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Art. 1.
(Finalità della legge)
1. La presente legge ha lo scopo di
dettare i princìpi fondamentali diretti a:
a) assicurare
la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione
dagli effetti dellesposizione a determinati livelli di campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dellarticolo 32
della Costituzione;
b) promuovere la ricerca
scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure
di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui allarticolo
174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dellUnione Europea;
c) assicurare la tutela
dellambiente e del paesaggio e promuovere linnovazione tecnologica
e le azioni di risanamento volte a minimizzare lintensità e gli
effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori
tecnologie disponibili.
2. Le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità
della presente legge nellambito delle competenze ad esse spettanti ai
sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto
dai rispettivi ordinamenti.
Art. 2.
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge ha per oggetto
gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle
forze di polizia, che possano comportare lesposizione dei lavoratori,
delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, la presente legge
si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti
per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.
2. Le disposizioni della presente
legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici
o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale
e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli
10 e 12 della presente legge.
3. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di
polizia le norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari
esigenze al servizio espletato, individuate con il decreto di cui allarticolo
4, comma 2, lettera a).
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari
e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti
servizi sono competenti altresì per le aree riservate od operative e
per quelle che presentano analoghe esigenze individuate con il decreto di cui
al comma 3.
Art. 3.
(Definizioni)
1. Ai fini dellapplicazione della
presente legge si assumono le seguenti definizioni:
a)
esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi
elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine
artificiale;
b)
limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico
ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini
della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato
in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per
le finalità di cui allarticolo 1, comma 1, lettera a);
c) valore di attenzione:
è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato
come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi,
scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità
di cui allarticolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce
misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine
e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
d) obiettivi di qualità
sono:
1)
i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e
le incentivazioni per lutilizzo delle migliori tecnologie disponibili,
indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dallarticolo
8;
2)
i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato
secondo le previsioni di cui allarticolo 4, comma 1, lettera a),
ai fini della progressiva minimizzazione dellesposizione ai campi medesimi;
e)
elettrodotto: è linsieme delle linee elettriche, delle
sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
f)
esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione
dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività
lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
g) esposizione della
popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici, ad eccezione dellesposizione di cui alla lettera
f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
h) stazioni e sistemi
o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonchè
ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature
accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione,
radiocomunicazione o radioastronomia;
i) impianto per telefonia
mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile,
destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio
di telefonia mobile;
l) impianto fisso
per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione
televisiva o radiofonica.
Art. 4.
(Funzioni dello Stato)
1. Lo Stato esercita le funzioni relative:
a)
alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e
degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti
dallarticolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione
del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di
normative omogenee in relazione alle finalità di cui allarticolo
1;
b)
alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica,
nonché al coordinamento dellattività di raccolta, di elaborazione
e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento su tale attività;
in particolare il Ministro della sanità promuove, avvalendosi di istituzioni
pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo
scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi
sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi allesposizione
a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza;
c) allistituzione
del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al fine
di rilevare i livelli di campo presenti nellambiente;
d) alla determinazione
dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui allarticolo
9, comma 2, con particolare riferimento alle priorità di intervento,
ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento delle attività
riguardanti piú regioni nonché alle migliori tecnologie disponibili
per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;
e) allindividuazione
delle tecniche di misurazione e di rilevamento dellinquinamento elettromagnetico;
f) alla realizzazione
di accordi di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari
degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiamo comunque
la disponibilità nonché con gli esercenti di impianti per emittenza
radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche
di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nellambiente
e di tutelare il paesaggio;
g) alla definizione
dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;
h) alla determinazione
dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti;
allinterno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione
di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti
una permanenza non inferiore a quattro ore.
