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Un esempio di regolamento per un piccolo comune

Comune di RiesePio X
Deliberazione n. 3 in data 25-02-2000
PROT. N0 2982

 

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE

 

OGGETTO:

ADOZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO PER L'INSTALLAZIONE, LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLE STAZIONI RADIO- BASE PER LA TELEFONIA CELLULARE.

 

L'anno duemila addi' venticinque del mese di febbraio alle ore 20.30, nella Residenza Comunale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si e' riunito il Consiglio Comunale.

 

[...]

 

Premesso:

  • che con delibera della Giunta Regionale del Veneto del 26.9.91, n. 5344, venne approvato il piano regolatore generale del Comune di Riese Pio X, che era stato adottato dal C.C. con deliberazione n. 20 deI 13.2.89;
  • che con delibera di G.R.V. n. 4190 dell'1.8.95 venne approvata la variante n. 1 deI citato P.R.G., adottata con delibera di C.C. n. 53 del 13.8.94;
  • che con dellbera di G.R.V. n. 408 del 17.2.98 venne approvata la variante n. 2 del citato P.R.G., adottata con delibera di C.C. n. 13 del 3.3.95;
  • che con delibera del C. C. n. 20 del 14.4.99 venne adottata una nuova variante al vigente piano regolatore generale comunale;
  • che nel vigente regolamento edilizio comunale non esistono norme relative alla costruzione degli impianti tecnologici di cui all'oggetto in quanto al tempo della sua formazione non era ancora diffuso come oggi il servizio di telefonia mobile e con le varianti successive sono state affrontati temi diversi;
  • che in carenza di adeguati studi scientifici non e' possibile stabilire con certezza e, soprattutto, quantificare con esattezza la pericolosita' per la salute umana delle emissioni di onde elettromagnetiche da parte degli impianti di cui all'oggetto e che, pur tuttavia, non e' possibile escluderne la pericolosita' sulla base delle esperienze fin qui maturate e degli studi effettuati;
  • che in tale situazione, stante la assoluta preminenza del diritto alla salute su tutti gli altri diritti dell'uomo, e' opportuno adottare alcune misure di salvaguardia intervenendo sulla normativa urbanistica comunale in modo da far si' che, se gli impianti dovessero essere effettivamente pericolosi per la salute umana, per lo meno si siano adottate tutte le cautele necessarie senza penalizzare le necessita' produttive delle ditte che installano ed utilizzano detti impianti;

Vista la Legge Regionale 27.06.85 N0 61 e successive modifiche ed integrazioni;Vista la Legge Regionale n. 29 del 9.7.93;
Visto il D.M. 10 settembre 1998, n. 381, "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana", pubblicato nella Gazz. Uff. 3 novembre 1998, n.257;
Visto l'allegato schema di "Regolamento per l'installazione, la modifica e l'adeguamento di impianti per la telefonia mobile", composto di n. 6 articoli, che si propone di approvare come appendice al vigente regolamento edilizio comunale del quale faccia parte integrante;
Dato atto che il testo del regolamento allegato e' stato redatto a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, come prevede la Legge Regionale 61/85 per la progettazione e redazione degli strumenti urbanistici;

Dato atto che l'approvazione del regolamento In oggetto comporta variante parziale al PRG rientrante nella fattispecie della lettera I), comma 4° dell'art. 50 della legge Regionale 61/85, cosi' come modificato dalle leggi regionali 21/98 e 7/99 e pertanto viene approvata con le procedure di cui ai commi 6, 7 e 8 dello stesso articolo.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa e quindi non necessita di acquisizione del parere contabile;


