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La legge quadro votata in Senato

Emendamenti dei Verdi approvati e respinti
(il testo definitivo verra' pubblicato appena possibile)

La discussione in aula al Senato
mercoledì 17 gennaio 2001 - discussione preliminare
giovedì 18 gennaio 2001 - approvazione articoli 1-4
martedì 23 gennaio 2001 - approvazione articoli 5-17
mercoledì 24 gennaio 2001 - approvazione testo

Comunicato del Sen. Francesco Bortolotto

DISEGNO DI LEGGE N. 4816
testo approvato dalla Camera dei deputati il 14 ottobre 1999
Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

DISEGNO DI LEGGE N. 4273
testo approvato dalla Commissione Ambiente del Senato
Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

EMENDAMENTI

EMENDAMENTI SENATO
emendamenti presentati dai VERDI in aula al Senato

ALTRI EMENDAMENTI APPROVATO IN SENATO

Art. 1.
(Finalita' della legge)

    1. La presente legge ha lo scopo di dettare principi fondamentali diretti ad assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonche' la tutela dell'ambiente e del paesaggio, ai sensi e nel rispetto degli articoli 9, 32 e 117 della Costituzione.

    2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si adeguano ai principi della presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

Art. 1.
(Finalita' della legge)

1. La presente legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:

a) assicurare la protezione della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;

b) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione nonche' le misure di cautela volte a contenere e ridurre nei tempi e nei modi previsti la possibilita' di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e la loro intensita', in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, comma 2, del Trattato istitutivo della Comunita' europea;

c) promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensita' e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.

Identico.

Art. 1. Comma 1.
Sostituire "protezione" con  "tutela"

Togliere "determinati livelli di"

 






1.102 - Approvato
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «protezione» con l'altra: «tutela».

1.105 - Respinto
Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «nei tempi e nei modi previsti».

 

 

1.108 - Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) conseguire la minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, attraverso l'innovazione tecnologica».

1.801
Il relatore Approvato
Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
«b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, comma 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;
c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili».

1.504
Andreolli Approvato
Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti».

Art. 2.
(Ambito di applicazione)

    1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici, compresi le stazioni radio per telefonia mobile, i radar e gli impianti fissi per radiodiffusione.

    2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico ed individuale si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 11 e 13 della presente legge.

Art. 2.
(Ambito di applicazione)

1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti fissi per telefonia mobile, i radar e gli impianti fissi per radiodiffusione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della presente legge.

Art. 2. Comma 1.
Togliere "fissi"ogni volta che si ripete nell'articolato di legge o aggiungere "mobili"

 

 

 

 

2.102 - Approvato
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «fissi».

2.103 - Respinto
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «impianti fissi» inserire le seguenti: «o montati su ruote».

2.580 (testo 2)
Il Governo Approvato
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-bis. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuati con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a). 2-ter. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe esigenze individuate con il decreto di cui al comma 2-bis».

Art. 3.
(Definizioni)

    1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:

        a) limite di esposizione: e' il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione, ai fini della tutela della salute da effetti acuti;

        b) valore di attenzione: e' il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Esso costituisce la misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine;

         c) obiettivo di qualita': e' il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, determinato dai singoli impianti o apparecchiature, da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, attraverso l'uso di tecnologie e metodi di risanamento disponibili, al fine di consentire la minimizzazione dell'esposizione della popolazione e dei lavoratori ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge, anche con riferimento alla protezione da possibili effetti a lungo termine;

        d) elettrodotto: e' l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;

        e) esposizione: e' la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;

        f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: e' ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attivita' lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

        g) esposizione della popolazione: e' ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;

        h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o piu' trasmettitori, nonche' ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;

        i) impianto fisso per telefonia mobile: e' la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

        l) impianto fisso per radiodiffusione: e' la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.

Art. 3.
(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:  

a) esposizione: e' la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;  

b) limite di esposizione: e' il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della protezione della salute, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);

c) valore di attenzione: e' il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla presente legge negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Tale valore costituisce misura di cautela anche ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine, da fissarsi con valutazione del rapporto costo-benefici, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b);

d) obiettivo di qualita' e' il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, determinato dai singoli impianti o apparecchiature, da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, attraverso l'uso delle tecnologie e dei metodi di risanamento disponibili, al fine di consentire la minimizzazione progressiva dell'intensita' e degli effetti, secondo le migliori tecnologie disponibili come definite dal comma 7 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c);

e) identica

(soppressa; v. in identica formulazione la lettera a))

f) identica  

g) identica 

h) identica 

i) identica

l) identica

Art. 3. Comma 1. punto b)
Sostituire "della popolazione e dei lavoratori per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);"con "ai fini della tutela della salute da effetti acuti" (come testo-camera)

Art. 3. Comma 1. punto c)
Togliere "anche"

Art. 3. Comma 1. punto c)
Togliere "da fissarsi con valutazione del rapporto costi benefici per le finalita'  di cui all'art.1, comma 1, lettera b;"

Art. 3. Comma 1. punto d)
Ritornare al testo "Camera" togliendo da   " progressiva ..."

Art. 3. Comma 1. punto i)
Togliere "fisso" e modificare in: "e' la stazione radio fissa o mobile del  servizio di telefonia mobile ..."

