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COMUNE
DI RIESE PIO X - VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE Proposta di deliberazione Premesso:
si propone al Consiglio Comunale di approvare i seguenti indirizzi da attuare tramite il Sindaco, anche ai sensi dell’art. 2 comma 2 della legge 142/90, debba:
avuta illustrazione del presente punto all’ordine del giorno; annotati gli interventi dei Consiglieri: " con quale criterio sono scelte le ubicazioni? Il Consorzio Acquedotti Servizi Idrici della Castellana perche' ha concesso l’uso del fungo? Invitiamo la Giunta a far fare uno studio all’ISPESL sulla pericolosita' delle emissioni elettromagnetiche" " ho letto che il prossimo 2 gennaio entrera' in vigore un nuovo decreto del settembre scorso, perche' non se ne attende l’entrata in vigore? Chiedo che dopo il 2 gennaio prossimo si applichino integralmente quelle norme" " ora si tratta di superare le autorizzazioni gia' rilasciate perche' era obbligatorio rilasciarle. La ragione e' la tutela della salute pubblica" Chiusa la discussione, il Consiglio con voto unanime d e l i b e r a di approvare la presente proposta come in premessa descritta. Prot.1262 COMUNE DI RIESE PIO X Riese Pio X, 03.02.1999 Provincia di Treviso Alla ditta OMNITEL PRONTO ITALIA S.p.A. Via Jervis, 77 IVREA ORDINANZA N° 8 Oggetto: Sospensione dei lavori relativi all’autorizzazione PT 47/98 del 18.11.98 n° 8927 per infrastrutture per stazione radiobase per l’espletamento del servizio pubblico di telefonia cellulare in via Callalta a Riese Pio X. IL SINDACO PREMESSO che il 18.11.1998 e' stata rilasciata Autorizzazione per stazione radiobase GSM da realizzare a Riese Pio X in via Callalta; VISTO il D.M. 10.09.98 n.381 sulla determinazione dei tetti di radio frequenza compatibili con la salute umana, entrato in vigore in data 03.01.99; VISTA la nota dell’ISPESL datata 12.10.1997 in ordine all’intensita' dei campi elettromagnetici e delle conseguenze sulla popolazione; Rilevato che l’istruttoria della pratica edilizia di cui la Concessione Edilizia sopra richiamata e' precedente all’entrata in vigore di tali normative emesse a salvaguardia della salute pubblica; Vista la deliberazione del Consiglio comunale n° 106 del 30.12.98 con la quale, considerato il possibile pericolo per la salute pubblica, si decide di sospendere temporaneamente i lavori di costruzione e l’attivazione degli impianti in parola onde consentire un approfondimento sul problema dell’inquinamento ambientale derivante da tale impianto; Riscontrato che vi sono i presupposti tutti per una verifica dell’effettivo inquinamento elettromagnetico derivante dalla stazione radio base GSM Omnitel, a tutela della popolazione residente Visto l’art.38 comma 2 della Legge 142/1990 ORDINA Alla ditta OMNITEL PRONTO ITALIA S.p.A. l’immediata sospensione dei lavori di costruzione ed attivazione dell’impianto in oggetto con riserva dei provvedimenti definitivi necessari a garantire il rispetto di tutte le norme vigenti a tutela della salute pubblica, con avvertenza che, qualora i lavori non fossero sospesi nel giorno stesso della notificazione, i destinatari del provvedimento incorreranno nelle sanzioni anche a carattere penale previsti dalle vigenti norme di legge. Viene fissato il termine di 60 gg dalla data odierna per l’espletamento degli accertamenti necessari per la verifica della pericolosita' degli impianti. Ai sensi dell’art. 3, 4° comma della legge 7 agosto 1990 n° 241 e' ammesso, contro la presente ordinanza ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notificazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il Comando di Polizia, il Settore Urbanistica ed il settore Tutela Ambientale sono incaricati di vigilare e di fare esattamente osservare la presente ordinanza, con l’adozione delle sanzioni amministrative e penali connesse alle infrazioni rilevate. IL SINDACO Prot.1263 COMUNE DI RIESE PIO X Riese Pio X, 30.01.1999 Provincia di Treviso Alla ditta TIM TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A. Via Bertola, 34 TORINO ORDINANZA N° 9 Oggetto: Sospensione dei lavori relativi alla Concessione Edilizia n° 73 del 23.11.98 per l’esecuzione di impianto di telefonia cellulare, in via Castellana a Riese Pio X. IL SINDACO PREMESSO che il 23.11.1998 e' stata rilasciata Concessione Edilizia n° 73 per stazione radiobase GSM da realizzare a Riese Pio X in via Castellana; VISTO il D.M. 10.09.98 n.381 sulla determinazione dei tetti di radio frequenza compatibili con la salute umana, entrato in vigore in data 03.01.99; VISTA la nota dell’ISPESL datata 12.10.1997 in ordine all’intensita' dei campi elettromagnetici e delle conseguenze sulla popolazione; Rilevato che l’istruttoria della pratica edilizia di cui la Concessione Edilizia sopra richiamata e' precedente all’entrata in vigore di tali normative emesse a salvaguardia della salute pubblica; Vista la deliberazione del Consiglio comunale n° 106 del 30.12.98 con la quale, considerato il possibile pericolo per la salute pubblica, si decide di sospendere temporaneamente i lavori di costruzione e l’attivazione degli impianti in parola onde consentire un approfondimento sul problema dell’inquinamento ambientale derivante da tale impianto; Riscontrato che vi sono i presupposti tutti per una verifica dell’effettivo inquinamento elettromagnetico derivante dalla stazione radio base GSM Tim Telecom Italia Mobile, a tutela della popolazione residente Visto l’art.38 comma 2 della Legge 142/1990 ORDINA Alla ditta TIM TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A. l’immediata sospensione dei lavori di costruzione ed attivazione dell’impianto in oggetto con riserva dei provvedimenti definitivi necessari a garantire il rispetto di tutte le norme vigenti a tutela della salute pubblica, con avvertenza che, qualora i lavori non fossero sospesi nel giorno stesso della notificazione, i destinatari del provvedimento incorreranno nelle sanzioni anche a carattere penale previsti dalle vigenti norme di legge. Viene fissato il termine di 60 gg dalla data odierna per l’espletamento degli accertamenti necessari per la verifica della pericolosita' degli impianti. Ai sensi dell’art. 3, 4° comma della legge 7agosto 1990 n° 241 e' ammesso, contro la presente ordinanza ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notificazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il Comando di Polizia, il Settore Urbanistica ed il settore Tutela Ambientale sono incaricati di vigilare e di fare esattamente osservare la presente ordinanza, con l’adozione delle sanzioni amministrative e penali connesse alle infrazioni rilevate. IL SINDACO
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