2. I limiti di esposizione,
i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di
misurazione e rilevamento dellinquinamento elettromagnetico e i parametri
per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma
1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) per la popolazione,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dellambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti
il Comitato di cui allarticolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza
unificata»;
b)
per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni
previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della sanità, sentiti i Ministri dellambiente e del lavoro e della
previdenza sociale, il Comitato di cui allarticolo 6 e le competenti Commissioni
parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto
disciplina, altresí, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici
e sui lavoratori professionalmente esposti.
3. Qualora entro il termine previsto
dal comma 2 non siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata,
il Presidente del Consiglio dei ministri entro i trenta giorni successivi adotta
i decreti di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. Alla determinazione dei criteri
di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera d),
si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dellambiente, sentito il Comitato di cui allarticolo
6 e la Conferenza unificata.
5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai limiti
di esposizione, ai valori di attenzione e, limitatamente alla definizione di
cui allarticolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), agli obiettivi
di qualità previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo.
6. Per le finalità di cui al presente articolo
è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni
2001, 2002 e 2003 per le attività di cui al comma 1, lettera b), di
lire 2.000 milioni annue a decorrere dallanno 2001 per le attività
di cui al comma 1, lettera c), e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione degli accordi di programma di cui
al comma 1, lettera f), nonché per gli ulteriori accordi di programma
di cui agli articoli 12 e 13.
Art. 5.
(Misure di tutela dellambiente e del
paesaggio. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e allesercizio
di elettrodotti)
1. Al fine di tutelare lambiente
e il paesaggio, con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dellarticolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dellarticolo 29,
comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e per i beni e le attività
culturali, previo parere del Comitato di cui allarticolo 6 e sentite le
competenti Commissioni parlamentari, sono adottate misure specifiche relative
alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati
per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti
per telefonia mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento vengono indicate
le particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici
e possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione,
la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti
da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di pianificazione territoriale
ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici,
archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dal
testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali,
approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e fermo
restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.
2. Con il medesimo regolamento
di cui al comma 1 sono adottate misure di contenimento del rischio elettrico
degli impianti di cui allo stesso comma 1, ed in particolare del rischio di
elettrolocuzione e di collisione dellavifauna.
3. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 é
definita una nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione
e allesercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in
modo da assicurare il rispetto dei princìpi della presente legge, ferme
restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.
Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti criteri e princìpi:
a)
semplificazione dei procedimenti amministrativi;
b)
individuazione delle tipologie di infrastrutture a minore impatto ambientale,
paesaggistico e sulla salute dei cittadini;
c) concertazione con
le regioni e gli enti locali interessati nellambito dei procedimenti amministrativi
di definizione dei tracciati;
d) individuazione delle
responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
e) riordino delle procedure
relative alle servitù di elettrodotto e ai relativi indennizzi.
f) valutazione preventiva
dei campi elettromagnetici preesistenti.
4. Le norme, anche di legge,
che disciplinano i procedimenti indicati al comma 3, individuate dal regolamento
di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in
vigore del regolamento medesimo.
Art. 6.
(Comitato interministeriale per la prevenzione
e la riduzione dellinquinamento elettromagnetico)
1. È istituito il Comitato interministeriale
per la prevenzione e la riduzione dellinquinamento elettromagnetico, di
seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato è presieduto
dal Ministro dellambiente o dal Sottosegretario allambiente delegato,
ed è composto altresì dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati,
della sanità, delluniversità e della ricerca scientifica
e tecnologica, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dellindustria,
del commercio e dellartigianato, per i beni e le attività culturali,
dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa e dellinterno.
3. Il Comitato svolge le attività di cui agli
articoli 4, comma 1, lettere b) ed f), 12, comma 2, e 13.
4. Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli
4, comma 2, lettere a) e b), 4, comma 4, 5, comma 1, e 12, comma
1.
5. Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli
adempimenti previsti dalla presente legge e predispone una relazione annuale
al Parlamento sulla sua attuazione.
6. Il Comitato si avvale del contributo, che viene
reso a titolo gratuito, di enti, agenzie, istituti ed organismi, aventi natura
pubblica e competenze specifiche nelle diverse materie di interesse della presente
legge.
