FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI VERDI DI RIETI
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PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE CONCERNENTE :

"PRINCIPI PER LA TUTELA E LA GESTIONE DELLE ACQUE E DISPOSIZIONI PER LA RIPUBBLICIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO"


Articolo 1

(Finalità)

1. La presente legge, ai sensi dell’art.117 lettere m) ed s) della Costituzione, detta i principi con cui deve essere utilizzato e gestito il patrimonio idrico nazionale.

2. La presente legge si prefigge l'obiettivo di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.

[3. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di
riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative
vigenti nei seguenti settori:

a) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;


b) bonifica dei siti contaminati e sistema di risarcimento per i danni
all'ambiente;


c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;

d) gestione idrogeologica delle aree protette.]


[4. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, una nuova
disciplina delle concessioni di acque minerali, sulla base del
principio generale esposto all'articolo 2, comma 3, della presente
legge.]

Articolo 2

(Principi generali)

1. L'acqua è un diritto umano universale. La disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile sono garantiti in quanto diritti inviolabili della persona.

2. L'acqua è un bene esauribile, indispensabile all'esistenza di tutti gli esseri viventi e deve essere tutelato ed utilizzato secondo criteri di sostenibilità e di solidarietà, per salvaguardare le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

3. Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche, non mercificabili e indisponibili ad usi ispirati da logiche di mercato.

4. L'uso dell'acqua per l'alimentazione e l'igiene umana è prioritario rispetto agli altri usi e deve essere sempre garantito.

5. L'uso dell'acqua per l'agricoltura e l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al precedente comma 4.

6. Tutti i prelievi di acqua devono disporre di un contatore istallato a cura dell'utilizzatore, controllato dalle autorità competenti.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge nessuna nuova concessione per l’imbottigliamento, l’utilizzazione o lo sfruttamento di acque minerali, fonti, sorgenti, falde, o corpi idrici idonei all’uso potabile umano può essere rilasciata, se dal bilancio idrico del bacino interessato, di cui all’articolo seguente, non risulta effettivamente garantita a tutti i residenti nel territorio l’erogazione di acqua potabile giornaliera e costante di almeno 100 litri a persona.

Articolo 3

(Principi relativi alla tutela e alla pianificazione)

1. Il bilancio idrico di bacino relativo a ciascun bacino idrografico è definito entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed aggiornato periodicamente al fine di assicurare :

- l'equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del patrimonio idrico;

- la presenza di quantità minima di acqua necessaria a permettere il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, atti a garantire l'esistenza di un ecosistema acquatico naturale e di permettere una pianificazione delle destinazioni d'uso delle risorse idriche.

2. La concessione al prelievo di acque deve essere vincolata al rispetto delle priorità, così come stabilite al precedente art. 2, commi 4 e 5, e alla definizione del bilancio idrico di bacino, corredato da una pianificazione delle destinazioni d'uso delle risorse idriche.

3. In assenza di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 non possono essere rilasciate nuove concessioni e quelle esistenti devono essere sottoposte a revisione annuale.

4. Le acque che, per le loro caratteristiche qualitative, vengono designate come "destinabili all'uso umano", non devono di norma essere utilizzate per usi diversi. Possono essere destinate ad usi diversi solo nel caso non siano presenti altre risorse, e in tal caso il
canone di concessione è decuplicato.

5. Per tutti i corpi idrici deve essere garantita la conservazione o il raggiungimento di uno stato di qualità vicino a quello naturale attraverso :

- il controllo e la regolazione degli scarichi idrici;

- l'uso corretto e razionale delle acque;

- l'uso corretto e razionale del territorio.


6. Le concessioni al prelievo e le autorizzazioni allo scarico per gli
usi differenti da quello potabile possono essere revocate, anche prima
della loro scadenza amministrativa, se è verificata l'esistenza di
gravi problemi qualitativi e quantitativi al corpo idrico interessato.
In tali casi non sono dovuti risarcimenti di alcun genere, salvo il
rimborso degli oneri per il canone di concessione delle acque non
prelevate.

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo
devono essere contemplati all'interno del Piano di tutela delle acque.

Articolo 4

(Principi relativi alla gestione del servizio idrico)


1. In considerazione dell'esigenza di tutelare il pubblico interesse
allo svolgimento di un servizio essenziale, con situazione di
monopolio naturale (art. 43 Costituzione), il servizio idrico
integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.

