trasferiti in quelle agricole o industriali. Un limite per la distanza
da scuole, asili e ospedali e' posto a 150 metri, ma si tratta di fatto di un
invito ai Comuni e non di una norma restrittiva. Saranno i Comuni a dover vigilare
sull' applicazione del provvedimento regionale, obbligando le societa' gestrici
degli impianti 'fuorilegge' ad adeguarli o a spostarli entro tre mesi. Al momento
i controlli sulle antenne saranno svolti dalle Aziende Sanitarie Locali. Manca
un censimento degli impianti esistenti e un quadro su quanti non rispettano
i nuovi limiti. E stata bocciata dal Governo perche' introduce norme piu'
severe di quelle nazionali
* Regione Marche, 2 giugno 1999 L'installazione e la modifica degli impianti
di radiocomunicazione e' autorizzata dai Comuni (mediante rilascio della concessione
edilizia), previo parere del Servizio di igiene e sanita' pubblica per gli aspetti
sanitari ed eventuale parere del Servizio multizonale di sanita' per quanto
attiene alle misure del campo elettrico e di quello magnetico. Tale decisione
e' di natura transitoria, in attesa dell'avvio dell'Arpam, l'Agenzia regionale
per l'ambiente, e dell'adozione del regolamento (previsto dal DM 381/98) con
la definitiva attribuzione delle funzioni amministrative, testo che sara' elaborato
da un gruppo di lavoro entro 90 giorni dalla sua prima convocazione. La deliberazione
della giunta regionale stabilisce inoltre che i Comuni provvedano a fissare
i tempi e le modalita' per l'esecuzione di eventuali interventi di bonifica
su segnalazione, e dietro pareri, del Servizio di igiene e sanita' pubblica
e del Servizio multizonale
* Regione Liguria, 12 marzo 1999 La giunta regionale ha approvato i contenuti
del disegno di legge che dovra' essere approvato.
* Regione Molise, 6 luglio 1999 E stato licenziato dalla terza
commissione consigliare uno schema che passera' allassemblea regionale
per il varo definitivo
Giurisprudenza per alte frequenze
* Consiglio di Stato, sez. V, 18.03.1991, 280/1991 (impianto radiotrasmittente
e' soggetto a concessione edilizia)
* Consiglio di Stato, sez. V, 15.12.1986, 642/1986 (legittimita' ordine di demolizione
di antenne trasmittenti per difetto di concessione di costruzione)
* TAR Emilia Romagna, sez. I [ord, 16.10.1992, 704 (sussistenza delle condizioni,
anche in presenza di forte abbassamento dellinquinamento elettromagnetico,
per valutare linteresse pubblico alla tutela del diritto alla salute in
comparazione a quello imprenditoriale).
* Pretura di Venezia, Ufficio del GIP, Decreto del 1 marzo 1997, n. 791 (Getto
pericoloso di cose, impianto di radiotrasmissione, campi elettromagnetici, artt.
674 e 675 c.p.)
* TAR Lazio, sez. I, 18.12.1996 (sospende postazione radio-base)
* TAR Lombardia, 7.04.1997, n. 430 concessione edilizia per antenna ricetrasmittente
* Corte di Cassazione, sez. III, Sent. 14 maggio 1998, n. 1117 (rimangono escluse
dalla depenalizzazione le violazioni relative agli impianti radioelettrici soggetti
a concessione, quali quelli costituiti da un impianto fisso avente funzione
di ponte di trasferimento del segnale o di collegamento di telecomunicazione).
