|
Emendamenti dei Verdi approvati e respinti
(il testo definitivo verra' pubblicato appena possibile)
La
discussione in aula al Senato
mercoledì
17 gennaio 2001 - discussione preliminare
giovedì
18 gennaio 2001 - approvazione articoli 1-4
martedì
23 gennaio 2001 - approvazione articoli 5-17
mercoledì
24 gennaio 2001 - approvazione testo
Comunicato
del Sen. Francesco Bortolotto
|
DISEGNO DI LEGGE
N. 4816
testo approvato dalla Camera dei deputati il 14 ottobre 1999
Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici
|
DISEGNO DI LEGGE
N. 4273
testo approvato dalla Commissione Ambiente del Senato
Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici
|
EMENDAMENTI
|
EMENDAMENTI SENATO
emendamenti presentati dai VERDI in aula al Senato
|
ALTRI EMENDAMENTI
APPROVATO IN SENATO |
|
Art. 1.
(Finalita' della legge)
1.
La presente legge ha lo scopo di dettare principi fondamentali diretti
ad assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici
e della popolazione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici,
nonche' la tutela dell'ambiente e del paesaggio, ai sensi e nel rispetto
degli articoli 9, 32 e 117 della Costituzione.
2.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
si adeguano ai principi della presente legge nel rispetto degli statuti
di autonomia e delle relative norme di attuazione.
|
Art. 1.
(Finalita' della legge)
1. La presente legge
ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:
a) assicurare
la protezione della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione
dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32
della Costituzione;
b) assicurare
la tutela dell'ambiente e del paesaggio ai sensi dell'articolo 9 della
Costituzione nonche' le misure di cautela volte a contenere e ridurre
nei tempi e nei modi previsti la possibilita' di esposizione a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici e la loro intensita', in applicazione del
principio di precauzione di cui all'articolo 174, comma 2, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea;
c) promuovere
l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare
l'intensita' e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
secondo le migliori tecnologie disponibili.
Identico.
|
Art. 1. Comma 1.
Sostituire "protezione" con "tutela"
Togliere "determinati
livelli di"
|
1.102 - Approvato
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «protezione» con l'altra:
«tutela».
1.105 - Respinto
Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «nei tempi e nei
modi previsti».
1.108 - Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) conseguire la
minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici, attraverso l'innovazione tecnologica».
|
1.801
Il relatore Approvato
Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
«b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti
a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione
del principio di precauzione di cui all'articolo 174, comma 2, del trattato
istitutivo dell'Unione Europea;
c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione
tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità
e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo
le migliori tecnologie disponibili».
1.504
Andreolli Approvato
Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Le regioni a statuto speciale
e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità
della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai
sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione e secondo quanto
disposto dai rispettivi ordinamenti».
|
|
Art. 2.
(Ambito di applicazione)
1.
La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature
per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare
l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese
tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, la presente legge si applica agli
elettrodotti ed agli impianti radioelettrici, compresi le stazioni radio
per telefonia mobile, i radar e gli impianti fissi per radiodiffusione.
2.
Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione
intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai
dispositivi di uso domestico ed individuale si applicano esclusivamente
le disposizioni di cui agli articoli 11 e 13 della presente legge.
|
Art. 2.
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge
ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili,
militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione
dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz.
In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed agli
impianti radioelettrici, compresi gli impianti fissi per telefonia
mobile, i radar e gli impianti fissi per radiodiffusione.
2. Le disposizioni
della presente legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale
per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi
di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente
le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della presente
legge.
|
Art. 2. Comma 1.
Togliere "fissi"ogni volta che si ripete nell'articolato
di legge o aggiungere "mobili"
|
2.102 - Approvato
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «fissi».
2.103 - Respinto
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «impianti fissi» inserire
le seguenti: «o montati su ruote».
|
2.580 (testo 2)
Il Governo Approvato
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-bis. Nei riguardi delle Forze
armate e delle Forze di polizia le norme della presente legge sono applicate
tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato,
individuati con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a). 2-ter.
Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti
per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti
altresì per le aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe
esigenze individuate con il decreto di cui al comma 2-bis». |
|
Art. 3.
(Definizioni)
1.
Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti
definizioni:
a)
limite di esposizione: e' il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico,
considerato come valore di immissione, che non deve essere superato in
alcuna condizione di esposizione, ai fini della tutela della salute da
effetti acuti;
b)
valore di attenzione: e' il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico,
considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli
ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate.
Esso costituisce la misura di cautela ai fini della protezione da possibili
effetti a lungo termine;
c) obiettivo di qualita':
e' il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, determinato
dai singoli impianti o apparecchiature, da conseguire nel breve, medio
e lungo periodo, attraverso l'uso di tecnologie e metodi di risanamento
disponibili, al fine di consentire la minimizzazione dell'esposizione
della popolazione e dei lavoratori ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
e realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge, anche
con riferimento alla protezione da possibili effetti a lungo termine;
d)
elettrodotto: e' l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni
e delle cabine di trasformazione;
e)
esposizione: e' la condizione di una persona soggetta a campi elettrici,
magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
f)
esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: e' ogni tipo di esposizione
dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attivita'
lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
g)
esposizione della popolazione: e' ogni tipo di esposizione ai campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla
lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
h)
stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o piu' trasmettitori,
nonche' ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese
le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare
un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
i)
impianto fisso per telefonia mobile: e' la stazione radio di terra del
servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali
mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
l)
impianto fisso per radiodiffusione: e' la stazione di terra per il servizio
di radiodiffusione televisiva o radiofonica.
|
Art. 3.
(Definizioni)
1. Ai fini dell'applicazione
della presente legge si assumono le seguenti definizioni:
a) esposizione:
e' la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici,
elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
b) limite di esposizione:
e' il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato
come valore di immissione, definito ai fini della protezione della
salute, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione
della popolazione e dei lavoratori per le finalita' di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a);
c) valore di attenzione:
e' il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato
come valore di immissione, che deve essere raggiunto nei tempi e nei
modi previsti dalla presente legge negli ambienti abitativi, scolastici
e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Tale valore costituisce
misura di cautela anche ai fini della protezione da possibili effetti
a lungo termine, da fissarsi con valutazione del rapporto costo-benefici,
per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b);
d) obiettivo di qualita'
e' il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, determinato
dai singoli impianti o apparecchiature, da conseguire nel breve, medio
e lungo periodo, attraverso l'uso delle tecnologie e dei metodi di risanamento
disponibili, al fine di consentire la minimizzazione progressiva dell'intensita'
e degli effetti, secondo le migliori tecnologie disponibili come definite
dal comma 7 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma
1, lettera c);
e) identica
(soppressa; v. in
identica formulazione la lettera a))
f) identica
g) identica
h) identica
i) identica
l) identica
|
Art. 3. Comma 1.
punto b)
Sostituire "della popolazione e dei lavoratori per le finalita'
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);"con "ai fini
della tutela della salute da effetti acuti" (come testo-camera)
Art. 3. Comma 1.
punto c)
Togliere "anche"
Art. 3. Comma 1.
punto c)
Togliere "da fissarsi con valutazione del rapporto costi benefici
per le finalita' di cui all'art.1, comma 1, lettera b;"
Art. 3. Comma 1.
punto d)
Ritornare al testo "Camera" togliendo da " progressiva
..."
