«Ecco perché Is Arenas va
bocciata» Il parere motivato di Bruxelles sulla condanna al
governo italiano Ma le responsabilità politiche sono della Regione
Sardegna
di Piero Mannironi
CAGLIARI. La condanna è formalmente per
l'Italia, ma, politicamente, la censura è tutta per la Regione
Sardegna. In quello che tecnicamente si chiama "parere motivato",
cioè le ragioni giuridiche sulle quali si fonda la sentenza, l'Ue
non ha dubbi: «L'Italia è venuta meno agli obblighi derivanti
dall'articolo 10 del trattato, in combinazione con l'articolo 6
della direttiva 92/43/Cee». E sulla base di questa responsabilità
oggettiva riconosciuta, il nostro Paese viene sottoposto
all'articolo 226, secondo comma, del trattato sul quale si fonda la
comunità europea: «La Commissione invita la Repubblica italiana ad
adottare le misure necessarie per conformarsi al presente parere
motivato entro e non oltre il termine di due mesi a decorrere dalla
sua notifica». Firmato: Margot Wallström, membro della
Commissione. Il caso in questione è ovviamente quello di Is
Arenas, la pineta sulle dune boscate costa di Narbolia, dove una
società controllata da una holding svizzero-olandese ha costruito un
campo da golf. Ma soprattutto dove intende realizzare un
investimento immobiliare da oltre 220 mila metri cubi di cemento. Un
caso che ha finora scatenato una tempesta di polemiche e che ha
provocato un conflitto istituzionale senza precedenti in
Sardegna. Nell'aprile dello scorso anno, infatti, l'ex ministro
dell'Ambiente Edo Ronchi aveva spedito i carabinieri del Noe a Villa
Devoto per notificare al presidente della giunta Mario Floris un
atto di diffida. Sicuramente un modo molto ruvido per costringere la
Regione a uniformarsi alla normativa europea e nazionale in materia
ambientale. Ma sarebbe ingiusto dimenticare che quel blitz,
politicamente infelice, era stato preceduto da una bordata di
attacchi, perfino insultanti, partiti da alcuni ambienti politici
sardi all'indirizzo del ministro. Questo per dovere di verità. Un
momento delicatissimo di una polemica incandescente, ma sicuramente
anche la prova che le inadempienze, o comunque i comportamenti e le
scelte non conformi alle norme comunitarie, sono soprattutto della
Regione. La "sentenza" della Commissione è articolata in 16
cartelle. Sedici pagine nelle quali vengono affrontati i problemi
legati al "caso Is Arenas" con pedante pignoleria giuridica. Il
punto centrale, cioé il nodo di tutta la questione, è comunque nella
premessa della "sentenza". In quegli otto punti nei quali vengono
riassunti i capisaldi del diritto comunitario in materia ambientale.
Ed è proprio qui la chiave di una vicenda che è apparsa spesso un
conflitto ideologico e politico, uno scontro tra ambientalisti e
imprenditori, una guerra tra chi combatte per la salvaguardia della
natura e chi invece persegue obiettivi economici. Magari utilizzando
parole come «lavoro e sviluppo» come specchietto per le
allodole. E invece no. Prima di tutto c'è un problema di natura
giuridica, un problema di regole che devono essere rispettate.
