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Stop alle installazioni e Piano Regolatore delle antenne

COMUNE DI RIESE PIO X - VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE PER INSTALLAZIONE IMPIANTI RADIO BASE OMNITEL E TELECOM

L’anno 1998, addi' trenta del mese di dicembre e' riunito il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato compreso nell’odierna adunanza.
Proposta di deliberazione
Premesso:
  • che negli ultimi tempi si assiste ad un aumento abnorme di impianti radiotrasmettitori in ambito urbano, a causa dello sviluppo in particolare della telefonia cellulare e che si prospetta un ulteriore forte aumento a seguito della recente liberalizzazione del settore;
  • che si registrera' un progressivo aumento dei livelli di inquinamento elettromagnetico connesso al proliferare degli impianti fissi generatori di campi elettromagnetici;
  • che, a piu' riprese, autorevoli medici e scienziati di tutto il mondo, hanno riferito di possibili rischi per la salute, derivanti dall’esposizione cronica a campi elettromagnetici, ed in particolare a quelli generati da ripetitori della telefonia cellulare, da elettrodotti e da emittenti e ripetitori radiotelevisivi; (Allegato n.1: relazione in data 15/5/97 Commissione Tecnico Scientifica nominata dal Comune di Bologna)
  • che altri Enti Comunali e Provinciali hanno espresso parere negativo alla richiesta di installazione di antenne per la telefonia cellulare al fine di tutelare la salute pubblica;
considerato
  1. che l’art. 32 della Costituzione tutela la salute sia come diritto fondamentale dell’individuo, che come interesse della collettivita';
  2. che l’art. 1 della Carta Costitutiva dell’O.M.S. (1946) definisce la salute non solo assenza di malattia, ma uno stato di benessere fisico, mentale e sociale dell’individuo; e in questo contesto trova il diritto di tutela il disagio di chi soggettivamente subisce danni dalla presenza dei campi elettromagnetici;
  3. che il diritto alla salute e' inviolabile e prioritario rispetto alla soddisfazione di qualsiasi altro interesse, sia esso pubblico e privato (T.A.R. UMBRIA 30.09.1998), e che pertanto un potenziale pericolo causato da mancanza di premura responsabile e precauzionale non puo' essere lasciato passare come un rischio generale di vita (T.A.R. di GELSEN KIRCHEN 18.02.1993);
  4. che l’ISPESL, con proprio documento del 12/10/1997, recita che " per la tutela dai possibili effetti a lungo termine, rispetto alle radiofrequenze modulate in ampiezza" ritiene indispensabile adottare un ulteriore fattore cautelativo di riduzione proponendo un limite di 3 V/m quale obiettivo di qualita' riferito a soggetti di media corporatura, facendo inoltre presente, nella relazione predisposta per il T.A.R. del Lazio, che la letteratura segnala effetti sul sistema nervoso centrale con una esposizione di 1,5 V/m per una persona adulta, mentre in un neonato la cosa si evidenzia a 0,6 V/m (allegato 2 e 3);
  5. che la Comunita' Europea ha emanato nel 1994 una raccomandazione (N. A3-238 del 5/5/94) con la quale si invitano gli Stati membri a porre in atto accorgimenti per limitare le esposizioni non necessarie della popolazione ai campi elettromagnetici;
  6. che il Direttore dipartimento di prevenzione Servizio Igiene e Sanita' Pubblica di Venezia nel documento 14.03.1998 recita: " E’ appena il caso di segnalare che l’ubicazione recente di un ripetitore "OMNITEL" Pronto Italia Spa posto sulla terrazza dell’Albergo Piave in Via Col Moschin ha visto la denuncia di diversi cittadini per l’insorgenza di disturbi fisici reali e documentati";
Tanto premesso:
si propone al Consiglio Comunale di approvare i seguenti indirizzi da attuare tramite il Sindaco, anche ai sensi dell’art. 2 comma 2 della legge 142/90, debba:
  1. dare priorita' assoluta alla tutela della salute della cittadinanza e conseguentemente debba porre in essere tutti gli interventi diretti a prevenire i rischi per la salute derivanti anche da inquinamento elettromagnetico da telefonia mobile;
  2. perseguire la strada della limitazione all’esposizione, puntando a contenere i livelli di campo per la popolazione non modificando in maniera significativa i livelli medi tipici del fondo urbano, evitando di consentire le installazioni degli impianti basandosi unicamente sull’accertamento del rispetto dei limiti di legge del singolo impianto oggetto della domanda. In tal senso si e' anche espresso il Gruppo di Lavoro specifico sulle radiazioni non ionizzanti, istituito nel maggio 1997 dal Consiglio delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente, presieduto dal Presidente dell’ANPA (atti convegno tenutosi a Cavalese (TN) il 5/6 febbraio 1998 (Allegato 4)
  3. di fare proprie le conclusioni dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) che nel documento del 16/10/1997 ha indicato che "la pratica prevenzionistica e' improntata a verificare il rispetto dei seguenti criteri nella progettazione e nella realizzazione degli impianti: minimizzazione delle condizioni di esposizione in considerazione: - della preesistente condizione di inquinamento elettromagnetico;
    - della possibilita' tecnologica di ridurre l’esposizione nel rispetto delle compatibilita' economiche e sociali (maggiore direzionamento della radiazione, corretta costruzione di tralicci e degli impianti, riduzione del numero e della massima dimensione delle antenne per la riduzione della zona in campo vicino);
    - della migliore scelta del sito, evitando i siti che insistono su aree adibite ad attivita' scolastiche, sanitarie ed a edilizia residenziale (collocazione cioe' ed eventuale concentrazione delle antenne in siti scelti a seguito di una adeguata istruttoria)."