Art. 3. Comma 1.
punto i)
Togliere "fisso" e modificare in: "e' la
stazione radio fissa o mobile del servizio di telefonia mobile ..."
|
3.101 - Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) limite di esposizione:
è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato
come valore di immissione, che non deve essere superato in alcuna condizione
di esposizione, ai fini della tutela della salute da effetti acuti».
3.119 - Respinto
Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «da conseguire
nel breve, medio e lungo periodo».
3.121 - Respinto
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «progressiva» fino alla
fine della lettera con le seguenti: «dell'esposizione della popolazione
e dei lavoratori ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e realizzare
gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge, anche con riferimento
alla protezione da possibili effetti a lungo termine».
3.123 - Approvato
Al comma 1, lettera i), sopprimere la parola: «fisso».
|
3.102
Cò, Crippa, Russo Spena Approvato
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «definito ai fini della
protezione della salute» con le seguenti: «definito ai fini della tutela
della salute da effetti acuti».
3.801 (testo 2)
Il Relatore Approvato.
Votato dopo l'em. 3.104
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve
essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti
a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1,
lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione
da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei termini
e nei modi previsti dalla legge».
|
|
Art. 4.
(Funzioni dello Stato)
1. Lo Stato esercita
le funzioni relative:
a)
alla determinazione dei limiti di esposizione ai campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici, nonche' delle modalita' di ulteriore riduzione della
esposizione ai predetti campi, da ottenere con l'introduzione di valori
di attenzione e di obiettivi di qualita', allo scopo, in particolare,
di assicurare la protezione da possibili effetti a lungo termine;
b)
alla promozione di attivita' di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica,
nonche' al coordinamento dell'attivita' di raccolta, di elaborazione e
di diffusione dei dati, ferme restando le competenze delle regioni in
ambito locale;
c)
all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al
fine di stimare i livelli dei campi medesimi nell'ambiente;
d)
alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento
di cui all'articolo 10, comma 2, con particolare ri ferimento alle priorita'
di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalita' di coordinamento
delle attivita' riguardanti piu' regioni nonche' alle migliori tecniche
disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico
ed impiantistico;
e)
all'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento
elettromagnetico;
f)
alla realizzazione di accordi di programma con gli esercenti di elettrodotti
e di impianti fissi per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile,
al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti
che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare
il paesaggio;
g)
alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore
a 150 kV;
h)
alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto
per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto non e' consentita
alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario
ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.
2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione
e gli obiettivi di qualita', le tecniche di misurazione e rilevamento
dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di
fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a),
e) e h), sono stabiliti, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge:
a)
per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanita', previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le
Commissioni parlamentari competenti e la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata
"Conferenza unificata";
b)
per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste
dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente, previo
parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le competenti Commissioni
parlamentari e la Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina,
altresi', il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori
professionalmente esposti.
3.
Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento,
ai sensi del comma 1, lettera d), si provvede, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente,
previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e della Conferenza unificata.
4.
Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa massima
di lire 15.000 milioni annue, a decorrere dall'anno 2000, in ragione di
lire 8.000 milioni annue per le attivita' di cui al comma 1, lettera b)
, di lire 2.000 milioni annue per le attivita' di cui al comma 1, lettera
c) , e di lire 5.000 milioni annue per la realizzazione degli accordi
di programma di cui al comma 1, lettera f) , nonche' per gli ulteriori
accordi di programma di cui agli articoli 13 e 14.
|
Art. 4.
(Funzioni dello Stato)
1. Lo Stato esercita
le funzioni relative:
a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione
e degli obiettivi di qualita', in considerazione del preminente interesse
nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee
in relazione alle finalita' di cui all'articolo 1;
b) alla promozione
di attivita' di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonche'
al coordinamento dell'attivita' di raccolta, di elaborazione e di diffusione
dei dati, informando annualmente il Parlamento su tale attivita'; in
particolare il Ministero della sanita' promuove, avvalendosi di istituzioni
pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza
nel campo scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemiologica
e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi
all'esposizione a campi elettromagnetici a bassissima frequenza e radiofrequenza;
c) all'istituzione
del catasto nazionale delle sorgentifissedei campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate;
d) alla determinazione
dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all'articolo
9, comma 2, con particolare ri ferimento alle priorita' di intervento,
ai tempi di attuazione ed alle modalita' di coordinamento delle attivita'
riguardanti piu' regioni nonche' alle migliori tecnologie disponibili
per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;
e) identica;
f) identica;
g) identica;
h) identica.
2. I limiti di esposizione,
i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita', le tecniche di misurazione
e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la
previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma
1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge:
a) per la popolazione,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', previo
parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di
seguito denominata "Conferenza unificata";
b) per i lavoratori
e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente, previo parere
del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo
decreto disciplina, altresi', il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici
e sui lavoratori professionalmente esposti.
3. Qualora entro
il termine previsto dal comma 2 non siano state raggiunte le intese in
sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri
entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere
a) e b).
4. identico
5.Le regioni adeguano
la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione
e agli obiettivi di qualita' previsti dai decreti di cui al comma 2 del
presente articolo.
6. Per le finalita'
di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 8.000 milioni per
ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 per le attivita' di cui al comma
1, lettera b), di lire 2.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2000
per le attivita' di cui al comma 1, lettera c) e di lire 5.000 milioni
per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 per la realizzazione degli accordi
di programma di cui al comma1, lettera f), nonche' per gli ulteriori accordi
di programma di cui agli articoli 12 e 13.
|
Art. 4. Comma 1.
punto a)
Togliere " in considerazione del preminente interesse nazionale
alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee"
Art. 4. Comma 1.
punto b)
Sostituire "bassissima e radiofrequenza" con "bassa
e alta frequenza"
Art. 4. Comma 1.
punto c)
Aggiungere "e mobili" e dopo "territoriali
interessate" alfine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente.
Art. 4. Comma 1.
punto f)
Togliere "fissi"
Art. 4. Comma 2.
punto a)
Sostituire "previo parere" con "sentito il
Comitato di cui all'art.6, di concerto con le competenti Commissioni
parlamentari"
Togliere : "previa intesa in sede di Conferenza Unificata
..."
Art. 4. Comma 2.
punto b)
Sostituire "previo parere" con "sentito il
Comitato"
Sostituire "sentite le competenti Commissioni parlamentari"
con "d'intesa con le competenti Commissioni parlamentari"
Togliere "previa intesa in sede di Conferenza unificata"
Art. 4. Comma 3.
Togliere tutto "3. Qualora entro il termine previsto
dal comma 2 non siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza
unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri entro i trenta giorni
successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere a) e b). "
Art. 4. Comma 4.
Sostituire "previo parere" con "sentito"
Art. 4. Comma 5.
Togliere tutto "5.Le regioni adeguano la propria
legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli
obiettivi di qualita' previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente
articolo."
|
4.102 - Respinto
Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «in considerazione del preminente
interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative
omogenee».
4.104 - Approvato
Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «bassissima frequenza e radiofrequenza».
