Vista la Legge Regionale
27.06.85 N0 61 e successive modifiche ed integrazioni;Vista
la Legge Regionale n. 29 del 9.7.93;
Visto il D.M. 10
settembre 1998, n. 381, "Regolamento recante norme per la determinazione
dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana", pubblicato
nella Gazz. Uff. 3 novembre 1998, n.257;
Visto l'allegato
schema di "Regolamento per l'installazione, la modifica e l'adeguamento
di impianti per la telefonia mobile", composto di n. 6 articoli, che
si propone di approvare come appendice al vigente regolamento edilizio comunale
del quale faccia parte integrante;
Dato atto che il testo del regolamento allegato e' stato redatto a cura dell'Ufficio
Tecnico Comunale, come prevede la Legge Regionale 61/85 per la progettazione
e redazione degli strumenti urbanistici;
Dato atto che l'approvazione del regolamento In oggetto comporta variante
parziale al PRG rientrante nella fattispecie della lettera I), comma 4° dell'art.
50 della legge Regionale 61/85, cosi' come modificato dalle leggi regionali
21/98 e 7/99 e pertanto viene approvata con le procedure di cui ai commi 6,
7 e 8 dello stesso articolo.
Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa e quindi
non necessita di acquisizione del parere contabile;
Si propone al Consiglio
Comunale:
1)di adottare, per quanto motivato nella premessa relazione, la variante parziale
al Piano Regolatore Comunale vigente consistente nella approvazione del "Regolamento
comunale per l'installazione, modifica ed adeguamento di impianti per la telefonia
mobile'; composto di n. 6 articoli, nel testo allegato sub A), quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2)di dare atto che il regolamento adottato con la presente delibera, fa parte
integrante del regolamento edilizio comunale;
3)di dare atto
che la presente variante rientra nella fattispecie delle varianti parziali
al P.R.G. di cui al 4° comma dell'art. 50 L.R.61/85, come modificato dalla
L.R. 21/98, e pertanto l'iter del presente provvedimento viene disciplinato
dai commi 6, 7 e 8 del predetto articolo;4)di
dare atto che il presente provvedimento e' soggetto al controllo di legittimita'
da parte del Co.Re.Co. ai sensi deII'art. 17 - comma 33 - della Legge 15.05.97
n0 127;5)di
dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa per
l'Amministrazione, in quanto la redazione della variante adottata e' stata
fatta a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dopo la seguente discussione:
SINDACO: la questione dei ripetitori telefonici si e' presentata prepotentemente
alla ribalta negli ultimi anni, a ricordare che il progresso si paga rimettendoci
in salute.Vi leggo cosa scrive la Regione Veneto a proposito di concessioni
o autorizzazioni edilizie per linstallazione dei ripetitori (legge parte della
lettera del 9.06.99, prot.8805 della Regione Veneto).I Comuni sono lasciati
soli: a fronte delle possibilita' di chiedere pareri tecnici c'e' pero' l'obbligo
di rilasciare le autorizzazioni richieste.Cosa fare di fronte a queste posizioni
cosi' contrastanti?L'unica strada utile che noi riteniamo di poter percorrere
e'' quella di adottare un regolamento sulla materia urbanistica.Questo regolamento
e' stato predisposto in questi ultimi giorni ed e' disponibile, anche per
i Consiglieri, solo ora.(Legge il Regolamento).Credo che questo regolamento
sia semplice chiaro e sufficientemente restrittivo.
Consigliere Santinon Dario: questo regolamento che efficacia ha di fronte
alle situazioni che si stanno creando a Riese? E' vero che nonostante l'opposizione
del Comune e' possibile che le antenne vengano installate d'autorita' su concessione
ed autorizzazione della Provincia?
SINDACO: agli atti ufficiafl del Comune non esiste ancora nulla circa
un eventuale terzo ripetitore da installare nel territorio di Riese Pio X.
Da domani si entra in norme di salvaguardia perche' si tratta di norma urbanistica.
Cons. Libralato Guemno: e' vero che i gestori possono saltare
il Comune ricorrendo alla Provincia per installare un nuovo ripetitore?
SINDACO: e' vero se io negassi la concessione commetterei un abuso. Non
e' vero che la Provincia puo' sostituirsi al Comune nel rilascio della concessione.
Ma se io la nego nel rispetto del regolamento sono a posto. Serve forse sottolineare
che questo regolamento non vieta l'installazione di ripetitori telefonici,
ma solo la regolamenta.
Cons. Stocco Marco: e' un documento forte e trovo di difficile comprensione
l'art. 6; e' possibile arrivare a far spostare gli impianti gia' esistenti?
Cons. Fantin : i dubbi sull'art. 6 non inficiano tutto il regolamento
ma solo quell'articolo.Penso
sia utile pertanto approvare il regolamento cosi' com'e'.
