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Il
Giudice designato
Sciogliendo
la riserva di cui al verbale di udienza del 27 ottobre 1999;
Letti gli atti di causa e le note autorizzate depositate
dalle parti;
- ritenuto che, sulla base della espletata CTU, le cui
risultanze sono pienamente condivisibili in quanto esente da vizi logici
e tecnici ed esaurientemente motivata, e' emersa la sussistenza del fumus
boni iuris non solo con riferimento alle lamentate immissioni sonore,
risultate superiori ai limiti stabiliti dalla vigente normativa, ma anche
rispetto alle immissioni elettriche e magnetiche, risultate, per contro,
entro i limiti previsti dalla legge. Ritiene al riguardo il giudicante
che, come specificato dal consulente dufficio e sottolineato dai
ricorrenti nei propri scritti difensivi e nelle perizie di parte prodotte,
puo' dirsi ormai dato di comune esperienza scientifica che le onde elettromagnetiche
comportino ripercussioni negative sulla salute umana, tanto piu' trattandosi
di persone che, in quanto abitanti nellappartamento sovrastante
il locale in cui e' allocato limpianto da cui si propagano dette
onde, sono costrette a subire linfluenza dei campi magnetici continuativamente
e per lunghi periodi di tempo. Ne consegue che, nella presente fase cautelare
puo' ritenersi sufficientemente accertato il nesso causale tra la propagazione
delle onde elettromagnetiche in argomento e il pericolo di danno grave
alla salute dei ricorrenti.
Deve pertanto ordinarsi allazienda resistente limmediata
cessazione dellattivita' esercitata nel locale condominiale in cui
e' allocata la cabina elettrica da cui emanano le immissioni accertate,
cessazione che lACEA porra' in essere ,ovviamente dopo aver provveduto
ad assicurare altrimenti, in tempi rapidi, il servizio di fornitura dellenergia
elettrica nella zona attualmente servita dalla cabina in oggetto .
- ritenuto che sussiste altresi' il periculum in mora,
in quanto ricorre lesigenza, non procrastinabile, di impedire
che il diritto alla salute dei ricorrenti, possa continuare ad essere
leso , ovvero solo minacciato, dallattivita' svolta dallACEA;
che pertanto sussistono tutti i requisiti normativamente previsti per
laccoglimento del ricorso in esame;
P.Q.M.
Visto lart. 700 c.p.c.;
ORDINA allACEA S.p.a. limmediata cessazione
dellattivita' di fornitura dellenergia elettrica esercitata
mediante la cabina elettrica allocata nel locale condominiale di via Nino
Oxilia 14 Roma;
condanna la societa' resistente alle spese del presente
procedimento, che liquida in favore dei ricorrenti in complessive £ 2.180.000,
di cui £ 1.200.000 per onorari e £ 750.000 per diritti di procuratore,
oltre accessori nella misura di legge. Pone a carico dellACEA le
spese di CTU, come liquidate dal giudice con separato provvedimento.
Fissa il termine di gg. 30 dalla comunicazione della presente
ordinanza per linizio del giudizio di merito.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Roma, 5 novembre 1999
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