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SENATO
DELLA REPUBBLICA - XII LEGISLATURA
N. 4315
DISEGNO DI
LEGGE d'iniziativa
del senatore SEMENZATO
COMUNICATO ALLA
PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1999
RELAZIONE
ONOREVOLI SENATORI. - Da molti anni, in particolare dal 1979, quando Nancy Wertheimer
ha compiuto una ricerca epidemiologica su 344 bambini morti di tumore, nella
contea di Denver, in Colorado, i campi elettromagnetici sono balzati agli onori
della cronaca e forte e' la preoccupazione delle popolazioni soggette
a sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
Da allora molti studi sono stati condotti sugli effetti biologici e sanitari
delle radiazioni non ionizzanti.
Nell'analisi realizzata nel 1999 dall'Istituto superiore di sanita' (ISS),
sui principali studi che hanno esaminato il rischio di tumori e malattie neurovegetative
e' stata messa in luce la relazione tra elettrosmog e leucemia
infantile, sclerosi laterale amiotrofica e morbo di Alzheimer per le esposizioni
residenziali e lavorative a campi elettrici e magnetici a 50/60 Hertz di frequenza.
Nella seduta del 10 marzo 1999, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione
legislativa recante il parere del Parlamento medesimo sulla proposta di raccomandazione
del Consiglio sulla limitazione dell'esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici
fra 0 Hz e 300 GHz, accogliendo gli emendamenti gia' approvati in Commissione
Ambiente del Parlamento stesso sulla necessita' del rispetto del principio
di precauzione (in base al quale in caso di dubbio e' meglio evitare rischi
anche ricorrendo all'opzione) e del principio dell'Organizzazione Mondiale della
Sanita' (OMS), detto ALARA ( As Low As Reasonable Achievable
), sulla necessita' di fornire le piú ampie garanzie di sicurezza
nei luoghi di vita e di lavoro per la popolazione potenzialmente esposta e,
alla luce di questo, di fissare distanze minime di sicurezza tra i luoghi di
vita e di lavoro e sorgenti di campi elettromagnetici. Oltre a questo, il Parlamento
europeo ha anche approvato alcuni emendamenti in cui viene chiesto alla Commissione
di rivedere entro il 2001 le direttive riguardanti la protezione dei consumatori
alla luce dei rischi connessi ai campi elettromagnetici.
Anche per quanto riguarda l'installazione di antenne per cellulari poste in
prossimita' di zone abitate, sono ormai numerosi i comitati di cittadini
che si sono e si stanno mobilitando. Si tratta di una crescente sensibilita'
e consapevolezza rispetto ai rischi che l'inquinamento elettromagnetico puó
produrre sulla salute umana.
Le ricerche finora attuate non hanno e non possono dire una parola definitiva:
il problema e' che il rischio e' legato alle caratteristiche di
ciascuno di noi, dai meccanismi di reazione dell'organismo, meccanismi le cui
caratteristiche variano con l'eta', il sesso, lo stato di salute, il tipo
e il grado di attivita' del soggetto, nonche' con le condizioni
ambientali esterne, come temperatura e umidita' o la contemporanea presenza
di altri agenti nocivi.
I ricercatori del Centro interuniversitario sull'integrazione tra campi elettromagnetici
e biosistemi (ICEMB), in una conferenza stampa svoltasi a Roma il 7 giugno 1999,
hanno consigliato vivamente i "cellularedipendenti" di tenere a distanza il
cellulare usando l'auricolare, per evitare, come misura precauzionale, che un
oggetto che irradia onde elettromagnetiche sia costantemente a contatto con
la testa. Gabriele Falciasecca, presidente della Fondazione Marconi, ha affermato
che "Dobbiamo esercitare cautele sull'uso del telefonino", mentre per Gianni
Mariutti, ricercatore dell'ISS, finora l'attenzione si e' concentrata
troppo sul rischio antenna invece che sul cellulare: il decreto in terministeriale
10 settembre 1998, n. 381, fissa infatti i limiti per i ripetitori Tv e le antenne
di cellulari. "Il telefonino - ha detto Mariutti - ha emissioni molto superiori
delle antenne di cui si dovrebbe tener conto. Con il decreto sulle antenne e'
come se si fosse regolamentato il fumo passivo e non quello attivo".