* Tribunale Civile di Monza Giudice Piero Calabro' marzo 1999
(antenna telefonia cellulare solo con assenso di tutti i condomini in
riferimento della sentenza della Corte di Cassazione n. 3865, del 30 marzo 1996
relativa alle servitu' prediali)
* TAR Lazio, Sez. II, Ord. 21 aprile 1999, n. 1190- (Concessioni ed autorizzazioni
Impianti di telefonia cellulare - Delibera della Giunta comunale n. 5187
del 29.12.98 Intervenuti Codacons e WWF Fissazione distanza di
sicurezza). Il Collegio ha accolto le eccezioni formulate dal Comune di Roma,
Codacons e WWF. Il Comune di Roma e' riuscito ad impedire che venisse sospesa
lesecuzione di un provvedimento volto a tutelare le fasce piu' deboli
della cittadinanza.
Lantenna dei telefoni sul tetto solo se tutti i condomini sono daccordo
* Monza (Milano) 9 marzo 1999 -Linstallazione di una antenna sul tetto
per la ricezione del segnale dei telefoni cellulari, puo' avvenire solo se tutti
i condomini sono daccordo. Questo e' quanto ha stabilito il giudice del
Tribunale civile di Monza, Piero Calabro', nella causa intentata da due inquilini
contro il loro condominio in Via Tevere, 31 a Sesto S. Giovanni.
I due condomini chiedevano che fosse dichiarata nulla la delibera, approvata
dallassemblea a maggioranza semplice il 30 marzo 1998, con cui era stata
decisa la locazione alla "Ericsson Telecomunicazioni" del tetto delledificio
per linstallazione di una stazione radio, con un contratto rinnovabile
di nove anni e un compenso di 20 milioni di lire. Il giudice ha dichiarato illegittima
la delibera impugnata.
"La richiesta di una maggioranza quantomeno qualificata ha motivato
il giudice appare ineludibile, atteso lindubbio carattere innovativo
di tale opera sulla cosa comune. E nota ed evidenziata dalla stessa giurisprudenza
la profonda incertezza, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, che
circonda la materia delle conseguenze sulla salute dei cittadini derivanti da
vicinanza a stazioni radio a onde o campi elettromagnetici".
La delibera non ha tenuto in alcun conto, inoltre, anche solo al fine di escluderle,
le esigenze di tutela della salute e non ha fornito informazioni sulle caratteristiche
dellimpianto e la misura della sua possibile nocivita'"."
La Federconsumatori denuncia TIM per pubblicita' ingannevole sugli effetti delle
onde elettromagnetiche. LAntitrust avvia il procedimento
* 17 settembre 1999 Su denuncia della Federconsumatori lAutorita'
Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento sulla pubblicita'
di TIM relativamente agli effetti dellelettromagnetismo.
La Federconsumatori ha chiesto allAutorita' di verificare lingannevolezza
del messaggio pubblicitario della TIM, contenuto in due opuscoli di ampia diffusione,
secondo la quale "tutti gli scienziati del Mondo sono concordi nel ritenere
che le onde, anche quelle emesse dagli impianti radiomobili non producono effetti
dannosi per la salute".
LAutorita' ha chiesto alla TIM di fornire entro 20 giorni:
i testi completi delle fonti scientifiche alle quali si e' attinto per la predisposizione
dei due opuscoli denunciati, con particolare riferimento alle citazioni riguardanti
lOrganizzazione Mondiale della Sanita' e allIstituto Superiore di
Sanita' ed allUniversita' di Roma ogni utile informazione su:
* "i risultati e le evidenze unanimamente condivisi dalla comunita' scientifica
circa gli effetti sullorganismo umano prodotti dallesposizione (anche
di tipo prolungato e reiterato) ai campi elettromagnetici generati da apparecchi
ed impianti di telefonia mobile;
* lesistenza di eventuali studi gia' realizzati, nonche' di verifiche
ed approfondimenti in corso dai quali si potrebbe evincere lopportunita'
di adottare cautele e raccomandazioni circa luso prolungato degli apparecchi
radiomobili soprattutto in determinate circostanze e per determinate categorie
di persone (bambini, donne in gravidanza, portatori di determinate patologie,
utilizzatori di strumenti elettromedicali, ecc.);
* i problemi di interferenza elettromagnetica degli apparecchi di telefonia
mobile con strumentazioni e dispositivi elettronici: peacemaker, apparecchi
acustici, apparecchi elettromedicali, apparecchi di navigazione, ecc.;
* le informazioni disponibili su eventuali casi di particolari intolleranze
e reazioni soggettive derivanti dallesposizione ai campi elettromagnetici
generati dagli apparecchi e dagli impianti di telefonia radiomobile."