 

 

 

 

 

3.101 - Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione, ai fini della tutela della salute da effetti acuti».

3.119 - Respinto
Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «da conseguire nel breve, medio e lungo periodo».

3.121 - Respinto
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «progressiva» fino alla fine della lettera con le seguenti: «dell'esposizione della popolazione e dei lavoratori ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge, anche con riferimento alla protezione da possibili effetti a lungo termine».

3.123 - Approvato
Al comma 1, lettera i), sopprimere la parola: «fisso».

 

3.102
Cò, Crippa, Russo Spena Approvato
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «definito ai fini della protezione della salute» con le seguenti: «definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti».

3.801 (testo 2)
Il Relatore Approvato.
Votato dopo l'em. 3.104
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei termini e nei modi previsti dalla legge».

Art. 4.
(Funzioni dello Stato)

1. Lo Stato esercita le funzioni relative:

        a) alla determinazione dei limiti di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonche' delle modalita' di ulteriore riduzione della esposizione ai predetti campi, da ottenere con l'introduzione di valori di attenzione e di obiettivi di qualita', allo scopo, in particolare, di assicurare la protezione da possibili effetti a lungo termine;

        b) alla promozione di attivita' di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonche' al coordinamento dell'attivita' di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, ferme restando le competenze delle regioni in ambito locale;

        c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al fine di stimare i livelli dei campi medesimi nell'ambiente;

        d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 10, comma 2, con particolare ri ferimento alle priorita' di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalita' di coordinamento delle attivita' riguardanti piu' regioni nonche' alle migliori tecniche disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;

        e) all'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;

        f) alla realizzazione di accordi di programma con gli esercenti di elettrodotti e di impianti fissi per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio;

        g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;

        h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto non e' consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

    2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita', le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

        a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le Commissioni parlamentari competenti e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata";

        b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresi', il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.

    3. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera d), si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e della Conferenza unificata.

    4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa massima di lire 15.000 milioni annue, a decorrere dall'anno 2000, in ragione di lire 8.000 milioni annue per le attivita' di cui al comma 1, lettera b) , di lire 2.000 milioni annue per le attivita' di cui al comma 1, lettera c) , e di lire 5.000 milioni annue per la realizzazione degli accordi di programma di cui al comma 1, lettera f) , nonche' per gli ulteriori accordi di programma di cui agli articoli 13 e 14.

Art. 4.
(Funzioni dello Stato)

1. Lo Stato esercita le funzioni relative:
a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita', in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalita' di cui all'articolo 1;

b) alla promozione di attivita' di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonche' al coordinamento dell'attivita' di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento su tale attivita'; in particolare il Ministero della sanita' promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a bassissima frequenza e radiofrequenza;

c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgentifissedei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate;

d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, con particolare ri ferimento alle priorita' di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalita' di coordinamento delle attivita' riguardanti piu' regioni nonche' alle migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;

e) identica;

f) identica;

g) identica;

h) identica.

2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita', le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata";

b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresi', il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.

3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere a) e b).

4. identico

5.Le regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualita' previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 per le attivita' di cui al comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2000 per le attivita' di cui al comma 1, lettera c) e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 per la realizzazione degli accordi di programma di cui al comma1, lettera f), nonche' per gli ulteriori accordi di programma di cui agli articoli 12 e 13.

Art. 4. Comma 1. punto a)
Togliere " in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee"

Art. 4. Comma 1. punto b)
Sostituire  "bassissima e radiofrequenza" con "bassa e alta frequenza"

Art. 4. Comma 1. punto c)
Aggiungere   "e   mobili" e dopo "territoriali interessate" alfine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente.

Art. 4. Comma 1. punto f)
Togliere   "fissi"

Art. 4. Comma 2. punto a)
Sostituire "previo parere" con "sentito il Comitato di cui all'art.6, di concerto con le competenti Commissioni   parlamentari"
Togliere : "previa intesa in sede di Conferenza Unificata ..."

Art. 4. Comma 2. punto b)
Sostituire "previo parere" con "sentito il Comitato"
Sostituire "sentite le competenti Commissioni parlamentari" con "d'intesa con le competenti Commissioni parlamentari"
Togliere "previa intesa in sede di Conferenza unificata"

Art. 4. Comma 3.
Togliere  tutto "3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere a) e b). "

Art. 4. Comma 4.
Sostituire "previo parere" con "sentito"

Art. 4. Comma 5.
Togliere  tutto "5.Le regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualita' previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo."

4.102 - Respinto
Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee».

4.104 - Approvato
Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «bassissima frequenza e radiofrequenza».

4.105 - Approvato
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «bassissima frequenza e radiofrequenza» con le seguenti: «bassa e alta frequenza».

4.106 - Approvato
Al comma 1, lettera f) sopprimere la parola: «fissi». 4.107 Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco Ritirato Al comma 1, lettera f) dopo le parole: «telefonia mobile», aggiungere le seguenti: «nonché con i gestori di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici». Conseguentemente sopprimere l'articolo 13 e le parole: «e 13» al comma 6. 4.114 Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco Ritirato Al comma 1, lettera h) sostituire le parole da: «determinazione» fino a: «elettrodotti» con le seguenti: «determinazione dell'ampiezza delle fasce di rispetto per gli elettrodotti e delle aree di rispetto per gli impianti di cui all'articolo 2 comma 1». Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: «i parametri per la previsione di» con le seguenti: «l'ampiezza delle».