4.105 - Approvato
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «bassissima frequenza e radiofrequenza»
con le seguenti: «bassa e alta frequenza».
4.106 - Approvato
Al comma 1, lettera f) sopprimere la parola: «fissi». 4.107 Bortolotto,
Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato,
Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco Ritirato Al comma
1, lettera f) dopo le parole: «telefonia mobile», aggiungere le seguenti:
«nonché con i gestori di trasporto pubblico che producono campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici». Conseguentemente sopprimere l'articolo
13 e le parole: «e 13» al comma 6. 4.114 Bortolotto, Pieroni, Ronchi,
Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti,
Sarto, Carella, Lubrano di Ricco Ritirato Al comma 1, lettera h) sostituire
le parole da: «determinazione» fino a: «elettrodotti» con le seguenti:
«determinazione dell'ampiezza delle fasce di rispetto per gli elettrodotti
e delle aree di rispetto per gli impianti di cui all'articolo 2 comma
1». Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: «i parametri per
la previsione di» con le seguenti: «l'ampiezza delle».
4.116 - Respinto
Al comma 1, lettera h) dopo le parole: «all'interno di tali fasce di rispetto»
inserire le seguenti: «comunque non inferiori a metri 100 per gli elettrodotti
aventi tensione uguale o superiore a 150 kV e metri 150 per gli elettrodotti
con tensione superiore a 380 kV».
4.125 - Approvato
Al comma 2 lettera a), sostituire le parole: «previo parere del» con le
seguenti: «sentito il».
4.127 - Respinto
Al comma 2 lettera a) sopprimere le parole da: «previa intesa» sino alla
fine della lettera.
4.130 - Respinto
Al comma 2 lettera b) primo periodo sopprimere le parole da: «previo parere»
sino alla fine del periodo. Conseguentemente all'articolo 6 comma 4, sopprimere
le parole: «e b)».
4.131 - Approvato
Al comma 2 lettera b) sostituire le parole: «previo parere del» con le
seguenti: «sentito il».
4.134 - Respinto
Dopo il comma 2, inserire i seguenti: «2-bis. Fino alla data di entrata
in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 4, comma 2 lettere a) e b), si adottano i seguenti valori:
a) da 0 a 10 KHz:
1) limiti di esposizione: per il campo elettrico 5000 volt/metro e per
il campo magnetico 100 micro Tesla;
2) valori di attenzione: per il campo elettrico 6 V/m e per il campo magnetico
0,2 micro Tesla;
3) obiettivi di qualità: per il campo elettrico 0,5 V/m e per il campo
magnetico 0,1 micro Tesla;
b) da 10 KHz a 300 Ghz:
1) limiti di esposizione: per il campo elettrico 20 V/m e per il campo
magnetico 50 milli Ampere/metro;
2) valori di attenzione: 0,5 V/m e per il campo magnetico 0,5 milli
Ampere/metro;
3) obiettivi di qualità: per il campo elettrico 0,02 V/m e per
il campo magnetico 0,05 milli Ampere/m. 2-ter.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995».
4.137 - Respinto
Al comma 3, sostituire le parole da: «non siano» fino ad: «unificata»
con le seguenti: «non sia stato raggiunto il concerto tra i Ministri dell'ambiente
e della sanità».
4.140 - Respinto
Sopprimere il comma 5.
4.145 - Respinto
Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Le regioni possono fissare
valori del limite di esposizione, valori di attenzione ed obiettivo di
qualità, maggiormente cautelativi rispetto a quelli stabiliti dallo Stato».
4.146 - Respinto
Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Le regioni possono fissare
obiettivi di qualità, maggiormente cautelativi rispetto a quelli stabiliti
dallo Stato».
|
4.800
Il Relatore Approvato
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «obiettivi di qualità» aggiungere
le seguenti: «in quanto valori di campo come definiti dal numero 2 della
lettera d) dell'articolo 3,».
4.502
Specchia, Maggi, Zambrino Approvato
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «sorgenti fisse» inserire le seguenti:
«e mobili».
4.801 (testo 2)
Il Relatore Approvato
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «con gli esercenti di elettrodotti
e» con le altre: «con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari
degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiano
comunque la disponibilità nonché con gli esercenti».
4.129 (testo 2)
Montagnino Approvato
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «di concerto con il Ministro
dell'ambiente» con le seguenti: «sentiti i Ministri dell'ambiente e del
lavoro e della previdenza sociale».
4.506
Specchia, Maggi, Zambrino Approvato
Al comma 4, dopo le parole: «del Ministro dell'Ambiente, sostituire le
parole: «previo parere del» con le altre: «sentito il».
4.804 (testo corretto)
Il Relatore Approvato
Al comma 5, dopo le parole: «valori di attenzione e» aggiungere le seguenti:
«, limitatamente all'aeccezione di cui al numero 2), lettera d), dell'articolo
3 della presente legge,».
4.1000
Il Relatore Approvato
Al comma 6, dopo le parole: «8.000 milioni» sostituire le parole: «per
ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002» con le seguenti: «per ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003»; dopo le parole: «2.000 milioni annue» sostituire
le parole: «a decorrere dall'anno 2000» con le seguenti: «a decorrere
dall'anno 2001»; dopo le parole: «di lire 5.000 milioni» sostituire le
parole: «per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002» con le seguenti: «per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».
|
|
Art. 5.
(Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti)
1.
Con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 29, comma
2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per i beni e le attività
culturali, é definita una nuova di sciplina dei procedimenti di autorizzazione
alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione superiore
a 150 kV, in modo da assicurare il rispetto dei principi della presente
legge, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione
di impatto ambientale.
2.
Il regolamento di cui al comma 1 si conforma inoltre ai seguenti criteri
e princípi:
a)
semplificazione dei procedimenti amministrativi;
b)
individuazione delle tipologie di infrastrutture a minore impatto ambientale,
paesaggistico e sulla salute dei cittadini;
c)
concertazione con le regioni e gli enti locali interessati nell'ambito
dei procedimenti amministrativi di definizione dei tracciati;
d)
individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
e)
riordino delle procedure relative alle servitú di elettrodotto e ai relativi
indennizzi.
3.
Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti indicati al
comma 1, individuate dal regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate
con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
|
Art. 5.
(Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio. Procedimento di autorizzazione
alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti)
1. Al fine di
tutelare l'ambiente e il paesaggio, con apposito regolamento adottato,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e
dei beni e delle attivita' culturali, previo parere del Comitato di cui
all'articolo 6 e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono
adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli
impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la
costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti fissi per telefonia
mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento vengono indicate le
particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici
e possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione,
la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli
imposti da leggi statali o regionali, nonche' da strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici,
architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando
quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 e fermo
restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.
2. Con il medesimo
regolamento di cui al comma 1 sono adottate misure di contenimento del
rischio elettrico degli impianti di cui allo stesso comma 1, ed in particolare
del rischio di elettrolocuzione e di collisione dell'avifauna.
3. Con il medesimo
regolamento di cui al comma 1 e' definita una nuova disciplina dei
procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli
elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in modo da assicurare il
rispetto dei principi della presente legge, ferme restando le vigenti
disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Tale
disciplina si conforma inoltre ai seguenti criteri e principi:
a) identica
b) identica
c) identica
d) identica
e) identica
f) valutazione
preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti.