2. La gestione del servizio idrico integrato è sottratta al principio
della libera concorrenza, è realizzata senza finalità lucrative,
persegue finalità di carattere sociale e ambientale, ed è finanziata
attraverso meccanismi di fiscalità generale e attraverso meccanismi
tariffari.

3. Il presente articolo impegna il Governo italiano all'interno di
qualsiasi Trattato o Accordo internazionale.


Articolo 5

( Governo pubblico del ciclo integrato dell'acqua)

1. Al fine di salvaguardare l'unitarietà e la qualità del servizio, la
gestione delle acque avviene mediante servizio idrico integrato, così
come definito dalla parte terza del D .Lgs 152/2006.

2. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le
altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio
idrico integrato costituiscono dotazione di interesse pubblico, sono
proprietà degli enti locali, i quali non possono cederla. Tali beni
sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico ai sensi
dell'art. 822 del codice civile e ad essi si applica la disposizione
dell'art. 824 del codice civile. Essi, pertanto, sono inalienabili e
gravati dal vincolo perpetuo di destinazione ad uso pubblico.

3. La gestione del servizio idrico integrato può essere affidata esclusivamente ad enti di diritto pubblico, così come definiti dagli articoli 31 e 114 del D. Lgs. n. 267/2000.


Articolo 6

(Ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato -
decadenza delle forme di gestione – fase transitoria)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge non
sono possibili acquisizioni di quote azionarie di società di gestione
del servizio idrico integrato.

2. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate in
concessione a terzi in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge, se non decadute per contratto, decadono alla medesima
data.

3. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate a società
miste pubblico-privato in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge, se non decadute per contratto, avviano il processo di
trasformazione della società – previo recesso del settore acqua e scorporo del ramo d’azienda relativo, in caso di gestione di una pluralità di servizi - in società a totale
capitale pubblico. Detto processo deve completarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


4. Le società risultanti dal processo di trasformazione di cui al
precedente comma 3 possono operare alle seguenti vincolanti condizioni:

a) divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo;

b) esercizio della propria attività in via esclusiva nel servizio affidato;

c) obbligo di sottostare a controllo da parte degli enti affidatari analogo a quello dagli stessi esercitato sui servizi a gestione diretta;

d) obbligo di trasformazione in soggetti di diritto pubblico di cui al precedente art. 5, comma 3, entro tre anni dalla data di costituzione.


5. Tutte le forme di gestione affidate a società a totale capitale
pubblico in essere alla data di entrata in vigore della presente
legge, se non decadute per contratto, completano il processo di
trasformazione delle suddette società in soggetti di diritto pubblico
di cui al precedente art. 5, comma 3, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.


6. Per le forme di gestione di cui al precedente comma 5, laddove le
società in oggetto:

a) prevedano nel proprio atto costitutivo il divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo;

b) esercitino la loro attività in via esclusiva nel servizio affidato;

c) sulle stesse venga esercitato dagli enti affidatari un controllo analogo a quello che gli stessi esercitano nei confronti dei servizi gestiti direttamente;

il termine di cui al comma 3 è prorogabile fino a un massimo di sette anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


7. In caso di mancata osservanza di quanto stabilito ai commi
precedenti del presente articolo, il Governo si avvarrà dei poteri
sostitutivi stabiliti dalla legge.


6. Con decreto dei Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza
Stato-Regioni e con le associazioni degli Enti Locali, da emanare
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti i criteri a cui le regioni e gli enti locali devono
ispirarsi per assicurare la trasparenza e la partecipazione dei
lavoratori e dei cittadini al controllo della fase di transizione in
modo da garantire la continuità del servizio idrico e la qualità dello
stesso.

Articolo 7

(Istituzione del Fondo Nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato)


1. Al fine di favorire il processo di transizione di cui al precedente
art. 6, è istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio il Fondo Nazionale per la ripubblicizzazione del
servizio idrico integrato. Il Fondo Nazionale si avvale delle risorse
di cui al successivo art. 11.


2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo emana un apposito regolamento per disciplinare le
modalità di accesso al Fondo di cui al precedente comma 1.