7. Per listituzione e il funzionamento del Comitato
è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere
dallanno 2001.
Art. 7.
(Catasto nazionale)
1. Il catasto nazionale di cui allarticolo
4, comma 1, lettera c), é costituito, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dellambiente,
sentiti il Ministro della sanità ed il Ministro dellindustria,
del commercio e dellartigianato, nellambito del sistema informativo
e di monitoraggio di cui allarticolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il catasto nazionale opera in coordinamento
con i catasti regionali di cui allarticolo 8, comma 1, lettera d).
Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dellambiente,
di concerto con il Ministro delle comunicazioni, per quanto riguarda linserimento
dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature
radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei lavori
pubblici e con il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato,
per quanto riguarda linserimento dei dati relativi agli elettrodotti,
con il Ministro dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda linserimento
dei dati relativi agli impianti di trasporto, e con i Ministri della difesa
e dellinterno, per quanto riguarda linserimento dei dati relativi
a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari
e delle forze di polizia.
Art. 8.
(Competenze delle regioni, delle province
e dei comuni)
1. Sono di competenza delle regioni,
nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità nonchè dei criteri e delle modalità fissati
dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti:
a)
lesercizio delle funzioni relative allindividuazione dei
siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti
radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31
luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui allarticolo
4, comma 2, lettera a), e dei princìpi stabiliti dal regolamento
di cui allarticolo 5;
b)
la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore
a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati
ai sensi dellarticolo 4 e dellobbligo di segnalarle;
c) le modalità
per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di
cui al presente articolo, in conformità a criteri di semplificazione
amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
preesistenti;
d) la realizzazione e
la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui allarticolo
4, comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli
dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di
esposizione della popolazione;
e) lindividuazione
degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità
di cui allarticolo 3, comma 1, lettera d), numero 1);
f) il concorso allapprofondimento
delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare
quelli a lungo termine, derivanti dallesposizione a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici.
2. Nellesercizio delle
funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c), le regioni si attengono
ai princìpi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità
ambientale ed alle esigenze di tutela dellambiente e del paesaggio.
3. In caso di inadempienza delle
regioni, si applica larticolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
4. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono
le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto
previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. Le attività di cui al comma 1, riguardanti
aree interessate da installazioni militari o appartenenti ad altri organi dello
Stato con funzioni attinenti allordine e alla sicurezza pubblica sono
definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui allarticolo
3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.
6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare
il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare
lesposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
Art. 9.
(Piani di risanamento)
1. Entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui allarticolo 4, comma 2, lettera
a), la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti
i comuni interessati, un piano di risanamento al fine di adeguare, in
modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti
radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione
ed agli obiettivi di qualità stabiliti secondo le norme della presente
legge. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui allarticolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza
dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni, sentiti
i comuni e gli enti interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui
realizzazione è controllata dalle regioni, puó prevedere anche
la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla
pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei.
Il risanamento é effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.
2. Entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui allarticolo 4, comma 4, i
gestori degli elettrodotti presentano una proposta di piano di risanamento,
al fine di assicurare la tutela della salute e dellambiente. I proprietari
di porzioni della rete di trasmissione nazionale o coloro che comunque ne abbiano
la disponibilità sono tenuti a fornire tempestivamente al gestore della
rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui allarticolo 4, comma 2, lettera a), le proposte
degli interventi di risanamento delle linee di competenza, nonchè tutte
le informazioni necessarie ai fini della presentazione della proposta di piano
di risanamento. Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare
allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e i valori di attenzione, nonché
di raggiungere gli obiettivi di qualità stabiliti dal decreto di cui
allarticolo 4, comma 2, lettera a). Esso deve indicare il programma
cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorità stabilite dal citato
decreto, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a piú
elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimità di destinazioni
residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibiti a permanenze
non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla tutela della popolazione
infantile. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui allarticolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o
inadempienza dei gestori, il piano di risanamento di cui al primo periodo del
comma 3 è proposto dalla regione entro i successivi tre mesi.