4. Le norme, anche
di legge, che disciplinano i procedimenti indicati al comma 3, individuate
dal regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla
data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
|
Art. 5. Comma 1.
Togliere "fissi"
Art. 5. Comma 3.
punto a)
Aggiungere un punto, prima del punto a) che diventa a bis) , che
preveda l'obbligo per i gestori di presentare progetti dettagliati
e completi sotto tutti i profili (cartografie aggiornate, tecnologia adottata,
V.I. A. su progetto preliminare, informazione del cittadino interessato
dall'opera): "a) obbligo per i gestori di presentare progetti
dettagliati e completi sotto tutti i profili (cartografie aggiornate,
tecnologia adottata, V.I. A. su progetto preliminare, informazione del
cittadino interessato dall'opera)"
Art. 5. Comma 3.
punto f)
Sostituire "valutazione" con "rilevamento"
|
5.102 - Respinto
Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, un decreto
legislativo di modifica del titolo III, capo I, articoli 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 e 118 del regio-decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, rispettando i seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, fatte salve le vigenti
discipline di settore in materia di conservazione della natura, difesa
del suolo, tutela paesistico-ambientale, archeologica ed assetto urbanistico
del territorio;
b) partecipazione ai procedimenti di individuazione dei tracciati e di
autorizzazione dei progetti delle regioni, delle province, dei comuni,
delle comunità montane e degli enti esponenziali di tutela ambientale».
Conseguentemente ai commi 2 e 3 sostituire la parola: «regolamento» con
la seguente: «decreto legislativo».
5.103 - Approvato
Al comma 1, sopprimere la parola: «fissi».
5.104 - Respinto
Al comma 1, dopo la parola: «fissi» aggiungere le seguenti: «o montati
su ruote».
5.105 - Respinto
Al comma 3, sopprimere la lettera e).
5.106 - Respinto
Al comma 3, lettera f) sostituire le parole: «valutazione preventiva»
con le seguenti: «rilevamento preventivo».
|
|
|
Art. 6.
(Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento
elettromagnetico)
1.
E' istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione
dell'inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato "Comitato".
2.
Il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'ambiente o dal Sottosegretario
all'ambiente delegato, ed e' composto altresi' dai Ministri, o dai Sottosegretari
delegati, della sanita', del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, dei lavori pubbli ci, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
per i beni e le attivita' culturali, dei trasporti e della navigazione,
delle comunicazioni, della difesa e dell'interno.
3.
Il Comitato svolge le attivita' di cui agli articoli 4, comma 1, lettere
b) ed f) , 13, comma 2, e 14.
4.
Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2, lettere
a) e b), 4, comma 3, e 13, comma 1.
5.
Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti
dalla presente legge e predispone una relazione annuale al Parlamento
sulla sua attuazione.
6.
Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo gratuito,
di enti, agenzie, istituti ed organismi, aventi natura pubblica.
7.
Per l'istituzione e il funzionamento del Comitato e' autorizzata la spesa
massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.
|
Art. 6.
(Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento
elettromagnetico)
1. identico
2. Il Comitato e'
presieduto dal Ministro dell'ambiente o dal Sottosegretario all'ambiente
delegato, ed e' composto altresi' dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati,
della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubbli ci, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, per i beni e le attivita' culturali,
dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa e
dell'interno.
3. Il Comitato svolge
le attivita' di cui agli articoli 4, comma 1, lettere b) ed f) , 12,
comma 2, e 13.
4. Il Comitato esprime
i pareri di cui agli articoli 4, comma 2, lettere a) e b), 4, comma 4,
5, comma 4 e 12, comma 1.
5. identico.
6. Il Comitato si
avvale del contributo, che viene reso a titolo gratuito, di enti, agenzie,
istituti ed organismi, aventi natura pubblica e competenze specifiche
nelle diverse materie di interesse della presente legge.
7. identico
|
Art. 6. Comma 1.
Aggiungere "i cui componenti abbiano prevalentemente competenza
biomedica e dimostrato curriculum sull'argomento"
|
|
6.601
Lorenzi Approvato
Al comma 2, dopo le parole: «della sanità», inserire le seguenti: «dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica».
6.1000
Il Relatore Approvato
Al comma 7, sostituire le parole: «anno 2000» con le altre: «anno 2001».
|
|
Art. 7.
(Catasto nazionale)
1.
Il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), e' costituito,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
dal Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro della sanita', nell'ambito
del sistema informativo e di monitoraggio di cui all'articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il catasto nazionale
opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 8,
comma 1, lettera e). Le modalita' di inserimento dei dati sono definite
dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle comunicazioni,
per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse
ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili
di telecomunicazioni, con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto riguarda
l'inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con il Ministro dei
trasporti e della navigazione, per quanto riguarda l'inserimento dei dati
relativi alla rete ferroviaria, e con i Ministri della difesa e dell'interno,
per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse
ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e delle forze
di polizia.
|
Art. 7.
(Catasto nazionale)
1. Il catasto nazionale
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), e' costituito, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro
dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanita' ed il Ministro
dell'industria, commercio e artigianato, nell'ambito del sistema informativo
e di monitoraggio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il catasto nazionale opera in coordinamento
con i catasti regionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d). Le
modalita' di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro delle comunicazioni, per quanto riguarda l'inserimento
dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature
radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei
lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli elettrodotti,
con il Ministro dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda
l'inserimento dei dati relativi alla rete ferroviaria, e con i Ministri
della difesa e dell'interno, per quanto riguarda l'inserimento dei dati
relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature
per usi militari e delle forze di polizia.
|
Art. 7. Comma 1.
Aggiungere a "Le modalita' di inserimento dei dati sono definite"
le seguenti parole "con il Ministero della Sanita' e con"
|
7.101 - Respinto
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «centottanta» con l'altra:
«novanta».
7.105 - Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. I dati del catasto nazionale
di cui all'articolo 4 comma 1 lettera c), e dei catasti regionali di cui
all'articolo 8 comma 1 lettera d) sono utilizzabili ai fini del risanamento
anche oltre i termini temporali di cui all'articolo 9».
|
7.102
Specchia, Maggi, Zambrino Approvato
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro 180 giorni» con
le altre: «entro 120 giorni».
7.104
Manfredi, Rizzi, Lasagna Approvato
Al comma 1, terzo periodo sostituire le parole: «alla rete ferroviaria»
con le altre: «agli impianti di trasporto».
|
|
Art. 8.
(Competenze delle regioni, delle province e dei comuni)
1.
Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' nonche' dei criteri
e delle modalita' fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello
Stato e delle autorita' indipendenti:
a)
l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione regionale dei siti
di trasmissione dell'emittenza radiotelevisiva, ai sensi della legge 31
luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4,
comma 2, lettera a);
b)
la definizione, entro centottanta giorni dalla data di emanazione del
decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) , di criteri generali
per l'installazione degli impianti radioelettrici fissi, ai fini della
tutela dell'ambiente e del paesaggio nonche' della tutela della salute,
ferme restando, per quanto riguarda gli impianti di radiodiffusione, le
caratteristiche tecniche definite dai piani nazionali di assegnazione
delle frequenze adottati ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249;
c)
la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore
a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati
ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
d)
le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli
impianti di cui al presente articolo, in conformita' a criteri di semplificazione
amministrativa;
e)
la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti
fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di stimare
i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle
condizioni di esposizione della popolazione;
f)
il concorso alla definizione degli obiettivi di qualita' e l'individuazione
degli strumenti e delle azioni per il loro raggiungimento.
