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Art. 1.
(Finalità della legge)
1. La presente legge ha lo scopo di dettare i princìpi fondamentali
diretti a:
a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici
e della popolazione dagli effetti dellesposizione a determinati
livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel
rispetto dellarticolo 32 della Costituzione;
b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti
a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione
del principio di precauzione di cui allarticolo 174, paragrafo 2,
del trattato istitutivo dellUnione Europea;
c) assicurare la tutela dellambiente e del paesaggio e promuovere
linnovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare
lintensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nellambito
delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative
norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
Art. 2.
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature
per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare
lesposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione
a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese
tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, la presente legge si applica agli
elettrodotti ed agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per
telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione
intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai
dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente
le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della presente legge.
3. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le norme della
presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze
al servizio espletato, individuate con il decreto di cui allarticolo
4, comma 2, lettera a).
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti
per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono
competenti altresì per le aree riservate od operative e per quelle
che presentano analoghe esigenze individuate con il decreto di cui al
comma 3.
Art. 3.
(Definizioni)
1. Ai fini dellapplicazione della presente legge si assumono le
seguenti definizioni:
a) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi
elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine
artificiale;
b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico
ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai
fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato
in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori
per le finalità di cui allarticolo 1, comma 1, lettera a);
c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico
ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve
essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti
a permanenze prolungate per le finalità di cui allarticolo
1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini
della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto
nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
d) obiettivi di qualità sono:
1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni
e le incentivazioni per lutilizzo delle migliori tecnologie disponibili,
indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dallarticolo
8;
2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti
dallo Stato secondo le previsioni di cui allarticolo 4, comma 1,
lettera a), ai fini della progressiva minimizzazione dellesposizione
ai campi medesimi;
e) elettrodotto: è linsieme delle linee elettriche, delle
sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo
di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica
attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici;
g) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dellesposizione
di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici
o terapeutici;
h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più
trasmettitori, nonchè ricevitori, o un insieme di trasmettitori
e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in
una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione
o radioastronomia;
i) impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra
del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei
terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
l) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per
il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.
Art. 4.
(Funzioni dello Stato)
1. Lo Stato esercita le funzioni relative:
a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione
e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti
dallarticolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione
del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari
e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui allarticolo
1;
b) alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione
tecnico-scientifica, nonché al coordinamento dellattività
di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente
il Parlamento su tale attività; in particolare il Ministro della
sanità promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private
senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo scientifico,
un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi
sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi allesposizione
a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza;
c) allistituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili
dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali
interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nellambiente;
d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento
di cui allarticolo 9, comma 2, con particolare riferimento alle
priorità di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità
di coordinamento delle attività riguardanti piú regioni
nonché alle migliori tecnologie disponibili per quanto attiene
alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;
e) allindividuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento
dellinquinamento elettromagnetico;
f) alla realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti
ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con
coloro che ne abbiamo comunque la disponibilità nonché con
gli esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile,
al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti
che consentano di minimizzare le emissioni nellambiente e di tutelare
il paesaggio;
g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore
a 150 kV;
h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto
per gli elettrodotti; allinterno di tali fasce di rispetto non è
consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico,
sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro
ore.
2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di
qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dellinquinamento
elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto
per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dellambiente, di concerto con il Ministro
della sanità, sentiti il Comitato di cui allarticolo 6 e
le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata»;
b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste
dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della sanità, sentiti i Ministri dellambiente e
del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato di cui allarticolo
6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza
unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresí, il regime di
sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente
esposti.
3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano state raggiunte
le intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio
dei ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui
al comma 2, lettere a) e b).
4. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento,
ai sensi del comma 1, lettera d), si provvede, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dellambiente,
sentito il Comitato di cui allarticolo 6 e la Conferenza unificata.
5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione,
ai valori di attenzione e, limitatamente alla definizione di cui allarticolo
3, comma 1, lettera d), numero 2), agli obiettivi di qualità previsti
dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata
la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003
per le attività di cui al comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni
annue a decorrere dallanno 2001 per le attività di cui al
comma 1, lettera c), e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003 per la realizzazione degli accordi di programma di cui al
comma 1, lettera f), nonché per gli ulteriori accordi di programma
di cui agli articoli 12 e 13.
Art. 5.