  4. di far recepire agli uffici competenti le indicazioni fornite dall’ISPESL con documento del 10.12.1997 indicando ai responsabili degli uffici preposti al rilascio degli atti, l’applicazione delle misure piu' restrittive al fine di tutelare la salute pubblica;
  5. di prevedere nel Piano Regolatore Comunale le aree nelle quali sia possibile installare impianti produttivi di inquinamenti elettromagnetici sempre che i livelli di tale inquinamento siano dimostrati innocui o non dannosi dai gestori che devono comunque assumersi la responsabilita' dei danni che nel tempo i loro impianti possono produrre sulla popolazione residente e non;
  6. impegna il Sindaco come autorita' sanitaria locale a tutti gli interventi conseguenti per la tempestiva attuazione delle imposizioni derivanti dal presente atto di sospensione immediata dei lavori e non attivazione degli impianti OMNITEL e TELECOM;
  7. di impegnare l’Amministrazione Comunale ad organizzare un convegno scientifico ad alto livello sulla materia dell’inquinamento elettromagnetico ai fini informativi per l’Amministrazione stessa e per la popolazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
avuta illustrazione del presente punto all’ordine del giorno;
annotati gli interventi dei Consiglieri:
" con quale criterio sono scelte le ubicazioni? Il Consorzio Acquedotti Servizi Idrici della Castellana perche' ha concesso l’uso del fungo? Invitiamo la Giunta a far fare uno studio all’ISPESL sulla pericolosita' delle emissioni elettromagnetiche"
" ho letto che il prossimo 2 gennaio entrera' in vigore un nuovo decreto del settembre scorso, perche' non se ne attende l’entrata in vigore? Chiedo che dopo il 2 gennaio prossimo si applichino integralmente quelle norme"
" ora si tratta di superare le autorizzazioni gia' rilasciate perche' era obbligatorio rilasciarle. La ragione e' la tutela della salute pubblica"
Chiusa la discussione, il Consiglio con voto unanime
d e l i b e r a
di approvare la presente proposta come in premessa descritta.
Prot.1262 COMUNE DI RIESE PIO X Riese Pio X, 03.02.1999
Provincia di Treviso
Alla ditta OMNITEL PRONTO ITALIA S.p.A.
Via Jervis, 77
IVREA
ORDINANZA N° 8
Oggetto: Sospensione dei lavori relativi all’autorizzazione PT 47/98 del 18.11.98 n° 8927 per infrastrutture per stazione radiobase per l’espletamento del servizio pubblico di telefonia cellulare in via Callalta a Riese Pio X.