2.
Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera a) , le regioni
si attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica e
alla compatibilita' ambientale dei siti di trasmissione.
3.
In caso di inadempienza delle regioni, si applica l'articolo 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4.
Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze
che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto
dalla legge 31 luglio 1997, n. 249. Esse possono prevedere l'istituzione
di un comitato tecnico-consultivo, rappresentativo dei diversi interessi
e delle diverse competenze tecnico-scientifiche.
5.
Le attivita' di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni
militari, sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti
paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898,
e successive modificazioni.
|
Art. 8.
(Competenze delle regioni, delle province e dei comuni)
1. Sono di competenza
delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione
e degli obiettivi di qualita' nonche' dei criteri e delle modalita' fissati
dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorita' indipendenti:
a) l'esercizio delle
funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e all'autorizzazione
all'installazione degli impianti fissi per telefonia mobile, degli impianti
radioelettrici e degli impianti fissi per radiodiffusione, ai sensi
della legge 31 luglio 1997, n. 249 e nel rispetto del decreto di cui all'articolo
4, comma 2, lettera a) e dei principi stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 5;
Soppressa
b) la definizione
dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV,
con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai
sensi dell'articolo 4 e dell'obbligo di segnalarle;
c) le modalita'
per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti
di cui al presente articolo, in conformita' a criteri di semplificazione
amministrativa, tenendo conto dei campi elettromagnetici preesistenti;
d) identica
e) il concorso
alla individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento
degli obiettivi di qualita';
f) il concorso
all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti
per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione
a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
2. Nell'esercizio
delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c) , le regioni
si attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla
compatibilita' ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente
e del paesaggio.
3. identico
4. Le regioni, nelle
materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle
province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31
luglio 1997, n. 249.
5. identico
|
Art. 8. Comma 1.
punto a)
Togliere "fissi"
Art. 8. Comma 1.
punto c)
Aggiungere dopo "tenendo conto dei campi " le seguenti
parole "elettrici, magnetici "
Art. 8. Comma 1.
punto d)
Sostituire "al fine di stimare" con "al fine
di rilevare"
Art. 8. Comma 1.
punto e)
Aggiungere dopo "il concorso" le seguenti parole "al
finanziamento ed"
Art. 8. Comma 2.
Togliere "alla compatibilita' ambientale"
|
8.102 - Approvato
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «all'autorizzazione alla
installazione» nonché, ovunque ricorra, la parola: «fissi».
8.108 - Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente: «e) la fissazione
di valori del limite di esposizione, valori di attenzione ed obiettivo
di qualità, anche maggiormente cautelativi rispetto a quelli stabiliti
dallo Stato».
8.112 - Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente: «e) il concorso
alla definizione degli obiettivi di qualità e l'individuazione degli strumenti
e delle azioni per il loro raggiungimento».
|
8.800
Specchia, Maggi, Zambrino Approvato
< Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «tenendo conto dei campi»
aggiungere le parole: «elettrici, magnetici e».
8.603
Lorenzi Approvato
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «al fine di stimare» con
le altre: «al fine di rilevare».
8.901a
Il Relatore Approvato
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) l'individuazione
degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di
qualità di cui al numero 1) della lettera d) dell'articolo 3».
8.114
Il Governo Approvato
Al comma 5, dopo la parola: «militari» inserire le seguenti parole: «o
appartenenti ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine
e alla sicurezza pubblica».
8.115
Manfredi, Rizzi, Lasagna Approvato
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. I comuni possono adottare
un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale
degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici».
|
|
Art. 9.
(Misure di tutela dell'ambiente
e del paesaggio)
1.
Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, con il regolamento di cui
all'articolo 5 sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche
tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati, per la progettazione,
la costruzione e la modifica di elettrodotti. Con lo stesso regolamento
possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione,
la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli
imposti da leggi statali o regionali, nonche' da strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici,
architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando
quanto disposto dalle leggi 1 º giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939,
n. 1497, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti
di pianificazione.
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, le regioni, nell'ambito delle proprie
competenze, dettano norme volte ad assicurare, nel quadro della pianificazione
territoriale ed urbanistica, il corretto inserimento nel territorio degli
elettrodotti.
|
Soppresso
(v. articolo 5)
|
|
|
|
|
Art. 10.
(Piani di risanamento)
1.
Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo
4, comma 2, lettera a), la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori,
un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque
entro il termine di tre anni, gli impianti radioelettrici gia' esistenti
ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi
di qualita' stabiliti dallo Stato. Il piano puo' prevedere anche la delocalizzazione
degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione
in materia, e degli impianti fissi di diversa tipologia in siti idonei.
Il risanamento e' effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.
2.
Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo
4, comma 3, i gestori degli elettrodotti presentano una proposta di piano
di risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente.
Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare allo scopo
di rispettare i limiti di esposizione e raggiungere i valori di attenzione
stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a). Esso
deve indicare il programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle
priorita' stabilite dal citato decreto, considerando comunque come prioritarie
le situazioni sottoposte a piu' elevati livelli di inquinamento elettromagnetico,
in prossimita' di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o
comunque di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore,
con particolare riferimento alla tutela della popolazione infantile.
3.
Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano
di risanamento e' presentata al Ministero dell'ambiente. Il piano e' approvato,
con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni,
dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici,
sentiti i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato
nonche' le regioni interessate. Per gli elettrodotti con tensione non
superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento e' presentata
alla regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni
e prescrizioni, entro sessanta giorni, sentito il comitato tecnico-consultivo
di cui all'articolo 8, comma 4, se costituito.
4.
Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro dodici
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31
dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato
il risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente,
ai limiti di cui all'articolo 4 ed alle condizioni di cui all'articolo
5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, al fine
dell'adeguamento ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione stabiliti
ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della presente legge. Il
risanamento e' effettuato con onere a carico dei proprietari degli elettrodotti,
come definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorita'
per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12,
della legge 14 novembre 1995, n. 481, determina, entro sessanta giorni
dall'approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi strettamente
connessi all'attuazione degli interventi di risanamento nonche' i criteri,
le modalita' e le condizioni per il loro eventuale recupero.
5. Ai fini della
concessione di contributi alle regioni per l'elaborazione dei piani di
risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio delle
attivita' di controllo e di monitoraggio, e' autorizzata la spesa massima
di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000. Le somme derivanti
dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 16, versate all'entrata
del bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura del 70 per cento,
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ad apposite unita' previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente; tali somme sono destinate, sulla base di
criteri determinati dalla Conferenza unificata, alla concessione di contributi
alle regioni, ad integrazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi
del primo periodo del presente comma, ai fini dell'elaborazione dei piani
di risanamento, della realizzazione dei catasti regionali e dell'esercizio
delle attivita' di controllo e di monitoraggio.