La tutela amministrativa e penale
Nonostante la frammentaria legislazione, lassenza di sanzioni adeguate
ed i tempi di attuazione delle disposizioni vigenti, esistono strumenti per
consentire di "reprimere" o comunque limitare i rischi conseguenti
allesposizione da campi elettromagnetici.
Per gli elettrodotti spesso si e' fatto ricorso alla giustizia civile instaurando
procedimenti ai sensi dellart. 700 c.p.c (provvedimenti durgenza)
al fine di tutelare in via durgenza il diritto alla salute dei residenti
in prossimita' di linee elettriche in fase di realizzazione (ordinanza Pretura
di Pietrasanta, ord. 8/11/1986).
Le sanzioni amministrative purtroppo sono spesso di lieve entita' e, il piu'
delle volte, devono essere applicate proprio da quelle amministrazioni che maggiormente
si segnalano per linerzia dei controlli.
In applicazione della normativa statale o, se esistente regionale, la pubblica
amministrazione puo' adottare provvedimenti finalizzati a tutelare, anche indirettamente,
la salute dei cittadini. Nel caso in cui venisse accertata la violazione del
disposto dellordinanza, e' prevista la sanzione penale dellart.
650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dellAutorita', in conseguenza
di ordinanze sindacali); mentre gli articoli 323 (abuso dufficio) o 328
(omissione atti dufficio) c.p. possono rappresentare una valida difesa
dellintegrita' fisica dei cittadini nei confronti dei pubblici amministratori
quando, nonostante sia accertata una situazione di pericolo, venga omessa ladozione
di adeguati provvedimenti.
A livello comunale, il sindaco che ha le competenze di ufficiale sanitario,
puo' intervenire adottando provvedimenti finalizzati a tutelare, anche se indirettamente,
la salute dei cittadini.
Esempio: il Sindaco del Comune di Baone (Padova), preso atto dei rilevamenti
effettuati dalla ULS competente e considerato il pericolo dei campi generati
dagli impianti ricetrasmittenti situati sul Monte Cero, ha emesso una ordinanza
(ordinanza n. 85 del 5/10/1990) con la quale si inibiva laccesso e la
sosta, in una area delimitata da opportuni segnali e transenne, in prossimita'
degli impianti pericolosi.
Riguardo il ricorso alla sanzione penale, ce' da sottolineare che non
risolve il problema a monte. Il giudice penale interviene quando il reato e'
gia' stato consumato, quando cioe' i danni hanno gia' prodotto i loro effetti:
infatti, si perseguono condotte che hanno gia' determinato effetti dannosi.
In sintesi, il problema e' che fino a quando gli effetti dannosi non si sono
prodotti non si possono perseguire penalmente condotte in contrasto con le normative.
Per cio' che riguarda le conseguenze sulla salute derivanti dallesposizione
ai campi elettromagnetici si puo' ipotizzare il reato previsto dallarticolo
590 c.p. (lesioni personali colpose), nel caso vengano riportate lesioni, o
larticolo 589 c.p. (omicidio colposo) nel caso di decesso.
In questi casi le difficolta' risiedono nellindividuare il nesso di causalita'
tra lesposizione ai CEM e la lesione o il decesso. Il P. M, nel caso di
lesione, e il G.I.P., nel caso di decesso, ricorreranno per questo a consulenza
tecnica o perizia medica.