(Misure di tutela dellambiente e del paesaggio. Procedimento di
autorizzazione alla costruzione e allesercizio di elettrodotti)
1. Al fine di tutelare lambiente e il paesaggio, con apposito
regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai sensi dellarticolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dellarticolo 29, comma 2,
lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta
dei Ministri dei lavori pubblici e per i beni e le attività culturali,
previo parere del Comitato di cui allarticolo 6 e sentite le competenti
Commissioni parlamentari, sono adottate misure specifiche relative alle
caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati
per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti e di
impianti per telefonia mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento
vengono indicate le particolari misure atte ad evitare danni ai valori
ambientali e paesaggistici e possono essere adottate ulteriori misure
specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti
nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché
da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli
interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici
e ambientali, fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e fermo restando il rispetto dei
predetti vincoli e strumenti di pianificazione.
2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono adottate misure
di contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui allo stesso
comma 1, ed in particolare del rischio di elettrolocuzione e di collisione
dellavifauna.
3. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 é definita una
nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e
allesercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV,
in modo da assicurare il rispetto dei princìpi della presente legge,
ferme restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto
ambientale. Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti criteri e
princìpi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi;
b) individuazione delle tipologie di infrastrutture a minore impatto ambientale,
paesaggistico e sulla salute dei cittadini;
c) concertazione con le regioni e gli enti locali interessati nellambito
dei procedimenti amministrativi di definizione dei tracciati;
d) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica
e controllo;
e) riordino delle procedure relative alle servitù di elettrodotto
e ai relativi indennizzi.
f) valutazione preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti.
4. Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti indicati
al comma 3, individuate dal regolamento di cui al medesimo comma, sono
abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
Art. 6.
(Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dellinquinamento
elettromagnetico)
1. È istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione
e la riduzione dellinquinamento elettromagnetico, di seguito denominato
«Comitato».
2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dellambiente o dal
Sottosegretario allambiente delegato, ed è composto altresì
dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanità, delluniversità
e della ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e della previdenza
sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei
lavori pubblici, dellindustria, del commercio e dellartigianato,
per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione,
delle comunicazioni, della difesa e dellinterno.
3. Il Comitato svolge le attività di cui agli articoli 4, comma
1, lettere b) ed f), 12, comma 2, e 13.
4. Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2, lettere
a) e b), 4, comma 4, 5, comma 1, e 12, comma 1.
5. Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti
dalla presente legge e predispone una relazione annuale al Parlamento
sulla sua attuazione.
6. Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo gratuito,
di enti, agenzie, istituti ed organismi, aventi natura pubblica e competenze
specifiche nelle diverse materie di interesse della presente legge.
7. Per listituzione e il funzionamento del Comitato è autorizzata
la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dallanno
2001.
Art. 7.
(Catasto nazionale)
1. Il catasto nazionale di cui allarticolo 4, comma 1, lettera
c), é costituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, dal Ministro dellambiente, sentiti
il Ministro della sanità ed il Ministro dellindustria, del
commercio e dellartigianato, nellambito del sistema informativo
e di monitoraggio di cui allarticolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il catasto nazionale opera in
coordinamento con i catasti regionali di cui allarticolo 8, comma
1, lettera d). Le modalità di inserimento dei dati sono definite
dal Ministro dellambiente, di concerto con il Ministro delle comunicazioni,
per quanto riguarda linserimento dei dati relativi a sorgenti fisse
connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi
civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei lavori pubblici e con
il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato,
per quanto riguarda linserimento dei dati relativi agli elettrodotti,
con il Ministro dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda
linserimento dei dati relativi agli impianti di trasporto, e con
i Ministri della difesa e dellinterno, per quanto riguarda linserimento
dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature
per usi militari e delle forze di polizia.
Art. 8.
(Competenze delle regioni, delle province e dei comuni)
1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonchè
dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le
competenze dello Stato e delle autorità indipendenti:
a) lesercizio delle funzioni relative allindividuazione dei
siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti
radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge
31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui allarticolo
4, comma 2, lettera a), e dei princìpi stabiliti dal regolamento
di cui allarticolo 5;
b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore
a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati
ai sensi dellarticolo 4 e dellobbligo di segnalarle;
c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione
degli impianti di cui al presente articolo, in conformità a criteri
di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici preesistenti;
d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale
di cui allarticolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti
fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare
i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle
condizioni di esposizione della popolazione;
e) lindividuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento
degli obiettivi di qualità di cui allarticolo 3, comma 1,
lettera d), numero 1);
f) il concorso allapprofondimento delle conoscenze scientifiche
relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine,
derivanti dallesposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
2. Nellesercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e
c), le regioni si attengono ai princìpi relativi alla tutela della
salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze
di tutela dellambiente e del paesaggio.
3. In caso di inadempienza delle regioni, si applica larticolo 5
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze
che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto
dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. Le attività di cui al comma 1, riguardanti aree interessate
da installazioni militari o appartenenti ad altri organi dello Stato con
funzioni attinenti allordine e alla sicurezza pubblica sono definite
mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui allarticolo
3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.