6. Il mancato risanamento
degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli
impianti fissi per telefonia mobile e degli impianti fissi per radiodiffusione,
secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dell'esercente,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, puó comportare la disattivazione
dei suddetti impianti per un periodo di sei mesi, garantendo comunque
i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilita'.
La disattivazione e' disposta:
a)
con provvedimento del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri della
sanita' e dell'industria, del commercio e dell'arti gianato e sentite
altresi' le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti;
b) con provvedimento della
regione per quanto riguarda i sistemi radioelettrici, con esclusione degli
impianti fissi per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti
fissi per telefonia fissa nonche' delle stazioni radioelettriche per trasmissione
di dati, la cui disattivazione e' disposta con provvedimento del Ministro
delle comunicazioni che assicura l'uniforme applicazione della disciplina
sul territorio nazionale.
|
Art.9.
(Piani di risanamento)
1. Entro dodici
mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma
2, lettera a), la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori, un
piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque
entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici
gia' esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli
obiettivi di qualita' stabiliti dallo Stato. Trascorsi dodici mesi,
in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento
e' adottato dalle regioni entro i successivi tre mesi. Il piano, la
cui realizzazione e' controllata dalle Regioni, puo' prevedere anche
la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi
alla pianificazione in materia, e degli impianti fissi di diversa tipologia
in siti idonei. Il risanamento e' effettuato con onere a carico dei titolari
degli impianti.
2. Entro dodici mesi
dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 4, i
gestori degli elettrodotti presentano una proposta di piano di risanamento,
al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente. Il piano
deve prevedere i progetti che si intendono attuare allo scopo di rispettare
i limiti di esposizione e raggiungere i valori di attenzione stabiliti
dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a). Esso deve indicare
il programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorita' stabilite
dal citato decreto, considerando comunque come prioritarie le situazioni
sottoposte a piu' elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in
prossimita' di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque
di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare
riferimento alla tutela della popolazione infantile. Trascorsi dodici
mesi, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento
di cui al primo periodo del comma 3 e' proposto dalla regione entro i
successivi tre mesi.
3. Per gli elettrodotti
con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento e'
presentata al Ministero dell'ambiente. Il piano e' approvato, con eventuali
modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della
sanita' e le regioni ed i comuni interessati. Per gli elettrodotti
con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento
e' presentata alla regione, che approva il piano, con eventuali modifiche,
integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, sentiti i comuni
interessati. Trascorsi dodici mesi, in caso di inerzia o inadempienza
dei gestori, il piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione
non superiore a 150 kV e' adottato dalla regione, nei termini di cui al
terzo periodo del presente comma.
4. Il risanamento
degli elettrodotti deve essere completato entro dieci anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed
entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato il risanamento
degli elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente, ai limiti
di cui all'articolo 4 ed alle condizioni di cui all'articolo 5 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, al fine dell'adeguamento
ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione stabiliti ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della presente legge. Il risanamento
e' effettuato con onere a carico dei proprietari degli elettrodotti, come
definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorita'
per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12,
della legge 14 novembre 1995, n. 481, determina, entro sessanta giorni
dall'approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi strettamente
connessi all'attuazione degli interventi di risanamento nonche' i criteri,
le modalita' e le condizioni per il loro eventuale recupero.
5. Ai fini della
concessione di contributi alle regioni per l'elaborazione dei piani di
risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio delle
attivita' di controllo e di monitoraggio, e' autorizzata la spesa massima
di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000. Le somme derivanti
dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15, versate
all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura del
100 per cento, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, ad apposite unita' previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente; tali somme sono
destinate, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata,
alla concessione di contributi alle regioni, ad integrazione delle risorse
ad esse assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, ai fini
dell'elaborazione dei piani di risanamento, della realizzazione dei catasti
regionali e dell'esercizio delle attivita' di controllo e di monitoraggio.
6. Il mancato risanamento
degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli
impianti fissi per telefonia mobile e degli impianti fissi per radiodiffusione,
secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dell'esercente,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comporta la disattivazione
dei suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi, garantendo comunque
i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilita'.
La disattivazione e' disposta:
a) con provvedimento
del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanita' e
del lavoro e della previdenza sociale nonche' le regioni interessate,
per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;
b) con provvedimento
del presidente della giunta regionale per quanto riguarda gli elettrodotti
con tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi radioelettrici, con esclusione
degli impianti fissi per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli
impianti fissi per telefonia fissa nonche' delle stazioni radioelettriche
per trasmissione di dati, la cui disattivazione e' disposta con provvedimento
del Ministro delle comunicazioni che assicura l'uniforme applicazione
della disciplina sul territorio nazionale.
7. Entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su ciascuna
struttura di cui alle lettere e), h) ed l) del comma 1 dell'articolo 3,
deve essere applicata una etichetta informativa ben visibile, riportante
la tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella documentazione
autorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori di attenzione prescritti
dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto.
|
Art. 9. Comma 1.
Per l'attuazione veloce dei piani di risanamento aggiungere dopo "su
proposta dei soggetti gestori," le seguenti parole "d'intesa
con i comuni e gli enti interessati"
Togliere: "in modo graduale"
Togliere: "dallo Stato"
Art. 9. Comma 1.
Aggiungere dopo "e' adottato dalle Regioni" le seguenti
parole "d'intesa con i comuni e gli enti interessati"
Art. 9. Comma 1.
Togliere "fissi"
Art. 9. Comma 2.
Aggiungere dopo "i gestori degli elettrodotti presentano
una proposta di piano di risanamento" le seguenti parole "di
concerto con i Comuni e gli Enti interessati"
Art. 9. Comma 3.
Togliere "sentiti il" ed aggiungere "del"
ministero della Sanita' , delle regioni e dei comuni interessati"
Sostituire "sentiti
i comuni interessati" con "d'intesa con i comuni interessati"
Art. 9. Comma 6.
Togliere "fissi"
Art. 9. Comma 6.
punto a)
Dopo "del commercio e dell'artigianato" togliere "sentiti"
Aggiungere dopo "nonche' le regioni " le seguenti
parole "e i comuni interessati" e togliere "interessate"
Art. 9. Comma 6.
punto b)
Aggiungere dopo "regionale"le seguenti parole "di
concerto con i comuni e gli enti interessati"
Togliere "fissi"
|
9.100a -Respinto
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «regione», inserire le seguenti:
«d'intesa con i comuni interessati».
9.102 - Respinto
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «in modo graduale,
e comunque».
9.105 - Approvato
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dallo Stato» con le
altre: « secondo le norme della presente legge».
9.106 - Approvato
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dodici mesi» inserire le
seguenti: «dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4,
comma 2, lettera a)».
9.109 - Approvato
Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la parola: «fissi».
9.112 - Approvato
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «e raggiungere i valori
di attenzione» con le seguenti: «e i valori di attenzione e raggiungere
gli obiettivi di qualità». Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo,
sostituire alle parole: «ai limiti di esposizione e ai valori di attenzione»
le seguenti: «ai limiti di esposizione e ai valori di attenzione ed agli
obiettivi di qualità».
9.118 - Approvato
Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «dodici mesi» inserire le
seguenti: «dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4,
comma 2, lettera a)».
9.119 - Respinto
Al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: «regione», inserire le seguenti:
«d'intesa con i comuni interessati».