Insomma, una cornice di garanzie che i paesi dell'Unione europea si
sono dati per trovare un punto di equilibrio nella loro
convivenza. Citando l'articolo 4, comma 5 della direttiva
92/43/Cee, il commissario Wallström stabilisce un punto di
chiarezza: «Non appena un sito è iscritto nell'elenco dei Siti di
importanza comunitaria (Sic) adottato dalla Commissione, esso è
soggetto alle disposizioni dell'articolo 6». Su questa affermazione,
i favorevoli al progetto di Is Arenas hanno recentemente sostenuto
che la lista comunitaria non è stata adottata. Come dire: un Sic è
soggetto o meno a una serie di tutele solo dopo un procedimento
burocratico di riconoscimento. Ma la Commissione spiega che gli
Stati membri «avrebbero dovuto trasmettere l'elenco dei Sic proposti
entro il 10 giugno 1995 e la Commissione avrebbe dovuto adottare la
lista comunitaria entro il 10 giugno 1998. Questa lista comunitaria
non ha potuto essere adottata a causa dei ritardi nella
presentazione degli elenchi nazionali completi dei siti
proposti». Ma una serie di sentenze della Corte di giustizia
europea ha stabilito un orientamento chiarissimo che non conosce
deroghe o eccezioni: «Dal 10 giugno 1998, anche in mancanza di un
elenco comunitario dei Sic, gli obblighi di protezione e di
conservazione dei siti sensibili dal punto di vista dell'ambiente
esistono già in capo agli Stati membri». E qui è necessario un
piccolo inciso, dando una risposta a una semplicissima domanda: chi
ha segnalato i Siti di interesse comunitario della Sardegna, e
quindi anche quello di Is Arenas all'Unione europea? La risposta è
semplice: è stata proprio la Regione. Quindi, la massima istituzione
autonomistica, a prescindere da chi la governa. Ma se si volesse
approfondire il discorso, allora si scoprirebbe che chi ha
partecipato a certi processi nella giunta Palomba, si trova oggi
nella nuova maggioranza di centrodestra e non nasconde il proprio
fastidio allo stop all'investimento immobiliare di Is Arenas. Ma
ritorniamo all'articolo 6 della direttiva 92/43/Cee, che indica le
misure di salvaguardia per i Sic. Al secondo comma si legge: «Gli
Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone
speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli
habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le
zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione
potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli
obiettivi della presente direttiva». Nel comma successivo, si
arriva a un'ulteriore specificazione sul come si deve procedere
nella tutela delle aree considerate naturalisticamente pregiate:
«Qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative
su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e
progetti, forma oggetto di un'opportuna valutazione dell'incidenza
che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del
medesimo». Una premessa, quella della commissaria Wallström, che
sgombera il campo da molte ombre o dubbi interpretativi su quelle
che sono le indicazioni normative dell'Unione Europea. Il parere
motivato spiega poi come si è arrivati all'apertura della procedura
di infrazione. Prima di tutto è stata fatta una valutazione sulle
risposte trasmesse dalle autorità italiane, dopo le richieste
d'informazione fatte dall'Ue sul progetto immobiliare di Is Arenas.
E qui, per la Commissione, si sono verificate tre omissioni. La
prima, e più importante, è che non si è proceduto alla valutazione
di impatto ambientale o almeno, non si è correttamente considerato
«se le caratteristiche del progetto, che è un progetto di cui
all'allegato II della direttiva 85/337/Cee, richiedessero una tale
valutazione». A quel punto l'Ue ha messo in mora il governo
italiano, in base all'articolo 226 del trattato CE, chiedendo le sue
osservazioni entro sessanta giorni. Le risposte del governo italiano
sono arrivate il 30 maggio, l'8 e il 26 giugno e il 14 luglio 2000.
Alla lettera del 30 maggio è stato allegato il provvedimento inviato
dal ministero dell'Ambiente alla Regione Sardegna, con il quale
veniva diffidata la giunta Floris di sospendere o revocare tutti i
provvedimenti autorizzativi già rilasciati, bloccare la prosecuzione
dei lavori e di effettuare un procedimento di valutazione di impatto
ambientale. Alla lettera dell'8 giugno, il governo italiano ha
allegato un nota nella quale riferisce che la Regione Sardegna «non
ha inviato le informazioni richieste». Solo il 26 giugno è arrivata
a Bruxelles una comunicazione nota della Regione, nella quale viene
comunicata la "determinazione" (approvazione) di una parte del
progetto della Is Arenas. Cioé il complesso alberghiero da 16.691
metri cubi, più il campo da golf da 18 buche. Per la Regione questo
progetto non sarebbe da sottoporre alla Via, in quanto non
arrecherebbe danni ambientali. Su questo punto, la Commissione
europea prima osserva che non sono previsti interventi compensativi
nel progetto dell'albergo da 16 mila metri cubi. Non si è pensato,
cioè, di attenuare l'impatto sul sito provocato dall'intervento
edilizio. Ma è successivamente, nel capitolo dedicato alla
valutazione giuridico-tecnica, che si osserva: «Un progetto non può
essere preso in considerazione per singoli lotti, per poi concludere
che nessuno dei lotti singolarmente considerati arreca pregiudizio
al sito». A questo punto viene rievocato l'articolo 6, terzo
comma, della direttiva 92/43/Cee dove viene stabilito che «l'impatto
di progetti anche diversi, ma correlati ai fini del possibile
impatto cumulativo su un sito, devono essere considerati
congiuntamente». «A maggior ragione - commenta la Commissione -
le autorità di uno Stato membro non possono valutare isolatamente i
differenti impatti che fanno capo a un solo progetto, come nel caso
del progetto di lottizzazione di Is Arenas, che riguarda complessi
alberghieri per ben 220-240 mila metri cubi e un percorso
golfistico». C'è poi il lungo capitolo dedicato al campo da golf.