E Scotland Yard, la principale forza di polizia britannica, ha chiesto nel giugno
scorso ai suoi ventisettemila agenti e dirigenti di contenere i tempi di uso
del cellulare, alla luce delle incertezze sui possibili effetti dannosi che
ció potrebbe comportare. L'altro consiglio riguarda l'auricolare: a tutti
i dipendenti viene consigliato di usare tale dispositivo invece di avvicinare
all'orecchio il potenziale pericoloso telefono cellulare e la sua antenna.
In una ricerca elaborata dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL) di Renato Mannheimer, presentata il 20 ottobre 1999, oltre
al dato che per il 79 per cento degli italiani il cellulare fa male, viene messo
in risalto come soltanto il 7,4 per cento usa l'auricolare (in Italia ci sono
circa 20 milioni di telefoni cellulari).
Di fronte ad una paura cosí consistente si scopre che le informazioni
sono molto confuse: infatti, c'e' anche un 17,5 per cento di italiani
che crede che le onde elettromagnetiche siano emesse dagli strumenti musicali.
Nella ricerca il bisogno di informazione da parte dei cittadini emerge in maniera
preponderante: infatti circa l'80 per cento degli intervistati chiede maggiore
informazione.
Anche se i risultati scientifici sui campi elettromagnetici sono in parte contraddittori,
e altri studi sono stati invece appena avviati, la necessita' e'
quella di ridurre i fattori di rischio e riaffermare il principio secondo il
quale, in assenza di certezza sulla nocivita' e sui rischi, si debba procedere
in modo conservativo per salvaguardare la salute dei cittadini, considerata
come un diritto fondamentale dell'individuo e della collettivita'. Una
tale necissita' e' dunque l'obiettivo primario di questo disegno
di legge.
DISEGNO
DI LEGGE
Art.
1. (Finalita')
1. La presente
legge detta misure dirette ad assicurare la tutela della salute dei consumatori
o degli acquirenti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
ai sensi e nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione.
Art.
2.
1. A decorrere
dal centottantesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore
della presente legge, sui contenitori immessi sul mercato interno contenenti
apparecchi di telefonia mobile, deve essere indicata, ben visibile, la scritta
in lingua italiana: "Puó nuocere alla salute".
2. É fatto altresí obbligo ai fabbricanti di apparecchi di telefonia
mobile di inserire, ben visibile, nella prima pagina del libretto delle istruzioni
allegato, oltre alla scritta "Puó nuocere alla salute", anche note informative
sui campi elettromagnetici, i livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio
o dal dispositivo alla distanza di normale utilizzo, la distanza di utilizzo
consigliata e le principali prescrizioni di sicurezza, compreso il dispositivo
dell'auricolare.
Art. 3.
1. A decorrere
dal centottantesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore
della presente legge, tutti gli apparecchi di telefonia cellulare devono essere
posti in vendita provvisti di dispositivo auricolare.
Art. 4.
1. Le disposizioni
di cui all'articolo 2 non valgono per i prodotti confezionati fino alla data
del 31 dicembre 1999 che possono essere venduti fino al completo smaltimento
delle scorte.
2. Nel caso dei prodotti di cui al comma 1, le indicazioni di cui all'articolo
2 devono figurare su un apposito cartello da esporre, in maniera visibile, sul
banco di vendita dell'esercizio commerciale a decorrere dal 1º gennaio
2000.
Art. 5.
1. Salvo
che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui
agli articoli 2 e 3, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 2 milioni di lire per ogni confezione che non risponda ai requisiti
prescritti dalla presene legge. In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela
di cui all'articolo 4, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 6 milioni a 36 milioni di lire. In caso di recidiva la sanzione
e' raddoppiata.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono
irrorate dalle autorita' competenti, sulla base degli accertamenti effettuati
dalle autorita' abilitate ai controlli.
Art. 6.
1. La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale .
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