9.120 - Respinto
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori
pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le regioni ed i comuni interessati»
con le seguenti: «sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dei lavori pubblici e della sanità, le regioni ed i comuni interessati».
9.121 - Respinto
Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: «sentiti» con le seguenti:
«d'intesa con».
9.123 - Approvato
Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «dodici mesi» inserire le
seguenti: «dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4,
comma 2, lettera a)».
9.124 - Respinto
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti:
«cinque anni».
9.126 - Respinto
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «ed entro il 31 dicembre
2008». Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola:
«rispettivamente».
9.136 - Respinto
Al comma 6, lettera a) sostituire le parole da: «sentiti» fino ad: «interessate»
con le seguenti: «il Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza
sociale nonché d'intesa con le regioni ed i comuni interessati».
9.138 - Respinto
Al comma 6, lettera b) dopo le parole: «giunta regionale», aggiungere
le seguenti: «d'intesa con i comuni interessati».
9.140 - Respinto
Al comma 6, lettera b) sostituire le parole da: «con esclusione», fino
alla fine del periodo, con le seguenti: «gli impianti fissi per telefonia
mobile e per radiodiffusione e gli impianti fissi per telefonia fissa
nonché delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati».
9.141 - Approvato
Al comma 6, lettera b) sopprimere la parola: «fissi».
|
9.101
Maggi, Specchia, Zambrino Approvato
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «su proposta dei soggetti gestori»
aggiungere le parole: «e sentiti i Comuni interessati».
9.504 (testo 2)
Lorenzi Approvato
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «è adottato dalle regioni»
inserire le seguenti: «sentiti i comuni e gli enti interessati».
9.800a Il Relatore
Approvato
Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «I proprietari
di porzioni della rete di trasmissione nazionale o coloro che comunque
ne abbiano la disponibilità sono tenuti a fornire tempestivamente al gestore
della rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi dall'emanazione del
decreto di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 4, le proposte degli
interventi di risanamento delle linee di competenze, nonché tutte le informazioni
necessarie ai fini della presentazione della proposta di piano di risanamento».
9.112
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato,
Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco Approvato
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «e raggiungere i valori
di attenzione» con le seguenti: «e i valori di attenzione e raggiungere
gli obiettivi di qualità». Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo,
sostituire alle parole: «ai limiti di esposizione e ai valori di attenzione»
le seguenti: «ai limiti di esposizione e ai valori di attenzione ed agli
obiettivi di qualità».
9.1000
Il Relatore Approvato
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «dall'anno 2000» con
le altre: «dall'anno 2001».
9.802a
Il Relatore Approvato
con un subemendamento
Al comma 6, sostituire l'alinea con il seguente: «6. Il mancato risanamento
degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli
impianti fissi per telefonia mobile e degli impianti fissi per radiodiffusione,
secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dei
proprietari degli elettrodotti o di coloro che ne abbiano comunque la
disponibilità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comporta
il mancato riconoscimento da parte del gestore della rete di trasmissione
nazionale del canone di utilizzo relativo alla linea non risanata e la
disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi, garantendo
comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica
utilità. La disattivazione è disposta:».
9.802a/1 (già em.
9.510)
Lorenzi Approvato.
Votato prima dell'em. 9.802a All'emendamento 9.802a, sopprimere, ovunque
ricorra, la parola: «fissi».
|
|
Art. 11.
(Educazione ambientale)
1. Il Ministro dell'ambiente
promuove lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale
ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. A tale fine e' autorizzata
la spesa di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.
|
Art. 10.
(Educazione ambientale)
identico
|
Art. 10. Comma 1.
Aggiungere dopo "Ministero dell'Ambiente promuove" le
seguenti parole "di concerto con il Ministero della Sanita',
dell'Universita' per la Ricerca Scientifica e tecnologica e della Pubblica
Istruzione"
|
|
10.500
Carcarino Approvato
Al comma 1 dopo le parole: «Ministero dell'Ambiente promuove» inserire
le seguenti: «di concerto con il Ministero della sanità, dell'università
per la ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione».
10.1000
Il Relatore Approvato
Al comma 1, sostituire le parole: «dall'anno 2000» con le altre: «dall'anno
2001».
|
|
Art. 12.
(Partecipazione al procedimento
amministrativo)
1. Ai procedimenti
di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli articoli
4 e 8, nonche' ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di
risanamento di cui all'articolo 10, comma 2, si applicano le disposizioni
di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
sulla partecipazione al procedimento amministrativo.
|
Art. 11.
(Partecipazione al procedimento
amministrativo)
1. Ai procedimenti
di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli articoli
4 e 8, nonche' ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di
risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le disposizioni
di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
sulla partecipazione al procedimento amministrativo.
|
Art. 11. Comma 1.
Va prevista la partecipazione del cittadino interessato da subito,
mediante obbligo dei gestori di informazione diretta
|
11.101
- Respinto
Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Ai procedimenti di definizione
dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8, ai procedimenti
per l'installazione degli impianti radioelettrici fissi di cui all'articolo
8, nonché ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di risanamento
di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al capo
III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla
partecipazione al procedimento amministrativo e al decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, numero 447». |
|
|
Art. 13.
(Apparecchiature di uso domestico,
individuale o lavorativo)
1.
Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanita', previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le informazioni
che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico,
individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici,
sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante
apposite etichettature o schede informative. Le informazioni devono riguardare,
in particolare, i livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio o dal
dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata e le principali prescrizioni
di sicurezza.
2.
Il Comitato di cui all'articolo 6 promuove la realizzazione di intese
ed accordi di programma con le imprese produttrici di apparecchiature
di uso domestico, individuale o lavorativo, che producono campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie
che consentano di minimizzare le emissioni.
|
Art. 12.
(Apparecchiature di uso domestico,
individuale o lavorativo)
1. Con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', previo
parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti
e degli atti dell'Unione Europea in materia di inquinamento elettromagnetico,
tutela dei consumatori e istruzioni per l'uso dei prodotti, le informazioni
che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico,
individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici,
sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante
apposite etichettature o schede informative. Le informazioni devono riguardare,
in particolare, i livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio o dal
dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l'esposizione
al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali prescrizioni
di sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate le tipologie di apparecchi
e dispositivi per i quali non vi e' emissione di campo elettrico, magnetico
ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi cosi'
basse da non richiedere alcuna precauzione.
2. identico
|
Art. 12. Comma 1.
Togliere "previo parere"
Togliere : "tenendo
conto anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione Europea in materia
di inquinamento eletromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per
l'uso"
|
12.106 - Respinto
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
12.108 - Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. A decorrere dal centottantesimo
giorno da quello di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo
ai produttori ed importatori di apparecchi ed accessori per la telefonia
mobile, di inserire, ben visibile, nella prima pagina del libretto di
istruzioni allegato, la dicitura: «Può nuocere alla salute« accompagnata
da note informative sui campi elettromagnetici, sui livelli di esposizione
prodotti dall'apparecchio, sulla distanza e le modalità di utilizzo consigliate.
Le medesime indicazioni debbono figurare a cura del rivenditore autorizzato,
su apposito cartello ben visibile collocato nel locale di vendita al pubblico».
|
|
|
Art. 14.