4.116 - Respinto
Al comma 1, lettera h) dopo le parole: «all'interno di tali fasce di rispetto» inserire le seguenti: «comunque non inferiori a metri 100 per gli elettrodotti aventi tensione uguale o superiore a 150 kV e metri 150 per gli elettrodotti con tensione superiore a 380 kV».

4.125 - Approvato
Al comma 2 lettera a), sostituire le parole: «previo parere del» con le seguenti: «sentito il».

4.127 - Respinto
Al comma 2 lettera a) sopprimere le parole da: «previa intesa» sino alla fine della lettera.

4.130 - Respinto
Al comma 2 lettera b) primo periodo sopprimere le parole da: «previo parere» sino alla fine del periodo. Conseguentemente all'articolo 6 comma 4, sopprimere le parole: «e b)».

4.131 - Approvato
Al comma 2 lettera b) sostituire le parole: «previo parere del» con le seguenti: «sentito il».

4.134 - Respinto
Dopo il comma 2, inserire i seguenti: «2-bis. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2 lettere a) e b), si adottano i seguenti valori:
a) da 0 a 10 KHz:
1) limiti di esposizione: per il campo elettrico 5000 volt/metro e per il campo magnetico 100 micro Tesla;
2) valori di attenzione: per il campo elettrico 6 V/m e per il campo magnetico 0,2 micro Tesla;
3) obiettivi di qualità: per il campo elettrico 0,5 V/m e per il campo magnetico 0,1 micro Tesla;
b) da 10 KHz a 300 Ghz:
1) limiti di esposizione: per il campo elettrico 20 V/m e per il campo magnetico 50 milli Ampere/metro;
2) valori di attenzione: 0,5 V/m e per il campo magnetico 0,5 milli Ampere/metro;
3) obiettivi di qualità: per il campo elettrico 0,02 V/m e per il campo magnetico 0,05 milli Ampere/m. 2-ter.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995».

4.137 - Respinto
Al comma 3, sostituire le parole da: «non siano» fino ad: «unificata» con le seguenti: «non sia stato raggiunto il concerto tra i Ministri dell'ambiente e della sanità».

4.140 - Respinto
Sopprimere il comma 5.

4.145 - Respinto
Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Le regioni possono fissare valori del limite di esposizione, valori di attenzione ed obiettivo di qualità, maggiormente cautelativi rispetto a quelli stabiliti dallo Stato».

4.146 - Respinto
Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Le regioni possono fissare obiettivi di qualità, maggiormente cautelativi rispetto a quelli stabiliti dallo Stato».

4.800
Il Relatore Approvato
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «obiettivi di qualità» aggiungere le seguenti: «in quanto valori di campo come definiti dal numero 2 della lettera d) dell'articolo 3,».

4.502
Specchia, Maggi, Zambrino Approvato
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «sorgenti fisse» inserire le seguenti: «e mobili».

4.801 (testo 2)
Il Relatore Approvato
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «con gli esercenti di elettrodotti e» con le altre: «con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiano comunque la disponibilità nonché con gli esercenti».

4.129 (testo 2)
Montagnino Approvato
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «di concerto con il Ministro dell'ambiente» con le seguenti: «sentiti i Ministri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale».

4.506
Specchia, Maggi, Zambrino Approvato
Al comma 4, dopo le parole: «del Ministro dell'Ambiente, sostituire le parole: «previo parere del» con le altre: «sentito il».

4.804 (testo corretto)
Il Relatore Approvato
Al comma 5, dopo le parole: «valori di attenzione e» aggiungere le seguenti: «, limitatamente all'aeccezione di cui al numero 2), lettera d), dell'articolo 3 della presente legge,».

4.1000
Il Relatore Approvato
Al comma 6, dopo le parole: «8.000 milioni» sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003»; dopo le parole: «2.000 milioni annue» sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2000» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2001»; dopo le parole: «di lire 5.000 milioni» sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».

 

Art. 5.
(Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti)

    1. Con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per i beni e le attività culturali, é definita una nuova di sciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in modo da assicurare il rispetto dei principi della presente legge, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.

    2. Il regolamento di cui al comma 1 si conforma inoltre ai seguenti criteri e princípi:

        a) semplificazione dei procedimenti amministrativi;

        b) individuazione delle tipologie di infrastrutture a minore impatto ambientale, paesaggistico e sulla salute dei cittadini;

        c) concertazione con le regioni e gli enti locali interessati nell'ambito dei procedimenti amministrativi di definizione dei tracciati;

        d) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

        e) riordino delle procedure relative alle servitú di elettrodotto e ai relativi indennizzi.

    3. Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti indicati al comma 1, individuate dal regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Art. 5.
(Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti)

1. Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei beni e delle attivita' culturali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti fissi per telefonia mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento vengono indicate le particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici e possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonche' da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.

2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono adottate misure di contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui allo stesso comma 1, ed in particolare del rischio di elettrolocuzione e di collisione dell'avifauna.

3. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 e' definita una nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in modo da assicurare il rispetto dei principi della presente legge, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti criteri e principi:

a) identica

b) identica

c) identica

d) identica

e) identica

f) valutazione preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti.

4. Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti indicati al comma 3, individuate dal regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Art. 5. Comma 1.
Togliere "fissi"

Art. 5. Comma 3. punto a)
Aggiungere un punto, prima del punto a) che diventa   a bis) , che preveda l'obbligo per i gestori   di   presentare   progetti dettagliati e completi sotto tutti i profili (cartografie aggiornate, tecnologia adottata, V.I. A. su progetto preliminare, informazione del cittadino interessato dall'opera): "a) obbligo per i gestori   di   presentare   progetti dettagliati e completi sotto tutti i profili (cartografie aggiornate, tecnologia adottata, V.I. A. su progetto preliminare, informazione del cittadino interessato dall'opera)"

Art. 5. Comma 3. punto f)
Sostituire "valutazione" con "rilevamento"

5.102 - Respinto
Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, un decreto legislativo di modifica del titolo III, capo I, articoli 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 e 118 del regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, rispettando i seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, fatte salve le vigenti discipline di settore in materia di conservazione della natura, difesa del suolo, tutela paesistico-ambientale, archeologica ed assetto urbanistico del territorio;
b) partecipazione ai procedimenti di individuazione dei tracciati e di autorizzazione dei progetti delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane e degli enti esponenziali di tutela ambientale». Conseguentemente ai commi 2 e 3 sostituire la parola: «regolamento» con la seguente: «decreto legislativo».

5.103 - Approvato
Al comma 1, sopprimere la parola: «fissi».

5.104 - Respinto
Al comma 1, dopo la parola: «fissi» aggiungere le seguenti: «o montati su ruote».

5.105 - Respinto
Al comma 3, sopprimere la lettera e).

5.106 - Respinto
Al comma 3, lettera f) sostituire le parole: «valutazione preventiva» con le seguenti: «rilevamento preventivo».

 

 

 

 

 

Art. 6.
(Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico)

    1. E' istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato "Comitato".

    2. Il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'ambiente o dal Sottosegretario all'ambiente delegato, ed e' composto altresi' dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanita', del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubbli ci, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni e le attivita' culturali, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa e dell'interno.

    3. Il Comitato svolge le attivita' di cui agli articoli 4, comma 1, lettere b) ed f) , 13, comma 2, e 14.

    4. Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2, lettere a) e b), 4, comma 3, e 13, comma 1.

    5. Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e predispone una relazione annuale al Parlamento sulla sua attuazione.

    6. Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo gratuito, di enti, agenzie, istituti ed organismi, aventi natura pubblica.

    7. Per l'istituzione e il funzionamento del Comitato e' autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

Art. 6.
(Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico)

1. identico

2. Il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'ambiente o dal Sottosegretario all'ambiente delegato, ed e' composto altresi' dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubbli ci, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni e le attivita' culturali, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa e dell'interno.

3. Il Comitato svolge le attivita' di cui agli articoli 4, comma 1, lettere b) ed f) , 12,   comma 2, e 13.

4. Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2, lettere a) e b), 4, comma 4, 5, comma 4 e 12, comma 1.

5. identico.

6. Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo gratuito, di enti, agenzie, istituti ed organismi, aventi natura pubblica e competenze specifiche nelle diverse materie di interesse della presente legge.

7. identico

Art. 6. Comma 1.
Aggiungere "i cui componenti abbiano prevalentemente competenza biomedica e dimostrato curriculum sull'argomento"

 

 

 

6.601
Lorenzi Approvato
Al comma 2, dopo le parole: «della sanità», inserire le seguenti: «dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

6.1000
Il Relatore Approvato
Al comma 7, sostituire le parole: «anno 2000» con le altre: «anno 2001».

Art. 7.
(Catasto nazionale)

    1. Il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), e' costituito, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro della sanita', nell'ambito del sistema informativo e di monitoraggio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e). Le modalita' di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi alla rete ferroviaria, e con i Ministri della difesa e dell'interno, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia.

Art. 7.
(Catasto nazionale)

1. Il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), e' costituito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanita' ed il Ministro dell'industria, commercio e artigianato, nell'ambito del sistema informativo e di monitoraggio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d). Le modalita' di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi alla rete ferroviaria, e con i Ministri della difesa e dell'interno, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia.

Art. 7. Comma 1.
Aggiungere a "Le modalita' di inserimento dei dati sono definite" le seguenti parole "con il Ministero della Sanita'  e con"

 

7.101 - Respinto
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «centottanta» con l'altra: «novanta».

7.105 - Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. I dati del catasto nazionale di cui all'articolo 4 comma 1 lettera c), e dei catasti regionali di cui all'articolo 8 comma 1 lettera d) sono utilizzabili ai fini del risanamento anche oltre i termini temporali di cui all'articolo 9».

7.102
Specchia, Maggi, Zambrino Approvato
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro 180 giorni» con le altre: «entro 120 giorni».