I periti nominati, in sede di incidente probatorio, nellambito di un procedimento
penale promosso dalla Procura Circondariale di Rimini, hanno ritenuto che lattuale
stato delle conoscenze in materia renda possibile lesatta individuazione
dellesposizione a campi elettromagnetici come causa dellevento lesivo,
evidenziando la dipendenza delle patologie lamentate dai querelanti dallesposizione
alle onde elettromagnetiche generate da un elettrodotto. Il procedimento si
e' concluso con il rinvio a giudizio di alcune persone per il reato di lesioni
colpose.
Per le lesioni colpose, la concreta perseguibilita' del reato e' limitata dai
termini imposti dal codice per la presentazione delle querela.
Il Sost. Procuratore della Repubblica della Pretura Circondariale di Venezia,
Luca Ramacci, sostiene che possono essere utilizzabili per reprimere condotte
illecite, prima del verificarsi di danni irreparabili, anche gli articoli 674
(getto pericoloso di cose) e 675 c.p. (collocamento pericoloso di cose).
Tali articoli riguardano le contravvenzioni concernenti lincolumita' pubblica
in generale e, in particolare, lincolumita' delle persone nei luoghi di
pubblico transito o nelle abitazioni.
Larticolo 674 punisce "chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico
transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere
o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge,
provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti".
La Corte di Cassazione ha inoltre inserito anche gli odori molesti tra le emissioni
vietate (Cass. Sez. III, 21/12/94, Rinaldi).
Larticolo 675 punisce "chiunque, senza le debite cautele, pone o
sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito ma di comune o
di altrui uso, possono offendere o imbrattare o molestare persone".
Il concetto di getto e' molto ampio e non prevede le modalita' con le quali
e' effettuato e in particolare non viene fornita nessuna indicazione sui principi
fisici che regolano il getto, ne' sulla traiettoria che la cosa gettata deve
compiere. La Cassazione (Cass. Sez. I, 11/4/1995, Tinarelli) ha affermato che
il "concetto di gettare o versare di cui allarticolo 674 c.p. va
interpretato estensivamente fino a comprendere la diffusione".
Considerando i risultati delle ricerche e linterpretazione fornita dalla
giurisprudenza si puo' ipotizzare la capacita' offensiva ("offendere"
e "molestare") che larticolo 674 e la Cassazione (Cass. Sez:
I, 4/11/1986, Di Leo, in Riv. Pen. 1987, pag. 437) definisce "molestia"
ogni fatto "idoneo a recare disagio, fastidio o disturbo, ovvero a turbare
il modo di vivere quotidiano". Si puo' quindi ritenere che lemissione
di campi elettromagnetici possa rientrare nella previsione dellart. 674
c.p. anche nel caso in cui le conseguenze dellesposizione, cosi' come descritte
negli studi scientifici, siano confinate nel piu' ristretto campo delle molestie.
Ce' inoltre da aggiungere che, per la loro stessa natura e per le modalita'
della loro collocazione, gli impianti che generano emissioni elettromagnetiche
insistono su luoghi di pubblico transito (strade, vie di comunicazione), e su
luoghi privati ma di comune o altrui uso (condomini, edifici pubblici).
Problemi interpretativi, determinati dalla scarsezza di precedenti giurisprudenziali,
riguardano anche lart. 675.cp.
Secondo il Sost. Procuratore Luca Ramacci, le definizioni contenute nellart.
675, alla luce di quanto osservato in dottrina rispetto alle definizioni di
"porre" e "sospendere" (G. Sabatini, op. cit.) sono compatibili
in riferimento ai campi elettromagnetici: le emissioni vengono di regola generate
da apparati collocati in posizione dominate rispetto ai luoghi irradiati (Cass.
17/1/1957 Ali', in Giust. Pen., II, pag. 899).
Anche per la corretta interpretazione del termine "cadere", da due
decisioni della Suprema Corte (Cass. Sez. I, 8/2/89, Manzi, in Riv. Pen. 1989,
pag. 932) e' possibile interpretare il termine in senso ampio.