6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto
insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare lesposizione
della popolazione ai campi elettromagnetici.
Art. 9.
(Piani di risanamento)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui allarticolo 4, comma 2, lettera a), la regione adotta, su proposta
dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, un piano di risanamento
al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di
ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai
limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità
stabiliti secondo le norme della presente legge. Trascorsi dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui allarticolo 4,
comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il
piano di risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i comuni
e gli enti interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui
realizzazione è controllata dalle regioni, puó prevedere
anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi
alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia
in siti idonei. Il risanamento é effettuato con onere a carico
dei titolari degli impianti.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
allarticolo 4, comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano
una proposta di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela
della salute e dellambiente. I proprietari di porzioni della rete
di trasmissione nazionale o coloro che comunque ne abbiano la disponibilità
sono tenuti a fornire tempestivamente al gestore della rete di trasmissione
nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui allarticolo 4, comma 2, lettera a), le proposte degli interventi
di risanamento delle linee di competenza, nonchè tutte le informazioni
necessarie ai fini della presentazione della proposta di piano di risanamento.
Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare allo scopo
di rispettare i limiti di esposizione e i valori di attenzione, nonché
di raggiungere gli obiettivi di qualità stabiliti dal decreto di
cui allarticolo 4, comma 2, lettera a). Esso deve indicare il programma
cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorità stabilite
dal citato decreto, considerando comunque come prioritarie le situazioni
sottoposte a piú elevati livelli di inquinamento elettromagnetico,
in prossimità di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie,
o comunque di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore,
con particolare riferimento alla tutela della popolazione infantile. Trascorsi
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui allarticolo
4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori,
il piano di risanamento di cui al primo periodo del comma 3 è proposto
dalla regione entro i successivi tre mesi.
3. Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di
piano di risanamento é presentata al Ministero dellambiente.
Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni,
entro sessanta giorni, dal Ministro dellambiente, di concerto con
i Ministri dellindustria, del commercio e dellartigianato
e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le regioni
ed i comuni interessati. Per gli elettrodotti con tensione non superiore
a 150 kV, la proposta di piano di risanamento é presentata alla
regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e
prescrizioni, entro sessanta giorni, sentiti i comuni interessati. Trascorsi
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui allarticolo
4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori,
il piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione non superiore
a 150 kV è adottato dalla regione, nei termini di cui al terzo
periodo del presente comma.
4. Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro dieci
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31
dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato
il risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente,
ai limiti di cui allarticolo 4 ed alle condizioni di cui allarticolo
5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, al fine
delladeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione
e agli obiettivi di qualità stabiliti ai sensi dellarticolo
4, comma 2, lettera a), della presente legge. Il risanamento é
effettuato con onere a carico dei proprietari degli elettrodotti, come
definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. LAutorità
per lenergia elettrica ed il gas, ai sensi dellarticolo 2,
comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, determina, entro sessanta
giorni dallapprovazione del piano di risanamento, la valutazione
dei costi strettamente connessi allattuazione degli interventi di
risanamento nonché i criteri, le modalità e le condizioni
per il loro eventuale recupero.
5. Ai fini della concessione di contributi alle regioni per lelaborazione
dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e lesercizio
delle attività di controllo e di monitoraggio, é autorizzata
la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dallanno
2001. Le somme derivanti dallapplicazione delle sanzioni previste
dallarticolo 15, versate allentrata del bilancio dello Stato,
sono riassegnate nella misura del 100 per cento, con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposite
unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
dellambiente; tali somme sono destinate, sulla base di criteri determinati
dalla Conferenza unificata, alla concessione di contributi alle regioni,
ad integrazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi del primo periodo
del presente comma, ai fini dellelaborazione dei piani di risanamento,
della realizzazione dei catasti regionali e dellesercizio delle
attività di controllo e di monitoraggio.
6. Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi
radioelettrici, degli impianti per telefonia mobile e degli impianti per
radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia
o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di coloro che ne abbiano
comunque la disponibilità, fermo restando quanto previsto dallarticolo
15, comporta il mancato riconoscimento da parte del gestore della rete
di trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo alla linea non
risanata e la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino
a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti allerogazione
del servizio di pubblica utilità. La disattivazione è disposta:
a) con provvedimento del Ministro dellambiente, di concerto con
il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato,
sentiti il Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza
sociale nonché le regioni interessate, per quanto riguarda gli
elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;
b) con provvedimento del presidente della giunta regionale per quanto
riguarda gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi
radioelettrici, con esclusione degli impianti per telefonia mobile e per
radiodiffusione e degli impianti per telefonia fissa nonché delle
stazioni radioelettriche per trasmissione di dati, la cui disattivazione
é disposta con provvedimento del Ministro delle comunicazioni che
assicura luniforme applicazione della disciplina sul territorio
nazionale.