7.104
Manfredi, Rizzi, Lasagna Approvato
Al comma 1, terzo periodo sostituire le parole: «alla rete ferroviaria» con le altre: «agli impianti di trasporto».

Art. 8.
(Competenze delle regioni, delle province e dei comuni)

    1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' nonche' dei criteri e delle modalita' fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorita' indipendenti:

        a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione regionale dei siti di trasmissione dell'emittenza radiotelevisiva, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a);

        b) la definizione, entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) , di criteri generali per l'installazione degli impianti radioelettrici fissi, ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio nonche' della tutela della salute, ferme restando, per quanto riguarda gli impianti di radiodiffusione, le caratteristiche tecniche definite dai piani nazionali di assegnazione delle frequenze adottati ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249;

        c) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell'articolo 4, comma 2;

        d) le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformita' a criteri di semplificazione amministrativa;

        e) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di stimare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;

        f) il concorso alla definizione degli obiettivi di qualita' e l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il loro raggiungimento.

    2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera a) , le regioni si attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica e alla compatibilita' ambientale dei siti di trasmissione.

    3. In caso di inadempienza delle regioni, si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

    4. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249. Esse possono prevedere l'istituzione di un comitato tecnico-consultivo, rappresentativo dei diversi interessi e delle diverse competenze tecnico-scientifiche.

    5. Le attivita' di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni militari, sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.

Art. 8.
(Competenze delle regioni, delle province e dei comuni)

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' nonche' dei criteri e delle modalita' fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorita' indipendenti:

a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e all'autorizzazione all'installazione degli impianti fissi per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti fissi per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249 e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5;

Soppressa

b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell'articolo 4 e dell'obbligo di segnalarle;

c) le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformita' a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettromagnetici preesistenti;

d) identica

e) il concorso alla individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualita';

f) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c) , le regioni si attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilita' ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

3. identico

4. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.

5. identico

Art. 8. Comma 1. punto a)
Togliere "fissi"

Art. 8. Comma 1. punto c)
Aggiungere dopo   "tenendo conto dei campi " le seguenti parole "elettrici, magnetici "

Art. 8. Comma 1. punto d)
Sostituire "al fine di stimare" con "al fine di rilevare"

Art. 8. Comma 1. punto e)
Aggiungere dopo "il concorso" le seguenti parole "al finanziamento ed"

Art. 8. Comma 2.
Togliere "alla compatibilita'  ambientale"

 

8.102 - Approvato
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «all'autorizzazione alla installazione» nonché, ovunque ricorra, la parola: «fissi».

8.108 - Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente: «e) la fissazione di valori del limite di esposizione, valori di attenzione ed obiettivo di qualità, anche maggiormente cautelativi rispetto a quelli stabiliti dallo Stato».

8.112 - Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente: «e) il concorso alla definizione degli obiettivi di qualità e l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il loro raggiungimento».

 

8.800
Specchia, Maggi, Zambrino Approvato
< Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «tenendo conto dei campi» aggiungere le parole: «elettrici, magnetici e».

8.603
Lorenzi Approvato
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «al fine di stimare» con le altre: «al fine di rilevare».

8.901a
Il Relatore Approvato
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al numero 1) della lettera d) dell'articolo 3».

8.114
Il Governo Approvato
Al comma 5, dopo la parola: «militari» inserire le seguenti parole: «o appartenenti ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica».

8.115
Manfredi, Rizzi, Lasagna Approvato
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici».

Art. 9.
(Misure di tutela dell'ambiente
e del paesaggio)

    1. Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, con il regolamento di cui all'articolo 5 sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati, per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti. Con lo stesso regolamento possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonche' da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dalle leggi 1 º giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.

     2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, dettano norme volte ad assicurare, nel quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica, il corretto inserimento nel territorio degli elettrodotti.

Soppresso
(v. articolo 5)

 

 

Art. 10.
(Piani di risanamento)

    1. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di tre anni, gli impianti radioelettrici gia' esistenti ai limiti di         esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualita' stabiliti dallo Stato. Il piano puo' prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti fissi di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento e' effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.

    2. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 3, i gestori degli elettrodotti presentano una proposta di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente. Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e raggiungere i valori di attenzione stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a). Esso deve indicare il programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorita' stabilite dal citato decreto, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a piu' elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimita' di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla tutela della popolazione infantile.

    3. Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento e' presentata al Ministero dell'ambiente. Il piano e' approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonche' le regioni interessate. Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento e' presentata alla regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, sentito il comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 8, comma 4, se costituito.

    4. Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato il risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 4 ed alle condizioni di cui   all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, al fine dell'adeguamento ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della presente legge. Il risanamento e' effettuato con onere a carico dei proprietari degli elettrodotti, come definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, determina, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi strettamente connessi all'attuazione degli interventi di risanamento nonche' i criteri, le modalita' e le condizioni per il loro eventuale recupero.

5. Ai fini della concessione di contributi alle regioni per l'elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio delle attivita' di controllo e di monitoraggio, e' autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 16, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura del 70 per cento, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposite unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente; tali somme sono destinate, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata, alla concessione di contributi alle regioni, ad integrazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, ai fini dell'elaborazione dei piani di risanamento, della realizzazione dei catasti regionali e dell'esercizio delle attivita' di controllo e di monitoraggio.

6. Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti fissi per telefonia mobile e degli impianti fissi per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dell'esercente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, puó comportare la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo di sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilita'. La disattivazione e' disposta:

        a) con provvedimento del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'arti gianato e sentite altresi' le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti;

        b) con provvedimento della regione per quanto riguarda i sistemi radioelettrici, con esclusione degli impianti fissi per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti fissi per telefonia fissa nonche' delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati, la cui disattivazione e' disposta con provvedimento del Ministro delle comunicazioni che assicura l'uniforme applicazione della disciplina sul territorio nazionale.

Art.9.
(Piani di risanamento)

1. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici gia' esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualita' stabiliti dallo Stato. Trascorsi dodici mesi, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento e' adottato dalle regioni entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione e' controllata dalle Regioni, puo' prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti fissi di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento e' effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.

2. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano una proposta di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente. Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e raggiungere i valori di attenzione stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a). Esso deve indicare il programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorita' stabilite dal citato decreto, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a piu' elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimita' di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla tutela della popolazione infantile. Trascorsi dodici mesi, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento di cui al primo periodo del comma 3 e' proposto dalla regione entro i successivi tre mesi.

3. Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento e' presentata al Ministero dell'ambiente. Il piano e' approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanita' e le regioni ed i comuni interessati. Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento e' presentata alla regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, sentiti i comuni interessati. Trascorsi dodici mesi, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV e' adottato dalla regione, nei termini di cui al terzo periodo del presente comma.

4. Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato il risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 4 ed alle condizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, al fine dell'adeguamento ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della presente legge. Il risanamento e' effettuato con onere a carico dei proprietari degli elettrodotti, come definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, determina, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi strettamente connessi all'attuazione degli interventi di risanamento nonche' i criteri, le modalita' e le condizioni per il loro eventuale recupero.

5. Ai fini della concessione di contributi alle regioni per l'elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio delle attivita' di controllo e di monitoraggio, e' autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura del 100 per cento, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposite unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente; tali somme sono destinate, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata, alla concessione di contributi alle regioni, ad integrazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, ai fini dell'elaborazione dei piani di risanamento, della realizzazione dei catasti regionali e dell'esercizio delle attivita' di controllo e di monitoraggio.

6. Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti fissi per telefonia mobile e degli impianti fissi per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dell'esercente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comporta la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilita'. La disattivazione e' disposta:

a) con provvedimento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale nonche' le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;

b) con provvedimento del presidente della giunta regionale per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi radioelettrici, con esclusione degli impianti fissi per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti fissi per telefonia fissa nonche' delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati, la cui disattivazione e' disposta con provvedimento del Ministro delle comunicazioni che assicura l'uniforme applicazione della disciplina sul territorio nazionale.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su ciascuna struttura di cui alle lettere e), h) ed l) del comma 1 dell'articolo 3, deve essere applicata una etichetta informativa ben visibile, riportante la tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella documentazione autorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori di attenzione prescritti dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto.

Art. 9. Comma 1.
Per l'attuazione veloce dei piani di risanamento aggiungere dopo "su proposta dei soggetti gestori," le seguenti parole "d'intesa con i comuni   e gli enti interessati"
Togliere: "in modo graduale"
Togliere: "dallo Stato"

Art. 9. Comma 1.
Aggiungere dopo "e' adottato dalle Regioni" le seguenti parole "d'intesa con i comuni e gli enti interessati"

Art. 9. Comma 1.
Togliere "fissi"

Art. 9. Comma 2.
Aggiungere dopo "i gestori degli elettrodotti presentano   una proposta di piano di risanamento" le seguenti parole "di concerto con i Comuni e gli Enti interessati"

Art. 9. Comma 3.
Togliere "sentiti   il" ed aggiungere "del" ministero della   Sanita' , delle regioni e dei comuni interessati"

Sostituire "sentiti i comuni interessati" con "d'intesa con i comuni interessati"

Art. 9. Comma 6.
Togliere "fissi"

Art. 9. Comma 6. punto a)
Dopo
"del commercio e dell'artigianato" togliere "sentiti"
Aggiungere dopo "nonche' le regioni " le seguenti parole "e i comuni interessati" e togliere "interessate"

Art. 9. Comma 6. punto b)
Aggiungere dopo
"regionale"le seguenti parole "di concerto con i comuni e gli enti interessati"

Togliere "fissi"

9.100a -Respinto
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «regione», inserire le seguenti: «d'intesa con i comuni interessati».

9.102 - Respinto
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «in modo graduale, e comunque».

9.105 - Approvato
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dallo Stato» con le altre: « secondo le norme della presente legge».

9.106 - Approvato
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dodici mesi» inserire le seguenti: «dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)».

9.109 - Approvato
Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la parola: «fissi».

9.112 - Approvato
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «e raggiungere i valori di attenzione» con le seguenti: «e i valori di attenzione e raggiungere gli obiettivi di qualità». Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, sostituire alle parole: «ai limiti di esposizione e ai valori di attenzione» le seguenti: «ai limiti di esposizione e ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità».

9.118 - Approvato
Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «dodici mesi» inserire le seguenti: «dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)».