Per la commissaria Wallström, la ratio della normativa europea è
quella di esprimere una valutazione ex ante, cioè prima della
realizzazione del progetto, mentre nel caso del campo da golf, la
valutazione è stata fatta successivamente. Dopo un attento esame,
corredato da riferimenti normativi e da pareri tecnici, l'Ue arriva
alla conclusione che anche il campo da golf non è compatibile con le
direttive europee. E infatti nel parere si legge: «La Commissione
ritiene che il campo da golf abbia un impatto significativo sul
sito. Questo impatto è idoneo a mettere in pericolo il mantenimento
del sito in uno stato favorevole di conservazione e, pertanto, dato
che il sito in questione contiene habitat prioritari (che risultano
alterati in modo sostanziale) e possiede i requisiti per meritare di
essere iscritto nell'elenco comunitario dei Sic, è anche idoneo a
mettere in pericolo il raggiungimento degli obiettivi della
direttiva». Giurisprudenza comunitaria alla mano, la Commissione
affronta poi il problema della tutela dei siti sensibili, anche in
mancanza di un elenco comunitario dei Sic. «Dal 10 giugno 1998 -
dice infatti - gli obblighi di protezione e di conservazione dei
siti sensibili dal punto di vista dell'ambiente esistono già in capo
agli Stati membri, anche in mancanza di un elenco comunitario dei
Sic». E questo perché gli obblighi della direttiva non devono essere
compromessi e «gli Stati membri devono astenersi da tutte quelle
attività che possono essere fonte di degrado degli habitat
naturali». Per concludere, il giudizio sulla determinazione 899
della Regione, che autorizza la costruzione dell'albergo da 16 mila
metri cubi e ratifica la costruzione del campo da golf: «Si basa su
valutazioni errate; considera il progetto solo parzialmente; ha
approvato la costruzione di un progetto che è stato, in realtà, già
costruito; non contiene la previsione di misure compensative.
Pertanto è un provvedimento che compromette il mantenimento in buono
stato di conservazione del sito e, di conseguenza, poiché il sito
contiene habitat prioritari (che sono alterati in modo sostanziale)
e merita di apparire sull'elenco comunitario dei Sic, mette in
pericolo il raggiungimento del risultato prescritto dalla
direttiva». Ora l'orologio si è messo in moto. «In applicazione
dell'articolo 226, secondo comma del trattato CE - si legge nel
parere motivato - la Commissione invita la Repubblica italiana ad
adottare le misure necessarie per conformarsi al presente parere
motivato entro e non oltre il termine di due mesi a decorrere dalla
sua notifica». Questo significa che sono scattati i sessanta giorni
entro i quali il governo italiano dovrà ottemperare. E' facile
immaginare che ogni iniziativa, dopo le polemiche e i veleni di
quest'ultimo anno, è destinata a innescare reazioni molto forti.
Anche politicamente. Ma se l'Italia non rispondesse all'invito della
Commissione europera cosa potrebbe accadere? la risposta è
obbligata: si aprirà un vero e proprio processo davanti alla Corte
di giustizia europea. E, viste le premesse, per il nostro Paese (ma
anche per la Regione) l'assoluzione è probabilmente la conclusione
meno probabile.
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