Chiusa la discussione;
Visti gli allegati
pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90;
Con la seguente votazione
espressa per alzata di mano:
presenti n.17
di cui con diritto di voto n.17
Maggioranza richiesta n.9
Votanti n.17
Astenuti n.0
Voti favorevoli n.17
Voti contrari n.0
approva
la proposta di delibera
cosi' come esposta in premessa.
allegato
sub A)
deliberazione
consiliare n.3 del 25.02.00
REGOLAMENTO
COMUNALEPER L'INSTALLAZIONE,
LA MODIFICAE L'ADEGUAMENTODI
IMPIANTI PER LA TELEFONIAMOBILEFino
a 150 Watt
Art. 1
INTRODUZIONE
Con lo scopo
di programmare ed integrare lo strumento urbanistico vigente del Comune, ed
al fine di garantire la copertura del territorio con il servizio di telefonia
mobile ed a salvaguardia e a tutela della salute pubblica, in conformita'
alle normative vigenti in materia, si redige il seguente regolamento.
Art. 2
PRESCRIZIONI NELLA LOCALIZZAZIONE
L'installazione di impianti emittenti onde elettromagnetiche per telefonia
mobile e' consentita, salvo diversa prescrizioni del P.R.G., al di fuori
delle Z.T.O. A-B-C-E3-E4 e delle aree adibite dal P.R.G. ad attrezzature pubbliche
o di uso pubblico. Verranno particolarmente tutelate le aree frequentate da
soggetti sensibili, quali per esempio asili, scuole, strutture socio-sanitarie.
E' consentita, nelle rimanenti zone, l'installazione degli impianti suddetti
conformemente alle seguenti disposizioni:
a) su traliccio o altro
supporto a se stante con altezza minima 35 metri, che dovra' essere
posto in area recintata, ad una distanza data dalla proiezione sui terreno
del centro del palo in orizzontale di' almeno 200 metri da edifici adibiti
a residenza o a permanenza continuativa di persone superiore a quattro ore,
tale distanza e' maggiorata fino a 300 metri in relazione ad edifici
adibiti ad asili, scuole ed altri luoghi con frequenza di soggetti sensibili.
Art. 3
ATTO AMMINISTRATIVO LEGITTIMANTE
La realizzazione di tutti i tipi degli impianti suddetti e' soggetta
a concessione che viene rilasciata dal Settore Edilizia Privata, previo nulla-osta
dell'Ufficio Ecologia e parere favorevole del Sindaco.L'istanza
dovra' ottenere il parere favorevole della Commissione Edilizia.
Art. 4
DOCUMENTAZIONE
Le istanze per l'installazione di tutti i tipi di antenne per la telefonia
mobile vanno presentate al settore Edilizia Privata e devono essere corredate,
oltre che dai documenti e atti richiesti per il rilascio della concessione
edilizia, anche dai seguenti documenti e atti:
a) scheda dati anagrafici
e dati tecnici,
b) valutazione teorica del campo elettromagnetico prodotto dall'impianto
in condizione di massimo utilizzo sull'area interessata;
c) parere
tecnico dell'ARPAV
d) parere dell'U.L.S.S.
di innocuita' dei campi elettromagnetici
prodotti dall' impianto;
e)atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto, con il
quale il titolare della concessione edilizia si impegna a spostare l'impianto
e i relativi supporti strutturali (tralicci e/o pali), a proprie cura e spese,
qualora gli uffici comunali preposti, individuassero il mancato rispetto delle
condizioni sulla base delle quali e' stata rilasciata la concessione
di cui al presente Regolamento, oppure qualora l'autorita' sanitaria
competente ritenesse l'impianto pregiudizievole di danno alla salute sulla
base di nuove acquisizioni scientifiche accreditate a livello Internazionale,
oppure qualora la programmazione del territorio comporti la necessita'
di modifica delle destinazioni d'uso delle aree ricomprese nelle zone di rispetto
cosi' come determinato dal presente Regolamento.f)attestazione
di informazione ai residenti ed ai lavoratori nella distanza di 300 metri
dall'impianto.
Art. 5
CONTROLLO SUGLI IMPIANTI
Il controllo del rispetto dei valori dichiarati dal concessionario per
il rilascio della concessione e' effettuato dall'ARPAV e/o dal Servizio
Sanitario Nazionale ISPESL.
Art. 6
NORMA TRANSITORIA
PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI
I gestori degli impianti esistenti dovranno presentare, entro 120 giorni dall'esecutivita'
del presente regolamento la documentazione tecnica prevista all'art. 4 - e
nell'ipotesi di mancato rispetto delle condizioni previste, all'art. 2 entro
il termine di un anno dovranno procedere all'adeguamentodell'impianto
al presente regolamento anche con lo spostamento dello stesso.