9.119 - Respinto
Al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: «regione», inserire le seguenti: «d'intesa con i comuni interessati».

9.120 - Respinto
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le regioni ed i comuni interessati» con le seguenti: «sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici e della sanità, le regioni ed i comuni interessati».

9.121 - Respinto
Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: «sentiti» con le seguenti: «d'intesa con».

9.123 - Approvato
Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «dodici mesi» inserire le seguenti: «dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)».

9.124 - Respinto
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «cinque anni».

9.126 - Respinto
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «ed entro il 31 dicembre 2008». Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: «rispettivamente».

9.136 - Respinto
Al comma 6, lettera a) sostituire le parole da: «sentiti» fino ad: «interessate» con le seguenti: «il Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nonché d'intesa con le regioni ed i comuni interessati».

9.138 - Respinto
Al comma 6, lettera b) dopo le parole: «giunta regionale», aggiungere le seguenti: «d'intesa con i comuni interessati».

9.140 - Respinto
Al comma 6, lettera b) sostituire le parole da: «con esclusione», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «gli impianti fissi per telefonia mobile e per radiodiffusione e gli impianti fissi per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati».

9.141 - Approvato
Al comma 6, lettera b) sopprimere la parola: «fissi».

 

9.101
Maggi, Specchia, Zambrino Approvato
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «su proposta dei soggetti gestori» aggiungere le parole: «e sentiti i Comuni interessati».

9.504 (testo 2)
Lorenzi Approvato
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «è adottato dalle regioni» inserire le seguenti: «sentiti i comuni e gli enti interessati».

9.800a Il Relatore Approvato
Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «I proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale o coloro che comunque ne abbiano la disponibilità sono tenuti a fornire tempestivamente al gestore della rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 4, le proposte degli interventi di risanamento delle linee di competenze, nonché tutte le informazioni necessarie ai fini della presentazione della proposta di piano di risanamento».

9.112
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Cortiana, Boco, De Luca Athos, Semenzato, Pettinato, Manconi, Ripamonti, Sarto, Carella, Lubrano di Ricco Approvato
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «e raggiungere i valori di attenzione» con le seguenti: «e i valori di attenzione e raggiungere gli obiettivi di qualità». Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, sostituire alle parole: «ai limiti di esposizione e ai valori di attenzione» le seguenti: «ai limiti di esposizione e ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità».

9.1000
Il Relatore Approvato
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «dall'anno 2000» con le altre: «dall'anno 2001».

9.802a
Il Relatore Approvato
con un subemendamento
Al comma 6, sostituire l'alinea con il seguente: «6. Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti fissi per telefonia mobile e degli impianti fissi per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di coloro che ne abbiano comunque la disponibilità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comporta il mancato riconoscimento da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo alla linea non risanata e la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilità. La disattivazione è disposta:».

9.802a/1 (già em. 9.510)
Lorenzi Approvato.
Votato prima dell'em. 9.802a All'emendamento 9.802a, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «fissi».

Art. 11.
(Educazione ambientale)

1. Il Ministro dell'ambiente promuove lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

Art. 10.
(Educazione ambientale)

identico

Art. 10. Comma 1.
Aggiungere dopo "Ministero dell'Ambiente promuove" le seguenti parole "di concerto con il Ministero della Sanita', dell'Universita'  per la Ricerca Scientifica e tecnologica e della Pubblica Istruzione"

10.500
Carcarino Approvato
Al comma 1 dopo le parole: «Ministero dell'Ambiente promuove» inserire le seguenti: «di concerto con il Ministero della sanità, dell'università per la ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione».

10.1000
Il Relatore Approvato
Al comma 1, sostituire le parole: «dall'anno 2000» con le altre: «dall'anno 2001».

Art. 12.
(Partecipazione al procedimento
amministrativo)

1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8, nonche' ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 10, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 11.
(Partecipazione al procedimento
amministrativo)

1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8, nonche' ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 11. Comma 1.
Va prevista   la partecipazione del   cittadino interessato   da subito, mediante obbligo dei gestori di informazione diretta

 

11.101 - Respinto
Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8, ai procedimenti per l'installazione degli impianti radioelettrici fissi di cui all'articolo 8, nonché ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al procedimento amministrativo e al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, numero 447».

Art. 13.
(Apparecchiature di uso domestico,
individuale o lavorativo)

    1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata e le principali prescrizioni di sicurezza.

    2. Il Comitato di cui all'articolo 6 promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con le imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo, che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.

Art. 12.
(Apparecchiature di uso domestico,
individuale o lavorativo)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione Europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per l'uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l'esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi e' emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi cosi' basse da non richiedere alcuna precauzione.

2. identico

Art. 12. Comma 1.
Togliere "previo parere"

Togliere : "tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione Europea in materia di inquinamento eletromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per l'uso"

12.106 - Respinto
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

12.108 - Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. A decorrere dal centottantesimo giorno da quello di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo ai produttori ed importatori di apparecchi ed accessori per la telefonia mobile, di inserire, ben visibile, nella prima pagina del libretto di istruzioni allegato, la dicitura: «Può nuocere alla salute« accompagnata da note informative sui campi elettromagnetici, sui livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio, sulla distanza e le modalità di utilizzo consigliate. Le medesime indicazioni debbono figurare a cura del rivenditore autorizzato, su apposito cartello ben visibile collocato nel locale di vendita al pubblico».