3. Per gli elettrodotti con tensione superiore a
150 kV, la proposta di piano di risanamento é presentata al Ministero
dellambiente. Il piano è approvato, con eventuali modifiche,
integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dellambiente,
di concerto con i Ministri dellindustria, del commercio e dellartigianato
e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le regioni
ed i comuni interessati. Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150
kV, la proposta di piano di risanamento é presentata alla regione, che
approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro
sessanta giorni, sentiti i comuni interessati. Trascorsi dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui allarticolo 4, comma 2, lettera
a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento
per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV è adottato dalla
regione, nei termini di cui al terzo periodo del presente comma.
4. Il risanamento degli elettrodotti deve essere
completato entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque
completato il risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente,
ai limiti di cui allarticolo 4 ed alle condizioni di cui allarticolo
5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, al fine delladeguamento
ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità
stabiliti ai sensi dellarticolo 4, comma 2, lettera a), della presente
legge. Il risanamento é effettuato con onere a carico dei proprietari
degli elettrodotti, come definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79. LAutorità per lenergia elettrica ed il
gas, ai sensi dellarticolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995,
n. 481, determina, entro sessanta giorni dallapprovazione del piano
di risanamento, la valutazione dei costi strettamente connessi allattuazione
degli interventi di risanamento nonché i criteri, le modalità
e le condizioni per il loro eventuale recupero.
5. Ai fini della concessione di contributi alle regioni
per lelaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti
regionali e lesercizio delle attività di controllo e di monitoraggio,
é autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere
dallanno 2001. Le somme derivanti dallapplicazione delle sanzioni
previste dallarticolo 15, versate allentrata del bilancio dello
Stato, sono riassegnate nella misura del 100 per cento, con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposite unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dellambiente;
tali somme sono destinate, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza
unificata, alla concessione di contributi alle regioni, ad integrazione delle
risorse ad esse assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, ai
fini dellelaborazione dei piani di risanamento, della realizzazione dei
catasti regionali e dellesercizio delle attività di controllo e
di monitoraggio.
6. Il mancato risanamento degli elettrodotti,
delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti per telefonia mobile
e degli impianti per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto
ad inerzia o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di coloro che
ne abbiano comunque la disponibilità, fermo restando quanto previsto
dallarticolo 15, comporta il mancato riconoscimento da parte del gestore
della rete di trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo alla linea
non risanata e la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a
sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti allerogazione del
servizio di pubblica utilità. La disattivazione è disposta:
a)
con provvedimento del Ministro dellambiente, di concerto con il Ministro
dellindustria, del commercio e dellartigianato, sentiti il Ministro
della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nonché le
regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione superiore
a 150 kV;
b)
con provvedimento del presidente della giunta regionale per quanto riguarda
gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi radioelettrici,
con esclusione degli impianti per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli
impianti per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche per
trasmissione di dati, la cui disattivazione é disposta con provvedimento
del Ministro delle comunicazioni che assicura luniforme applicazione della
disciplina sul territorio nazionale.
7. Entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su ciascuna struttura di cui
alle lettere e), h) ed l) del comma 1 dellarticolo 3 deve
essere applicata una etichetta informativa ben visibile, riportante la
tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella documentazione
autorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori di attenzione prescritti
dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto.
Art. 10.
(Educazione ambientale)
1. Il Ministro dellambiente,
di concerto con i Ministri della sanità, delluniversità
e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, promuove
lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale ai
sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. A tale fine è autorizzata
la spesa di lire 2.000 milioni annue a decorrere dallanno 2001.
Art. 11.
(Partecipazione al procedimento amministrativo)
1. Ai procedimenti di definizione dei
tracciati degli elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8, nonché ai procedimenti
di adozione e approvazione dei piani di risanamento di cui allarticolo
9, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al procedimento
amministrativo.