IL SINDACO
PREMESSO che il 18.11.1998 e' stata rilasciata Autorizzazione per stazione radiobase GSM da realizzare a Riese Pio X in via Callalta;
VISTO il D.M. 10.09.98 n.381 sulla determinazione dei tetti di radio frequenza compatibili con la salute umana, entrato in vigore in data 03.01.99;
VISTA la nota dell’ISPESL datata 12.10.1997 in ordine all’intensita' dei campi elettromagnetici e delle conseguenze sulla popolazione;
Rilevato che l’istruttoria della pratica edilizia di cui la Concessione Edilizia sopra richiamata e' precedente all’entrata in vigore di tali normative emesse a salvaguardia della salute pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n° 106 del 30.12.98 con la quale, considerato il possibile pericolo per la salute pubblica, si decide di sospendere temporaneamente i lavori di costruzione e l’attivazione degli impianti in parola onde consentire un approfondimento sul problema dell’inquinamento ambientale derivante da tale impianto;
Riscontrato che vi sono i presupposti tutti per una verifica dell’effettivo inquinamento elettromagnetico derivante dalla stazione radio base GSM Omnitel, a tutela della popolazione residente
Visto l’art.38 comma 2 della Legge 142/1990
ORDINA
Alla ditta OMNITEL PRONTO ITALIA S.p.A. l’immediata sospensione dei lavori di costruzione ed attivazione dell’impianto in oggetto con riserva dei provvedimenti definitivi necessari a garantire il rispetto di tutte le norme vigenti a tutela della salute pubblica, con avvertenza che, qualora i lavori non fossero sospesi nel giorno stesso della notificazione, i destinatari del provvedimento incorreranno nelle sanzioni anche a carattere penale previsti dalle vigenti norme di legge.
Viene fissato il termine di 60 gg dalla data odierna per l’espletamento degli accertamenti necessari per la verifica della pericolosita' degli impianti.
Ai sensi dell’art. 3, 4° comma della legge 7 agosto 1990 n° 241 e' ammesso, contro la presente ordinanza ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notificazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il Comando di Polizia, il Settore Urbanistica ed il settore Tutela Ambientale sono incaricati di vigilare e di fare esattamente osservare la presente ordinanza, con l’adozione delle sanzioni amministrative e penali connesse alle infrazioni rilevate.
IL SINDACO
Prot.1263 COMUNE DI RIESE PIO X Riese Pio X, 30.01.1999
Provincia di Treviso
Alla ditta TIM TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A.
Via Bertola, 34
TORINO
ORDINANZA N° 9
Oggetto: Sospensione dei lavori relativi alla Concessione Edilizia n° 73 del 23.11.98 per l’esecuzione di impianto di telefonia cellulare, in via Castellana a Riese Pio X.
IL SINDACO
PREMESSO che il 23.11.1998 e' stata rilasciata Concessione Edilizia n° 73 per stazione radiobase GSM da realizzare a Riese Pio X in via Castellana;
VISTO il D.M. 10.09.98 n.381 sulla determinazione dei tetti di radio frequenza compatibili con la salute umana, entrato in vigore in data 03.01.99;
VISTA la nota dell’ISPESL datata 12.10.1997 in ordine all’intensita' dei campi elettromagnetici e delle conseguenze sulla popolazione;
Rilevato che l’istruttoria della pratica edilizia di cui la Concessione Edilizia sopra richiamata e' precedente all’entrata in vigore di tali normative emesse a salvaguardia della salute pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n° 106 del 30.12.98 con la quale, considerato il possibile pericolo per la salute pubblica, si decide di sospendere temporaneamente i lavori di costruzione e l’attivazione degli impianti in parola onde consentire un approfondimento sul problema dell’inquinamento ambientale derivante da tale impianto;
Riscontrato che vi sono i presupposti tutti per una verifica dell’effettivo inquinamento elettromagnetico derivante dalla stazione radio base GSM Tim Telecom Italia Mobile, a tutela della popolazione residente
Visto l’art.38 comma 2 della Legge 142/1990
ORDINA
Alla ditta TIM TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A. l’immediata sospensione dei lavori di costruzione ed attivazione dell’impianto in oggetto con riserva dei provvedimenti definitivi necessari a garantire il rispetto di tutte le norme vigenti a tutela della salute pubblica, con avvertenza che, qualora i lavori non fossero sospesi nel giorno stesso della notificazione, i destinatari del provvedimento incorreranno nelle sanzioni anche a carattere penale previsti dalle vigenti norme di legge.
Viene fissato il termine di 60 gg dalla data odierna per l’espletamento degli accertamenti necessari per la verifica della pericolosita' degli impianti.
Ai sensi dell’art. 3, 4° comma della legge 7agosto 1990 n° 241 e' ammesso, contro la presente ordinanza ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notificazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il Comando di Polizia, il Settore Urbanistica ed il settore Tutela Ambientale sono incaricati di vigilare e di fare esattamente osservare la presente ordinanza, con l’adozione delle sanzioni amministrative e penali connesse alle infrazioni rilevate.
IL SINDACO