In una sentenza del 1995 la Corte (Cass. Sez: I, 21/12/1995, Casarin
fuoriuscita in sede stradale di un prodotto liquido trasportato su un trattore)
ha precisato che per la configurabilita' del reato di cui allart. 674
e' necessaria una condotta attiva, mentre lomesso apprestamento di mezzi
idonei a prevenire levento, rende possibile il ricorso allarticolo
675.
La possibilita' di ricorrere, inoltre, al sequestro degli impianti pericolosi
puo' essere un ottimo deterrente se applicato in modo oculato: la Corte di Cassazione
riconosce infatti la possibilita' di sottoporre a sequestro preventivo a condizioni
o termini particolari (Cass. Sez. I, 29/9/1994, Berton). Gli impianti che generano
emissioni dannose, come elettrodotti o impianti radiotrasmittenti, sono destinati
ad un pubblico servizio: per tale motivo e' opportuno utilizzare accorgimenti
e condizioni particolari che permettano la salvaguardia delle esigenze di tutela
della salute pubblica e la continuita' di un servizio pubblico.
Il ruolo del Comune
Una azione per ottenere qualche risultato e' chiedere lintervento del
Comune: Per fare cosa? Ecco qui un esempio di documento da far votare al Consiglio
Comunale
Consiglio Comunale di Roma, 16/3/99 - Ordine del giorno (presentato dal Gruppo
dei Verdi ed approvato)
Il Consiglio Comunale, considerato
* che gli apparati di trasmissione cellulare sono composti non solo dallantenna
ma anche da una centrale operativa di comando e gestione e da un sistema di
alimentazione e stabilizzazione della corrente elettrica delle parti primarie
e secondarie;
* che pertanto, per le loro specifiche caratteristiche, tali apparati si configurano
come "impianti tecnologici industriali" necessitando conseguentemente
di apposite concessioni edilizie e di preventivo accertamento delle misure di
sicurezza e prevenzione nonche' di impatto ambientale e paesaggistico;
* che lart. 32 della Costituzione tutela la salute sia come diritto fondamentale
dellindividuo, che come interesse della collettivita'; che lart.
1 della Carta costituiva dellorganizzazione Mondiale della Sanita' (Oms)
definisce la salute non soltanto assenza di malattia, ma uno stato di benessere
fisico, mentale e sociale dellindividuo;
* che il diritto alla salute e' inviolabile e comunque prioritario rispetto
alla soddisfazione di qualsiasi altro interesse, sia esso pubblico o privato,
e che pertanto un pericolo originato da impianti tecnologici non puo' essere
genericamente considerato come un rischio socialmente e storicamente accettabile;
* che lattuale sistemazione di alcuni impianti evidenzia una possibile
situazione di rischio a carico di chi e' passivamente sottoposto a emissioni
da campi elettromagnetici, da eliminare proprio per il rispetto dovuto alle
norme richiamate;
* che il decreto interministeriale n. 381 del 10/9/1998, ha fissato, con effetto
1/1/1999, in 6 V/m il limite espositivo massimo per esposizioni superiori alle
quattro ore, raccomandando il perseguimento di "obiettivi di qualita'"
che abbassino ulteriormente tale limite e stabilendo inoltre che la realizzazione
degli impianti "deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetici
piu' bassi possibile, compatibilmente con la qualita' del servizio, al fine
di minimizzare lesposizione della popolazione";
* che il documento congiunto dellIstituto superiore per la prevenzione
e sicurezza del lavoro (Ispels) e dellIstituto superiore di sanita' (Iss),
sulle problematiche della protezione dei lavoratori e della popolazione dallesposizione
a campi elettrici e magnetici e ai campi elettromagnetici a frequenze comprese
tra 0 Hz e 300 GHz, stabilisce che "la riduzione delle esposizioni puo'
essere attuata con modalita' piu' restrittive in particolari situazioni (ad
esempio nel caso di esposizione negli spazi destinati allinfanzia e nelle