Art. 12.
(Apparecchiature di uso domestico, individuale
o lavorativo)
1. Con decreto del Ministro dellambiente,
di concerto con il Ministro della sanità, previo parere del Comitato
e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche
degli orientamenti e degli atti dellUnione europea in materia di inquinamento
elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per luso dei prodotti,
le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare
di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle
lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative. Le informazioni
devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione prodotti dallapparecchio
o dal dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre lesposizione
al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali prescrizioni
di sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate le tipologie di apparecchi
e dispositivi per i quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico
ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi così
basse da non richiedere alcuna precauzione.
2. Il Comitato promuove la realizzazione
di intese ed accordi di programma con le imprese produttrici di apparecchiature
di uso domestico, individuale o lavorativo, che producono campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano
di minimizzare le emissioni.
Art. 13.
(Accordi di programma per i servizi di trasporto
pubblico)
1. Il Ministro dellambiente,
su proposta del Comitato, promuove la realizzazione di intese ed accordi di
programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie
che consentano di minimizzare le emissioni.
Art. 14.
(Controlli)
1. Le amministrazioni provinciali e
comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria
e ambientale per lattuazione della presente legge, utilizzano le strutture
delle Agenzie regionali per la protezione dellambiente, di cui al decreto-legge
4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza
nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.
2. Nelle regioni in cui le Agenzie
regionali per la protezione dellambiente non sono ancora operanti, ai
fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono
del supporto tecnico dellAgenzia nazionale per la protezione dellambiente,
dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dellIstituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali
del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze
attribuite dalle disposizioni vigenti.
3. Il controllo allinterno degli impianti fissi
o mobili destinati alle attività istituzionali delle Forze armate, delle
Forze di polizia e dei Vigili del fuoco è disciplinato dalla specifica
normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le forze
armate e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
4. Il personale incaricato dei controlli, nellesercizio
delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti
che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità
alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
i dati, le informazioni e i documenti necessari per lespletamento delle
proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento
dellente di appartenenza.
Art. 15.
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato,
chiunque nellesercizio o nellimpiego di una sorgente o di un impianto
che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di
esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri previsti dallarticolo 4, comma 2, e ai decreti previsti dallarticolo
16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione si applica anche
nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora
non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.
2. Salvo che il fatto costituisca
reato, la violazione delle misure di tutela di cui allarticolo 5, comma
1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la sanzione è
raddoppiata.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni
di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità competenti, sulla
base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli
ai sensi dellarticolo 14. Le autorità competenti allirrogazione
delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui allarticolo
4, comma 2.
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste,
ai fini della tutela dellambiente e della salute, dallautorizzazione,
dalla concessione o dalla licenza per linstallazione e lesercizio
degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della
sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso
di nuova infrazione latto autorizzatorio è revocato.
5. La sanzione di cui al comma 4 è applicata
dallautorità competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare
latto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità
abilitate ai controlli.
6. Linosservanza del decreto di cui allarticolo
12, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni.
7. In riferimento alle sanzioni previste nel presente
articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui allarticolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Art. 16.
(Regime transitorio)
1. Fino alla data di entrata in vigore
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui allarticolo
4, comma 2, lettera a), si applicano, in quanto compatibili con la presente
legge, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6
maggio 1992, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 232 del 4 ottobre 1995, nonché le disposizioni del decreto del
Ministro dellambiente 10 settembre 1998, n. 381.
Art. 17.
(Copertura finanziaria)
1. Allonere derivante dallattuazione
della presente legge, pari a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003 si provvede:
a)
quanto a lire 7.000 milioni a decorrere dallanno 2001, mediante utilizzo
delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nellambito dellunità previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
lanno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento
relativo al Ministero dellambiente;
b)
quanto a lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003,
mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nellambito dellunità
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per lanno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento
relativo al Ministero dellambiente.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
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