Si propone al Consiglio Comunale:
1)di adottare, per quanto motivato nella premessa relazione, la variante parziale al Piano Regolatore Comunale vigente consistente nella approvazione del "Regolamento comunale per l'installazione, modifica ed adeguamento di impianti per la telefonia mobile'; composto di n. 6 articoli, nel testo allegato sub A), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)di dare atto che il regolamento adottato con la presente delibera, fa parte integrante del regolamento edilizio comunale;
3)di dare atto che la presente variante rientra nella fattispecie delle varianti parziali al P.R.G. di cui al 4° comma dell'art. 50 L.R.61/85, come modificato dalla L.R. 21/98, e pertanto l'iter del presente provvedimento viene disciplinato dai commi 6, 7 e 8 del predetto articolo;4)di dare atto che il presente provvedimento e' soggetto al controllo di legittimita' da parte del Co.Re.Co. ai sensi deII'art. 17 - comma 33 - della Legge 15.05.97 n0 127;5)di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione, in quanto la redazione della variante adottata e' stata fatta a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Dopo la seguente discussione:

 

SINDACO: la questione dei ripetitori telefonici si e' presentata prepotentemente alla ribalta negli ultimi anni, a ricordare che il progresso si paga rimettendoci in salute.Vi leggo cosa scrive la Regione Veneto a proposito di concessioni o autorizzazioni edilizie per linstallazione dei ripetitori (legge parte della lettera del 9.06.99, prot.8805 della Regione Veneto).I Comuni sono lasciati soli: a fronte delle possibilita' di chiedere pareri tecnici c'e' pero' l'obbligo di rilasciare le autorizzazioni richieste.Cosa fare di fronte a queste posizioni cosi' contrastanti?L'unica strada utile che noi riteniamo di poter percorrere e'' quella di adottare un regolamento sulla materia urbanistica.Questo regolamento e' stato predisposto in questi ultimi giorni ed e' disponibile, anche per i Consiglieri, solo ora.(Legge il Regolamento).Credo che questo regolamento sia semplice chiaro e sufficientemente restrittivo.

 

Consigliere Santinon Dario: questo regolamento che efficacia ha di fronte alle situazioni che si stanno creando a Riese? E' vero che nonostante l'opposizione del Comune e' possibile che le antenne vengano installate d'autorita' su concessione ed autorizzazione della Provincia?

 

SINDACO: agli atti ufficiafl del Comune non esiste ancora nulla circa un eventuale terzo ripetitore da installare nel territorio di Riese Pio X. Da domani si entra in norme di salvaguardia perche' si tratta di norma urbanistica.

 

Cons. Libralato Guemno: e' vero che i gestori possono saltare il Comune ricorrendo alla Provincia per installare un nuovo ripetitore?

 

SINDACO: e' vero se io negassi la concessione commetterei un abuso. Non e' vero che la Provincia puo' sostituirsi al Comune nel rilascio della concessione. Ma se io la nego nel rispetto del regolamento sono a posto. Serve forse sottolineare che questo regolamento non vieta l'installazione di ripetitori telefonici, ma solo la regolamenta.

 

Cons. Stocco Marco: e' un documento forte e trovo di difficile comprensione l'art. 6; e' possibile arrivare a far spostare gli impianti gia' esistenti?

 

Cons. Fantin : i dubbi sull'art. 6 non inficiano tutto il regolamento ma solo quell'articolo.Penso sia utile pertanto approvare il regolamento cosi' com'e'.

 

Chiusa la discussione;

 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:
presenti n.17
di cui con diritto di voto n.17
Maggioranza richiesta n.9
Votanti n.17
Astenuti n.0
Voti favorevoli n.17
Voti contrari n.0

approva la proposta di delibera cosi' come esposta in premessa.

 

allegato sub A)

deliberazione consiliare n.3 del 25.02.00

 

REGOLAMENTO COMUNALEPER L'INSTALLAZIONE, LA MODIFICAE L'ADEGUAMENTODI IMPIANTI PER LA TELEFONIAMOBILEFino a 150 Watt

 

Art. 1
INTRODUZIONE
Con lo scopo di programmare ed integrare lo strumento urbanistico vigente del Comune, ed al fine di garantire la copertura del territorio con il servizio di telefonia mobile ed a salvaguardia e a tutela della salute pubblica, in conformita' alle normative vigenti in materia, si redige il seguente regolamento.