strutture sanitarie)
* che il gia' citato documento congiunto Ispels-Iss suggerisce: "per la
protezione dagli effetti a lungo termine delle radiofrequenze e microonde, si
ritiene quale obiettivo di qualita' tecnologicamente ed economicamente raggiungibile
il conseguimento dei seguenti valori indice: 0,025 W/mq per la densita' di potenza,
3 V/m per il campo elettrico, 0,008 A/m per il campo magnetico per esposizioni
croniche delle popolazione in presenza di radiofrequenze modulate in ampiezza";
Preso atto
che e' tecnologicamente possibile unificare gli impianti senza alterare la pluralita'
dei sistemi di gestione di telefonia cellulare;
il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta
* ad assumere come propri gli indici di tutela allesposizione cronica
indicati nel documento congiunto Ispels-Iss (0,025 W/mq, 3 V/m, 0,008 A/m),
applicandoli nella vigente normativa concessoria, e riesaminare con rigore e
sollecitudine la compatibilita' degli impianti esistenti alla luce delle misure
di cautela previste dalla nuova normativa;
* a rilasciare concessioni per gli impianti gia' esistenti attraverso il sistema
dei "roaming". Tale regola viene meno nel caso in cui il richiedente
presenti domanda per installazione di piccoli impianti a microcelle non superiori
ai 5 watt;
* a rilasciare, per il centro storico, concessioni solo per linstallazione
di microcelle;
* ad estendere il limite di distanza degli ospedali, scuole, asili nido, case
di cura e di riposo da 50 a 100 metri. In ogni caso, non potra' essere rilasciata
alcuna concessione per linstallazione di apparati telefonici pubblici
e privati senza voto conforme dellassemblea dei condomini estesa ai conduttori
nelle forme previste dalla legge 27 luglio 78 n. 392, art. 10 e dalle
norme del codice civile.
Il Consiglio Comunale impegna infine il Sindaco e la Giunte a redigere, entro
tre mesi, la mappa degli impianti in cui siano evidenziate le aree urbane particolarmente
critiche, sulle quali effettuare interventi di bonifica dallinquinamento
elettromagnetico e di razionalizzazione per limitare le esposizioni dei cittadini,
fino a predisporre eventuali trasferimenti di impianti e comunque a dare immediata
esecuzione a ordinanze di abbattimento gia' emanate;
* a compiere tutti gli interventi necessari, in particolare presso la Regione
Lazio, per la tempestiva attuazione delle disposizioni del decreto interministeriale
citato, affinche' vengano determinate le misure piu' cautelative consentite,
in termini di "obiettivi di qualita'";
* a costituire in tempi brevi, come previsto dalla citata delibera della Giunta
Comunale, un Forum dove sia prevista anche la partecipazione di rappresentanti
dei cittadini interessati alla installazione di impianti elettromagnetici.
Consiglio Provinciale di Bolzano 29 giugno 1999- Mozione per listituzione
di un catasto relativo alla contaminazione elettromagnetica dellambiente
(presentata dal Gruppo Verde)
Dal 2 gennaio 1999 e' entrato in vigore il Decreto 10 settembre 1998, n. 381,
che per le radiazioni elettromagnetiche in alta frequenza fissa dei valori limite
per le zone abitate, prevedendo interventi correttivi in caso di superamento
di tali valori; interventi che dovranno essere attuati seguendo le modalita'
che le singole Regioni sono demandate a prescrivere.
Ulteriori misure che si vogliono adottare nellambito di una politica di
regolamentazione della materia anche in ambito provinciale necessitano
pero' di una esatta conoscenza della concreta situazione esistente sul territorio.
A tale scopo vanno rilevate in tutte le zone abitate le esatte localizzazioni
ed entita' delle emissioni elettriche e magnetiche e le relative fonti, sia
per quanto riguarda la bassa frequenza che nel campo dellalta frequenza.
