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Obiettivo
di qualita': 0,5 V/m
Venezia,
22 Novembre 1999
ORDINE DEL GIORNO
Il Consiglio
Comunale
Visti:
- Lart.4 co.1 DM 381 del 10.9.98 che prevede "..la
progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivi deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico
piu' bassi possibile, compatibilmente con la qualita' del servizio svolto dal
sistema stesso al fine di minimizzare lesposizione della popolazione".
(Allegato 1)
- Le raccomandazioni e gli indirizzi contenuti nella deliberazione
della Giunta Regionale Veneto del 29.12.98 n.5268 e della relativa circolare
n. 4406/20312 del 19.3.99 "in ordine alla necessita' che le amministrazioni
comunali predispongano piani di localizzazione individuando aree possibilmente
fuori dei centri abitati , ove installare gli impianti, e adeguino nel frattempo
i propri regolamenti in materia di rilascio delle concessioni edilizie alle
norme che disciplinano linstallazione degli impianti e che sono dirette
a prevenire rischi per la salute della popolazione ". (Allegato 2)
- La delibera di Giunta Comunale del 17.9.99 n. 1441, che affida
lincarico di progettazione del Piano Urbanistico degli impianti emittenti
onde elettromagnetiche al settore Pianificazione e Gestione del Territorio e
individua tra le competenze esterne allA.C. quella dellISPESL. (Allegato
3)
- La delibera di Giunta Comunale del 21.10.99 n. 1593, che subordina
il rilascio delle concessioni edilizie per linstallazione degli impianti
per telefonia mobile allacquisizione da parte dellufficio Edilizia
privata dei pareri favorevoli dellISPESL e dellULSS12. (allegato
4)
- La Legge Regione Abruzzo n. 77 del 8.8.1997 che prevede che
le autorizzazioni per gli impianti di potenza superiore a 5W vengano rilasciate
solo su apposite aree individuate dai comuni, per gli impianti con potenza superiore
a 350W tali aree devono avere una fascia di rispetto costituita da una zona
inabitata avente un raggio determinato in funzione delle potenze e delle frequenze
da installare e, comunque, non inferiore a 1000 metri. Per gli altri impianti
(potenza inferiore a 350W) tali aree devono avere una fascia di rispetto di
50 metri dai piu' vicini insediamenti abitativi. (Allegato 5).
Considerato che e' possibile, con una corretta pianificazione
delle installazioni degli impianti, non sottoporre la popolazione ad esposizioni
superiori a 0.5 V/m.
E necessario che vengano stabilite le distanze e d i dislivelli
minimi che gli impianti, in base alla loro potenza, debbano rispettare in rapporto
agli edifici circostanti al fine di rendere possibile il raggiungimento dellobiettivo
di qualita' che preveda il non superamento del limite di 0.5 V/m in corrispondenza
degli edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore.
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