(Accordi di programma per i servizi
di trasporto pubblico)
1. Il Comitato di
cui all'articolo 6 promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma
con i gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie
che consentano di minimizzare le emissioni.
|
Art. 13.
(Accordi di programma per i servizi
di trasporto pubblico)
1.Il Ministro
dell'ambiente, su proposta del Comitato di cui all'articolo 6, promuove
la realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori di servizi
di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici,
al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare
le emissioni.
|
|
13.101
- Respinto
Sopprimere l'articolo. |
|
|
Art. 15.
(Controlli)
1.
Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni
di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge, utilizzano
le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente,
di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia
di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.
2.
Ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui
al comma 1, nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente non sono ancora operanti, sono utilizzate le strutture dei
presidi multizonali di prevenzione, dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro e degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni.
3.
Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle
attivita' istituzionali delle forze armate e delle forze di polizia e'
disciplinato dalla specifica normativa di settore.
4.
Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di
vigilanza e di controllo, puo' accedere agli impianti che costituiscono
fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformita' alle
disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle
proprie funzioni. Tale personale e' munito di documento di riconoscimento
dell'ente di appartenenza.
|
Art. 14.
(Controlli)
identico
2. Nelle regioni
in cui le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) non
sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali
e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia Nazionale per
la Protezione e la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali
del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze
attribuite dalle disposizioni vigenti.
3. identico
4. identico
|
Art. 14. Comma 1.
Aggiungere dopo "vigilanza" le seguenti parole
"sanitaria e ambientale"
Aggiungere dopo "protezione dell'Ambiente (ARPA)" le
seguenti parole "l'ASL e l'ISPESL , ognuna per la propria competenza"
Art. 14. Comma 2.
Togliere tutto il comma: "2. Nelle regioni in cui le Agenzie
Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) non sono ancora operanti,
ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si
avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia Nazionale per la Protezione
e la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del
Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze
attribuite dalle disposizioni vigenti."
|
14.105
- Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «utilizzano le strutture» con le altre:
«utilizzano, nel rispetto delle rispettive competenze, le strutture dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro». |
14.103
Specchia, Zambrino, Maggi Approvato
Al comma 1, dopo la parola: «vigilanza» inserire le seguenti: «sanitaria
e ambientale».
14.106
Il Governo Approvato
Al comma 3, dopo la parola: «polizia» inserire le seguenti: «e del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco».
14.107
Il Governo Approvato
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo, in
particolare, quanto previsto per le forze armate e di polizia dagli articoli
1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni».
15.1000
Il Governo Approvato
Al comma , dopo le parole: «comma 2» inserire le seguenti. «e ai decreti
previsti dall'articolo 16».
|
|
Art. 16.
(Sanzioni)
1.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego
di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione
di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo
4, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione si
applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di
risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.
2.
Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela
di cui all'articolo 9 e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva
la sanzione e' raddoppiata.
3.
Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e
2 sono irrogate dalle autorita' competenti, sulla base degli accertamenti
effettuati dalle autorita' abilitate ai controlli ai sensi dell'articolo
15. Le autorita' competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi
1 e 2 sono individuate dai decreti di cui all'articolo 4, comma 2.
4.
In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela
dell'ambiente e della salute, dall'autorizzazione, dalla concessione o
dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati
dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti
autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione
l'atto autorizzatorio e' revocato.
5.
La sanzione di cui al comma 4 e' applicata dall'autorita' competente in
base alle vigenti disposizioni a rilasciare l'atto autorizzatorio, sulla
base degli accertamenti effettuati dalle autorita' abilitate ai controlli.
6.
In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non e' ammesso
il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni.
|
Art. 15.
(Sanzioni)
identico
2. Salvo che il fatto
costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui all'articolo
5, comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva
la sanzione e' raddoppiata.
3. Salvo che il
fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate
dalle autorita' competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle
autorita' abilitate ai controlli ai sensi dell'articolo 14. Le
autorita' competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1
e 2 sono individuate dai decreti di cui all'articolo 4, comma 2.
4. identico
5. identico
6. identico
|
Art. 15. tutti i
commi
Ridicolo tutto l'articolo che deve essere rivisto prevedendo sanzioni
pecuniarie salatissime per i dirigenti responsabili del servizio
anche sotto il profilo penale quando non si rispettano gli obiettivi
della legge: tutela della salute e dell'ambiente.
|
15.101 - Respinto
Al comma 1, premettere il seguente: «01. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, in caso di mancato rispetto dei limiti di esposizione
e dei valori di attenzione, al trasgressore si applica l'articolo 674
del codice penale». E conseguentemente al comma 1 ed al comma 2, sostituire
le parole: «Salvo che il fatto costituisce reato» con le seguenti: «Salvo
quanto stabilito dal comma 01».
15.102 - Respinto
Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «di lire 2 milioni a lire
600 milioni» con le altre: «pari ad una percentuale compresa fra l'1 ed
il dieci per cento del fatturato annuo del soggetto responsabile della
violazione».
15.104 - Respinto
Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «da lire 2 milioni a lire
600 milioni» con le altre: «da lire 20 milioni a lire due miliardi».
15.108 - Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «da lire 2 milioni a lire 600 milioni»
con le altre: «pari ad una percentuale compresa fra l'1 ed il dieci per
cento del fatturato annuo del soggetto responsabile della violazione».
15.110 - Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «da lire 2 milioni a lire 600 milioni»
con le altre: «da lire 20 milioni a lire due miliardi».
15.115 - Respinto
Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. L'inosservanza delle prescrizioni
di cui all'articolo 12 comma 1, è punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma pari ad una percentuale compresa fra l'1 ed
il dieci per cento del fatturato annuo del soggetto responsabile della
violazione».
15.116 - Approvato
Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. L'inosservanza del decreto
di cui all'articolo 12 comma 1, è punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni».
|
|
|
|
Art. 16
(Regime transitorio)
1. Fino alla data
di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), si applicano, in quanto compatibili
con la presente legge, le disposizioni del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 104 del 6 maggio 1992 e successive modificazioni, le disposizioni del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995, nonche' le disposizioni
del decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della
sanita' e con il Ministro delle comunicazioni, n. 381 del 10 settembre
1998.
|
Art. 15. Comma 1.
Sopprimere tutto perche' si rischia che non si facciano i nuovi decreti
attuativi subito. Togliere: "1. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
4, comma 2, lettera a), si applicano, in quanto compatibili con la presente
legge, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio
1992 e successive modificazioni, le disposizioni del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995, nonche' le disposizioni del decreto
del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della sanita' e con
il Ministro delle comunicazioni, n. 381 del 10 settembre 1998. "
|
|
|
|
Art. 17.
(Copertura finanziaria)
1.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire
20.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante
utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f)
, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
|
Art. 17.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20.000 milioni per ciascuno
degli anni 2000, 2001 e 2002 si provvede:
a) quanto a lire
20.000 milioni per l'anno 2000, mediante utilizzazione delle risorse di
cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448;
b) quanto a lire
7.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, mediante utilizzo delle proiezioni,
per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002 nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente;
c) quanto a lire
13.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, mediante utilizzo
delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2000-2002 per l'anno 2000 nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente.
2. identico
|
|
|
|
|