Questo "catasto" della contaminazione elettromagnetica rappresenta
la prerogativa indispensabile per un esame sistematico degli effetti causati
sulla salute dal fenomeno del cosiddetto elettrosmog e per permettere allistanza
politica lavvio di interventi mirati. Questo catasto permette inoltre
di agevolare il controllo in merito allosservanza delle disposizioni di
Legge.
Si ricorda che la proposta di Legge per un provvedimento quadro, presentata
dal Governo, prevede listituzione di catasti regionali delle fonti di
inquinamento elettromagnetico (vedi Art. 4)
Sulla base di tali considerazioni
Il Consiglio Provinciale incarica la Giunta
Di disporre un rilevamento analitico sul territorio provinciale di tutti i campi
elettrici e magnetici e della loro intensita', nellambito dellalta
frequenza (causati ad esempio da stazioni radio, televisive e di telefonia mobile)
e nellambito della bassa frequenza (ad esempio linee di alta tensione,
linee elettriche a servizio della ferrovia, stazioni di trasformazione).
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Comitati e Associazioni
possono garantire assistenza legale e tecnica ai cittadini e rappresentare le
loro ragioni dinanzi ad autorita', enti pubblici ed altri interlocutori.
CO.NA.CEM Coordinamento Nazionale dei Comitati per la tutela dai campi
elettromagnetici Riese Pio X (TV) tel/fax 0423.483979.
CODACONS Via Otranto, 18 - 00192 Roma
tel. 06.3724971, fax 06.3724973
SAMBA Via Appia Nuova 357 - Roma
tel. 06.78348282, fax 06.78348283
Greenpeace Via Manlio Gelsomini, 27 - 00153 Roma
tel. 06.5729991, fax 06.5783531
WWF Italia Via Garigliano, 57 - Roma
tel. 06.844971, fax 06.8554410
Legambiente Via Salaria, 403 - Roma
tel. 06.862681, fax 06.86218474
A.L.C.E. (Associazioni in lotta contro lelettrosmog) sede operativa c/o
Greenpeace
Tel. 06.57299902, fax 06.5783531
Verdi Ambiente e Societa' Corso V. Emanuele II, 251-00186 Roma tel/fax
06.68300858
Italia Nostra- V. Nicolo' Porpora, 22-00198 Roma
tel.068542650 - fax 06.8844634
Federconsumatori Via Sebastiano Veniero, 8 - 00192 Roma tel. 06.39736084-76
fax 06.39736105
Eco-Istituto del Veneto "Alex Langer"
Viale Venezia, 7 - 30171 Venezia-Mestre - tel-fax 041.935666
Siti internet
www.regione.veneto.it
Regione Veneto
www.provincia.tn.it
Provincia autonoma di Trento
www.snc.miniambiente.it
Ministero Ambiente
www.parlamento.it Parlamento
www.camera.it Camera dei Deputati
www.senato.it Senato
www.iss.it Istituto Superiore
di Sanita'
www.enea.it Enea
www.giustizia.it/cassazione
Corte Suprema di Cassazione
www.sanita.it Ministero Sanita'
www.ecoistituto.veneto.it
Eco-Istituto del Veneto
www.niehs.nih.gov/emfrapid/home.htm
National Institute of Environmental Health Science (NIEHS)
www.lescienze.it
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Medical College of Wisconsin Electromagnetic Fields and Human Health
www.who.int/peh-emf/facts-press/
Organizzazione Mondiale della Sanita'
http://europea.eu.int/en/comm/dg05/health/ph/main.htm
Parlamento Europeo
www.europeangreens.org
Verdi europei
www.regione.lombardia.it
www.regione.umbria.it
www.comune.napoli.it/agcom
Autorita' Garante Telecomunicazioni
www.comunicazioni.it
Ministero delle Comunicazioni