7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su ciascuna struttura di cui alle lettere e), h) ed l) del comma
1 dellarticolo 3 deve essere applicata una etichetta informativa
ben visibile, riportante la tensione prodotta, i valori di esposizione
rintracciabili nella documentazione autorizzativa, i limiti di esposizione
ed i valori di attenzione prescritti dalle leggi nazionali e regionali
e le distanze di rispetto.
Art. 10.
(Educazione ambientale)
1. Il Ministro dellambiente, di concerto con i Ministri della
sanità, delluniversità e della ricerca scientifica
e tecnologica e della pubblica istruzione, promuove lo svolgimento di
campagne di informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge
8 luglio 1986, n. 349. A tale fine è autorizzata la spesa di lire
2.000 milioni annue a decorrere dallanno 2001.
Art. 11.
(Partecipazione al procedimento amministrativo)
1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti,
di cui agli articoli 4 e 8, nonché ai procedimenti di adozione
e approvazione dei piani di risanamento di cui allarticolo 9, comma
2, si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al procedimento
amministrativo.
Art. 12.
(Apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo)
1. Con decreto del Ministro dellambiente, di concerto con il Ministro
della sanità, previo parere del Comitato e sentite le competenti
Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche degli
orientamenti e degli atti dellUnione europea in materia di inquinamento
elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per luso dei
prodotti, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi,
in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti,
ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede
informative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli
di esposizione prodotti dallapparecchio o dal dispositivo, la distanza
di utilizzo consigliata per ridurre lesposizione al campo elettrico,
magnetico ed elettromagnetico e le principali prescrizioni di sicurezza.
Con lo stesso decreto sono individuate le tipologie di apparecchi e dispositivi
per i quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi così
basse da non richiedere alcuna precauzione.
2. Il Comitato promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma
con le imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale
o lavorativo, che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici,
al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare
le emissioni.
Art. 13.
(Accordi di programma per i servizi di trasporto pubblico)
1. Il Ministro dellambiente, su proposta del Comitato, promuove
la realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori di servizi
di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici,
al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare
le emissioni.
Art. 14.
(Controlli)
1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare
le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per lattuazione
della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali
per la protezione dellambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre
1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994,
n. 61. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi
di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.
2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dellambiente
non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni
provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dellAgenzia
nazionale per la protezione dellambiente, dei presidi multizonali
di prevenzione (PMP), dellIstituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del
Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze
attribuite dalle disposizioni vigenti.
3. Il controllo allinterno degli impianti fissi o mobili destinati
alle attività istituzionali delle Forze armate, delle Forze di
polizia e dei Vigili del fuoco è disciplinato dalla specifica normativa
di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate
e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
4. Il personale incaricato dei controlli, nellesercizio delle funzioni
di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono
fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità
alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
i dati, le informazioni e i documenti necessari per lespletamento
delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di
riconoscimento dellente di appartenenza.
Art. 15.
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nellesercizio
o nellimpiego di una sorgente o di un impianto che genera campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione
ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri previsti dallarticolo 4, comma 2, e ai decreti previsti
dallarticolo 16 è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta
sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione
piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di
tutela di cui allarticolo 5, comma 1, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 200
milioni. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1
e 2 sono irrogate dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti
effettuati dalle autorità abilitate ai controlli ai sensi dellarticolo
14. Le autorità competenti allirrogazione delle sanzioni
di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui allarticolo
4, comma 2.
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della
tutela dellambiente e della salute, dallautorizzazione, dalla
concessione o dalla licenza per linstallazione e lesercizio
degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione
della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro
mesi. In caso di nuova infrazione latto autorizzatorio è
revocato.
5. La sanzione di cui al comma 4 è applicata dallautorità
competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare latto
autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità
abilitate ai controlli.
6. Linosservanza del decreto di cui allarticolo 12, comma
1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni.
7. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non è
ammesso il pagamento in misura ridotta di cui allarticolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Art. 16.
(Regime transitorio)
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui allarticolo 4, comma 2, lettera a),
si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, e successive
modificazioni, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 28 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
232 del 4 ottobre 1995, nonché le disposizioni del decreto del
Ministro dellambiente 10 settembre 1998, n. 381.
Art. 17.
(Copertura finanziaria)
1. Allonere derivante dallattuazione della presente legge,
pari a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si
provvede:
a) quanto a lire 7.000 milioni a decorrere dallanno 2001, mediante
utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nellambito dellunità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per lanno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento
relativo al Ministero dellambiente;
b) quanto a lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003,
mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nellambito dellunità
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per lanno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento
relativo al Ministero dellambiente.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
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