Articolo 8

(Finanziamento del servizio idrico integrato)

1. Il servizio idrico integrato è finanziato attraverso la fiscalità generale e la tariffa.


2. I finanziamenti reperiti attraverso il ricorso alla fiscalità generale sono destinati a coprire in parte i costi di investimento e i costi di erogazione del quantitativo minimo vitale giornaliero, così come definito nel successivo art. 9, comma 3. Ad essi vanno destinate
risorse come stabilito nel successivo art. 11.


Articolo 9

(Finanziamento del servizio idrico integrato attraverso la tariffa)

1. Con apposito decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce il metodo
per il calcolo della tariffa.

2. La tariffa per le utenze domestiche deve coprire i costi ordinari
di esercizio del servizio idrico integrato ad eccezione del
quantitativo minimo vitale garantito, di cui al successivo comma 3.

3. L'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana, pari
a 50 litri per abitante, è considerata quantitativo minimo vitale
garantito; è gratuita e nessun corrispettivo è dovuto per nessun
titolo.


4. L'erogazione di cui al precedente comma 3 non può essere sospesa
neppure in caso di morosità nel pagamento di precedenti fatturazioni.
In tal caso, il gestore provvederà ad installare apposito meccanismo
limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona.


5. Per le fasce di consumo superiori a 50 litri giornalieri per
persona, le normative regionali dovranno individuare fasce tariffarie
sulla base di individuati scaglioni di consumo che tengano conto del
reddito individuale e della necessità di un adeguato utilizzo
dell'acqua, con priorità all'uso umano vitale e alla produzione di
cibo.

6. Le normative regionali dovranno inoltre definire tetti di consumo
individuale, comunque non superiori a 300 litri giornalieri per
abitante, oltre i quali l'utilizzo dell'acqua sia considerato abuso e
come tale sanzionato, quanto meno con l’applicazione di maggiorazioni tariffarie in misura multipla rispetto alla tariffa base.


7. La tariffa per tutti gli usi, ad eccezione di quello domestico,
deve contemplare una componente per:

- la copertura parziale dei costi di investimento;

- la presenza di inquinanti per quantità o qualità diversi da quelli provenienti dal metabolismo umano;

- la copertura dei costi relativi alle attività di prevenzione e controllo.


Articolo 10

(Governo partecipativo del servizio idrico integrato)


1. Al fine di assicurare un governo democratico della gestione del
servizio idrico integrato, gli enti locali adottano forme di
democrazia partecipativa che conferiscano strumenti di partecipazione
alle decisioni sugli atti fondamentali di gestione (a partire dai
bilanci, dai piani d'ambito, dai piani d'investimento e dai piani
tariffari) ai lavoratori del servizio idrico integrato e ai residenti
nel territorio. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni disciplinano, attraverso normative di
indirizzo, le forme e le modalità più idonee ad assicurare l'esercizio
di questo diritto.

2. Ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 267/2000, gli strumenti di
partecipazione popolare di cui al precedente comma devono essere
disciplinati negli Statuti dei Comuni.

Articolo 11

(Disposizione finanziaria)

1. La copertura finanziaria della presente legge è garantita attraverso :

a) la destinazione, in sede di approvazione della Legge
Finanziaria, di una quota annuale di risorse non inferiore al 5% delle
somme destinate nell'anno finanziario 2005 alle spese militari;

b) l'abolizione, in sede di approvazione della Legge Finanziaria,
del secondo modulo della legge di riforma dell'Irpef;

c) l'allocazione di una quota annuale di risorse derivanti dall'introduzione di tasse di scopo quali :

- prelievo fiscale sulla produzione e l'uso di sostanze chimiche inquinanti per l'ambiente idrico;

- prelievo fiscale sugli usi del suolo e del territorio che
influenzano la qualità dell'ambiente idrico;

- prelievo fiscale sulla concessione all'imbottigliamento di acque minerali;

- adeguamento dei canoni di concessione.


2. Il Governo è delegato a adottare, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi
di definizione delle tasse di scopo di cui al precedente comma 1.


3. La quota parte di risorse destinate dagli Enti Locali al
finanziamento del servizio idrico integrato, secondo le modalità di
cui alla presente legge, non rientra nei calcoli previsti dal patto di
stabilità interno previsto dalla Legge Finanziaria annuale.


Articolo 12

(Abrogazione di norme)

Tutte le vigenti norme o parti di esse in contrasto con quanto
stabilito dalla presente legge sono abrogate.