 

Art. 14.
(Accordi di programma per i servizi
di trasporto pubblico)

1. Il Comitato di cui all'articolo 6 promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.

Art. 13.
(Accordi di programma per i servizi
di trasporto pubblico)

1.Il Ministro dell'ambiente, su proposta del Comitato di cui all'articolo 6, promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.

13.101 - Respinto
Sopprimere l'articolo.

Art. 15.
(Controlli)

    1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.

    2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui al comma 1, nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, sono utilizzate le strutture dei presidi multizonali di prevenzione, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni.

    3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attivita' istituzionali delle forze armate e delle forze di polizia e' disciplinato dalla specifica normativa di settore.

    4. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, puo' accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformita' alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale e' munito di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza.

Art. 14.
(Controlli)

identico

2. Nelle regioni in cui le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia Nazionale per la Protezione e la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.

3. identico

4. identico

Art. 14. Comma 1.
Aggiungere dopo "vigilanza" le seguenti parole "sanitaria e ambientale"
Aggiungere dopo "protezione dell'Ambiente (ARPA)" le seguenti parole "l'ASL e l'ISPESL , ognuna per la propria competenza"

Art. 14. Comma 2.
Togliere tutto il comma: "2. Nelle regioni in cui le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia Nazionale per la Protezione e la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti."

 

14.105 - Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «utilizzano le strutture» con le altre: «utilizzano, nel rispetto delle rispettive competenze, le strutture dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro».

14.103
Specchia, Zambrino, Maggi Approvato
Al comma 1, dopo la parola: «vigilanza» inserire le seguenti: «sanitaria e ambientale».

14.106
Il Governo Approvato
Al comma 3, dopo la parola: «polizia» inserire le seguenti: «e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».

14.107
Il Governo Approvato
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo, in particolare, quanto previsto per le forze armate e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni».

15.1000
Il Governo Approvato
Al comma , dopo le parole: «comma 2» inserire le seguenti. «e ai decreti previsti dall'articolo 16».

Art. 16.
(Sanzioni)

    1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 4, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.

    2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui all'articolo 9 e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata.

    3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorita' competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorita' abilitate ai controlli ai sensi dell'articolo 15. Le autorita' competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui all'articolo 4, comma 2.

    4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio e' revocato.

    5. La sanzione di cui al comma 4 e' applicata dall'autorita' competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare l'atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorita' abilitate ai controlli.

    6. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 15.
(Sanzioni)

identico

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorita' competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorita' abilitate ai controlli ai sensi dell'articolo 14. Le autorita' competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui all'articolo 4, comma 2.

4. identico

5. identico

6. identico

Art. 15. tutti i commi
Ridicolo tutto l'articolo che deve essere rivisto prevedendo sanzioni pecuniarie salatissime   per i   dirigenti   responsabili del servizio     anche sotto il profilo penale quando non si rispettano gli obiettivi della legge: tutela della salute e dell'ambiente.

15.101 - Respinto
Al comma 1, premettere il seguente: «01. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di mancato rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione, al trasgressore si applica l'articolo 674 del codice penale». E conseguentemente al comma 1 ed al comma 2, sostituire le parole: «Salvo che il fatto costituisce reato» con le seguenti: «Salvo quanto stabilito dal comma 01».

15.102 - Respinto
Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «di lire 2 milioni a lire 600 milioni» con le altre: «pari ad una percentuale compresa fra l'1 ed il dieci per cento del fatturato annuo del soggetto responsabile della violazione».

15.104 - Respinto
Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «da lire 2 milioni a lire 600 milioni» con le altre: «da lire 20 milioni a lire due miliardi».

15.108 - Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «da lire 2 milioni a lire 600 milioni» con le altre: «pari ad una percentuale compresa fra l'1 ed il dieci per cento del fatturato annuo del soggetto responsabile della violazione».

15.110 - Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «da lire 2 milioni a lire 600 milioni» con le altre: «da lire 20 milioni a lire due miliardi».

15.115 - Respinto
Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 12 comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad una percentuale compresa fra l'1 ed il dieci per cento del fatturato annuo del soggetto responsabile della violazione».

15.116 - Approvato
Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. L'inosservanza del decreto di cui all'articolo 12 comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni».

 

 Art. 16
(Regime transitorio)

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992 e successive modificazioni, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995, nonche' le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della sanita' e con il Ministro delle comunicazioni, n. 381 del 10 settembre 1998.

Art. 15. Comma 1.
Sopprimere tutto perche' si rischia che non si facciano i nuovi decreti attuativi subito. Togliere: "1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992 e successive modificazioni, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995, nonche' le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della sanita' e con il Ministro delle comunicazioni, n. 381 del 10 settembre 1998. "

Art. 17.
(Copertura finanziaria)

    1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f) , della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

    2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 si provvede:

a) quanto a lire 20.000 milioni per l'anno 2000, mediante utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

b) quanto a lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002 nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

c) quanto a lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002 per l'anno 2000 nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. identico