 

Art. 2
PRESCRIZIONI NELLA LOCALIZZAZIONE

L'installazione di impianti emittenti onde elettromagnetiche per telefonia mobile e' consentita, salvo diversa prescrizioni del P.R.G., al di fuori delle Z.T.O. A-B-C-E3-E4 e delle aree adibite dal P.R.G. ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico. Verranno particolarmente tutelate le aree frequentate da soggetti sensibili, quali per esempio asili, scuole, strutture socio-sanitarie. E' consentita, nelle rimanenti zone, l'installazione degli impianti suddetti conformemente alle seguenti disposizioni:

a) su traliccio o altro supporto a se stante con altezza minima 35 metri, che dovra' essere posto in area recintata, ad una distanza data dalla proiezione sui terreno del centro del palo in orizzontale di' almeno 200 metri da edifici adibiti a residenza o a permanenza continuativa di persone superiore a quattro ore, tale distanza e' maggiorata fino a 300 metri in relazione ad edifici adibiti ad asili, scuole ed altri luoghi con frequenza di soggetti sensibili.

 

Art. 3
ATTO AMMINISTRATIVO LEGITTIMANTE

La realizzazione di tutti i tipi degli impianti suddetti e' soggetta a concessione che viene rilasciata dal Settore Edilizia Privata, previo nulla-osta dell'Ufficio Ecologia e parere favorevole del Sindaco.
L'istanza dovra' ottenere il parere favorevole della Commissione Edilizia.

 

Art. 4
DOCUMENTAZIONE

Le istanze per l'installazione di tutti i tipi di antenne per la telefonia mobile vanno presentate al settore Edilizia Privata e devono essere corredate, oltre che dai documenti e atti richiesti per il rilascio della concessione edilizia, anche dai seguenti documenti e atti:

a) scheda dati anagrafici e dati tecnici,
b)
valutazione teorica del campo elettromagnetico prodotto dall'impianto in condizione di massimo utilizzo sull'area interessata;
c) parere tecnico dell'ARPAV
d) parere dell'U.L.S.S. di innocuita' dei campi elettromagnetici prodotti dall' impianto;
e)atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto, con
il quale il titolare della concessione edilizia si impegna a spostare l'impianto e i relativi supporti strutturali (tralicci e/o pali), a proprie cura e spese, qualora gli uffici comunali preposti, individuassero il mancato rispetto delle condizioni sulla base delle quali e' stata rilasciata la concessione di cui al presente Regolamento, oppure qualora l'autorita' sanitaria competente ritenesse l'impianto pregiudizievole di danno alla salute sulla base di nuove acquisizioni scientifiche accreditate a livello Internazionale, oppure qualora la programmazione del territorio comporti la necessita' di modifica delle destinazioni d'uso delle aree ricomprese nelle zone di rispetto cosi' come determinato dal presente Regolamento.f)attestazione di informazione ai residenti ed ai lavoratori nella distanza di 300 metri dall'impianto.

 

Art. 5
CONTROLLO SUGLI IMPIANTI
Il controllo del rispetto dei valori dichiarati dal concessionario per il rilascio della concessione e' effettuato dall'ARPAV e/o dal Servizio Sanitario Nazionale ISPESL.

 

Art. 6

NORMA TRANSITORIA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI
I gestori degli impianti esistenti dovranno presentare, entro 120 giorni dall'esecutivita' del presente regolamento la documentazione tecnica prevista all'art. 4 - e nell'ipotesi di mancato rispetto delle condizioni previste, all'art. 2 entro il termine di un anno dovranno procedere all'adeguamento
dell'impianto al presente regolamento anche con lo spostamento dello stesso.